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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 4/2023 R.G., vertente
TRA
, in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, Parte_2
(partita Iva e codice fiscale , rapp.ta e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti BALLETTA FRANCESCO e DONZI'
GABRIELLA
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, e 2) e C.F._1 Controparte_2
, nato a [...], C.F. ,
[...] C.F._2 rapp.ti e difesi dall'avv. GIARDINA ANTONIO DOMENICO
FRANCESCO
appellati
1 Ogg: appello ad ordinanza ex art. 702 bis, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., comunicata l'1.12.2022
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione il 29.12.2022 la società Parte_1
proponeva appello avverso l'ordinanza di cui
[...]
all'intestazione, con la quale il Tribunale di Barcellona, definendo il giudizio promosso dagli ingegneri e CP_1
per la liquidazione ed il pagamento Controparte_2
dei compensi professionali relativi all'attività di ingegnere, espletata in favore dell'odierno appellante, condannava la medesima a pagare la somma di € 91.753,27, oltre interessi e spese legali.
Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 2.4.2024, in esito a trattazione telematica, la causa veniva posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
e , premettendo di CP_1 Controparte_2 aver prestato attività professionale nell'interesse della società
Parte_3
avente ad oggetto la progettazione architettonica,
[...]
strutturale e la direzione dei lavori di un complesso residenziale costituito da n. 14 unità immobiliari a schiera, ciascuna a due elevazioni f.t., oltre piano interrato e sottotetto, da realizzarsi in
Milazzo, Via Scaccia, su fondo di proprietà della detta società,
2 identificato catastalmente al foglio 17, particella 585, hanno esposto che:
-il conferimento dell'incarico professionale ai ricorrenti era confermato dall'istanza per il rilascio di concessione edilizia - datata 26.06.2007, acquisita al protocollo del 7° Dipartimento
“Ufficio Tecnico” del Comune di Milazzo n. 7654 del
28.06.2007- nella quale i medesimi venivano indicati quali progettisti e direttori dei lavori, istanza sottoscritta da Pt_3
e , entrambi soci della società “
[...] Parte_2 [...]
e anche socio Parte_1 Parte_2
amministratore fin dal 20.11.2001;
-il Responsabile del Servizio Edilizia del 7° Dipartimento del
Comune di Milazzo, con nota prot. n. 2289/12084 del
27.02.2008, aveva comunicato ai medesimi ricorrenti la determinazione del contributo per il rilascio della concessione edilizia ai fini del perfezionamento burocratico della pratica;
-la società resistente aveva presentato in data 24.06.2009, all'Ufficio del Genio Civile di NA il progetto delle opere strutturali ai sensi dell'art. 17 della L. 02.02.1974, n. 64, ed effettuato il deposito ai sensi dell'art. 4 della L. n. 1086 del
05.11.1971 chiedendo l'autorizzazione alla realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/1974, indicando quali progettisti dell'opera, delle strutture e direttori dei lavori
[...]
e ; c CP_1 Controparte_2
-con nota prot. n. 5858 del 24.02.2010, l'Ufficio del Genio Civile di NA aveva comunicato l'autorizzazione all'esecuzione dei
3 lavori in oggetto, ove i ricorrenti erano menzionati quali progettisti, calcolisti e direttori dei lavori;
-nonostante l'esatto e diligente adempimento dell'attività tecnico- professionale, la committente società resistente non aveva corrisposto alcun corrispettivo/compenso ai ricorrenti, i quali con comunicazione pec del 05.02.2012 avevano inviato fattura pro forma n. 1/12 del 01.02.2012 a firma dell'Ing. e n. 1 del CP_1
01.01.2012 a firma dell'Ing. . Controparte_2
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto il pagamento dell'importo di € 182.707,20 di cui € 144.000,00 (arrotondato per difetto) per compensi, oltre cassa previdenziale al 4% (€
5.760,00) ed i.v.a. al 22% (€ 32.947,20) o, in via subordinata, il diritto al riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c..
Costituitasi in giudizio, Parte_1
contestava la domanda svolta dai ricorrenti, deducendo di avere già corrisposto quanto richiesto in ragione dell'incarico a suo tempo conferito, ed eccependo la prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti.
Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, con i seguenti argomenti:
-L'eccezione di prescrizione è stata formulata tardivamente, ossia nella memoria di costituzione depositata in data 6 novembre
2018, oltre il termine decadenziale previsto per la costituzione di parte resistente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 702 bis, commi terzo e quarto, c.p.c.
-Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti del dovuto e per le ragioni di seguito esposte:
4 a)Sul conferimento ai ricorrenti dell'incarico di progettazione da essi specificamente indicato, vi è stata conferma da parte della società convenuta, che non ha contestato l'esatta esecuzione della prestazione d'opera professionale, essendosi limitata a dedurre l'avvenuto pagamento del dovuto quale fatto estintivo dell'obbligo di pagamento del compenso.
b)Parimenti incontestato è l'oggetto della prestazione resa da e ovvero CP_1 Controparte_2
l'attività di progettazione del complesso edilizio in questione, cui non ha fatto seguito quella di direzione dei lavori per inattività della società committente, che non ha versato gli oneri concessori e, quindi, non ha completato l'iter della pratica edilizia.
c)Inoltre, non vi è contestazione da parte della CP_3 resistente circa l'adempimento della prestazione in oggetto. La società al di Parte_1
là del mero asserto, non ha dimostrato il pagamento del quantum dovuto per l'attività svolta in esecuzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, il cui compenso, se non pattuito, è determinato secondo le tariffe professionali o gli usi o, ove non possibile, dal giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c.
d)Venendo alla determinazione del quantum, il consulente d'ufficio, nominato in corso di giudizio, ha rappresentato che l'importo dovuto per la progettazione architettonica è pari ad € 76.333.77 e l'importo dovuto per il calcolo
5 strutturale è pari ad € 15.419,49 complessiva di €
91.753,27, già comprensivo di oneri (cassa previdenziale e i.v.a.), con riguardo al complesso residenziale di cui alle quattordici unità abitative a schiera approvate sia dal
Comune (nota prot n 2289/12084 del 27.02.2008) che dal
Genio Civile di NA (nota prot. n 5858 del
24.02.2010), esponendo i criteri di quantificazione, anche tenuto conto del carattere ripetitivo delle unità immobiliari.
Le conclusioni dell'accertamento peritale, possono essere utilizzate ai fini del decidere, in quanto il mandato è stato svolto correttamente dal C.T.U., con esposizione di conclusioni esaustive in applicazione delle tariffe vigenti
(legge n. 143/49) ed ulteriormente specificate a seguito delle osservazioni delle parti.
e) Il parziale accoglimento meramente quantitativo della domanda articolata in giudizio non implica soccombenza reciproca e, pertanto, le spese del giudizio seguono il principio di causalità e vanno poste a carico della società resistente.
Appello
L'appello è stato affidato ai seguenti motivi.
1.Carenza di motivazione. Violazione di Legge sull'onere della prova. in iudicando. Travisamento dei fatti. CP_4
Violazione di Legge in ordine alla applicabilità dell'art. 2233
Cc al caso di specie.
6 Il Giudice di prime cure ha errato nell'affermare la condivisibilità delle conclusioni alle quali è pervenuto il nominato CT, Ing.
. Persona_1
In particolare, il consulente ha errato:
-Nel non procedere con l'acquisizione degli originali degli elaborati progettuali e del progetto approvato, fatto questo che ha limitato la disamina degli atti a quelli prodotti in copia dalla controparte ed oggetto di specifica contestazione già alla data di inizio delle operazioni peritali.
