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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi degli artt. 350 bis, 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2909/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, per la riforma della sentenza n.
4679/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
08/05/2023, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t. , con sede in Napoli alla Via Parte_1
Emilio Scaglione n. 57, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via
Bracco 45, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mariano (CF.
, che la rappresenta e difende giusta procura da C.F._1
intendersi in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), in qualità di condòmini del fabbricato di Via C.F._4
Vecchia San Rocco, 37/G, Napoli, tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla Piazza G. Bovio n. 33, presso lo studio dell'Avv. Claudio
Terracino (C.F. ), che li rappresenta e difende, C.F._5
giusta procura in atti;
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: , Controparte_4 CodiceFiscale_6 CP_5
(C.F.: ), (C.F.:
[...] CodiceFiscale_7 Controparte_6 [...]
), (C.F.: C.F._8 Parte_2 C.F._9
, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa
[...]
di costituzione e risposta, dall'avv. Angelo Costa (C.F.: C.F._10
, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via
[...]
Arenaccia, 128;
APPELLATI
E
Napoli (C.F.: Controparte_7
; P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto d'appalto di lavori.
Conclusioni:
pag. 2/16 per l'appellante: “.. Riformare l'impugnata sentenza 4679/2023 della sez. XII del Tribunale di Napoli, dott. Lucia Vietri, depositata il
07.05.2023 e per l'effetto così provvedere: Accertare e dichiarare valido ed efficace il Decreto Ingiuntivo N. 2059/2014 emesso dal Tribunale di
Napoli:; 2) Accertare e dichiarare il diritto di credito della
[...]
come sopra indicato e per l'effetto; 3) Parte_1
Condannare (CF: ), Controparte_1 C.F._2
(CF: ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_4
(CF: , (CF: C.F._11 Controparte_5
, (CF: ), C.F._12 Controparte_6 C.F._13
(CF: , Parte_2 C.F._14 Controparte_3
(CF: ) e il Condominio sito in Napoli alla Via Vecchia C.F._4
San Rocco n. 37/G in solido o alternativamente in favore dell'attore, a titolo di diritto del credito nascente dall'ingiunzione di pagamento N.
2059/2014 al pagamento della somma di € 29.684,10 oltre interessi al soddisfo, ovvero al pagamento della somma ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del giudicante, sempre oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
4) Condannare altresì i convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorario dal presente giudizio maggiorato secondo il D.M 55/2014, con distrazione a favore dell'avv.
Pasquale Mariano che ne ha fatto anticipo”;
per , , e : “in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
via pregiudiziale di merito e/o preliminare di rito: disporre la discussione orale della causa ai sensi combinato disposto degli artt.348 bis 350 bis c.p.c. e accertare e dichiarare la manifesta infondatezza del
pag. 3/16 gravame e conseguente inammissibilità dello stesso;
- nel merito: - rigetto in toto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza n.4679/2023 del Tribunale di Napoli;
in via subordinata e/o concorrente: - accertare e dichiarare cessata la materia del contendere anche nei confronti degli appellati, con condanna della ditta opposta alle spese e competenze di lite oltre oneri e spese generali secondo il principio della soccombenza virtuale;
- in ogni caso: - condannare la ditta di al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, oltre oneri ed accessori come per legge e spese generali del presente grado anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per risarcimento del danno per spese effettuate pari ad € 1.840,00 ovvero di ulteriore somma anche equitativamente determinata”;
per , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
: “Per la conferma della sentenza appellata”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 2059/2014, il Tribunale di Napoli ordinava al
Condominio in Napoli di pagare, in favore CP_7 CP_7
della ricorrente, , la Parte_1
somma di euro 29.684,10, costituente il corrispettivo della fattura n. 32 del 2013, riferentesi al pagamento del saldo del contratto di appalto intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'odierna appellante, in qualità di appaltatore, di lavori di ristrutturazione della facciata interna del . CP_7
pag. 4/16 Avverso tale decreto, , , Controparte_1 Controparte_2
, , e , Controparte_4 Controparte_6 Pt_2 CP_5 Pt_3
, quali condomini del citato Condominio, proponevano
[...]
opposizione, al fine di far valere l'inefficacia del predetto decreto, siccome tardivamente notificato oltre lo spirare del termine di cui all'art. 644 c.p.c., e, nel merito, per sentire revocare il provvedimento monitorio, sul presupposto di avere estinto il debito relativo alle quote di rispettiva spettanza per i lavori allo stabile condominiale. Al riguardo, infatti, deducevano di avere versato le suddette quote nelle mani dell'ex amministratore del Condominio, , del quale CP_8
sollecitavano la chiamata in causa affinché lo stesso fosse condannato a consegnare la ricevuta di pagamento o, eventualmente, a restituire la somma di euro 8.849,65.
