TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, il 19.3.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11124/2022 R.G.
TRA
(C.F. – ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. – ), (C.F. – ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. – ), (C.F. – Parte_4 C.F._4 Parte_5
, C.F. – ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Bonaccorsi, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrenti
e
, già (C.F. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_1
in , via Prefettura, n.14, presso l'AVVOCATURA – Staff del Sindaco Metropolitano, CP_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato reso su foglio separato, dall'avv. Maurizio Nicita.
Resistente
e
Soggetti collocatisi in posizione utile (vincitori) nella graduatoria PEO 2020 necessari contumaci CP_3
Oggetto: progressione economica orizzontale
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso depositato il 15 novembre 2022, i ricorrenti in epigrafe emarginati hanno adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo:
- di essere dipendenti a tempo indeterminato della resistente (già Controparte_1
) inquadrati in categoria B;
Controparte_2
- che, dopo un lungo periodo in cui avevano prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente Amministrazione, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato con presa di servizio avvenuta in data 20-12-2001 e costantemente prorogato senza soluzione di continuità, erano stati assunti a tempo indeterminato dalla resistente Amministrazione con le seguenti decorrenze: a) a far data dal 14-04-2008 i ricorrenti E;
b) a Pt_1 Pt_3 Parte_6 Pt_4
far data dal 12-02-2008 il ricorrente;
c) a far data dal 29-07-2008 il ricorrente Pt_2 Pt_5
- che, sotto l'egida del contratto di lavoro a tempo determinato, erano stati inquadrati nella categoria C, posizione economica iniziale, del C.C.N.L. Regioni Autonomie – Locali;
- che, ai fini della stabilizzazione del rapporto di lavoro, avevano accettato di essere declassati alla categoria inferiore rispetto a quella di appartenenza (ovvero B);
- che la disciplina relativa ai requisiti di accesso alle progressioni economiche orizzontali è contenuta nell'art. 16 del C.C.N.L. del 21.5.2018 e nell'art. 11 C.C.D.I.;
- che il suddetto art. 11 stabiliva testualmente che: «Le parti concordano che, tenuto che negli anni 2017 e 2018 non sono state effettuate progressioni economiche orizzontali, tale istituto viene attivato negli anni 2019 e 2020 destinando per ciascuna annualità, risorse tali da consentire la progressione per le seguenti quote di personale delle categorie: anno 2019 categoria B 90 progressioni (per una quota del 32,97%) e anno 2020 categoria B 40 progressioni (per una quota del 15,09%); le eventuali economie aggiuntive ulteriori rispetto a quelle derivanti da cessazioni dal servizio già programmate nel corso dell'anno 2019 andranno
a finanziare la progressione economica orizzontale per il personale della categoria B a valere per il 2020, fino alla concorrenza delle stesse risorse e ferme restando il limite di n.90 progressioni. Il personale interessato è quello in servizio nell'Ente per la prima applicazione dell'Istituto a far data dal 01-01-2019. Il personale interessato deve possedere in requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 01- 01 dell'anno come sopra specificato. Per ciò che maggiormente rileva ai fini della questione, il CCDI prevedeva: “Il criterio su cui fondare la progressione economica è fissato prevalentemente nella valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è attivato l'istituto (in prima applicazione, l'anno 2019).