-Al contempo, essendo che la natura della prestazione professionale era oggetto dell'accertamento peritale, il nominato
CT ha errato nel ritenere che non rientrasse nel mandato conferitogli la necessità di verificare, a proposito del progetto, la previsione tecnica che esclude, dalla cubatura di progetto, la cubatura formata dall'intercapedine, alta 1,00 ml, che separa il piano cantinato dal piano terra. Infatti, era indispensabile che venisse riportato il riferimento nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico del vigente Controparte_5 all'epoca di approvazione del progetto, che giustificava la previsione progettuale, che permette lo scorporo della cubatura prodotta dalla citata intercapedine. Diversamente da tale ipotesi progettuale, la detrazione della cubatura tecnica, porta ad una errata interpretazione in fase di approvazione urbanistica, con l'effetto che la ditta si potrebbe trovare nella Parte_1
condizione di avere portato avanti la realizzazione di un immobile interpretato in maniera errata in fase di approvazione,
7 con problematiche di mancata conformità allo strumento urbanistico
-Anche sulle modalità del calcolo della parcella, l'Ing. Per_1
non ha inteso fornire chiarimenti sui criteri utilizzati e, soprattutto, nulla ha saputo replicare al diverso calcolo di €
45.551,94, accessori compresi, eseguito dal consulente di parte, se non che: “il conteggio delle prestazioni professionali è diverso perché il ctp considera il valore per la Persona_2 ripetizione dell'opera pari ad 1/3 invece che ridurla di 1/3 e considerare i 2/3 dell'opera come base di calcolo della parcella”.
In realtà il criterio utilizzato dal nominato CT non trova riscontro in alcun testo.
2. Sulla condanna alle spese del Giudizio di primo grado.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente inteso il principio di diritto enunciato con la Sentenza citata (Cass., sez. un., 31
Ottobre 2022, n. 32061). Nel caso di specie, infatti, la domanda è unica benché variamente articolata, per cui la questione era ed è sussumibile nell'alveo della reciproca soccombenza che, a mente dell'art. 92, secondo comma, Cpc, consente la compensazione anche solo parziale delle spese di lite.
Considerazioni della Corte.
Iniziando dalla prima questione sollevata dall'appellante, è sufficiente dire che lo svolgimento della CTU sulla base degli elaborati progettuali redatti dai ricorrenti -senza acquisizione dei loro originali presso il Comune di Milazzo- è assolutamente regolare.
8 Infatti, ove i ricorrenti avessero presentato in giudizio elaborati diversi dagli originali, la contestazione avrebbe dovuto essere immediata e non già formulata all'inizio delle operazioni peritali.
Il tutto non senza dire che, non solo non viene specificata in questa sede la ragione per la quale era necessario procedere alla
CTU previa acquisizione degli elaborati originali, ma anche che dalla lettura del verbale del 9.7.2019, redatto nel contraddittorio innanzi al CTU, nessuna contestazione è stata formulata ed anzi, in esito alla produzione di copie di cortesia del fascicolo di parte telematico e degli elaborati progettuali vistati dal genio civile, è stato così verbalizzato “l'avv. Balletta in merito alla produzione degli elaborati progettuali rileva che lo stesso si deve trovare depositati al e rileva altresì che è in facoltà Controparte_5
del CTU estrarre copia autentica. Nulla osserva sulle copie di cortesia depositate dal collega Giardina.”.
Passando alla doglianza che attinge ancora la CTU per la omessa indagine sul quesito posto dal CTP, anche essa non merita accoglimento.
Premesso che la convenuta non ha contestato l'esattezza dell'adempimento dell'attività professionale, non si coglie la ragione per la quale si sarebbe dovuto indagare sulla rispondenza di una decurtazione di cubatura alle previsioni delle norme di attuazione del piano regolatore, a fronte dell'avvenuto rilascio di concessione urbanistica.
Infine, le doglianze sul calcolo della parcella nella sostanza si appuntano sul criterio adottato dal CTU, il quale a pag. 2 e 3 così espone: Per la quantificazione del corrispettivo dovuto agli
9 Ingegneri ho proceduto nel seguente modo: calcolo della cubatura di una singola unità ; moltiplicazione del costo di costruzione per la cubatura che dà il valore della prima unità
;valore dell'unità per 13 e per 2/3 che è il valore da attribuire alle unità dopo la prima;
valore totale dato dalla somma del valore della prima unità più il valore delle 13 unità ridotte ad
2/3 ;applicazione delle tariffe professionali al valore complessivo dell'opera per la parte progettuale ed a 1/3 arrotondato del valore per i calcoli;
ciò dà l'importo dovuto agli Ingegneri per la loro attività professionale.
Sostiene l'appellante che questo criterio non sia corretto, perché le frazioni di 2/3 e di 1/3 -utilizzate dal consulente- non sono previste in alcun testo.