Instauratosi il contraddittorio, la Parte_1 Parte_1
si opponeva alle avverse eccezioni e sosteneva di non avere
[...]
ricevuto alcun pagamento.
Si costituiva, altresì, il Condominio, sollecitando la riunione, al presente giudizio, di quello recante n. 20114/2014 in cui aveva proposto opposizione avverso il medesimo D.I. n. 2059/2014.
Rigettata dal Giudice tale istanza, autorizzata la chiamata in causa, sollecitata dagli opponenti, del terzo, , rimasto CP_8
quest'ultimo contumace, ammessi ed espletati gli interrogatori formali articolati dalle parti, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale accoglieva l'opposizione, dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo e ne disponeva la revoca. Pronunciando
pag. 5/16 nel merito dichiarava, poi, che gli opponenti avevano versato le quote di loro spettanza in favore della ditta opposta e rigettava la domanda di pagamento proposta dalla di Parte_1 Parte_1
nei confronti degli opponenti, condannando l'opposta alla
[...]
rifusione delle spese processuali.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza n. 4679/2023, depositata in data 8.5.2023, non notificata ai fini di cui all'art. 325 c.p.c., la Parte_1 [...]
proponeva appello con atto notificato agli originari Parte_1
opponenti ed al in data 14.06.2023, nel rispetto del CP_7
termine lungo ex art. 327 c.p.c..
Si costituivano gli appellati, , Controparte_1 CP_2
, , eccependo l'inammissibilità dell'appello ai
[...] Controparte_3
sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestandone, nel merito, l'infondatezza.
Si costituivano, altresì, , Controparte_4 Controparte_5
, , che, del pari, eccepivano Controparte_6 Parte_2
l'inammissibilità e contestavano, nel merito, la fondatezza del gravame.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la
Corte così disponeva: “fissa per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del giorno 13.12.2024, assegnando alle parti termine fino al 13.11.2024 per deposito di note scritte, contenenti la precisazione delle conclusioni e sintetiche comparse conclusionali”.
Disposto un rinvio della causa al 31.1.2025, stante l'adesione dei difensori all'astensione proclamata dal COA per il 13.12.2024, svoltasi,
pag. 6/16 alla citata udienza del 31.1.2024 tenutasi in presenza, la discussione orale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c..
Osservava, infatti, che il decreto ingiuntivo era stato concesso in data
22.04.2014, inoltrato per la notifica il 26.06.2014 e notificato in data
30.06.2014, ovvero, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Rilevava che quando, come nella specie, il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato, sebbene fuori termine, lo strumento a disposizione dell'ingiunto per proporre l'eccezione di inefficacia era pur sempre costituito dall'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e non dallo speciale rimedio di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c., da utilizzare solo con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente.
Evidenziava che, nel caso di specie, correttamente gli opponenti avevano proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c..
Nel merito, osservava che il motivo di opposizione fatto valere dagli opponenti, mediante il quale essi avevano sostenuto di avere estinto la quota parte del debito di loro competenza per i lavori eseguiti alla facciata interna del fabbricato di in Napoli, Controparte_7
era fondato.
pag. 7/16 Rilevava che, dall'espletata istruttoria e dalla documentazione versata in atti, era emerso come i condomini opponenti avevano “versato all'ex amministratore del Condominio, IG.re , la somma totale di CP_8
€. 8.849,65 che corrisponde al totale delle quote di proprietà degli opponenti secondo il riparto delle spese predisposto dallo stesso amministratore”.
In particolare, dava conto del fatto che “l'esistenza dei versamenti dedotti dagli opponenti si evince dalle ricevute di pagamento che
l'amministratore, , rilasciava ai rispettivi condomini. Da tali Tes_1
documenti risulta che i IGg.ri e Controparte_1 CP_2
hanno pagato la quota di loro spettanza, pari ad €. 3.276,00, a
[...]
mezzo due assegni bancari;
il sig. , in data 03.03.2011, ha Controparte_3
versato in 24 rate ciascuno di €. 72,6 la quota a proprio carico pari ad
€.1.622,95; il sig. , ha versato la quota totale di Controparte_4
€.1.742,50; i signori , e Controparte_5 Parte_2
, quali eredi del de cuis E. , hanno pagato il Controparte_6 CP_5
complessivo importo di €. 1.758,20 a mezzo 24 rate di importo pari ad €.
73,25”.