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si stabilisce un punteggio massimo di 100 punti così attribuiti:
2 a) Valutazione del dirigente espressa tenendo conto della media delle valutazioni conseguite nel triennio antecedente l'anno di attivazione dell'Istituto (massimo 60 punti);
b) anzianità nella categoria economica acquisita nell'Ente attualmente posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo;
c) anzianità di servizio di lavoro subordinato maturata nell'Ente nella categoria giuridica posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo”;
- che con determinazione n.3708 del 15-11-2019, il Dirigente del Servizio Affari Generali e
Risorse Umane della intimata Amministrazione, aveva approvato in via definitiva la graduatoria relativa alla progressione economica orizzontale PEO anno 2019;
- che, considerato che la valutazione della performance aveva quasi totalmente appiattito i punteggi avendo conferito pressoché a tutti 60 punti, rilevante ai fini dell'utile collocazione in graduatoria doveva ritenersi il calcolo relativo agli anni di servizio prestato;
- che non era stato loro attribuito alcun punteggio relativamente al periodo di lavoro prestato con contratto a tempo determinato in categoria C;
- che la graduatoria P.E.O. anno 2019 era stata censurata davanti all'adito Tribunale (R.G. 6931-
2020) da alcuni dipendenti dell'Amministrazione diversi da essi ricorrenti;
- che, nelle more della decisione del suddetto procedimento, l'Amministrazione, in ossequio sempre al succitato C.C.D.I. del 20-12-2018, aveva dato corso all'attribuzione della procedura
PEO anno 2020, con effetti giuridici ed economici ancorati al 01-01-2020, e con riguardo alla categoria B aveva previsto l'attribuzione di n.77 progressioni economico orizzontali;
- che alla predetta procedura avevano partecipato anche i ricorrenti, i quali si erano collocati nella graduatoria approvata con determinazione dirigenziale 3410 del 09-10-2020 nelle posizioni
164 ( , 165 ( , 167 ( , 168 ( ), 170 ( E 174 ( ), Pt_1 Pt_3 Parte_6 Pt_4 Pt_5 Pt_2
con il punteggio di 75/100;
- che tale posizione che non gli aveva consentito di essere dichiarati vincitori della procedura
PEO anno 2020;
- che quindi essi venivano ancora ancorati nella posizione economica 2 della categoria B;
- che, anche nella procedura PEO 2020, non era stata valutata l'anzianità giuridica ed economica vantata dai ricorrenti nella categoria C dal 2001 al 2008, per oltre 6 anni;
- che con sentenza n.1174-2022, il Tribunale adito si era pronunciato sul predetto ricorso R.G.
6931-2020 proposto dai colleghi degli odierni ricorrenti, e lo aveva accolto integralmente;
- che con la succitata sentenza, passata in giudicato, era stato ordinato all'Amministrazione resistente di riformulare la graduatoria P.E.O. anno 2019, attribuendo ai ricorrenti i punteggi
3 aggiuntivi ad essi spettanti per effetto dell'anzianità giuridica ed economica da essi maturata in categoria C sotto l'egida dei rispettivi contratti a tempo determinato;
- che l'Ente resistente con Determinazione Dirigenziale 1960 del 14-06-2022, in esecuzione della sentenza in questione, aveva riformulato la graduatoria PEO 2019;
- che, con riguardo alla PEO 2019, pur computando i 12 punti correlati all'anzianità maturata in relazione al servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, essi non sarebbero risultati vincitori della PEO 2019;
- che, diversamente, con riguardo alla PEO 2020, se ad essi ricorrenti fossero stati attribuiti i n.12 punti ad essi spettanti, gli stessi avrebbero totalizzato n.87/100 punti, e sarebbero stati dichiarati vincitori della procedura PEO 2020;
- che, infatti, i candidati collocati dal 55° al 77° posto avevano raggiunto l'inferiore punteggio di
82/100;
- che di tal guisa essi sarebbero rientrati nel novero dei 77 posti da ricoprire con la procedura
PEO 2020, sarebbero stati dichiarati vincitori della procedura PEO 2020, e si sarebbero visti inquadrare con la categoria B posizione economica 3 a far data dall'1-01-2020.
Quindi i ricorrenti, argomentato in ordine al diritto a vedersi computata l'anzianità di servizio maturata in forza di contratti a tempo determinato, hanno rassegnato le seguenti conclusioni «a) previa disapplicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria delle progressioni orizzontali per cui è causa (PEO 2020), ed ove occorra previa declaratoria di nullità in parte qua dell'art.11 del CCDI del 20-12-2018, accertare, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti
a vedersi valutato il servizio da essi prestato alle dipendenze del resistente Ente con contratto a tempo determinato in categoria “C”, in ragione di un punto per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, sia con riferimento al criterio della anzianità di servizio, che con riferimento al criterio della anzianità nella posizione economica (punti b, c del CCDI del 20-12-
2018), e per l'effetto ordinare alla intimata Amministrazione di rielaborare la graduatoria per cui è causa in ossequio a quanto dedotto e richiesto =
b) condannare l'intimata Amministrazione al pagamento delle spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario».
Con memoria depositata il 30.8.2023, si è costituita la , deducendo Controparte_1
che i ricorrenti avevano prestato acquiescenza alla graduatoria PEO 2020 ed ai requisiti di valutazione ivi contenuti, che agli stessi erano note le questioni di diritto sollevate in ordine alla
PEO 2019, in quanto, avendo partecipato alla detta PEO 2019, agli stessi era stato esteso il contraddittorio relativo al giudizio n. 6391/2020 R.G.