Orbene, a parte l'assoluta genericità della critica, va detto che con riferimento al calcolo dell'onorario per la progettazione architettonica, si evince dal confronto tra la CTU ed il conteggio delle prestazioni professionali effettuato dal ctp ing Per_2
, che, mentre il CTU considera il valore per la ripetizione
[...] dell'opera pari a 2/3, invece il CTP lo considera pari ad 1/3.
In altri termini, il CTP -a fronte della progettazione di 14 villette a schiera- ha determinato la base di calcolo della parcella sommando al valore di costruzione della prima unità, quello di ciascuna delle altre 13, calcolato in ragione del 35% del costo di costruzioni della prima unità immobiliare, mentre il CTU ha fatto lo stesso calcolo utilizzando i 2/3 del valore della prima unità.
E il criterio utilizzato dal CTU è corretto alla luce del D.M. del
21.8.58, che per le “opere identiche” prevede che per ciascuna
10 opera ripetuta il compenso relativo ad una sola opera sia ridotto di un'aliquota che può variare da 1/5 a ½.
Anche il motivo di appello sub 2) è infondato.
L'accoglimento parziale dell'unica domanda non è sussumibile nell'alveo della reciproca soccombenza, poichè questa si verifica solo nel caso di rigetto di contrapposte domande.
Ai fini della compensazione, quindi, dovrebbero riscontrarsi quelle gravi ed eccezionali ragioni, di cui all'art. 92 c.p.c., neppure prospettate dall'appellante.
Le spese de grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia, attesa la sua non complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
29.12.2022 da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. nel giudizio promosso da e CP_1
nei confronti dell'odierno Controparte_2
appellante, così provvede.
-Rigetta l'appello, perché infondato;
-Condanna l'appellante al pagamento -nei confronti degli Pt_1
appellati- delle spese del presente giudizio di gravame, liquidate in € 7.160,00, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
11 -Dichiara che sussistono le condizioni per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater del DPR
115/2002
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.24
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappala' Consigliere
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 4/2023 R.G., vertente
TRA
, in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, Parte_2
(partita Iva e codice fiscale , rapp.ta e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti BALLETTA FRANCESCO e DONZI'
GABRIELLA
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. CP_1
, e 2) e C.F._1 Controparte_2
, nato a [...], C.F. ,
[...] C.F._2 rapp.ti e difesi dall'avv. GIARDINA ANTONIO DOMENICO
FRANCESCO
appellati
1 Ogg: appello ad ordinanza ex art. 702 bis, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., comunicata l'1.12.2022
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione il 29.12.2022 la società Parte_1
proponeva appello avverso l'ordinanza di cui
[...]
all'intestazione, con la quale il Tribunale di Barcellona, definendo il giudizio promosso dagli ingegneri e CP_1
per la liquidazione ed il pagamento Controparte_2
dei compensi professionali relativi all'attività di ingegnere, espletata in favore dell'odierno appellante, condannava la medesima a pagare la somma di € 91.753,27, oltre interessi e spese legali.
Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 2.4.2024, in esito a trattazione telematica, la causa veniva posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
e , premettendo di CP_1 Controparte_2 aver prestato attività professionale nell'interesse della società
Parte_3
avente ad oggetto la progettazione architettonica,
[...]
strutturale e la direzione dei lavori di un complesso residenziale costituito da n. 14 unità immobiliari a schiera, ciascuna a due elevazioni f.t., oltre piano interrato e sottotetto, da realizzarsi in
Milazzo, Via Scaccia, su fondo di proprietà della detta società,
2 identificato catastalmente al foglio 17, particella 585, hanno esposto che:
-il conferimento dell'incarico professionale ai ricorrenti era confermato dall'istanza per il rilascio di concessione edilizia - datata 26.06.2007, acquisita al protocollo del 7° Dipartimento
“Ufficio Tecnico” del Comune di Milazzo n. 7654 del
28.06.2007- nella quale i medesimi venivano indicati quali progettisti e direttori dei lavori, istanza sottoscritta da Pt_3
e , entrambi soci della società “
[...] Parte_2 [...]