Il Giudice valorizzava, altresì, le dichiarazioni rese, nel corso dell'interrogatorio formale, da , amministratore del CP_8
Condominio, dalle quali emergeva l'avvenuto versamento delle quote di rispettiva spettanza da parte degli opponenti ed il trasferimento di tali fondi, ad opera del , in favore dell'opposta. Poneva, CP_7
altresì, in risalto il fatto che , legale rappresentante Parte_1
della ditta durante il reso interrogatorio formale, aveva ammesso Pt_1
pag. 8/16 “la circostanza di avere ricevuto dal IG. la somma di circa CP_8
€. 10.000,00” e che lo stesso dichiarava di vantare un credito residuo
“di €. 17.000,00 direttamente dai condomini morosi (non gli odierni opponenti) che sono i IG.ri e per circa Parte_4 Controparte_9
€. 7/8000,00”.
Secondo il Giudice le dichiarazioni rese dal erano Pt_1
“contraddittorie e contrastanti con le allegazioni svolte dalla stessa impresa sia nella comparsa di costituzione e risposta in cui la ditta chiede la condanna degli opponenti al pagamento della somma di €.
3.726,00 e sia nella memoria depositata il 18.12.2014 nella quale
l'impresa afferma che il saldo a carico degli opponenti sia invece di €.
29.684,10”.
Rilevava, altresì, che, comunque, l'opposta mai avrebbe potuto esigere dagli opponenti il pagamento dell'importo di euro 29.684,00, oggetto del monitorio, in quanto “considerato che il ha CP_7
commissionato alla ditta opposta i lavori per un importo di €. 40.000,00; che la stessa impresa ha confermato di avere ricevuto all'inizio dell'attività la somma di €. 10.000,00 e che nelle more del giudizio tutti gli altri condomini hanno versato le quote di loro spettanza”.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni, il Giudice accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava le domande avanzate dall'opposta, dichiarava assorbita la “domanda subordinata di manleva e garanzia svolta dagli opponenti nei confronti dell'amministratore, IG. , e quella formulata dal CP_8
Condominio di inefficacia del decreto ingiuntivo”.
pag. 9/16 § 4.
Con il primo motivo, l'appellante denunciava la violazione, da parte del primo Giudice, dell'art. 642 c.p.c., relativamente al capo di sentenza nel quale il Tribunale aveva accolto l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo.
Secondo l'appellante, una volta che aveva ritenuto tardiva la notifica del decreto ingiuntivo in quanto avvenuta oltre il termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c., il Tribunale, adito dagli ingiunti attraverso l'opposizione ex art. 645 c.p.c., avrebbe dovuto, comunque, esaminare e decidere nel merito in ordine alla pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio, dovendo, quest'ultimo, essere valorizzato come proposizione di domanda giudiziale.
§ 5.
La censura è inammissibile, in quanto si duole di una supposta omissione – vale a dire la mancata decisione, nel merito, della domanda – assolutamente insussistente, avendo il Giudice di primo grado, dopo avere correttamente dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto tardivamente notificato, effettivamente esaminato e valutato il merito della causa, decidendo sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in giudizio dall'opposta, con il ricorso monitorio e dalla stessa coltivata nella comparsa di costituzione.
Del resto, l'affermazione dell'appellante, secondo cui il Giudice si sarebbe limitato a rilevare la tardività della notifica del decreto pag. 10/16 ingiuntivo, è platealmente smentita dalla lettura della sentenza impugnata, del cui contenuto si è dinanzi dato compiutamente conto.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'opponente lamentava una presunta violazione dell'art. 645 c.p.c., dovuta ad un'asserita omessa valutazione di documenti.
Dopo avere trascritto il capo di sentenza con cui il Giudice si era premurato di esaminare il merito della causa, l'appellante sosteneva che, ad onta di quanto opinato dal Tribunale, essa, in primo grado, aveva depositato la documentazione comprovante il suo credito, costituita da “contratto di appalto;
fattura n. 32 del 30.09.2013 e registrato fatture autenticato;
racc.a.r. del 27.11.2013”. Sosteneva, poi, che gli errori nei quali era incorso il Giudice avevano ingiustamente determinato il rigetto della domanda.
§ 7.
Anche tale motivo è inammissibile, in quanto le argomentazioni addotte non appaiono in alcun modo riferite alla ratio decidendi della gravata sentenza.
Richiamato, invero, quanto dinanzi riportato in merito alle ragioni che inducevano il Giudice ad accogliere l'opposizione – consistenti, in estrema sintesi, nell'avere gli opponenti provato il pagamento del debito – l'appellante, senza prendere espressa posizione in ordine a siffatta motivazione, invocava un preteso omesso esame di pag. 11/16 documentazione che, alla luce delle ragioni della decisione impugnata, risultava essere assolutamente inconferente.
