Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1892/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 1892/2021 promossa da:
(c.f. e p. iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede in Firenze, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Paolo Federigi
e Cristina Razzolini, come da procura allegata all'atto di citazione in appello, per il primo e da procura estesa in calce alla costituzione di nuovo difensore, per la seconda
-appellante-
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Yuri Rossi, come da procura in atti CP_1 C.F._1
e
(c.f. , rappresentata e difesa dall' avv. Monica Fiaschi, come da procura CP_2 C.F._2 esta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellati-
avverso l'ordinanza emessa, ex art. 702-ter c.p.c., dal Tribunale di Firenze, a conclusione del procedimento n°
7382/2020 R.G., depositata il 29.9.2021 e pubblicata il 30.9.2021 (rep. n. 5476/2021)
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 18.3.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 27.3.2025, pubblicata in pari data, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza
in via pregiudiziale e/o preliminare: in accoglimento del presente appello, e in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa di Firenze nel procedimento rubricato al n. R.G. 7382/2020, dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta dal signor nei confronti dell CP_1 Parte_1 per violazione del termine previsto dall'art. 8 L. 24/2017, con spese a carico della controparte,
in via istruttoria: in accoglimento del presente appello ravvisare la necessità/opportunità di una nuova
Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare la correttezza dell'operato dei sanitari dell'
[...]
e la non riconducibilità, secondo un criterio di maggiore probabilità, dei danni lamentati dal Parte_1 signor all'operato dei sanitari dell'Azienda, con particolare riguardo all'esecuzione del clistere CP_1 in data 17.06.2016 presso l'Ospedale San Pietro Igneo, con affidamento dell'incarico ad un Collegio Peritale nominato in ossequio all'art. 15 L. 24/2017 e composto da Consulenti diversi dal prof. e Persona_1
Prof. e da scegliere all'interno di un albo di una Regione diversa dalla . Persona_2 Pt_1
nel merito in via principale: in accoglimento del presente appello, riformare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa di Firenze nel procedimento rubricato al n. R.G. 7382/2020 e respingere le domande tutte avanzate dal signor nei confronti dell , in quanto infondate in fatto ed in CP_1 Parte_1 diritto oltre che non provate nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta
Ecc.ma Corte ritenesse fondate le domande avanzate dal signor ei confronti dell CP_1 [...]
, Voglia, in accoglimento del presente appello, riformare la ordinanza impugnata sotto il Parte_1 profilo del quantum e pertanto ridurre l'importo liquidato dal Tribunale in favore del sig. e CP_1 parimenti ridurre l'importo delle spese legali riconosciute in suo favore
Il tutto sempre con vittoria di spese e compensi di tutte le fasi ed i gradi di giudizio, ivi comprese le spese di
CTU e con la condanna della controparte alla restituzione di quanto eventualmente alla stessa corrisposto in esecuzione della gravata sentenza da parte dell .” Parte_1
Per parte appellata “Si conclude affinché l'Ill.ma Corte D'Appello di Firenze, contrariis reiectis, voglia CP_1 rigettare, per le motivazioni esposte in premessa del presente atto, l'appello proposto dalla
[...]
contro l'impugnata ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente Parte_1
l'ordinanza ex art. 702-ter del 29/09/2021 del Tribunale di Firenze emessa all'esito del procedimento n°
7382/2020 R.G.. Sempre e comunque con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”
Per parte appellata “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, ed in CP_2 particolare accertata l'assenza di colpa e di responsabilità dell'operatrice sanitaria , nella CP_2 perforazione dell'intestino del , per le ragioni meglio esposte in narrativa, previa conferma CP_1 della parte che la riguarda nell'ordinanza di primo grado appellata, respingere ogni richiesta di risarcimento danni. Con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 28.7.2020, dopo aver promosso avanti CP_1 al Tribunale di Firenze, un accertamento tecnico preventivo ex art 696 bis c.p.c. (R.G. 881\2019), notificato Par in data 17.2.2019 - aveva convenuto in giudizio la (di seguito e l'infermiera Parte_1
al fine di ottenere la condanna delle resistenti, in solido tra loro, al pagamento in suo favore CP_2 della somma di euro 55.322,70, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da lui subiti per i trattamenti sanitari a cui era stato sottoposto durante il ricovero presso il CESAT c\o Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio. A fondamento della domanda, aveva esposto che: 1) in data 12.6.2016, era stato ricoverato presso il predetto nosocomio per effettuare un intervento chirurgico di applicazione di protesi totale del ginocchio sinistro, intervento eseguito, in data 13.6.2016, con buon risultato terapeutico;
2) in data 17.6.2016, durante la degenza, era stato sottoposto, su istruzioni del medico di guardia, ad una “manovra di posizionamento di una sonda rettale” da parte di , infermiera professionale operativa nel predetto reparto, a CP_2 seguito della quale aveva accusato forti dolori addominali;
3) in data 18.6.2016, sebbene già dimesso, gli era stata diagnosticata una “perforazione intestinale nel tratto del sigma” che aveva determinato le necessità di sottoporlo con urgenza ad intervento chirurgico addominale effettuato il 19.6.2016 nello stesso ospedale di
“resezione del tratto di sigma lungo cm. 7 comprendente la perforazione” con successivo “affondamento del moncone distale e confezionamento di colostomia sinistra”.
Il ricorrente aveva, inoltre, dedotto che, non solo la manovra per posizionare il clistere da parte della era stata eseguita dalla medesima con modalità scorrette, in quanto la sonda era stata introdotta CP_2 mentre lui si trovava “in posizione ortostatica”, ma anche che l'intervento chirurgico del 19.6.2016, nonostante la buona esecuzione della colostomia, aveva determinato una ischemia venosa del viscere, non avendo il chirurgo ben visualizzato la “vascolarizzazione del tratto colico esteriorizzato” e che, per ovviare alle complicanze di questo secondo evento sfavorevole, era stato eseguito, in data 23.6.2016, un ulteriore intervento chirurgico, nel corso del quale egli era stato sottoposto alla asportazione di un ulteriore tratto di colon e, successivamente, costretto a prolungare il suo ricovero nel Reparto di terapia Intensiva per il riscontro di “peritonite acuta diffusa con insufficienza multiorgano, oliguria e distress respiratorio” sino alla definitiva dimissione ospedaliera, avvenuta in data 8.7.2016.