e anche socio Parte_1 Parte_2
amministratore fin dal 20.11.2001;
-il Responsabile del Servizio Edilizia del 7° Dipartimento del
Comune di Milazzo, con nota prot. n. 2289/12084 del
27.02.2008, aveva comunicato ai medesimi ricorrenti la determinazione del contributo per il rilascio della concessione edilizia ai fini del perfezionamento burocratico della pratica;
-la società resistente aveva presentato in data 24.06.2009, all'Ufficio del Genio Civile di NA il progetto delle opere strutturali ai sensi dell'art. 17 della L. 02.02.1974, n. 64, ed effettuato il deposito ai sensi dell'art. 4 della L. n. 1086 del
05.11.1971 chiedendo l'autorizzazione alla realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 18 della legge n. 64/1974, indicando quali progettisti dell'opera, delle strutture e direttori dei lavori
[...]
e ; c CP_1 Controparte_2
-con nota prot. n. 5858 del 24.02.2010, l'Ufficio del Genio Civile di NA aveva comunicato l'autorizzazione all'esecuzione dei
3 lavori in oggetto, ove i ricorrenti erano menzionati quali progettisti, calcolisti e direttori dei lavori;
-nonostante l'esatto e diligente adempimento dell'attività tecnico- professionale, la committente società resistente non aveva corrisposto alcun corrispettivo/compenso ai ricorrenti, i quali con comunicazione pec del 05.02.2012 avevano inviato fattura pro forma n. 1/12 del 01.02.2012 a firma dell'Ing. e n. 1 del CP_1
01.01.2012 a firma dell'Ing. . Controparte_2
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto il pagamento dell'importo di € 182.707,20 di cui € 144.000,00 (arrotondato per difetto) per compensi, oltre cassa previdenziale al 4% (€
5.760,00) ed i.v.a. al 22% (€ 32.947,20) o, in via subordinata, il diritto al riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c..
Costituitasi in giudizio, Parte_1
contestava la domanda svolta dai ricorrenti, deducendo di avere già corrisposto quanto richiesto in ragione dell'incarico a suo tempo conferito, ed eccependo la prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti.
Il Tribunale definiva la controversia nei termini sopra sintetizzati, con i seguenti argomenti:
-L'eccezione di prescrizione è stata formulata tardivamente, ossia nella memoria di costituzione depositata in data 6 novembre
2018, oltre il termine decadenziale previsto per la costituzione di parte resistente, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 702 bis, commi terzo e quarto, c.p.c.
-Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti del dovuto e per le ragioni di seguito esposte:
4 a)Sul conferimento ai ricorrenti dell'incarico di progettazione da essi specificamente indicato, vi è stata conferma da parte della società convenuta, che non ha contestato l'esatta esecuzione della prestazione d'opera professionale, essendosi limitata a dedurre l'avvenuto pagamento del dovuto quale fatto estintivo dell'obbligo di pagamento del compenso.
b)Parimenti incontestato è l'oggetto della prestazione resa da e ovvero CP_1 Controparte_2
l'attività di progettazione del complesso edilizio in questione, cui non ha fatto seguito quella di direzione dei lavori per inattività della società committente, che non ha versato gli oneri concessori e, quindi, non ha completato l'iter della pratica edilizia.
c)Inoltre, non vi è contestazione da parte della CP_3 resistente circa l'adempimento della prestazione in oggetto. La società al di Parte_1
là del mero asserto, non ha dimostrato il pagamento del quantum dovuto per l'attività svolta in esecuzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, il cui compenso, se non pattuito, è determinato secondo le tariffe professionali o gli usi o, ove non possibile, dal giudice ai sensi dell'art. 2233 c.c.
d)Venendo alla determinazione del quantum, il consulente d'ufficio, nominato in corso di giudizio, ha rappresentato che l'importo dovuto per la progettazione architettonica è pari ad € 76.333.77 e l'importo dovuto per il calcolo
5 strutturale è pari ad € 15.419,49 complessiva di €
91.753,27, già comprensivo di oneri (cassa previdenziale e i.v.a.), con riguardo al complesso residenziale di cui alle quattordici unità abitative a schiera approvate sia dal
Comune (nota prot n 2289/12084 del 27.02.2008) che dal
Genio Civile di NA (nota prot. n 5858 del
24.02.2010), esponendo i criteri di quantificazione, anche tenuto conto del carattere ripetitivo delle unità immobiliari.