Ed invero, il riferimento al contratto di appalto, alla fattura ed alla lettera raccomandata risulta del tutto inidoneo a superare i rilievi del
Giudice, con i quali era stata valorizzata la prova, offerta in sede di opposizione dagli ingiunti, concernente l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte.
§ 8.
Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art.
112, 115 e 116 c.p.c., dell'art 2043 cod. civ., art. 191 C.d.S., degli artt.
2909 cod. civ. e 324 e 329, II co., c.p.c. - omessa valutazione di documenti”, l'appellante sosteneva che, nel caso di specie, il Giudice aveva arrestato la decisione ad una dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, omettendo di esaminare il merito della domanda.
Peraltro, decidendo nel merito, il Giudice avrebbe dovuto rigettare l'opposizione. Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare gli esiti della prova testimoniale raccolta nel giudizio R.G. n. 20410/2014, conclusosi con la sentenza n. 4679/2013, e, nonostante i verbali di tale prova non fossero stati depositati in atti, il Tribunale avrebbe dovuto disporne l'acquisizione.
A conclusione del motivo, l'istante sosteneva, quindi, che l'omessa valutazione della documentazione da esso richiamata aveva causato un
“rigetto implicito del diritto di credito della Parte_1 Parte_1
”.
[...]
pag. 12/16 § 9.
Il motivo è inammissibile in quanto, al pari degli altri, non si traduce in una critica argomentata in grado di fare emergere, anche solo in astratto, l'erroneità della decisione appellata.
Anche con la censura in esame, infatti, l'appellante svolgeva deduzioni del tutto avulse dal contenuto della pronuncia di primo grado, dolendosi di un mancato esame nel merito della domanda e di un rigetto implicito della pretesa creditoria che sono chiaramente sconfessati dal tenore della decisione impugnata.
Quanto, poi, alla dedotta omessa valutazione delle prove testimoniali che sarebbero state raccolte in altro giudizio, l'appellante ometteva completamente di dedurre: se e quando in primo grado vi aveva fatto riferimento;
quale attinenza tale distinto giudizio avesse rispetto a quello in esame;
su quali circostanze avevano deposto i testi e quale era stato il contenuto delle relative risposte.
§ 10.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava il capo della sentenza con il quale ne era stata disposta la condanna alla rifusione delle spese processuali, sostenendo che, qualora il Giudice avesse correttamente valutato il merito della causa, accogliendo la domanda e riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria, avrebbe dovuto condannare gli opponenti alla rifusione delle spese processuali.
§ 11.
pag. 13/16 La censura è infondata, dal momento che, correttamente, il primo
Giudice, una volta dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo e riconosciuta l'infondatezza nel merito della domanda, condannava l'originaria parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti degli opponenti.
§ 12.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti degli appellati costituitisi.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, corrispondente al valore del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Osserva, altresì, il Collegio che vada accolta la richiesta, formulata dagli appellati, , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
di condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
Ed invero, nella specie, sono certamente ravvisabili, nella condotta tenuta dall'appellante, gli estremi della colpa grave e, quindi, dell'abuso del diritto di impugnazione, alla luce della manifesta inammissibilità dell'appello, consistente, come dinanzi osservato, nell'esposizione di pag. 14/16 ragioni generiche e del tutto avulse dal percorso logico argomentativo della decisione appellata.
Alla stregua di quanto precede e considerando il valore della controversia, appare equo liquidare l'importo dovuto ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in euro 1.840,00, somma indicata dagli appellati.
Deve, infine, darsi atto che sussistano i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna di alla Parte_1 Parte_1
rifusione, in favore di , Controparte_1 CP_2
, , delle spese del presente grado di
[...] Parte_3
giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
c) condanna di alla Parte_1 Parte_1
rifusione, in favore di Controparte_4 CP_5
, , , delle spese del
[...] Controparte_6 Parte_2
presente grado di giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per pag. 15/16 compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
d) condanna al Parte_1
pagamento, in favore di , Controparte_1 CP_2
, , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'importo di
[...] Parte_3
euro 1.840,00, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co.
1 c.c. dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi degli artt. 350 bis, 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2909/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, per la riforma della sentenza n.
4679/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
08/05/2023, non notificata, pendente
TRA
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t. , con sede in Napoli alla Via Parte_1
Emilio Scaglione n. 57, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via
Bracco 45, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mariano (CF.
, che la rappresenta e difende giusta procura da C.F._1
intendersi in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), in qualità di condòmini del fabbricato di Via C.F._4
Vecchia San Rocco, 37/G, Napoli, tutti elettivamente domiciliati in
Napoli alla Piazza G. Bovio n. 33, presso lo studio dell'Avv. Claudio
Terracino (C.F. ), che li rappresenta e difende, C.F._5
giusta procura in atti;
APPELLATI
NONCHE'
(C.F.: , Controparte_4 CodiceFiscale_6 CP_5
(C.F.: ), (C.F.:
[...] CodiceFiscale_7 Controparte_6 [...]
), (C.F.: C.F._8 Parte_2 C.F._9
, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce alla comparsa
[...]
di costituzione e risposta, dall'avv. Angelo Costa (C.F.: C.F._10
, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli alla via
[...]
Arenaccia, 128;
APPELLATI
E
Napoli (C.F.: Controparte_7
; P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: pagamento corrispettivo contratto d'appalto di lavori.
Conclusioni:
pag. 2/16 per l'appellante: “.. Riformare l'impugnata sentenza 4679/2023 della sez. XII del Tribunale di Napoli, dott. Lucia Vietri, depositata il
07.05.2023 e per l'effetto così provvedere: Accertare e dichiarare valido ed efficace il Decreto Ingiuntivo N. 2059/2014 emesso dal Tribunale di
Napoli:; 2) Accertare e dichiarare il diritto di credito della
[...]
come sopra indicato e per l'effetto; 3) Parte_1
Condannare (CF: ), Controparte_1 C.F._2
(CF: ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_4
(CF: , (CF: C.F._11 Controparte_5
, (CF: ), C.F._12 Controparte_6 C.F._13
(CF: , Parte_2 C.F._14 Controparte_3
(CF: ) e il Condominio sito in Napoli alla Via Vecchia C.F._4
San Rocco n. 37/G in solido o alternativamente in favore dell'attore, a titolo di diritto del credito nascente dall'ingiunzione di pagamento N.
2059/2014 al pagamento della somma di € 29.684,10 oltre interessi al soddisfo, ovvero al pagamento della somma ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del giudicante, sempre oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo;
4) Condannare altresì i convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorario dal presente giudizio maggiorato secondo il D.M 55/2014, con distrazione a favore dell'avv.
Pasquale Mariano che ne ha fatto anticipo”;
per , , e : “in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
via pregiudiziale di merito e/o preliminare di rito: disporre la discussione orale della causa ai sensi combinato disposto degli artt.348 bis 350 bis c.p.c. e accertare e dichiarare la manifesta infondatezza del
pag. 3/16 gravame e conseguente inammissibilità dello stesso;
- nel merito: - rigetto in toto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza n.4679/2023 del Tribunale di Napoli;
in via subordinata e/o concorrente: - accertare e dichiarare cessata la materia del contendere anche nei confronti degli appellati, con condanna della ditta opposta alle spese e competenze di lite oltre oneri e spese generali secondo il principio della soccombenza virtuale;
- in ogni caso: - condannare la ditta di al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite, oltre oneri ed accessori come per legge e spese generali del presente grado anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per risarcimento del danno per spese effettuate pari ad € 1.840,00 ovvero di ulteriore somma anche equitativamente determinata”;
per , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
: “Per la conferma della sentenza appellata”. Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con decreto ingiuntivo n. 2059/2014, il Tribunale di Napoli ordinava al
Condominio in Napoli di pagare, in favore CP_7 CP_7
della ricorrente, , la Parte_1
somma di euro 29.684,10, costituente il corrispettivo della fattura n. 32 del 2013, riferentesi al pagamento del saldo del contratto di appalto intercorso tra le parti, avente ad oggetto l'esecuzione, da parte dell'odierna appellante, in qualità di appaltatore, di lavori di ristrutturazione della facciata interna del . CP_7
pag. 4/16 Avverso tale decreto, , , Controparte_1 Controparte_2
, , e , Controparte_4 Controparte_6 Pt_2 CP_5 Pt_3
, quali condomini del citato Condominio, proponevano
[...]
opposizione, al fine di far valere l'inefficacia del predetto decreto, siccome tardivamente notificato oltre lo spirare del termine di cui all'art. 644 c.p.c., e, nel merito, per sentire revocare il provvedimento monitorio, sul presupposto di avere estinto il debito relativo alle quote di rispettiva spettanza per i lavori allo stabile condominiale. Al riguardo, infatti, deducevano di avere versato le suddette quote nelle mani dell'ex amministratore del Condominio, , del quale CP_8
sollecitavano la chiamata in causa affinché lo stesso fosse condannato a consegnare la ricevuta di pagamento o, eventualmente, a restituire la somma di euro 8.849,65.
Instauratosi il contraddittorio, la Parte_1 Parte_1
si opponeva alle avverse eccezioni e sosteneva di non avere
[...]
ricevuto alcun pagamento.
Si costituiva, altresì, il Condominio, sollecitando la riunione, al presente giudizio, di quello recante n. 20114/2014 in cui aveva proposto opposizione avverso il medesimo D.I. n. 2059/2014.
Rigettata dal Giudice tale istanza, autorizzata la chiamata in causa, sollecitata dagli opponenti, del terzo, , rimasto CP_8
quest'ultimo contumace, ammessi ed espletati gli interrogatori formali articolati dalle parti, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale accoglieva l'opposizione, dichiarava inefficace il decreto ingiuntivo e ne disponeva la revoca. Pronunciando
pag. 5/16 nel merito dichiarava, poi, che gli opponenti avevano versato le quote di loro spettanza in favore della ditta opposta e rigettava la domanda di pagamento proposta dalla di Parte_1 Parte_1
nei confronti degli opponenti, condannando l'opposta alla
[...]
rifusione delle spese processuali.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza n. 4679/2023, depositata in data 8.5.2023, non notificata ai fini di cui all'art. 325 c.p.c., la Parte_1 [...]
proponeva appello con atto notificato agli originari Parte_1
opponenti ed al in data 14.06.2023, nel rispetto del CP_7
termine lungo ex art. 327 c.p.c..
Si costituivano gli appellati, , Controparte_1 CP_2
, , eccependo l'inammissibilità dell'appello ai
[...] Controparte_3
sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestandone, nel merito, l'infondatezza.
Si costituivano, altresì, , Controparte_4 Controparte_5
, , che, del pari, eccepivano Controparte_6 Parte_2
l'inammissibilità e contestavano, nel merito, la fondatezza del gravame.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, la
Corte così disponeva: “fissa per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del giorno 13.12.2024, assegnando alle parti termine fino al 13.11.2024 per deposito di note scritte, contenenti la precisazione delle conclusioni e sintetiche comparse conclusionali”.
Disposto un rinvio della causa al 31.1.2025, stante l'adesione dei difensori all'astensione proclamata dal COA per il 13.12.2024, svoltasi,
pag. 6/16 alla citata udienza del 31.1.2024 tenutasi in presenza, la discussione orale, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale riteneva fondata l'eccezione, sollevata dagli opponenti, di inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c..
Osservava, infatti, che il decreto ingiuntivo era stato concesso in data
22.04.2014, inoltrato per la notifica il 26.06.2014 e notificato in data
30.06.2014, ovvero, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
Rilevava che quando, come nella specie, il decreto ingiuntivo era stato regolarmente notificato, sebbene fuori termine, lo strumento a disposizione dell'ingiunto per proporre l'eccezione di inefficacia era pur sempre costituito dall'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e non dallo speciale rimedio di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c., da utilizzare solo con riguardo ai decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente.
Evidenziava che, nel caso di specie, correttamente gli opponenti avevano proposto opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c..
Nel merito, osservava che il motivo di opposizione fatto valere dagli opponenti, mediante il quale essi avevano sostenuto di avere estinto la quota parte del debito di loro competenza per i lavori eseguiti alla facciata interna del fabbricato di in Napoli, Controparte_7
era fondato.
pag. 7/16 Rilevava che, dall'espletata istruttoria e dalla documentazione versata in atti, era emerso come i condomini opponenti avevano “versato all'ex amministratore del Condominio, IG.re , la somma totale di CP_8
€. 8.849,65 che corrisponde al totale delle quote di proprietà degli opponenti secondo il riparto delle spese predisposto dallo stesso amministratore”.
In particolare, dava conto del fatto che “l'esistenza dei versamenti dedotti dagli opponenti si evince dalle ricevute di pagamento che
l'amministratore, , rilasciava ai rispettivi condomini. Da tali Tes_1
documenti risulta che i IGg.ri e Controparte_1 CP_2
hanno pagato la quota di loro spettanza, pari ad €. 3.276,00, a
[...]
mezzo due assegni bancari;
il sig. , in data 03.03.2011, ha Controparte_3
versato in 24 rate ciascuno di €. 72,6 la quota a proprio carico pari ad
€.1.622,95; il sig. , ha versato la quota totale di Controparte_4
€.1.742,50; i signori , e Controparte_5 Parte_2
, quali eredi del de cuis E. , hanno pagato il Controparte_6 CP_5
complessivo importo di €. 1.758,20 a mezzo 24 rate di importo pari ad €.
73,25”.