Par Si era costituita in giudizio la che aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8 comma 3 legge 24/2017 e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda attorea, deducendo che la perforazione, essendo stata cagionata dalla perforazione spontanea della parete di un diverticolo infiammato, era estranea alla manovra effettuata al CP_1
, nonostante la regolarità delle notifiche, non si era invece costituita in giudizio ed era stata CP_2 dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente e mediante l'acquisizione da parte del Giudice del fascicolo di Pt_2 era stata definita dal Tribunale di Firenze con la ordinanza n. 5476/2021, pubblicata il 30.9.2021, con la quale Par il predetto Tribunale aveva: 1) condannato la al pagamento in favore del della somma di euro CP_1
43.814,50, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da lui subito, oltre interessi legali da calcolarsi annualmente sulla predetta somma, svalutata ex indice Istat per le famiglie degli impiegati ed operai dell'industria dalla data dell'evento dannoso e rivalutata di anno in anno da tale data sino alla data Par di pubblicazione della sentenza;
2) condannato la lla rifusione delle spese di lite sostenute dal el CP_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate in € 4.500 e di quelle sostenute nel giudizio di merito, liquidate in € 4.850,00, oltre 15% per spese forfetarie ed oltre IVA e CAP come per legge;
3) posto definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. liquidate dal giudice in sede di accertamento tecnico preventivo.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“In Rito - Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla dedotta inammissibilità del procedimento per tardività del deposito del ricorso. Sul punto va rilevato che è ben vero che la pubblicazione della C.T.U. nel precedente A.T.P., iscritto a ruolo il 21.1.2019, avvenne il 25.10.2019 e che al momento del deposito del ricorso che ha dato vita al presente procedimento era già decorso un periodo maggiore rispetto ai 90 giorni previsti dall'art. 8 della Legge n. 24\ 2017.
Va tuttavia osservato che il ricorso ex art 702 bis c.p.c., per quanto tardivo rispetto al termine di cui alla norma appena citata, non è certamente inammissibile poiché l'unica conseguenza prevista per la tardività rispetto ai termini di cui all'art. 8 Legge Gelli, è la perdita della possibilità di ancorare gli effetti sostanziali e processuali (interruzione e sospensione prescrizione, perpetuatio iurisdictionis ecc.) della domanda dichiarativa di merito al momento dell'introduzione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. e non certo l'estinzione della domanda dichiarativa ovvero la perdita dell'utilizzabilità degli accertamenti peritali su cui si è formato il contraddittorio.
Non essendo pertanto state sollevate in giudizio eccezioni di decadenza o prescrizione il mancato rispetto del termine de quo è irrilevante in questo giudizio.
Il Quadro Normativo - Quanto alla invocata responsabilità della struttura ospedaliera è opportuno ricordare come si instauri tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) un atipico contratto a prestazioni corrispettive. il c.d. contratto c.d. di spedalità (fattispecie elaborata dalla giurisprudenza di legittimità) con effetti protettivi nei confronti del terzo, dal quale, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessari. Ne consegue che la responsabilità – di natura contrattuale – della struttura nei confronti del paziente può discendere, ex art. 1218 c.c. sia dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente incombenti a suo carico, sia, dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari per mancata osservanza della diligenza richiesta nell'adempimento di una prestazione professionale ex art 1176 II comma c.c..
L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di cui sopra è oggi definitivamente recepito anche dalla legge, in ultimo la Legge 8.3.2017 n.29 4 (Legge Gelli), che all'art. 7 sancisce appunto che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ……che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218
e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose”. La responsabilità di natura contrattuale della struttura sussiste quindi, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, addirittura per le prestazioni sanitarie svolte dal medico in regime di inframoenia (vedi art 7 comma 2 L.Cit.), purché vi sia collegamento tra la prestazione effettuata dai sanitari e l'organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il medico risulti di fiducia del paziente o comunque dal medesimo scelto.
In sostanza in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova delle responsabilità contrattuale nei giudizi risarcitori di responsabilità medica si presenta un doppio ciclo causale in cui il creditore/paziente- danneggiato è chiamato a dare prova del fatto costitutivo e del nesso causale intercorrente tra l'insorgenza o aggravamento della patologia e la condotta del sanitario - causalità da intendersi in senso materiale ovvero con diretta riconducibilità dell'evento alla condotta del sanitario- mentre il debitore/sanitario è chiamato a dare prova di avere correttamente adempiuto con la diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II per le prestazioni professionali (nel caso della responsabilità sanitaria nell'osservanza delle leges artis dell'arte medica) e della imprevedibilità ovvero prevedibilità ma inevitabilità dell'evento infausto.
Inversa invece è la tipologia di responsabilità verso il danneggiato dell'esercente la professione sanitaria che, per negligenza imprudenza imperizia nell'atto sanitario, determinò il danno operando all'interno della struttura, che riveste natura aquiliana, ormai ai sensi di legge (vedi art 7 comma 2 L. cit), salvo abbia agito nell'adempimento di un'obbligazione contratta con lo stesso paziente.
Dalla diversa tipologia di responsabilità consegue un diverso criterio di accertamento del requisito della colpa medica produttiva di responsabilità risarcitoria verso il danneggiato: ex 1218 c.c. la colpa medica, una volta dimostrato in nesso causale, è presunta salvo prova contraria, ex 2043 c.c. va invece dimostrata dal danneggiato Si tratta pertanto di vedere se quanto accertato in giudizio col regime dell'inversione dell'onere della prova ex 1218 c.c. in ordine alla responsabilità della struttura sanitaria, è o meno sufficiente per ritenere accertata anche la responsabilità stavolta aquiliana del sanitario che si trovò ad operare nella struttura in assenza di un pregresso rapporto contrattuale col paziente (il quale peraltro, in sede di azione di responsabilità amministrativa o di rivalsa da parte della struttura risponderà solo se in caso di dolo o la colpa grave come si evince dall'art. 9 Legge Gelli 2 ).
NEL MERITO - L'an della responsabilità professionale medica
Passando all'esame della domanda di merito, si rileva che i consulenti dell'Ufficio dott.ri Prof.ri Per_2 chirurgo generale e Giancarlo Medico legale, hanno individuato con criterio di maggiore
[...] Per_1 probabilità la causa inziale della perforazione del sigma occorso al ricorrente in una scorretta manovra di inserimento ovvero di utilizzo della sonda rettale per l'effettuazione del clisma da parte dell'operatrice CP_2
I C.T.U. hanno infatti rilevato che: - non sono emersi, nel corso della consulenza, elementi sufficientemente chiari per valutare la corretta indicazione da parte del medico di guardia di effettuare il clistere, che anzi:
“..non risulta dalla copia della cartella clinica esaminata che il paziente fosse stato riconosciuto affetto da patologia intestinale o comunque da alterazioni della canalizzazione intestinale tali da rendere necessaria l'esecuzione di un clistere evacuativo. Non risulta pertanto dimostrato dal diario clinico che vi fosse l'esigenza della predetta procedura terapeutica..” ; - a prescindere dalla circostanza se il clistere fu o no effettuato facendo assumere al paziente una posizione incongrua suscettibile di facilitare possibili complicanze con la introduzione della sonda, (il paziente ha riferito ai periti di avere accusato improvviso dolore tempestivamente risoltosi ma dagli atti non risulta l'insorgenza di un'improvvisa sintomatologia dolorosa nel corso della predetta procedura) è comunque provato in atti che il giorno successivo alla dimissione del 8.6.2016, il CP_1 fu nuovamente ricoverato nell'UO di chirurgia generale dell'Ospedale di Empoli per importante sindrome dolorosa addominale e sottoposto (indicazione corretta) ad intervento chirurgico dopo la constatazione con esami diagnostici della presenza di un iniziale processo peritonitico;
- la dettagliata descrizione dell'intervento chirurgico in cartella clinica attesta il riscontro “ di perforazione di sigma distale versante antimesenterico” che determinò l'applicazione al paziente di colostomia, procedura che fu complicata da ischemia del moncone esteriorizzato che rese necessario un nuovo intervento di resezione con rifacimento della colostomia stessa
(vedi pagg 17, 18 C.T.U.); - pur rimanendo incerta l'esatta dinamica della perforazione, nel senso che potrebbe essere stata determinata dalla pressione esercitata dalla sonda rettale sul viscere durante l'esecuzione del clistere (azione diretta), oppure con meccanismo indotto dalla insufflazione di aria e liquido in maniera forzata su una parete intestinale gravata dalla presenza di diverticoli, l'evento avverso va con sufficiente certezza ricondotto alla manovra incongrua dell'operatore : “.. la perforazione presente sul versante antimesenterico del sigma, ben descritta dal chirurgo operatore, indipendentemente dal referto anatomo/istopatologico che non la menziona neppure, è elemento essenziale nel ricondurre la stessa ad una manovra incongrua dell'operatore in quanto è noto che la sede dei diverticoli nel viscere considerato è altra” e che “peraltro, anche ammettendo che la predetta perforazione si stata determinata dalla rexi di un diverticolo intestinale, resta comunque evidente che tale evento è riconducibile alla esecuzione del clistere, sia per il traumatismo della parete intestinale determinato dell'introduzione della sonda sia per l'energica compressione esercitata dal liquido sulla parete intestinale;
- per quanto attiene, l'ischemia della colostomia concretatasi durante l'intervento d'urgenza del 19.6.2016 questa “è certamente una complicanza possibile dopo il confezionamento della stessa. Tuttavia, può essere imputabile anche ad errore tecnico sia quando il chirurgo non verifica con attenzione la vascolarizzazione venosa e arteriosa del tratto terminale del colon da portare all'esterno, sia quando lo stesso tratto viene eccessivamente "stirato" per raggiungere la parete. Questa seconda eventualità può essere evitata mobilizzando bene il colon sinistro abbattendo la flessura colica sinistra che rappresenta il punto fisso che impedisce la fuoriuscita del viscere della parete”, che “tale manovra non è stata eseguita durante l'intervento chirurgico in urgenza per peritonite da perforazione, ma è stata invece eseguita durante il secondo intervento di riconfezionamento della colostomia per necrosi della stessa”, che data la conformazione fisica del sig. “è molto probabile che la necrosi della colostomia sia da CP_1 imputarsi più a questo meccanismo” e che pertanto “una più attenta condotta intraoperatoria avrebbe potuto evitare il secondo intervento chirurgico, fattore sicuramente concausale nella formazione del laparocele attualmente presente”. Par Orbene il C.T.P. e le difese della convenuta, contestano le conclusioni della perizia di ufficio.
In particolare sostengono: - che in realtà non vi sarebbe prova di una perforazione intestinale di natura iatrogena perché la relazione peritale attribuisce le conseguenze della perforazione del sigma al clisma effettuato da un operatrice sanitaria "pur risultando incerta la dinamica di occorrenza" desumendo in modo apodittico dall'effettuazione del clisma che questo abbia provocato la perforazione intestinale senza neppure che vi siano elementi per ritenere che il clisma fu effettuato facendo assumere al paziente assumere una posizione incongrua che favoriva complicanze da introduzione della sonda, mentre non risultava neppure agli atti del ricovero che il paziente avesse lamentato dolore al momento del clistere;
- che non è stato considerato l'esame istologico del pezzo operatorio acquisito durante la successiva operazione di colostomia che ha dato conto, oltre che della perforazione intestinale all'altezza del sigma, anche della presenza di diverticoli su una parete infiammata all'altezza proprio del sigma può spiegare la percezione individuata durante l'intervento chirurgico;
- che, data la flogosi diverticolare di cui era affetto il on diverticoli presenti proprio a livello CP_1 del sigma, si deve invece ritenere che vi è stata una causa naturale diversa dall'effettuazione del clistere e cioè che si sia trattato di una perforazione intestinale diverticolare di tipo spontaneo su una parete sigmoidea già ampiamente interessata da flogosi, ipotesi che sarebbe supportata da molti studi che dimostrano che quando si ha una diverticolite, cioè l' infiammazione di un diverticolo, la sua più frequente complicanza è proprio la perforazione;
- l' assunto con cui conclude la consulenza tecnica di ufficio per cui "anche ammettendo che la predetta perforazione sia stata determinata dalla rexi di un diverticolo intestinale resta evidente che tale evento è riconducibile all' esecuzione del clistere, sia per il traumatismo della parete intestinale determinato dalla introduzione della sonda sia per l'energetica compressione" contrasterebbe col fatto che la perforazione fu a livello del sigma in quanto si tratta di una parte molto alta dell'intestino mentre il clistere infatti praticato con una cannula corta al massimo di 10 cm che non avrebbe potuto raggiungere l'altezza del sigma distante ben oltre 10 cm dal piano dello sfintere anale.
In aggiunta alle critiche di tipo 'tecnico' la difesa della convenuta sostiene che la consulenza tecnica di ufficio sarebbe addirittura nulla perché professor avrebbe assunto inopportunamente l'incarico di Per_1 consulente l'ufficio in quanto, nel ruolo di fiduciario di diverse compagnie assicurative avrebbe svolto l'incarico di C.T.P. in svariati procedimenti contro l'azienda sanitaria e che lo stesso varrebbe per il professor Per_2 perché specialista indicato dallo stesso professor Per_1
Iniziando da tale ultima doglianza il giudice la ritiene infondata per il semplice motivo che al Prof. Per_1 come al Dott. come al dott. , come tutti i medici legali e\o specialisti iscritti all'albo dei C.T.U. Per_3 Pt_4 non è impedito svolgere attività privata come fiduciari di Compagnia Assicurative e tantomeno svolgere incarichi privati di C.T.P. mentre appare del tutto apodittico, questo sì, desumere dallo svolgimento di attività privata del tutto lecita di consulenza in altri procedimenti non connessi a quello di cui si tratta, sol perché la si è svolta in più casi avendo come controparte l' convenuta (che in effetti, per la sua Controparte_3 estensione territoriale e rilevanza pubblica, è convenuta in gran parte delle cause di pendenti nelle corti toscane) una mancanza di 'imparzialità' in carenza di elementi rivelatori di un preciso conflitto di interesse.
Quanto alle censure secondo le quali la consulenza tecnica di ufficio sarebbe frutto di un'analisi parziale scorretta sotto il profilo logico e tecnico anche queste non appaiono fondate ed anzi le risposte ai quesiti offerte dalla consulenza d'ufficio possono essere fatte proprie dal giudicante in questo procedimento perché esaustive, esenti da vizi logici e metodologici e perché danno conto di un'analisi scrupolosa dei documenti prodotti in giudizio e di una disamina obiettiva ed completa del caso.
Rileva in particolare il giudicante che i C.T.U. hanno fatto applicazione del criterio della preponderanza dell'evidenza che vige nel regime dell'illecito civile e per il quale un evento è da ritenere causato da un dato comportamento quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non il suo contrario. Nel caso di specie il criterio appare correttamente applicato: sebbene infatti il paziente sia poi risultato affetto da diverticolite (cosa che emerse solo durante intervento di colostomia ) e sebbene si può ritenere probabile che la diverticolite, rendendo i tessuti di quel tratto dell'intestino più fragili, abbia in qualche modo favorito la perforazione è vero anche che, in concomitanza con la comparsa dei sintomi di dolore addominale,
l'unico evento determinante per la perforazione fu quello della effettuazione del clisma, che neppure appariva necessario da quello che risulta dagli atti ( il fatto che il paziente avesse lamentato mal di pancia pare un po' poco per desumerne l'indicazione necessaria di clisteri ) e probabilmente effettuato, posto che nessuno lo ha smentito, facendo assumere al paziente una posizione che non è quella consigliata per evitare i traumi.
La consulenza tecnica di ufficio sopra ampiamente citata descrive esaustivamente come l'effettuazione di un clisma - o per pressione diretta esercitata sul viscere della sonda rettale, o per effetto dell'insufflazione di aria e liquido in maniera forzata in parete intestinale gravata dalla presenza di diverticoli - possa in effetti provocare quel tipo di danno in un intestino già delicato o perché, appunto, la sonda rettale venne inserita in modo incongruo oppure, anche a causa della pressione che può essere fatta sul liquido contenuto nel clistere e insufflato contro le pareti intestinali. insufflazione ben può essere esercitata sulle pareti del sigma a distanza di oltre 10 cm dallo sfintere anale.
Se ne ricava perciò che la circostanza che il paziente soffrisse di diverticoli e che si trattasse di patologia fino a quel momento da lui evidentemente non conosciuta, se è circostanza che può avere favorito la lesione intestinale tuttavia non esclude affatto anzi conferma l'idoneità a determinare la lesione della effettuazione del clistere, che poteva essere evitato perché non necessario e delle modalità di effettuazione del clistere in assenza delle dovute cautele in un operazione infermieristica così delicata, cautele che, nel caso di specie avrebbero evitato il danno iniziale.
Quanto alla circostanza allegata dai C.T.P. secondo i quali l'esame istologico del preparato operatorio non avrebbe confermato il riscontro della predetta perforazione facendo rilevare, al contrario, “diverticoli intestinali sullo sfondo di intensa flogosi essudativa necrotica della parete intestinale e degli stromi periviscerali”, i C.T.U. hanno osservato che, nella impossibilità di procedere ad una accurata revisione dei preparati istologici e rinnovare l'indagine anatomopatologica, l'interpretazione istopatologica dell'epoca non ha importanza decisiva, “stante l'evidente contrasto esistente fra questa interpretazione e la descrizione dell'intervento chirurgico che ha fatto rilevare , senza ombra di dubbio, una perforazione localizzata nella zona antimesenteriale del sigma dove normalmente non è verificata la presenza di diverticoli”.
Si deve ritenere accertata perciò, in quanto più probabile che non, l'eziopatogenesi della lesione primaria che determinò l'intervento del 19.6.2016, le cui complicazioni a sua volta resero necessario il successivo intervento del 23.6.2016 e il prolungamento della degenza in terapia intensiva per ' peritonite acuta diffusa con insufficienza multiorgano, oliguria e distress respiratorio' ( si può dire che davvero il paziente ha rischiato la vita) va ritenuta anche la addebitabilità ai sanitari operanti nella struttura, in particolare al medico di guardia e alla infermiera della condotta sanitaria lesiva effettuata in carenza di necessità e in modo CP_2 imperito.
Ricordate infatti le regole di ripartizione dell'onere della prova delle responsabilità contrattuale e dell'art. 1218 c.c. sopra ampiamente richiamate, si ritiene che nel caso di specie, la struttura sanitaria convenuta, in presenza di accertato nesso causale, non ha dimostrato come era suo onere il corretto adempimento della prestazione ex art 1176 II comma c.c. poiché, come si è visto, da una parte il clisma non appariva necessario né si è data prova che lo fosse e dall'altra non è stata data prova che sia stato effettuato con tutte le cautele e la perizia necessaria ad evitare la lesione provocata.
Il quantum risarcitorio - Le voci di danno valutabili nel caso di specie vanno circoscritte al danno non patrimoniale per la lesione all'integrità fisica del paziente, quali inabilità temporanea e postumi permanenti, da considerare esclusivamente nell'ambito del danno biologico non avendo individuato la perizia né allegato la ricorrente ulteriori voci di danno che incidano in modo apprezzabile sulla capacità di produrre reddito del ricorrente, né, del resto è stata indicata alcuna attività lavorativa specifica in corso svolta dal ricorrente, 68 enne all'epoca della vicenda.
Com'è noto si definisce danno biologico la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona.
Costante e consolidata giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha elaborato il concetto relativo a tale lesione dell'integrità psicofisica specificando che questa è quella in sé e per sé considerata in quanto incidente sulle molteplici manifestazioni della vita umana rilevanti sul piano biologico, sociale, culturale ed estetico. Ricca è anche la giurisprudenza relativa ai criteri di determinazione del danno alla salute e del suo collegamento, che va rigorosamente dimostrato, col danno da lucro cessante attribuibile alla perdita della capacità lavorativa, talché ' Le prestazioni per il ristoro di tale danno (danno biologico) sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato'.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale sopra delineato - trattandosi di postumi che superano le c.d. micropermanenti (sino al 9 per cento di invalidità permanente) per le quali l'art. 7, comma 4 legge n. 24/2017 (c.d. ), prevede il criterio di liquidazione del danno secondo il sistema tabellare Parte_5 già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti definito dagli articoli
138 e 139 del D.lgs. 209/2005 (codice delle Assicurazioni Private) vengono in applicazione le Tabelle di Milano.
L'adozione di tale criterio liquidativo viene adottato nel solco della consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte che a partire dalla nota sentenza n.12408\2011 della III Sezione Civile ha consacrato in punto di criterio di liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza.
Si richiama in particolare, tra le altre, la sentenza n. 11754/2018 della Cass. III sez. la quale conferma che nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano poiché determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" che nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione.
Procedendo pertanto alla liquidazione del danno accertato come subito dal ricorrente sulla base dei parametri di liquidazione di cui alle tabelle milanesi (Punto Base: € 2.453,72- Indennità Giornaliera: € 99) si rileva che la consulenza tecnica di ufficio, che questo giudice non ha motivo di disattendere neanche in queste valutazioni, ha accertato quale inabilità temporanea aggiuntiva, rispetto al naturale decorso post operatorio di 120 giorni di inabilità temporanea da ripartire in 30 giorni di inabilità temporanea assoluta, 20 giorni di parziale al 75%, 20 giorni di parziale al 50% e 50 giorni di parziale al 25% della totale che corrispondono ad un danno biologico temporaneo risarcibile di € 6.682.. Inoltre i C.T.U. hanno accertato che a seguito dell'intervento chirurgico riparativo il paziente fu provvisto di una colostomia sinistra per ben 349 giorni, durante i quali il u portatore un 'danno biologico transitorio' del 40% e che, dopo la ricostituzione della CP_1 canalizzazione intestinale, il paziente fu liberato definitivamente dalla colostomia ma è rimasto portatore di esiti permanenti quali relitti cicatriziali addominali e presenza di un piccolo laparocele mediano che integrano un danno biologico permanente valutabile nella misura del 12% (dodici per cento) della totale.
Tale danno, incluso il danno morale, è valutato come danno base in €25.063 merita personalizzazione massima che lo porta fino ad € 34.266. L'esigenza di personalizzazione della liquidazione del danno biologico, ribadita più volte dalla Suprema
Corte (che ha considerato corretto il riferimento a criteri tabellari, elaborati sulla base del valore medio dei punti di invalidità, purché il riferimento sia flessibile, per adattarlo alle peculiarità del caso concreto) impone, nel caso di specie, di considerare la particolare incidenza negativa sotto il profilo della sofferenza (non a caso nel punto delle tabelle milanesi viene incluso anche il danno morale) determinata dalla considerazione che, per una lesione all'intestino assolutamente inaspettata e provocata da un purtroppo banale errore sanitario in cui incorse poco prima di essere dimesso dall'ospedale a seguito di un intervento ortopedico senza particolari rischi (al ginocchio), egli è stato a rischio di vita ( attestata dal periodo trascorso in Terapia
Intensiva per “peritonite acuta diffusa con insufficienza multiorgano, oliguria e distress respiratorio”) e dalla considerazione che, per tale banale errore, egli ebbe a dover sopportare per quasi un anno la presenza di una colostomia per la quale il Collegio peritale ha valutato un'invalidità transitoria del 40% per tale periodo.
Il danno totale alla salute da risarcire raggiunge pertanto, attraverso la personalizzazione, l'importo di €
40.948,50.
Quanto al danno patrimoniale i C.T.U. hanno poi rilevato, tra le spese documentate, come inerenti alla vicenda sanitaria, € 60 per ritiro cartella Clinica ed hanno riconosciuto come congrue e ristorabili le spese di consulenza di parte (€ 1830 del prof. ed € 976 del C.T.P. dott. con un Persona_4 Persona_5 importo complessivo pari ad € 2.866. Va rilevato che i C.T.U. non accennano ad altre spese di tipo sanitario documentate che siano state sborsate direttamente dal ricorrente e che non risultano osservazioni dei C.T.P. sulla mancata valutazione di congruità e pertinenza di diverse documentazioni di spesa. Il totale complessivo che parte convenuta deve rifondere al ricorrente per danno biologico e patrimoniale ammonta quindi ad €
43.814,50.
La quantificazione del danno è in moneta attuale quindi già tiene conto della svalutazione monetaria quantificando il danno al momento della sua liquidazione.
Per ciò che concerne gli interessi legali sulla predetta somma, si ricorda che, in tema di obbligazioni di valore, s'impone il risarcimento non solo del valore del bene perduto ma anche del pregiudizio da ritardata percezione del credito risarcitorio, cioè del lucro cessante, per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione. Si richiama pertanto la vasta e conforme giurisprudenza in materia (consolidata da Cassazione.
S.U.1712\95) circa le modalità di liquidazione del danno da ritardo nel conseguimento dell'equivalente monetario di un dato valore e la possibilità di fare riferimento a presunzioni semplici e criteri equitativi, fra i quali può ricomprendersi il criterio degli interessi legali. Tuttavia, deve escludersi che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione perché in tal modo il creditore viene a ricevere più del danno effettivamente sofferto: gli interessi costituiscono infatti un criterio di commisurazione del danno da ritardato di conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era, per definizione, non rivalutata (V. Cass. 10796\94). Gli effetti della rivalutazione potranno aversi solo indirettamente e cioè tramite il riferimento quale base per il calcolo degli interessi al capitale che nel tempo si incrementa nominalmente per l'applicazione degli indici periodici di svalutazione, periodicità da fissarsi con apprezzamento di tutte le circostanze del caso. In sostanza, tenuto conto dell'andamento dei tassi d'impiego nel periodo considerato e non essendovi prova di un danno diverso e maggiore, gli interessi legali dovranno essere computati di anno in anno sulla somma che esprime il danno all'epoca del suo verificarsi rivalutata di anno in anno a decorrere dalla predetta data in base alla graduale progressione della svalutazione secondo l'indice elaborato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati dell'industria sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulle somme finali liquidate in base ai predetti criteri sono dovuti gli interessi legali (ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo in quanto, con la liquidazione finale, l'obbligazione di valore è divenuta ormai obbligazione pecuniaria).
Quanto ai soggetti tenuti al risarcimento la domanda va accolta nei confronti della ma Controparte_4 non della operatrice CP_2 Come si è detto, se l'azienda risponde ex 1218 c.c. delle condotte svolte dall' operatore sanitario nella struttura laddove, una volta dimostrato il nesso causale tra la condotta sanitaria e l'evento lesivo, la struttura non dimostri che il sanitario ebbe ad agire in modo esente da colpa perché in conformità a protocolli, linee guida e con la dovuta perizia professionale, quest'ultimo, in assenza di un incarico professionale stipulato col paziente, può rispondere direttamente nei confronti di questi solo secondo le regole della responsabilità aquiliana, il che richiede la dimostrazione, stavolta da parte del danneggiato, di quale sia la condotta colposa e la regola violata, dimostrazione, che come si è visto, non è stato possibile raggiungere in giudizio essendo chiaro il nesso causale tra il trattamento sanitario e la lesione ma incerta la modalità con cui il trattamento venne praticato.
Quanto al riparto e alla liquidazione delle spese di lite, tali spese, liquidate come appare equo in dispositivo, tenuto conto del valore e alla complessità della causa per il giudizio di merito seguono la soccombenza talché quelle sostenute dalla ricorrente vengono poste a carico della parte soccombente che Controparte_5 dovrà anche rifondere quanto anticipato dalla ricorrente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e liquidato in quella sede dal giudice per onorari della consulenza tecnica resa in quella sede.”
Par Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso detta ordinanza, impugnandola con cinque motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio , che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
Si è costituita in giudizio anche , che ha chiesto, previa conferma della parte della CP_2 ordinanza che la riguardava, il rigetto di ogni richiesta di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 16.5.2024 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del
27.1.2025 stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale del 18.3.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 27.3.2025, pubblicata in pari data e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di rigettare l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per violazione dell'art. 8 comma
3 L. 24/2017, da essa sollevata, sulla base di una interpretazione normativa che si poneva in contrasto con il dettato normativo e privava di senso il termine previsto a pena di improcedibilità della domanda.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso restrittivo, dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato.
Tanto ricordato, considerato che l'art. 8, comma 3, della legge (“Ove la conciliazione non CP_6 riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 281 undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281 decies e seguenti del codice di procedura civile”) non qualifica espressamente il termine di novanta giorni previsto per l'avvio del procedimento sommario di cognizione come perentorio e che il rispetto di detto termine risulta funzionale solo al fine di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non a rendere procedibile il conseguente giudizio di merito, si deve conseguentemente ritiene che il termine dei 90 giorni sia ordinatorio, con la conseguente possibilità per l'istante di depositare il ricorso ex art. 702-bis, anche oltre detto termine.
Infatti, l'unica interpretazione ragionevole e costituzionalmente orientata della norma citata è che, decorso il termine semestrale senza che sia stato concluso l'ATP, la domanda di merito (da introdursi con il ricorso 702 bis c.p.c.) diviene comunque procedibile, mentre il termine dei 90 giorni diviene rilevante processualmente solo nel caso in cui i ricorrenti abbiano interesse a far salvi gli effetti della domanda
(prescrizioni o decadenze), atteso che solo in tale ipotesi si può apprezzare il privilegio che la legge riconosce ai medesimi ovvero quello di far retroagire al deposito del ricorso per ATP l'interruzione della prescrizione o di eventuali altre decadenze.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di rigettare l'eccezione di nullità della CTU esperita nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. r.g. 881/2019 Tribunale di
Firenze, da essa formulata, nonostante le ragioni di inopportunità evidenziate già nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, rappresentate dal fatto che il c.t.u. nominato, era stato nominato consulente di parte in numerosi procedimenti in materia di responsabilità sanitaria promossi nei confronti Par della
Il motivo è infondato.
Al riguardo, premesso che, come correttamente affermato dal primo giudice, al professionista iscritto nell'albo dei consulenti tecnici di uffici non è impedito di svolgere anche il ruolo di consulente tecnico di parte e che da tale attività del tutto lecita non può derivare di per sé la prova di una mancanza di imparzialità in Par carenza di elementi di un preciso conflitto di interesse, si osserva che la on ha assolto l'onere su di essa gravante, essendosi limitata a richiamare genericamente il “numero cospicuo di giudizi” in cui quello stesso professionista era stato incaricato di “ricercare, a senso unico, gli elementi della responsabilità sanitaria nei confronti di una certa Azienda” ed ad affermare apoditticamente l'inopportunità di affidare proprio a lui l'incarico nell'ambito di un giudizio di responsabilità sanitaria nei confronti di quella stessa . Pt_1
Si ricorda, inoltre, che gli eventuali dubbi circa l'obiettività ed imparzialità del consulente possono essere dedotti solo con l'istanza di ricusazione ex art. 63, secondo comma, c.p.c. e che l'istanza non proposta nel termine di cui all'art. 192 c.p.c. preclude definitivamente alla parte interessata la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di affermare la propria responsabilità professionale, aderendo acriticamente alle risultanze di una CTU asseritamente incompleta, illogica e scorretta.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che era assolutamente improbabile che la sonda rettale utilizzata per il clisma in questione (dispositivo medico in materiale siliconico e flessibile) potesse arrivare al sigma, collocato a circa 20 cm di distanza dallo sfintere e che, comunque, tale circostanza poteva essere esclusa, nel caso di specie, dal fatto che il paziente,
a seguito dell'insufflazione del liquido, non aveva avvertito il dolore acutissimo che contraddistingue la perforazione della parete e la conseguente peritonite chimica, tanto che era stato dimesso, per cui, proprio facendo applicazione dei principi affermati, il medesimo avrebbe dovuto individuare nella spontanea rottura di un diverticolo in paziente affetto da diverticolite (quale era il la causa della perforazione intestinale, CP_1 trattandosi di spiegazione dotata del più alto grado di probabilità e credibilità logica.
Il motivo è infondato. Al riguardo, va, in primo luogo, premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto (come nel caso in esame), replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (ex multis, da ultimo Cass. civ. ord. n. 12195 del 6.5.224 e n. 33742 del 16.11.2022).
Tanto premesso, va ricordato che, come correttamente riportato dall'appellante, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per attività sanitaria,
l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (cfr da ultimo Cass. civ. ord. n. 25805 del 26.9.2024).
Ciò detto, va, tuttavia, osservato che, nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva fatto corretta applicazione del principio predetto, atteso che, nella comparazione tra le possibili spiegazioni della Par perforazione della parete del sigma, quella fornita dalla (spontanea rottura di un diverticolo) non rappresentava affatto la spiegazione prevalente, essendo basata su di una eventualità del tutto casuale, nonché sull'accertamento, avvenuto a posteriori, dell'esistenza di diverticoli sul sigma e dell'avvenuta perforazione di uno di essi.