Le conclusioni dell'accertamento peritale, possono essere utilizzate ai fini del decidere, in quanto il mandato è stato svolto correttamente dal C.T.U., con esposizione di conclusioni esaustive in applicazione delle tariffe vigenti
(legge n. 143/49) ed ulteriormente specificate a seguito delle osservazioni delle parti.
e) Il parziale accoglimento meramente quantitativo della domanda articolata in giudizio non implica soccombenza reciproca e, pertanto, le spese del giudizio seguono il principio di causalità e vanno poste a carico della società resistente.
Appello
L'appello è stato affidato ai seguenti motivi.
1.Carenza di motivazione. Violazione di Legge sull'onere della prova. in iudicando. Travisamento dei fatti. CP_4
Violazione di Legge in ordine alla applicabilità dell'art. 2233
Cc al caso di specie.
6 Il Giudice di prime cure ha errato nell'affermare la condivisibilità delle conclusioni alle quali è pervenuto il nominato CT, Ing.
. Persona_1
In particolare, il consulente ha errato:
-Nel non procedere con l'acquisizione degli originali degli elaborati progettuali e del progetto approvato, fatto questo che ha limitato la disamina degli atti a quelli prodotti in copia dalla controparte ed oggetto di specifica contestazione già alla data di inizio delle operazioni peritali.
-Al contempo, essendo che la natura della prestazione professionale era oggetto dell'accertamento peritale, il nominato
CT ha errato nel ritenere che non rientrasse nel mandato conferitogli la necessità di verificare, a proposito del progetto, la previsione tecnica che esclude, dalla cubatura di progetto, la cubatura formata dall'intercapedine, alta 1,00 ml, che separa il piano cantinato dal piano terra. Infatti, era indispensabile che venisse riportato il riferimento nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico del vigente Controparte_5 all'epoca di approvazione del progetto, che giustificava la previsione progettuale, che permette lo scorporo della cubatura prodotta dalla citata intercapedine. Diversamente da tale ipotesi progettuale, la detrazione della cubatura tecnica, porta ad una errata interpretazione in fase di approvazione urbanistica, con l'effetto che la ditta si potrebbe trovare nella Parte_1
condizione di avere portato avanti la realizzazione di un immobile interpretato in maniera errata in fase di approvazione,
7 con problematiche di mancata conformità allo strumento urbanistico
-Anche sulle modalità del calcolo della parcella, l'Ing. Per_1
non ha inteso fornire chiarimenti sui criteri utilizzati e, soprattutto, nulla ha saputo replicare al diverso calcolo di €
45.551,94, accessori compresi, eseguito dal consulente di parte, se non che: “il conteggio delle prestazioni professionali è diverso perché il ctp considera il valore per la Persona_2 ripetizione dell'opera pari ad 1/3 invece che ridurla di 1/3 e considerare i 2/3 dell'opera come base di calcolo della parcella”.
In realtà il criterio utilizzato dal nominato CT non trova riscontro in alcun testo.
2. Sulla condanna alle spese del Giudizio di primo grado.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente inteso il principio di diritto enunciato con la Sentenza citata (Cass., sez. un., 31
Ottobre 2022, n. 32061). Nel caso di specie, infatti, la domanda è unica benché variamente articolata, per cui la questione era ed è sussumibile nell'alveo della reciproca soccombenza che, a mente dell'art. 92, secondo comma, Cpc, consente la compensazione anche solo parziale delle spese di lite.
Considerazioni della Corte.
Iniziando dalla prima questione sollevata dall'appellante, è sufficiente dire che lo svolgimento della CTU sulla base degli elaborati progettuali redatti dai ricorrenti -senza acquisizione dei loro originali presso il Comune di Milazzo- è assolutamente regolare.
8 Infatti, ove i ricorrenti avessero presentato in giudizio elaborati diversi dagli originali, la contestazione avrebbe dovuto essere immediata e non già formulata all'inizio delle operazioni peritali.