4 La ha altresì eccepito il difetto di integrità del contraddittorio e ha Controparte_1 dedotto nel merito l'infondatezza delle avverse pretese, tenuto conto della corretta applicazione dell'art. 11 del C.C.D.I. del 2018 e della novazione contrattuale.
Quindi, la ha rassegnato le seguenti conclusioni Controparte_1
«Preliminarmente disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ultimi sei candidati collocati in graduatoria utile della PEO 2020 con onere a carico del ricorrente.
2) Ancora accogliere l'eccezione di acquiescenza alla PEO 2020 e, quindi, dichiarare inammissibile il ricorso che si avversa.
3) Nel merito, rigettare, per i motivi di diritto spiegati, le domande formulate dai ricorrenti nelle conclusioni dell'avversato ricorso, siccome inammissibili, prima ancora che infondate e non provate, sia in fatto che in diritto.
4) Conseguentemente, condannare il ricorrente a pagamento a favore dell'amministrazione resistente delle spese, competenze e onorari del presente giudizio, compresi, trattandosi di avvocato di ente pubblico, di oneri accessori come per legge.
Con riserva, altresì, di ulteriormente articolare e controdedurre anche all'esito delle difese di parte ricorrente».
Svoltasi l'udienza del 13.9.2023, le parti sono state invitate ad interloquire in ordine all'integrità del contraddittorio e, all'esito dell'udienza del 16.11.2023, è stato ordinato a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti tutti i soggetti collocatisi in posizione utile (vincitori) nella graduatoria PEO 2020 per cui è causa. Autorizzata la notificazione ai sensi dell'art. 150 c.p.c., nessuno dei litisconsorti necessari si è costituito e all'udienza del 10.4.2024 ne è stata dichiarata la contumacia. Quindi la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 19.3.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è il diritto dei ricorrenti a veder valutato il servizio prestato alle
CP_ dipendenze dell' resistente con contratto a tempo determinato in categoria C dal 20.12.2001 al 14-04-2008, per quanto concerne i ricorrenti e , dal Pt_1 Pt_3 Parte_6 Pt_4
20.12.2001 al 12.2.2008, per quanto concerne il ricorrente , dal 20.12.2001 al 29.7.2008 Pt_2
il ricorrente Pt_5
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto il computo del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione resistente in ragione di un punto per anno o
5 frazione di anno superiore a sei mesi, sia con riferimento al criterio della anzianità di servizio, che con riferimento al criterio della anzianità nella posizione economica (punti b, c del CCDI del
20-12-2018).
3. La , dal canto suo, ha dedotto che i ricorrenti avevano prestato Controparte_1
acquiescenza alla graduatoria PEO 2020 e ai requisiti di valutazione ivi contenuti, che agli stessi erano note le questioni di diritto sollevate in ordine alla PEO 2019, in quanto, avendo partecipato alla detta PEO 2019, ad essi era stato esteso il contraddittorio relativo al giudizio n. 6391/2020
R.G.
Inoltre, l'Ente resistente ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese, tenuto conto della corretta applicazione dell'art. 11 del C.C.D.I. del 2018 e della novazione contrattuale.
4. Premesso che, nel caso a mano, gli effetti della sentenza n. 1174/2022 pronunciata dall'Ufficio non si estendono nei confronti dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2909 c.c., in quanto in detta sede il contraddittorio era stato integrato non nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla PEO 2019
e, quindi, anche dei ricorrenti, ma solo nei confronti dei controinteressati vincitori della PEO
2019, nel novero dei quali, pacificamente, non sono inclusi gli odierni ricorrenti, reputa il
Tribunale che, in ragione dell'identità tra le questioni di diritto affrontate dall'Ufficio nella sentenza n. 1174/2022 (est. dott.ssa Laura Renda), pur in relazione alla PEO 2019, e le questioni di diritto oggetto del presente procedimento avente ad oggetto la PEO 2020, deve in questa sede essere richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza Trib. Catania, sez. lav., n.
1174/2022 (est. dott.ssa Laura Renda), emessa a definizione del giudizio n. 6391/2020 R.G.
5. In particolare, il Tribunale con la richiamata sentenza ha affermato che:
«Come espressamente dedotto da parte ricorrente, la disciplina dei requisiti per accedere alla
P.E.O. e il sistema di valutazione ai fini della stesura della graduatoria sono disciplinati a livello di contrattazione collettiva nazionale dall'art. 13 del C.C.N.L. 1999 (oggi dall'art. 16 del
C.C.N.L. 2018), mentre a livello di contrattazione integrativa, la regolamentazione del superiore istituto è contemplata dall'art. 11 del C.C.D.I.
Ebbene, dalla lettura delle superiori disposizioni contrattuali, così come testualmente trascritte nella parte in fatto del presente provvedimento, emerge una antinomia – tuttavia apparente, per quanto in seguito si dirà - tra quanto previsto dal C.C.D.I. e dal C.C.N.L.
La ritenuta discordanza di previsioni può infatti essere facilmente superata in forza di una lettura interpretativa sistematica dell'art. 11 che appunto tenga conto dei principi sanciti dal
C.C.N.L.
Invero, anche se espressamente, l'art. 11, nello stabilire la rilevanza della anzianità acquisita al servizio dell'amministrazione ai fini dell'attribuzione del punteggio utile per la graduatoria,
6 prevede: “anzianità nella categoria economica acquisita nell'Ente attualmente posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo” e “anzianità di servizio di lavoro subordinato maturata nell'Ente nella categoria giuridica posseduta espressa in anni (1 punto per ogni anno, escludendo le frazioni di anno): 20 punti massimo”, non può essere inteso nel senso voluto dalla resistente, poiché sarebbe assolutamente contraddittorio, alla luce della disciplina sancita dall'art. 16 del C.C.N.L., tenere in considerazione ed attribuire un punteggio aggiuntivo per gli anni di servizio prestati nella categoria di riferimento della
P.E.O. e non tenere, invece, in considerazione gli anni di servizio prestati in categoria superiore
(ovvero nel caso di specie la C), risultando evidente che l'attività lavorativa resa certamente ha contribuito ad accrescere la professionalità e le competenze del dipendente.
Ai sensi dell'art. 16 C.C.N.L. 2018, i criteri cui deve ispirarsi l'amministrazione, ai fini di un utile collocamento dei dipendenti nelle graduatorie P.E.O. sono i seguenti “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”.
Considerato che nell'attribuzione dei punteggi, nel caso a mano, la valutazione della performance non ha acquisito portata distintiva e dirimente, per essere stati in concreto assegnati punteggi pressoché uguali a tutti i dipendenti, proprio l'esperienza maturata e le competenze acquisite finiscono per essere determinanti allo scopo di individuare i dipendenti meritevoli di PEO.
A nulla vale, dunque, l'eccezione sollevata dall'amministrazione relativa al dictum dell'art. 11
C.C.D.I., poiché, come detto, lo stesso va inquadrato all'interno di un più ampio contesto normativo, che tenga conto di una interpretazione non solo sistematica della previsione ma anche teleologica, risultando invece insufficiente una interpretazione strettamente letterale e poco rispettosa della ratio della norma. Né trova fondamento l'ulteriore eccezione sollevata dall'Amministrazione e per la quale con la stipula del contratto a tempo indeterminato tra le parti è stato costituito ex novo un rapporto di lavoro del tutto scollegato dal precedente, non essendosi verificata una conversione del precedente contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, né, dunque, avendosi la mera prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, alle previgenti condizioni.
7 Considerato che è pacifico che nella fattispecie in esame il rapporto a tempo indeterminato si è costituito ex nunc, ciò tuttavia non determina l'irrilevanza – ai fini in questa sede prospettati – della pregressa anzianità di servizio.
Sul punto si rammenta quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.
4195/20201, ove si evidenzia l'importanza del principio di non discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, entrambi dipendenti della stessa amministrazione: il mancato riconoscimento del calcolo degli anni di servizio prestati con contratto a tempo determinato ai fini del calcolo dell'anzianità pregressa, nei fatti comporterebbe una discriminazione degli stessi rispetto ai dipendenti della medesima amministrazione che, con contratto a tempo indeterminato, vedrebbero riconosciuta la relativa anzianità lavorativa.
Con riferimento alla stessa tematica, la Corte di Giustizia ha peraltro costantemente affermato che “i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, per il solo fatto di avere un contratto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (Corte di Giustizia UE, Sez. II,
13/9/2007, in C-307/05; Grande Sezione, 15/4/2008, in C-268/06; Cons. Stato, Sez. VI,
30/3/2015, n. 1636)”.
La Corte di Giustizia Europea ha escluso la possibilità di una disparità di trattamento quante volte non sia giustificata da una reale esigenza, osservando come in mancanza di ragioni oggettive non sia ammessa una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato (sent. 13.9.2007, C-307/05, ...omissis...). Ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le
Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7.2006, C-212/04, ...omissis...), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte di Giustizia ha inoltre precisato che le “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, ma solo quando la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine
8 di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Tali principi risultano già ribaditi, in via generale, dalla pronuncia 8.9.2011, C-177/10, attraverso l'affermazione che la Direttiva 199/70/CE e l'Accordo Quadro “devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall'altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro”.
L'esistenza di “ragioni oggettive” - secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia - non può consistere né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, né nel fatto che il datore di lavoro è una pubblica Amministrazione, né, infine, nel fatto che il trattamento deteriore dei lavoratori a termine sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. L'assunzione dei ricorrenti ha avuto luogo con il conferimento di un preciso inquadramento giuridico e con l'inserimento nella struttura dell'amministrazione per
l'espletamento delle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza.
Ancora, secondo l'autorevole parere del Consiglio di Stato, (n. 1029/20212), tra l'altro in una fattispecie ancora più peculiare poiché la stabilizzazione era intervenuta all'esito di una procedura concorsuale a tutti gli effetti, la nascita di un rapporto ex novo non è, da sola sufficiente ad integrare un eventuale requisito oggettivo volto ad escludere il riconoscimento dell'anzianità lavorativa maturata con contratto a tempo determinato;
e, per giurisprudenza ormai consolidata, è onere della prova del datore di lavoro dimostrare l'esistenza di tale elemento oggettivo che ostacoli il riconoscimento di quanto maturato sotto l'egida del contratto
a tempo determinato, al fine da non determinare una discriminazione
Omissis. – Né ancora, per completezza, vale l'eccezione sollevata dalla resistente per la quale essendo i lavoratori ricorrenti stati precedentemente assunti con contratto a tempo determinato
e parziale per progetti di utilità collettiva P.U.C. i rapporti in questione, instaurati con lavoratori impiegati in attività socialmente utili, non si qualificherebbero come rapporti di lavoro subordinato ma come rapporti giuridici di carattere previdenziale;
con la conseguenza che andrebbe riconosciuta natura previdenziale e non retributiva al relativo trattamento economico (cfr. Cass., SS.UU., sentenza n. 3/2007).
Sul punto sia sufficiente riportare quanto in note conclusive osservato da parte ricorrente, essendo stato chiaramente precisato che nella vicenda in esame tutti i ricorrenti, dapprima in
9 virtù delle previsioni legislative di cui agli articoli 11 e 12 della L.R. 85 del 21.12.1995 (le quali autorizzavano gli Enti Locali Siciliani a promuovere progetti di utilità collettiva della durata di un anno, riproponibili alla scadenza, da realizzare mediante l'assunzione con contratto di diritto privato a tempo determinato, pieno e parziale, dei soggetti di cui agli articoli 1 commi 2 e 3 della L.R. 85-1995, utilmente inseriti nelle graduatorie predisposte dagli U.P.L.M..O.) hanno prestato la loro attività lavorativa a progetto all'interno del resistente Ente, attività che non prevedeva alcun inquadramento. Successivamente, con la stipula dei contratti a tempo determinato, ai sensi delle previsioni regolamentari e normative sopravvenute in Sicilia che autorizzavo gli Enti Locali Siciliani a stipulare contratti di lavoro di natura subordinata con i soggetti utilizzati in progetti di utilità collettiva, applicando ad essi i C.C.N.L. di settore per la categoria di inquadramento, ed a far data dalle date indicate in ricorso, i ricorrenti hanno sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato di natura subordinata tanto, con inquadramento in categoria C» (cfr. sentenza Trib. Catania, sez. lav., n. 1174/2022 (est. dott.ssa
Laura Renda), emessa a definizione del giudizio n. 6391/2020 R.G.).
6. Applicando i suesposti principi di diritto al caso di specie e tenuto conto dell'inconducenza della deduzione di parte resistente secondo cui il riconoscimento dell'anzianità maturata dai ricorrenti dovrebbe essere esclusa dall'essere stati assunti a tempo determinato per progetti di pubblica utilità, stante appunto l'assenza di ragioni oggettive atte a consentire un diverso trattamento rispetto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e svolgenti le stesse mansioni degli istanti, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti a veder computato, ai fini del miglior collocamento nella graduatoria relativa alla PEO 2020, il servizio prestato alle dipendenze
CP_ dell' resistente con contratto a tempo determinato e di vedersi quindi computato un punto per ciascun anno di servizio, escluse – qui contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti – le frazioni di anno, come previsto dall'art. 11, lett. c), CCDI, invocato da entrambe le parti.
Ed invero, l'assunzione dei ricorrenti ha avuto luogo con il conferimento di un preciso inquadramento giuridico e con l'inserimento nella struttura dell'amministrazione per l'espletamento delle mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza (cfr. doc. n. 5, fasc. ricorrente).
Ad ulteriore conferma dell'espletamento di mansioni comprese nella stessa area di pertinenza relativamente ai periodi con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato e, pertanto, della grande crescita professionale intervenuta nel settore, dirimente è peraltro la stessa documentazione allegata da parte resistente alla comparsa di costituzione (cfr. doc. n. 1, fasc. ricorrente).
10 7. In senso contrario all'equiparabilità del servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato, non rileva quanto dedotto da parte resistente in seno alle note depositate il
12.3.2025, secondo cui l'anzianità maturata dai ricorrenti non sarebbe computabile, per avere questi prestato servizio in forza di contratti a tempo parziale.
A ben guardare, infatti, l'esclusione, ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio, delle frazioni di anno, disciplinata dall'art. 11, lett. c), CCDI, fa riferimento all'evidenza alle ipotesi di servizio prestato per un numero di mesi inferiori alle dodici mensilità componenti l'anno (ossia alle frazioni di anno) e non anche all'orario di lavoro osservato dai dipendenti, non potendo la modulazione part-time dell'orario di lavoro assurgere ad elemento discriminatorio avente peraltro effetto nella sostanza caducatorio dell'intera anzianità di servizio maturata dai dipendenti, in ragion della circostanza che detta anzianità sia stata acquisita in forza di contratti a tempo part-time, eventualmente anche stipulati con tale modulazione oraria per esigenze organizzative della stessa parte datoriale.
Deve quindi essere respinta la tesi argomentativa dedotta da parte resistente nelle note del
12.3.2025.
8. Da tanto consegue l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, sussistendo il diritto dei ricorrenti alla valutazione ai fini della progressione economica orizzontale del servizio prestato a tempo determinato in favore dell'Amministrazione, con i medesimi criteri applicati per i dipendenti a tempo indeterminato e con la precisazione che spettando ai dirigenti responsabili valutare i risultati conseguiti ai fini dell'attribuzione in concreto degli incrementi stipendiali, in questa sede può solo dichiararsi l'esistenza in favore dei ricorrenti dell'astratta possibilità della valutazione del loro operato e la possibilità di essere ancora valutati con i medesimi criteri previsti per i dipendenti di ruolo e tenuto conto di tutta l'anzianità pregressa (v. negli stessi termini sentenza Trib. Catania, sez. lav., n. 1174/2022 (est. dott.ssa Laura Renda), emessa a definizione del giudizio n. 6391/2020 R.G.).
Ed infatti, i ricorrenti, pur avendo diritto a partecipare alla selezione per la progressione economica orizzontale, non vantano un diritto soggettivo al conseguimento della progressione atteso che la stessa è subordinata ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro, da effettuarsi secondo le procedure ed i criteri concordati in sede di contrattazione nazionale e decentrata;
potendo tale risultato essere riconosciuto solo in esito alla collocazione utile dei ricorrenti nella relativa graduatoria.
Deve, quindi, essere ordinato all'Amministrazione resistente di rielaborare la graduatoria relativa alla PEO 2020.
11 9. Stante l'accoglimento del ricorso nei limiti sopra evidenziati e la peculiarità e complessità della fattispecie, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara il diritto dei ricorrenti a veder valutato, ai fini del miglior collocamento nella graduatoria relativa alla PEO 2020 per cui è causa, il servizio prestato alle dipendenze della
[...]
con contratto a tempo determinato in categoria C dal 20.12.2001 al Controparte_1
14.4.2008, per quanto concerne i ricorrenti Parte_1 Parte_3 Parte_6
e , dal 20.12.2001 al 12.2.2008, per quanto concerne il ricorrente
[...] Parte_4
dal 20.12.2001 al 29.7.2008, per quanto concerne il ricorrente Parte_2 [...]
alla stregua dei criteri previsti per i lavoratori a tempo indeterminato, attribuendo un Pt_5
punto per ogni anno, escluse le frazioni di anno così come definite in parte motiva, e, per l'effetto, ordina alla di riformulare la graduatoria relativa alla Controparte_1
PEO 2020;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, il 19.3.2025
La giudice
Federica Porcelli
12