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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 19/11/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 135/24 RG
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Cicchiello e Pincione.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 135/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che con contratto dell'8.4.22 la gli aveva ceduto l'azienda; CP_3 che di quest'ultima facevano parte anche i relativi crediti;
che fra questi ultimi ve ne era uno di €
43.624,99 nei confronti della convenuta;
che, chiesto il pagamento, la convenuta aveva risposto che la somma in questione le era già stata richiesta dal creditore originario che insorta CP_3 controvresia arbitrale fra essa e all'interno di tale giudizio quest'ultima aveva CP_1 CP_3 dichiarato di non avere mai riscosso il credito in questione;
che successivamente aveva fornito alla convenuta i materiali di cui alle fatture prodotte, per complessivi € 52.875,95; che per tali forniture, mai contestate, la convenuta aveva pagato solo € 34.259,40, rimanendo dunque debitrice della differenza, pari ad € 18.616,55.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme in questione.
La convenuta ha controdedotto: che in relazione al credito in questione l'8.11.22 aveva ricevuto, da parte di la richiesta di pagamento di € 42.754,18 e solo dopo aveva ricevuto la CP_3 richiesta di pagamento da parte dell'attrice; che questo aveva fatto sì che non fosse chiaro chi fosse il creditore;
che dai partitari in suo possesso il credito originario per le forniture risultava pari alla minor somma di € 51.678,22; che l'importo pagato era pari ad € 33.291,62; che il debito residuo era dunque pari ad € 18.386,60; che essa era proprietaria di un immobile sito in Carrara, che era CP_2 stato locato ad che anche nel preliminare di cessione di azienda fra e CP_3 CP_3 CP_1 tale contratto era menzionato;
che, più specificamente, in tale contratto si leggeva: Controparte_3 opera in locali assunti in locazione dalla società con sede in Carrara, via Colombera n. Controparte_2
19 in virtù di contratto registrato in data 21 dicembre 2011 e di comune accordo con la società
ha già concordato di risolvere il contratto di locazione in essere riservandosi la Controparte_2 possibilità di continuare ad occupare l'immobile fino al 30 giugno 2021 corrispondendo mensilmente la somma di euro 3500 oltre a Iva a titolo di indennità di occupazione a partire dal 1 maggio 2022, ove l'occupazione dovesse superare la data del 30 giugno 2021 l'indennità verrà aumentata di euro
100 oltre Iva per singolo giorno di occupazione”; che lo stesso accordo era riportato anche nel contratto di cessione di azienda;
che, essendo ubentrata nella detenzione dell'immobile, CP_1 era tenuta a corrisponderle l'indennità di occupazione fino all'agosto 22; che il relativo credito superava l'importo del credito residuo per le forniture effettuate a proprio favore dall'attrice; che, essendo subentrata nel contratto di locazione, era tenuta anche a far fronte CP_1 all'obbligazione, in tale contratto prevista, di rilasciare l'immobile in buono stato di manutenzione e libero da persone e cose, e pertanto a rimuovere il materiale di risulta e le latte di vernice, ivi presenti;
che, data la presumibile disputa fra e circa chi fosse obbligato alla rimozione, CP_3 CP_1 essa poteva farsi carico della relativa spesa, dietro pagamento di € 5.609,56, somma che essa CP_2 poteva opporre all'attrice, vuoi che obbligata fosse quest'ultima, vuoi che obbligata fosse CP_3
La convenuta (previa richiesta di chiamata in causa di respinta però per tardività) CP_3 ha quindi chiesto la declaratoria che il credito dell'attrice si era estinto per compensazione, con condanna dell'attrice medesima al pagamento della differenza. Motivi della decisione
1. – I crediti dell'attrice nei confronti della convenuta non sono contestati, se non, in misura minima, quanto all'importo del secondo.
Né, per altro verso, può dirsi sussistere incertezza circa la titolarità attiva del primo.
A tale proposito, occorre infatti considerare che, in conseguenza del contratto di cessione, creditore deve essere senz'altro ritenuto il cessionario, e questo non solo nei rapporti fra cedente e cessionario, ma anche nei confronti del debitore ceduto (la notifica di cui all'art. 1264 cc rileva solo ai fini dell'eventuale liberazione in caso di pagamento incolpevole al cedente, ma non incide sull'efficacia della cessione anche nei confronti del debitore ceduto).
Per quanto concerne poi gli importi dei crediti, il primo deve essere riconosciuto nella maggior misura indicata dall'attore (€ 43.624,99), non essendo stata tale misura specificamente contestata dalla convenuta;
il secondo deve invece essere riconosciuto in quella minore indicata dalla convenuta, non avendo a sua volta l'attrice specificamente contestato quest'ultima.