Al riguardo, va, inoltre, considerato che: 1) l'unica effettiva spiegazione causale della perforazione - come chiaramente evidenziato nella ctu - era comunque legata all'avvenuta esecuzione del clistere (peraltro, non necessaria e realizzata in posizione ortostatica ovvero diversa da quella laterale o c.d. “di sicurezza” usualmente praticata) in paziente affetto da diverticoli (patologia che già di per sé controindicava l'esecuzione del clistere proprio per il rischio di perforazione degli stessi) senza aver preventivamente accertato la presenza degli stessi, dato che anche “ammettendo che la predetta perforazione si stata determinata dalla rexi di un diverticolo intestinale, resta comunque evidente che tale evento è riconducibile alla esecuzione del clistere, sia per il traumatismo della parete intestinale determinato dell'introduzione della sonda sia per l'energica compressione esercitata dal liquido sulla parete intestinale” (vd pag. 19 della relazione peritale); 2) l'unica incertezza riferita dal ctu riguardava la dinamica della perforazione e non la causa della stessa, potendovi esserci dubbi se la perforazione fosse conseguenza dell'azione diretta della sonda rettale sul viscere del paziente durante l'esecuzione del clistere o del liquido insufflato (“pressione esercitata dalla sonda rettale sul viscere durante l'esecuzione del clistere (azione diretta) oppure, indirettamente, con meccanismo indotto dalla insufflazione di aria e liquido in maniera forzata su una parete Par intestinale gravata dalla presenza di diverticoli” vd pag. 24 della relazione peritale); 3) la non aveva fornito il modello e le dimensioni della sonda rettale utilizzata per il clistere (che poteva, quindi, essere ben più lunga dei 10 cm indicati in comparsa conclusionale) essendosi limitata, in sede di visita peritale avvenuta in data 3.7.2019, a mostrare al na sonda rettale asseritamente uguale a quella impiegata per eseguire CP_1 il clistere tre anni prima e presumibilmente diversa dalla “peretta” effettuata al ello stesso pomeriggio CP_1 del 17.6.2016 (vd pag. 14 della relazione peritale, che, peraltro, non contiene la conferma del n ordine CP_1 Par a quanto mostratogli); 4) il ctp della in sede di osservazioni critiche alla ctu, aveva affermato che la cannula impiegata avrebbe avuto la lunghezza sufficiente anche per raggiungere il sigma (vd pag 23 della relazione peritale) e 5) contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, a seguito dell'esecuzione del clisma, in data 17.6.2016, il veva riferito di aver avvertito un forte dolore addominale (circostanza che CP_1 era stata anche annotata nel diario medico del 19.6.2016 redatto dai medici in servizio presso il reparto di chirurgia generale dell'Ospedale di Empoli ove si dava atto che il paziente riferiva una “sintomatologia dolorosa addominale da alcuni giorni con accentuazione dopo esecuzione di clistere”. – vd pag. 17 della relazione peritale), che ben poteva essere stato avvertito in forma ridotta nelle prime ore successive all'esecuzione del clistere a causa dell'avvenuta assunzione, sin dai giorni precedente e fino al 18.6.2016, di dosi massive di antidolorifici prescritte a seguito dell'operazione di protesi totale del ginocchio sinistro eseguita nei giorni precedenti (in particolare, il Contramal, farmaco utilizzato per stati dolorosi acuti cronici o indotti da interventi chirurgici particolarmente dolorosi ed il paracetamolo contenuto nella tachipirina).
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra e della correttezza del giudizio controfattuale operato dal giudice di primo grado, che ha ritenuto che la perforazione del sigma (a prescindere dalla possibilità meramente teorica della rottura spontanea di un diverticolo) sarebbe stata sicuramente evitata dalla mancata esecuzione del clistere, si ritiene che la sua decisione di ravvisare, nella fattispecie, la responsabilità professionale della Par ia immune da censure.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di quantificare i danni subiti dal n modo eccessivo, riconoscendo al medesimo il massimo della personalizzazione. CP_1
Il motivo è fondato.
Ed invero, premesso che le conseguenze dannose della lesione della salute sono teoricamente tutte inquadrabili in due gruppi, entrambi rientranti nel danno non patrimoniale (il primo comprendente quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, che presuppongono la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità ed il secondo, quelle peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, che esigono la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto) e che solo quelle comprese nel secondo gruppo giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico, va ricordato che, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (cfr. ex plurimis Cass. civ. ord. n. 5984 del 6.3.2025;
n. 31681 del 9.12.2024 e n. 5865 del 4.3.2021, nonché sent. n. 28988 dell'11.11.2019; n. 2788 del 31.1.2019
e n. 21939 del 21.9.2017).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso in esame, non è stato provato alcun profilo idoneo a giustificare nell'appellante un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita, atteso che il fatto aver subito un intervento di colostomia, con conseguenti disagi fisici e peggioramento dell'esistenza e delle abitudini di vita quotidiana, rappresentano conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) e si evidenzia che detta situazione è stata eliminata con il terzo intervento.
Par Ne consegue che l'ordinanza va riformata sul punto e la va condannata al pagamento in favore del della minor somma, già aggiornata all'attualità, di euro 29.130,00, a titolo di risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale comprensivo del danno morale, a cui va aggiunta la somma di complessivi euro 7.762,50, a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo (euro 115,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea) e, quindi, complessivamente di euro 36.892,50, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo. Non si procede all'esame del quinto motivo di gravame (con cui l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di condannarla alla refusione delle spese di lite sostenute dal nel procedimento di CP_1 accertamento tecnico preventivo e nel giudizio di primo grado in modo eccessivo e senza indicare i criteri utilizzati per la liquidazione delle spese legali) in quanto assorbito nella presente decisione.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del
12.4.2018 e n. 1775 del 24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Par Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, la è risultata soccombente, seppur in misura ridotta, rispetto alla domanda di risarcimento di danno non patrimoniale avanzata dal per cui le spese dei due gradi vanno poste a carico della stessa sulla base del D.M. 55/14 CP_1 come modificato dal D.M. 147/22 (in vigore dal 23.10.2022).
Pertanto, applicato lo scaglione compreso tra euro 26.000,01 e 52.000,00 in considerazione del valore del credito riconosciuto, le spese vanno liquidate, per l'atp e per il giudizio di primo grado in rispettivi euro
2910,00 e 4.487,00 e, per il secondo grado, in euro 9.991,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Con riferimento, invece, alla posizione di , rimasta contumace in primo grado, nei cui CP_2 Par confronti la on ha mai avanzato alcuna domanda, si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso l'ordinanza n. 5476/2021, ex art. 702-ter c.p.c., del Tribunale di Firenze, pubblicata in data
[...]
30.9.2021, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, condanna la al pagamento in favore di Parte_1
della minor somma di euro 36.892,50, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della CP_1 presente sentenza al saldo effettivo, a titolo di danno biologico non patrimoniale;
- condanna la alla rifusione in favore di delle spese di lite dei Parte_1 CP_1 due gradi di giudizio, che liquida, per le spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, in euro 2.910,00; per quelle sostenute nel giudizio di primo grado, in euro 4.487,00 e per quelle sostenute nel presente giudizio in euro 9.991,00 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge;
- compensa interamente tra le altre parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6.6.2025.
Il Presidente rel. (dr.ssa Carla Santese)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.