Il Giudice valorizzava, altresì, le dichiarazioni rese, nel corso dell'interrogatorio formale, da , amministratore del CP_8
Condominio, dalle quali emergeva l'avvenuto versamento delle quote di rispettiva spettanza da parte degli opponenti ed il trasferimento di tali fondi, ad opera del , in favore dell'opposta. Poneva, CP_7
altresì, in risalto il fatto che , legale rappresentante Parte_1
della ditta durante il reso interrogatorio formale, aveva ammesso Pt_1
pag. 8/16 “la circostanza di avere ricevuto dal IG. la somma di circa CP_8
€. 10.000,00” e che lo stesso dichiarava di vantare un credito residuo
“di €. 17.000,00 direttamente dai condomini morosi (non gli odierni opponenti) che sono i IG.ri e per circa Parte_4 Controparte_9
€. 7/8000,00”.
Secondo il Giudice le dichiarazioni rese dal erano Pt_1
“contraddittorie e contrastanti con le allegazioni svolte dalla stessa impresa sia nella comparsa di costituzione e risposta in cui la ditta chiede la condanna degli opponenti al pagamento della somma di €.
3.726,00 e sia nella memoria depositata il 18.12.2014 nella quale
l'impresa afferma che il saldo a carico degli opponenti sia invece di €.
29.684,10”.
Rilevava, altresì, che, comunque, l'opposta mai avrebbe potuto esigere dagli opponenti il pagamento dell'importo di euro 29.684,00, oggetto del monitorio, in quanto “considerato che il ha CP_7
commissionato alla ditta opposta i lavori per un importo di €. 40.000,00; che la stessa impresa ha confermato di avere ricevuto all'inizio dell'attività la somma di €. 10.000,00 e che nelle more del giudizio tutti gli altri condomini hanno versato le quote di loro spettanza”.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni, il Giudice accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava le domande avanzate dall'opposta, dichiarava assorbita la “domanda subordinata di manleva e garanzia svolta dagli opponenti nei confronti dell'amministratore, IG. , e quella formulata dal CP_8
Condominio di inefficacia del decreto ingiuntivo”.
pag. 9/16 § 4.
Con il primo motivo, l'appellante denunciava la violazione, da parte del primo Giudice, dell'art. 642 c.p.c., relativamente al capo di sentenza nel quale il Tribunale aveva accolto l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo.
Secondo l'appellante, una volta che aveva ritenuto tardiva la notifica del decreto ingiuntivo in quanto avvenuta oltre il termine perentorio di cui all'art. 644 c.p.c., il Tribunale, adito dagli ingiunti attraverso l'opposizione ex art. 645 c.p.c., avrebbe dovuto, comunque, esaminare e decidere nel merito in ordine alla pretesa creditoria azionata con il ricorso monitorio, dovendo, quest'ultimo, essere valorizzato come proposizione di domanda giudiziale.
§ 5.
La censura è inammissibile, in quanto si duole di una supposta omissione – vale a dire la mancata decisione, nel merito, della domanda – assolutamente insussistente, avendo il Giudice di primo grado, dopo avere correttamente dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo in quanto tardivamente notificato, effettivamente esaminato e valutato il merito della causa, decidendo sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in giudizio dall'opposta, con il ricorso monitorio e dalla stessa coltivata nella comparsa di costituzione.
Del resto, l'affermazione dell'appellante, secondo cui il Giudice si sarebbe limitato a rilevare la tardività della notifica del decreto pag. 10/16 ingiuntivo, è platealmente smentita dalla lettura della sentenza impugnata, del cui contenuto si è dinanzi dato compiutamente conto.
§ 6.
Con il secondo motivo, l'opponente lamentava una presunta violazione dell'art. 645 c.p.c., dovuta ad un'asserita omessa valutazione di documenti.
Dopo avere trascritto il capo di sentenza con cui il Giudice si era premurato di esaminare il merito della causa, l'appellante sosteneva che, ad onta di quanto opinato dal Tribunale, essa, in primo grado, aveva depositato la documentazione comprovante il suo credito, costituita da “contratto di appalto;
fattura n. 32 del 30.09.2013 e registrato fatture autenticato;
racc.a.r. del 27.11.2013”. Sosteneva, poi, che gli errori nei quali era incorso il Giudice avevano ingiustamente determinato il rigetto della domanda.
§ 7.
Anche tale motivo è inammissibile, in quanto le argomentazioni addotte non appaiono in alcun modo riferite alla ratio decidendi della gravata sentenza.
