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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3218 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3218/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
RUBOLINO GE, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17662/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Indirizzo_1 Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250145044305000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3101/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatagli in data 11-9-2025 relativa ad IVA per l'anno
2023. Nei motivi di ricorso si eccepiva la nullità della suddetta cartella per mancata notifica dell'atto presupposto, ovvero, dell'avviso di accertamento e nulla si diceva nel merito. Si costituiva l'agenzia delle entrate che contestava quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in quanto come dedotto ed argomentato dalla parte resistente costituita la procedura di accertamento cd automatica di cui all'art. 36 bis prevede un controllo sulla corrispondenza tra dichiarazione delle somme dovute come imposte ed i corrispettivi effettivamente pagati dal contribuente con un controllo cartolare per cui alcun accertamento doveva compiersi e conseguentemente notificarsi al contribuente trattandosi semplicemente di una riliquidazione della dichiarazione con richiesta di pagamento di quanto precedententemente dichiarato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
RUBOLINO GE, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17662/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Indirizzo_1 Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250145044305000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3101/2026 depositato il 18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatagli in data 11-9-2025 relativa ad IVA per l'anno
2023. Nei motivi di ricorso si eccepiva la nullità della suddetta cartella per mancata notifica dell'atto presupposto, ovvero, dell'avviso di accertamento e nulla si diceva nel merito. Si costituiva l'agenzia delle entrate che contestava quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in quanto come dedotto ed argomentato dalla parte resistente costituita la procedura di accertamento cd automatica di cui all'art. 36 bis prevede un controllo sulla corrispondenza tra dichiarazione delle somme dovute come imposte ed i corrispettivi effettivamente pagati dal contribuente con un controllo cartolare per cui alcun accertamento doveva compiersi e conseguentemente notificarsi al contribuente trattandosi semplicemente di una riliquidazione della dichiarazione con richiesta di pagamento di quanto precedententemente dichiarato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00