Il credito totale dell'attrice ammonta dunque ad € (43.624,99 + 18.386,60 =) 62.0111,59.
2. – Per ciò che concerne in controcredito della convenuta, relativo all'occupazione del proprio immobile da parte dell'attrice, non contestata tale occupazione fino ad agosto 2022 e non contestato l'importo del canone in € 3.500,00 più iva al mese, non c'è dubbio che sia dovuta la complessiva somma di € 20.211,00 (di cui € 3.131,00 per il mese di aprile, a partire dalla data della cessione, ed €
17.080,00 per i mesi di maggio-agosto).
Non è invece dovuta la maggiorazione a titolo di indennità di occupazione. Tale maggiorazione sarebbe stata infatti dovuta solo nell'ottica della permanenza nell'immobile successivamente alla risoluzione convenzionale del contratto. Di tale risoluzione però non vi è prova.
L'attrice deve dunque ritenersi essere succeduta nel rapporto di locazione e la sua detenzione dell'immobile deve conseguentemente essere considerata avvenuta in qualità di conduttrice e non di occupante senza titolo.
3. – Nulla è poi ulteriormente dovuto neppure per lo sgombero dell'immobile.
A tale riguardo, l'attrice si è infatti limitata a dichiarare la propria disponibilità a farsi carico delle spese della rimozione per la somma di 5.609,56, ma non ha proposto né una domanda di condanna alla rimozione, né una di risarcimento del danno.
4. – Compensati i rispettivi crediti, la convenuta va in sintesi condannata a versare all'attrice la differenza, pari ad € (62.0111,59 – 20.211,00 =) 41.800,59, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dalle scadenze al saldo. 5. – Quanto alle spese, dato che la domanda è stata accolta solo parzialmente, esse sono da compensare nella misura di due terzi. Il residuo terzo, liquidato in dispositivo, dovrà far carico alla convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la convenuta a versare all'attrice la somma di € 41.800,59, oltre interessi come indicato;
compensa le spese di lite nella misura di due terzi;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice il residuo terzo, che liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore ed € 262,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari
Udienza del 19.11.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Cicchiello e Pincione.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 135/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: che con contratto dell'8.4.22 la gli aveva ceduto l'azienda; CP_3 che di quest'ultima facevano parte anche i relativi crediti;
che fra questi ultimi ve ne era uno di €
43.624,99 nei confronti della convenuta;
che, chiesto il pagamento, la convenuta aveva risposto che la somma in questione le era già stata richiesta dal creditore originario che insorta CP_3 controvresia arbitrale fra essa e all'interno di tale giudizio quest'ultima aveva CP_1 CP_3 dichiarato di non avere mai riscosso il credito in questione;
che successivamente aveva fornito alla convenuta i materiali di cui alle fatture prodotte, per complessivi € 52.875,95; che per tali forniture, mai contestate, la convenuta aveva pagato solo € 34.259,40, rimanendo dunque debitrice della differenza, pari ad € 18.616,55.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle somme in questione.
La convenuta ha controdedotto: che in relazione al credito in questione l'8.11.22 aveva ricevuto, da parte di la richiesta di pagamento di € 42.754,18 e solo dopo aveva ricevuto la CP_3 richiesta di pagamento da parte dell'attrice; che questo aveva fatto sì che non fosse chiaro chi fosse il creditore;
che dai partitari in suo possesso il credito originario per le forniture risultava pari alla minor somma di € 51.678,22; che l'importo pagato era pari ad € 33.291,62; che il debito residuo era dunque pari ad € 18.386,60; che essa era proprietaria di un immobile sito in Carrara, che era CP_2 stato locato ad che anche nel preliminare di cessione di azienda fra e CP_3 CP_3 CP_1 tale contratto era menzionato;
che, più specificamente, in tale contratto si leggeva: Controparte_3 opera in locali assunti in locazione dalla società con sede in Carrara, via Colombera n. Controparte_2
19 in virtù di contratto registrato in data 21 dicembre 2011 e di comune accordo con la società
ha già concordato di risolvere il contratto di locazione in essere riservandosi la Controparte_2 possibilità di continuare ad occupare l'immobile fino al 30 giugno 2021 corrispondendo mensilmente la somma di euro 3500 oltre a Iva a titolo di indennità di occupazione a partire dal 1 maggio 2022, ove l'occupazione dovesse superare la data del 30 giugno 2021 l'indennità verrà aumentata di euro
