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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/02/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8547/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8547/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 24.10.2024 con la concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elett.te domiciliato in Mondragone Parte_1 C.F._1
alla via Niccolò Mchiavelli n. 8 presso lo studio dell'Avv. Luigi MENDITTO (C.F.
) da cui è rappresentato e difeso C.F._2
OPPONENTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
CORSO TRIESTE N. 170 81100 CASERTA, presso lo studio dell'Avv. PETRELLA
VINCENZO (c.f.: ) e dell'Avv. , dal quale è rappresentato e C.F._4
difeso
OPPOSTO
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3081/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicato in data 27.07.2022.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11.8.2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3081/2022, immediatamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicato in data 27.07.2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 5299/2022 di R.G. con il quale veniva ingiunta l'immediata consegna, in favore dell'opposto, di nn. CP_1
27 capi bufalini, oltre spese della procedura, a titolo di restituzione ex art. 1809 c.c. per scadenza del termine di cui al comodato intercorso tra le parti.
A sostegno della promossa opposizione, l'opponente, in via preliminare eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord per essere competente il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ex art. 20 c.p.c., quale forum destinatae solutionis dell'obbligazione di consegna ai sensi dell'art. 1182 c.c.
Nel merito, l'opponente rappresentava di aver manifestato la disponibilità ad adempiere all'obbligazione di consegna ma che per impossibilità della prestazione dettata da carenze di requisiti tecnici e sanitari dell'opposto, quale ricevente, tale adempimento non era stato possibile sicchè la prestazione non era stata eseguita per causa non imputabile all'opponente. Allegava a supporto della eccezione la normativa comunitaria, nazionale e regionale che dettava prescrizioni tecniche a tutela della salute pubblica e degli animali stessi che, a dire dell'attore, rendevano impossibile la prestazione.
Concludeva, pertanto, per la preliminare dichiarazione di incompetenza del giudice adito, e nel merito chiedendo la revoca del menzionato decreto ingiuntivo, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese, diritti e competenze di lite aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.11.2022, si costituiva in giudizio l'opposto, il quale, in via preliminare dava atto che nelle CP_1
more dei termini a comparire di cui alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la prestazione di consegna era stata eseguita in via esecutiva come da verbale dell'Ufficiale Giudiziario 12.10.2022 (cfr. doc. 4 della produzione di parte opposta).
Con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente, osservava che, a norma dell'art. 637 c.p.c., è competente CP_1 ad emettere l'ingiunzione il Giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria e, nel caso di specie, a norma dell'articolo 18 c.p.c. era territorialmente
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competente il Giudice del luogo ove il resistente, ovvero il debitore, aveva la sua residenza o il domicilio. Pertanto, osservava l'opposto, nel caso de quo, avendo il debitore la sua residenza a San Cipriano d'Aversa, il Tribunale competente, ex art. 18
c.p.c. era proprio il Tribunale di Napoli Nord.
Nel merito, contestava la fondatezza delle doglianze avanzate da parte opponente evidenziando che, appunto, nelle more del giudizio, essendo stato eseguito in via esecutiva il decreto ingiuntivo, tutte le presunte impossibilità paventate da parte opponente si erano rivelate infondate.
Nel corso del giudizio non veniva ammessa l'istruttoria richiesta, ritenuta non rilevante,
e la causa veniva assegnata in decisione alla scadenza dei termini di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., fissata per il 24.10.2024, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e va rigettata .
Preliminarmente va rilevato che, come per consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
In generale va poi rilevato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; 15186/03;
Cass. 6663/02).
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale si procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la
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posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; 9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Orbene, ciò premesso, in via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere formulata da parte opponente. Al riguardo, infatti, risulta pacifico che il convenuto sostanziale, ovvero odierno opponente, sia residente in [...]d'Aversa. Pertanto, Parte_1
correttamente ha adito il Tribunale di Napoli Nord quale foro CP_1
generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c.. Il foro indicato da parte opponente, quale forum destinatae solutionis, essendo facoltativo, ex art. 20 c.p.c. prevede, per le cause relative ai diritti di obbligazione, la mera possibilità di scelta, ad opera dell'attore, di due fori facoltativi e speciali che si aggiungono al foro generale previsto dagli artt. 18 e
19 c.p.c. Il carattere facoltativo dei due fori si desume dal tenore letterale della previsione contenuta all'interno dell'art.20, traducendosi in un criterio alternativo, ma non certo obbligatorio, alla residenza o sede del convenuto.
Esaminando il merito, l'unica eccezione avanzata dall'opponente attiene ad asserite impossibilità di esecuzione materiale della prestazione. Più precisamente, l'opponente, non ha contestato il titolo contrattuale, né il diritto alla prestazione di riconsegna dei capi concessi in comodato a favore del opposto, ma ha rilevato che la CP_1
prestazione di consegna dei capi bufalini non poteva eseguirsi a causa di asserite mancanze di requisiti tecnico-sanitari in capo al ricevente. A fondamento della eccezione e della tesi sostenuta ha allegato la normativa comunitaria, nazionale e regionale. All'esito delle dissertazioni in materia, ribadiva comunque di essere disponibile alla riconsegna.
Ebbene, come allegato da parte opposta, le presunte ragioni che, a dire dell'opponente, determinavano l'impossibilità ad eseguire la prestazione, sono state superate e smentite di fatto, rivelando l'infondatezza delle doglianze. Invero, come si evince dal verbale di Parte esecuzione redatto dall'Ufficiale Giudiziario, coadiuvato dal Responsabile quale organo -peraltro- preposto agli accertamenti di cui alla normativa allegata dall'opponente, tutte le asserite impossibilità all'esecuzione della prestazione di consegna non hanno trovato alcun riscontro fattuale, rivelandosi, dunque, destituite di fondamento. Nel corso dell'esecuzione, infatti, non è stata riscontrata alcuna difficoltà
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anche in considerazione del fatto che non è stato sollevato alcun incidente di esecuzione.
Per le ragioni esposte, ritenute destituite di fondamento, oltre che superate, tutte le paventate impossibilità di esecuzione da parte opponente, le relative eccezioni vanno dunque disattese.
Infine si evidenzia che nonostante la compiuta esecuzione in corso di causa e il relativo pieno soddisfacimento dell'interesse creditorio, nel caso in esame, non può procedersi alla declaratoria della cessata materia del contendere poiché la consegna è avvenuta non spontaneamente ma in sede di esecuzione forzata stante la immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto e del resto la stessa parte opponente ha insistito alla decisione nel merito.
Al riguardo, infatti, maggioritario orientamento di legittimità afferma che “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretizzarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa”
Cass. n. 21757/2021 - Cass. n. 11962/2005).
Ciò evidenziato, tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
P.Q.M.
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Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione avanzata da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 3081/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 27.07.2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. R.G., 5299/2022, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
-Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo dando atto tuttavia della avvenuta esecuzione della prestazione di consegna nelle more del giudizio;
-condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 giudizio di opposizione che si liquidano in € 3.100,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, se dovuti, e rimborso forfettario come per legge con attribuzione al difensore Avv. Vincenzo PETRELLA antistatario
Così deciso in Aversa, 12/02/2025
IL GIUDICE dott. Maria Grazia Savastano
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