Il tutto non senza dire che, non solo non viene specificata in questa sede la ragione per la quale era necessario procedere alla
CTU previa acquisizione degli elaborati originali, ma anche che dalla lettura del verbale del 9.7.2019, redatto nel contraddittorio innanzi al CTU, nessuna contestazione è stata formulata ed anzi, in esito alla produzione di copie di cortesia del fascicolo di parte telematico e degli elaborati progettuali vistati dal genio civile, è stato così verbalizzato “l'avv. Balletta in merito alla produzione degli elaborati progettuali rileva che lo stesso si deve trovare depositati al e rileva altresì che è in facoltà Controparte_5
del CTU estrarre copia autentica. Nulla osserva sulle copie di cortesia depositate dal collega Giardina.”.
Passando alla doglianza che attinge ancora la CTU per la omessa indagine sul quesito posto dal CTP, anche essa non merita accoglimento.
Premesso che la convenuta non ha contestato l'esattezza dell'adempimento dell'attività professionale, non si coglie la ragione per la quale si sarebbe dovuto indagare sulla rispondenza di una decurtazione di cubatura alle previsioni delle norme di attuazione del piano regolatore, a fronte dell'avvenuto rilascio di concessione urbanistica.
Infine, le doglianze sul calcolo della parcella nella sostanza si appuntano sul criterio adottato dal CTU, il quale a pag. 2 e 3 così espone: Per la quantificazione del corrispettivo dovuto agli
9 Ingegneri ho proceduto nel seguente modo: calcolo della cubatura di una singola unità ; moltiplicazione del costo di costruzione per la cubatura che dà il valore della prima unità
;valore dell'unità per 13 e per 2/3 che è il valore da attribuire alle unità dopo la prima;
valore totale dato dalla somma del valore della prima unità più il valore delle 13 unità ridotte ad
2/3 ;applicazione delle tariffe professionali al valore complessivo dell'opera per la parte progettuale ed a 1/3 arrotondato del valore per i calcoli;
ciò dà l'importo dovuto agli Ingegneri per la loro attività professionale.
Sostiene l'appellante che questo criterio non sia corretto, perché le frazioni di 2/3 e di 1/3 -utilizzate dal consulente- non sono previste in alcun testo.
Orbene, a parte l'assoluta genericità della critica, va detto che con riferimento al calcolo dell'onorario per la progettazione architettonica, si evince dal confronto tra la CTU ed il conteggio delle prestazioni professionali effettuato dal ctp ing Per_2
, che, mentre il CTU considera il valore per la ripetizione
[...] dell'opera pari a 2/3, invece il CTP lo considera pari ad 1/3.
In altri termini, il CTP -a fronte della progettazione di 14 villette a schiera- ha determinato la base di calcolo della parcella sommando al valore di costruzione della prima unità, quello di ciascuna delle altre 13, calcolato in ragione del 35% del costo di costruzioni della prima unità immobiliare, mentre il CTU ha fatto lo stesso calcolo utilizzando i 2/3 del valore della prima unità.
E il criterio utilizzato dal CTU è corretto alla luce del D.M. del
21.8.58, che per le “opere identiche” prevede che per ciascuna
10 opera ripetuta il compenso relativo ad una sola opera sia ridotto di un'aliquota che può variare da 1/5 a ½.
Anche il motivo di appello sub 2) è infondato.
L'accoglimento parziale dell'unica domanda non è sussumibile nell'alveo della reciproca soccombenza, poichè questa si verifica solo nel caso di rigetto di contrapposte domande.
Ai fini della compensazione, quindi, dovrebbero riscontrarsi quelle gravi ed eccezionali ragioni, di cui all'art. 92 c.p.c., neppure prospettate dall'appellante.
Le spese de grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, applicando i minimi dello scaglione di valore della controversia, attesa la sua non complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
29.12.2022 da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. nel giudizio promosso da e CP_1
nei confronti dell'odierno Controparte_2
appellante, così provvede.
-Rigetta l'appello, perché infondato;
-Condanna l'appellante al pagamento -nei confronti degli Pt_1
appellati- delle spese del presente giudizio di gravame, liquidate in € 7.160,00, oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
11 -Dichiara che sussistono le condizioni per l'applicazione, nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater del DPR
115/2002
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.24
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
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