Richiamato, invero, quanto dinanzi riportato in merito alle ragioni che inducevano il Giudice ad accogliere l'opposizione – consistenti, in estrema sintesi, nell'avere gli opponenti provato il pagamento del debito – l'appellante, senza prendere espressa posizione in ordine a siffatta motivazione, invocava un preteso omesso esame di pag. 11/16 documentazione che, alla luce delle ragioni della decisione impugnata, risultava essere assolutamente inconferente.
Ed invero, il riferimento al contratto di appalto, alla fattura ed alla lettera raccomandata risulta del tutto inidoneo a superare i rilievi del
Giudice, con i quali era stata valorizzata la prova, offerta in sede di opposizione dagli ingiunti, concernente l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte.
§ 8.
Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art.
112, 115 e 116 c.p.c., dell'art 2043 cod. civ., art. 191 C.d.S., degli artt.
2909 cod. civ. e 324 e 329, II co., c.p.c. - omessa valutazione di documenti”, l'appellante sosteneva che, nel caso di specie, il Giudice aveva arrestato la decisione ad una dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo, omettendo di esaminare il merito della domanda.
Peraltro, decidendo nel merito, il Giudice avrebbe dovuto rigettare l'opposizione. Infatti, il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare gli esiti della prova testimoniale raccolta nel giudizio R.G. n. 20410/2014, conclusosi con la sentenza n. 4679/2013, e, nonostante i verbali di tale prova non fossero stati depositati in atti, il Tribunale avrebbe dovuto disporne l'acquisizione.
A conclusione del motivo, l'istante sosteneva, quindi, che l'omessa valutazione della documentazione da esso richiamata aveva causato un
“rigetto implicito del diritto di credito della Parte_1 Parte_1
”.
[...]
pag. 12/16 § 9.
Il motivo è inammissibile in quanto, al pari degli altri, non si traduce in una critica argomentata in grado di fare emergere, anche solo in astratto, l'erroneità della decisione appellata.
Anche con la censura in esame, infatti, l'appellante svolgeva deduzioni del tutto avulse dal contenuto della pronuncia di primo grado, dolendosi di un mancato esame nel merito della domanda e di un rigetto implicito della pretesa creditoria che sono chiaramente sconfessati dal tenore della decisione impugnata.
Quanto, poi, alla dedotta omessa valutazione delle prove testimoniali che sarebbero state raccolte in altro giudizio, l'appellante ometteva completamente di dedurre: se e quando in primo grado vi aveva fatto riferimento;
quale attinenza tale distinto giudizio avesse rispetto a quello in esame;
su quali circostanze avevano deposto i testi e quale era stato il contenuto delle relative risposte.
§ 10.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censurava il capo della sentenza con il quale ne era stata disposta la condanna alla rifusione delle spese processuali, sostenendo che, qualora il Giudice avesse correttamente valutato il merito della causa, accogliendo la domanda e riconoscendo la fondatezza della pretesa creditoria, avrebbe dovuto condannare gli opponenti alla rifusione delle spese processuali.
§ 11.
pag. 13/16 La censura è infondata, dal momento che, correttamente, il primo
Giudice, una volta dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo e riconosciuta l'infondatezza nel merito della domanda, condannava l'originaria parte opposta alla rifusione delle spese processuali nei confronti degli opponenti.
§ 12.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti degli appellati costituitisi.
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, corrispondente al valore del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Osserva, altresì, il Collegio che vada accolta la richiesta, formulata dagli appellati, , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
di condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c..
Ed invero, nella specie, sono certamente ravvisabili, nella condotta tenuta dall'appellante, gli estremi della colpa grave e, quindi, dell'abuso del diritto di impugnazione, alla luce della manifesta inammissibilità dell'appello, consistente, come dinanzi osservato, nell'esposizione di pag. 14/16 ragioni generiche e del tutto avulse dal percorso logico argomentativo della decisione appellata.
Alla stregua di quanto precede e considerando il valore della controversia, appare equo liquidare l'importo dovuto ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. in euro 1.840,00, somma indicata dagli appellati.
Deve, infine, darsi atto che sussistano i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna di alla Parte_1 Parte_1
rifusione, in favore di , Controparte_1 CP_2
, , delle spese del presente grado di
[...] Parte_3
giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
c) condanna di alla Parte_1 Parte_1
rifusione, in favore di Controparte_4 CP_5
, , , delle spese del
[...] Controparte_6 Parte_2
presente grado di giudizio, liquidate in euro 9.991,00 per pag. 15/16 compenso, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
d) condanna al Parte_1
pagamento, in favore di , Controparte_1 CP_2
, , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dell'importo di
[...] Parte_3
euro 1.840,00, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co.
1 c.c. dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 16/16