100 oltre Iva per singolo giorno di occupazione”; che lo stesso accordo era riportato anche nel contratto di cessione di azienda;
che, essendo ubentrata nella detenzione dell'immobile, CP_1 era tenuta a corrisponderle l'indennità di occupazione fino all'agosto 22; che il relativo credito superava l'importo del credito residuo per le forniture effettuate a proprio favore dall'attrice; che, essendo subentrata nel contratto di locazione, era tenuta anche a far fronte CP_1 all'obbligazione, in tale contratto prevista, di rilasciare l'immobile in buono stato di manutenzione e libero da persone e cose, e pertanto a rimuovere il materiale di risulta e le latte di vernice, ivi presenti;
che, data la presumibile disputa fra e circa chi fosse obbligato alla rimozione, CP_3 CP_1 essa poteva farsi carico della relativa spesa, dietro pagamento di € 5.609,56, somma che essa CP_2 poteva opporre all'attrice, vuoi che obbligata fosse quest'ultima, vuoi che obbligata fosse CP_3
La convenuta (previa richiesta di chiamata in causa di respinta però per tardività) CP_3 ha quindi chiesto la declaratoria che il credito dell'attrice si era estinto per compensazione, con condanna dell'attrice medesima al pagamento della differenza. Motivi della decisione
1. – I crediti dell'attrice nei confronti della convenuta non sono contestati, se non, in misura minima, quanto all'importo del secondo.
Né, per altro verso, può dirsi sussistere incertezza circa la titolarità attiva del primo.
A tale proposito, occorre infatti considerare che, in conseguenza del contratto di cessione, creditore deve essere senz'altro ritenuto il cessionario, e questo non solo nei rapporti fra cedente e cessionario, ma anche nei confronti del debitore ceduto (la notifica di cui all'art. 1264 cc rileva solo ai fini dell'eventuale liberazione in caso di pagamento incolpevole al cedente, ma non incide sull'efficacia della cessione anche nei confronti del debitore ceduto).
Per quanto concerne poi gli importi dei crediti, il primo deve essere riconosciuto nella maggior misura indicata dall'attore (€ 43.624,99), non essendo stata tale misura specificamente contestata dalla convenuta;
il secondo deve invece essere riconosciuto in quella minore indicata dalla convenuta, non avendo a sua volta l'attrice specificamente contestato quest'ultima.
Il credito totale dell'attrice ammonta dunque ad € (43.624,99 + 18.386,60 =) 62.0111,59.
2. – Per ciò che concerne in controcredito della convenuta, relativo all'occupazione del proprio immobile da parte dell'attrice, non contestata tale occupazione fino ad agosto 2022 e non contestato l'importo del canone in € 3.500,00 più iva al mese, non c'è dubbio che sia dovuta la complessiva somma di € 20.211,00 (di cui € 3.131,00 per il mese di aprile, a partire dalla data della cessione, ed €
17.080,00 per i mesi di maggio-agosto).
Non è invece dovuta la maggiorazione a titolo di indennità di occupazione. Tale maggiorazione sarebbe stata infatti dovuta solo nell'ottica della permanenza nell'immobile successivamente alla risoluzione convenzionale del contratto. Di tale risoluzione però non vi è prova.
L'attrice deve dunque ritenersi essere succeduta nel rapporto di locazione e la sua detenzione dell'immobile deve conseguentemente essere considerata avvenuta in qualità di conduttrice e non di occupante senza titolo.
3. – Nulla è poi ulteriormente dovuto neppure per lo sgombero dell'immobile.
A tale riguardo, l'attrice si è infatti limitata a dichiarare la propria disponibilità a farsi carico delle spese della rimozione per la somma di 5.609,56, ma non ha proposto né una domanda di condanna alla rimozione, né una di risarcimento del danno.
4. – Compensati i rispettivi crediti, la convenuta va in sintesi condannata a versare all'attrice la differenza, pari ad € (62.0111,59 – 20.211,00 =) 41.800,59, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dalle scadenze al saldo. 5. – Quanto alle spese, dato che la domanda è stata accolta solo parzialmente, esse sono da compensare nella misura di due terzi. Il residuo terzo, liquidato in dispositivo, dovrà far carico alla convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la convenuta a versare all'attrice la somma di € 41.800,59, oltre interessi come indicato;
compensa le spese di lite nella misura di due terzi;
condanna la convenuta a rifondere all'attrice il residuo terzo, che liquida in € 3.000,00 per compenso del difensore ed € 262,00 per spese non imponibili, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari