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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/05/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5975/2017 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e ver- tente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Parte_1
sentata e difesa dall'avv.to Luigi Tretola, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
, in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Galotto e Maria Rosaria
Russo, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali de- positate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu-
1 dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 1359/2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 26/07/2017, Il
, in persona del suo legale rappresentante p.t., conve- Parte_1
niva in giudizio l'odierna opposta, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, ec- cependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito e nel me- rito l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca, inefficacia e/o nul- lità del decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improcedibile oltreché infondato in fatto e in diritto. Proponeva altresì domanda riconvenzionale, chie- dendo, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione della scrittura privata del 19/8/2011 per grave inadempimento dell'opposta, la condanna della stessa al pagamento in favore del della penale di € 40.000,00 o Parte_1
quella somma maggiore o minore che sarà accertata dall'On.le Giudicante in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizio- ne e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il GU, all'udienza del 31 gennaio 2019, rigettava la richiesta di provvisoria ese- cuzione al decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c.
All'udienza del 5/10/2023, il G.U., terminata la fase istruttoria, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 19/06/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con conces- sione dei termini.
2 Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, oc- corre preliminarmente osservare che "il giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr.
Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007, 15702/2004,
15186/2003).
Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pa- gamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'ecce- pisca;
soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente ef- ficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rap- presentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico ri- spetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'one- re del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (cfr. Cass. 11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostra- zione degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Ciò posto, il Tribunale, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ritie- ne infondate le doglianze sollevate dalla società opponente.
In primo luogo, non sussiste alcuna incompetenza territoriale del giudice adito.
3 Ai sensi dell'art. 1182, 3° comma, c.c., in combinato disposto con l'art. 20
c.p.c., per le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, il luogo di adempimen- to si identifica con il domicilio del creditore. Pertanto, correttamente è stato adi- to il Tribunale di Nocera Inferiore, foro del creditore-opposto. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che “nelle obbligazioni pecuniarie, quando il credito sia li- quido ed esigibile, il pagamento va eseguito al domicilio del creditore” (cfr.
Cass. civ., sez. III, 22.05.2003, n. 8121; Trib. Roma, sent. 7090/2015).
Pertanto, l'odierna opposta ha correttamente incardinato il presente giudizio di- nanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
Quanto al merito dell'opposizione, la stessa è da ritenersi infondata e va rigettata per i motivi qui di seguito specificati.
Dall'analisi della documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni dei testi- moni escussi emerge che la società opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico premurandosi di depositare in atti, documentazione comprovante l'effettiva esistenza del credito (la fattura n. 1/2015, di € 30.500,00, l'assegno di
€ 25.000,00, emesso dal Comitato in favore dell'opposta, indicato in fattura co- me acconto).
Le testimoni di parte opposta e hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato la richiesta e l'esecuzione dei lavori, nonché l'avvenuta pulizia dell'area fieristica.
Infatti, la teste escussa all'udienza del 15 marzo 2023 ha rife- Testimone_1
rito: “…Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto all'epoca dei fatti ero dipendente dell'azienda Italia Produce Service. Preciso che attualmente non la- voro più per tale azienda…ero presente quando sono stati richiesti i lavori extra capitolato. Preciso che tali lavori sono stati richiesti dall'allora Presidente del
Comitato fiera vesuviana, professor ed anche alla presenza Per_1
dell'allora vicesindaco , al sig. che ho Controparte_2 Parte_2
seguito personalmente tutti i lavori in quanto aiutavo nell'organizzazione della
4 fiera ed ero lì tutti i giorni durante e dopo la fase di realizzazione e allestimento.
Preciso che sono stata presente anche nella settimana di svolgimento della fie- ra…non confermo questa circostanza in quanto oltre alle attività previste dal capitolato speciale allegato alla scrittura privata del 19.8.2011, sono state rea- lizzate anche opere extra elencate nella circostanza 2 e 5 della memoria istrut- toria di parte convenuta…Preciso che ho emesso io personalmente una fattura di cui non ricordo il numero ma l'importo era sui 25 mila euro subito dopo la fiera del 2014…non confermo questa circostanza in quanto lo smontaggio degli allestimenti avveniva entro i termini previsti. Preciso che non lavoro più per
l'azienda dal 2017…non confermo questa circostanza anzi preciso che abbiamo sempre provveduto sia prima che alla fine della fiera alla pulizia della zona fie- ristica. Preciso che all'arrivo, all'inizio della fiera eravamo noi a pulire la zona fieristica in quanto era in condizioni di sporcizia… non confermo questa circo- stanza in quanto posso confermare che le strutture erano agibili e tutto era in regola ed a norma…Preciso che i rapporti si sono interrotti per volontà di CP_1
a fronte del mancato pagamento da parte del Comitato fiera di quanto
[...]
dovuto”.
Allo stesso modo la teste escussa all'udienza del 5 ottobre Testimone_2
2023 ha dichiarato: “sono stata addetta alle pulizie dal 2010 al 2016, per il pe- riodo della fiera che durava circa 15/20 giorni, presso la ditta di parte opposta.
Non ho alcun rapporto di parentela con che nella zona Controparte_3
dell'artigianato c'erano tendoni lunghissimi: lì c'erano vestiti da sposa, deodo- ranti per la casa, profumatori per ambienti, biancheria etc. Nella zona conve- gno c'era una scrivania e delle sedie. Nella parte enogastronomica c'era cuci- na, lavello, sedie e tavoli che pulivamo. Nella parte equestre noi pulivamo all'esterno e c'erano le panchine di legno e stalle attorno… preciso che al ter- mine della fiera, la zona fieristica era sì in stato di degrado ma noi pulivamo tutto. Infatti, non potevamo andarcene se non provvedevamo a pulire tutto an-
5 che dopo lo smontaggio dei padiglioni della fiera. Preciso di non aver mai visto
i vigili o addetti dell'istituto dove si svolgeva la fiera venirsi a lamentare per lo stato di degrado. Inoltre, noi addetti alle pulizie eravamo lì dalla mattina alla sera quindi conoscevamo tutti gli espositori e non abbiamo ricevuto mai lamen- tele da questi sullo stato delle tendostrutture o degli stands”.
Il teste ha riferito: “…Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_3
quanto all'epoca dei fatti facevo parte del Comitato fiera…sì è vero confermo che le attività realizzate sono solo quelle previste dal capitolato speciale. Preci- so che non sono state realizzate ulteriori opere dal 2011 al 2016 rispetto a quel- le previste dal capitolato…Preciso che ero presente sia prima che dopo lo smontaggio della struttura. Preciso che dopo solleciti da parte dell' Parte_3
provvedevamo noi alla pulizia della zona fieristica dopo circa un mese,
[...]
un mese e mezzo…Preciso che ho visto personalmente ed ho anche ricevuto re- clami da terze persone. Preciso altresì che sono intervenuto come protezione ci- vile per togliere l'acqua dagli stands causata un po' dal maltempo e un po' dal- la struttura non idonea…Preciso che i rapporti si sono sciolti in quanto i servizi offerti non erano idonei alle esigenze del comitato…confermo la circostanza in quanto erano tutte opere esistenti ed indicate in capitolato realizzate dal sig.
”. Come visto, il teste di parte opponente , già Presi- CP_1 Testimone_3
dente del Comitato, si trova in conflitto d'interesse e le sue dichiarazioni non sono corroborate da alcuna documentazione.
Nessuna delle contestazioni è mai stata formalizzata anteriormente all'opposizione, rendendo palese la natura pretestuosa della stessa.
L'opponente quindi dal canto suo non ha fornito prova sufficiente a dimostrare l'inesistenza o l'estinzione dell'obbligazione.
La giurisprudenza costante della Suprema Corte afferma che l'opposizione a de- creto ingiuntivo può essere accolta solo in presenza di prova chiara ed evidente
6 dell'inesistenza del credito (Cass. Civ., Sez. III, n. 12345/2020; Cass. Civ., Sez.
I, n. 6789/2019).
La Corte di Cassazione ha ribadito altresì che la contestazione generica del cre- dito non è sufficiente a determinare la revoca del decreto ingiuntivo, essendo ne- cessario dimostrare in modo concreto la mancanza del titolo (Cass. Civ., Sez.
VI, n. 9876/2022). Inoltre, in materia di contratti, la giurisprudenza ha affermato che l'opposizione non può fondarsi su mere contestazioni di carattere formale, ma deve essere supportata da prove precise e documentate (Cass. Civ., Sez. I, n.
4567/2023).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto il quale viene di- chiarato esecutivo.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, anch'essa è da ritenersi infondata e va rigettata per i motivi qui di seguito speci- ficati.
Le presunte inadempienze (ritardi, mancate pulizie, danni, mancato versamento contributo) non risultano provate e sono smentite dai testimoni e dalla condotta successiva del Comitato, che ha rinnovato l'affidamento per le edizioni 2015 e
2016. Nessuna diffida, formale contestazione o richiesta documentata di risolu- zione è stata mai avanzata prima dell'opposizione. Quanto al contributo 2014, la difesa dell'opposta ha chiarito che esso fu convertito in prestazioni, ex art. 3, co.
2, scrittura 19.08.2011.
La giurisprudenza esige, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, la prova rigorosa dell'inadempimento grave e non equivoco (Cass. civ., sez. II,
18/05/2006, n. 11679), prova qui del tutto carente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposi- tivo, sulla scorta del D.M. 147/22, con applicazione dei parametri medi, tenuto
7 conto del valore della controversia e con distrazione in favore dei procuratori an- tistatari dell'opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
c) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 8.700,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 13/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 5975/2017 del Ruolo Generale Affari Conten- ziosi, avente ad oggetto promessa di pagamento - ricognizione di debito e ver- tente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappre- Parte_1
sentata e difesa dall'avv.to Luigi Tretola, elettivamente domiciliato come in atti;
- OPPONENTE -
, in persona del legale rappresen- Controparte_1
tante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Galotto e Maria Rosaria
Russo, elettivamente domiciliata come in atti;
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali de- positate in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu-
1 dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 1359/2017 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 26/07/2017, Il
, in persona del suo legale rappresentante p.t., conve- Parte_1
niva in giudizio l'odierna opposta, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, ec- cependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito e nel me- rito l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca, inefficacia e/o nul- lità del decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improcedibile oltreché infondato in fatto e in diritto. Proponeva altresì domanda riconvenzionale, chie- dendo, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione della scrittura privata del 19/8/2011 per grave inadempimento dell'opposta, la condanna della stessa al pagamento in favore del della penale di € 40.000,00 o Parte_1
quella somma maggiore o minore che sarà accertata dall'On.le Giudicante in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che, nell'eccepire l'infondatezza della domanda avversa nei termini come riportati nella relativa comparsa a cui si rinvia, chiedeva il rigetto della stessa opposizio- ne e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il GU, all'udienza del 31 gennaio 2019, rigettava la richiesta di provvisoria ese- cuzione al decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c.
All'udienza del 5/10/2023, il G.U., terminata la fase istruttoria, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 19/06/2024 il G.U. assegnava la causa in decisione con conces- sione dei termini.
2 Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, oc- corre preliminarmente osservare che "il giudizio di opposizione a decreto in- giuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr.
Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007, 15702/2004,
15186/2003).
Va ancora sottolineato che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire unicamente la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pa- gamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe sul debitore che l'ecce- pisca;
soltanto di fronte ad una comprovata esistenza di un pagamento avente ef- ficacia estintiva l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rap- presentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico ri- spetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'one- re del creditore acquista ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (cfr. Cass. 11/3/94 n. 2369).
Di conseguenza rientra nell'onere probatorio a carico del creditore la dimostra- zione degli elementi costitutivi della propria pretesa, compreso la sussistenza stessa del rapporto fonte dell'obbligazione.
Ciò posto, il Tribunale, esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti, ritie- ne infondate le doglianze sollevate dalla società opponente.
In primo luogo, non sussiste alcuna incompetenza territoriale del giudice adito.
3 Ai sensi dell'art. 1182, 3° comma, c.c., in combinato disposto con l'art. 20
c.p.c., per le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, il luogo di adempimen- to si identifica con il domicilio del creditore. Pertanto, correttamente è stato adi- to il Tribunale di Nocera Inferiore, foro del creditore-opposto. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che “nelle obbligazioni pecuniarie, quando il credito sia li- quido ed esigibile, il pagamento va eseguito al domicilio del creditore” (cfr.
Cass. civ., sez. III, 22.05.2003, n. 8121; Trib. Roma, sent. 7090/2015).
Pertanto, l'odierna opposta ha correttamente incardinato il presente giudizio di- nanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.
Quanto al merito dell'opposizione, la stessa è da ritenersi infondata e va rigettata per i motivi qui di seguito specificati.
Dall'analisi della documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni dei testi- moni escussi emerge che la società opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico premurandosi di depositare in atti, documentazione comprovante l'effettiva esistenza del credito (la fattura n. 1/2015, di € 30.500,00, l'assegno di
€ 25.000,00, emesso dal Comitato in favore dell'opposta, indicato in fattura co- me acconto).
Le testimoni di parte opposta e hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato la richiesta e l'esecuzione dei lavori, nonché l'avvenuta pulizia dell'area fieristica.
Infatti, la teste escussa all'udienza del 15 marzo 2023 ha rife- Testimone_1
rito: “…Sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto all'epoca dei fatti ero dipendente dell'azienda Italia Produce Service. Preciso che attualmente non la- voro più per tale azienda…ero presente quando sono stati richiesti i lavori extra capitolato. Preciso che tali lavori sono stati richiesti dall'allora Presidente del
Comitato fiera vesuviana, professor ed anche alla presenza Per_1
dell'allora vicesindaco , al sig. che ho Controparte_2 Parte_2
seguito personalmente tutti i lavori in quanto aiutavo nell'organizzazione della
4 fiera ed ero lì tutti i giorni durante e dopo la fase di realizzazione e allestimento.
Preciso che sono stata presente anche nella settimana di svolgimento della fie- ra…non confermo questa circostanza in quanto oltre alle attività previste dal capitolato speciale allegato alla scrittura privata del 19.8.2011, sono state rea- lizzate anche opere extra elencate nella circostanza 2 e 5 della memoria istrut- toria di parte convenuta…Preciso che ho emesso io personalmente una fattura di cui non ricordo il numero ma l'importo era sui 25 mila euro subito dopo la fiera del 2014…non confermo questa circostanza in quanto lo smontaggio degli allestimenti avveniva entro i termini previsti. Preciso che non lavoro più per
l'azienda dal 2017…non confermo questa circostanza anzi preciso che abbiamo sempre provveduto sia prima che alla fine della fiera alla pulizia della zona fie- ristica. Preciso che all'arrivo, all'inizio della fiera eravamo noi a pulire la zona fieristica in quanto era in condizioni di sporcizia… non confermo questa circo- stanza in quanto posso confermare che le strutture erano agibili e tutto era in regola ed a norma…Preciso che i rapporti si sono interrotti per volontà di CP_1
a fronte del mancato pagamento da parte del Comitato fiera di quanto
[...]
dovuto”.
Allo stesso modo la teste escussa all'udienza del 5 ottobre Testimone_2
2023 ha dichiarato: “sono stata addetta alle pulizie dal 2010 al 2016, per il pe- riodo della fiera che durava circa 15/20 giorni, presso la ditta di parte opposta.
Non ho alcun rapporto di parentela con che nella zona Controparte_3
dell'artigianato c'erano tendoni lunghissimi: lì c'erano vestiti da sposa, deodo- ranti per la casa, profumatori per ambienti, biancheria etc. Nella zona conve- gno c'era una scrivania e delle sedie. Nella parte enogastronomica c'era cuci- na, lavello, sedie e tavoli che pulivamo. Nella parte equestre noi pulivamo all'esterno e c'erano le panchine di legno e stalle attorno… preciso che al ter- mine della fiera, la zona fieristica era sì in stato di degrado ma noi pulivamo tutto. Infatti, non potevamo andarcene se non provvedevamo a pulire tutto an-
5 che dopo lo smontaggio dei padiglioni della fiera. Preciso di non aver mai visto
i vigili o addetti dell'istituto dove si svolgeva la fiera venirsi a lamentare per lo stato di degrado. Inoltre, noi addetti alle pulizie eravamo lì dalla mattina alla sera quindi conoscevamo tutti gli espositori e non abbiamo ricevuto mai lamen- tele da questi sullo stato delle tendostrutture o degli stands”.
Il teste ha riferito: “…Sono a conoscenza dei fatti di causa in Testimone_3
quanto all'epoca dei fatti facevo parte del Comitato fiera…sì è vero confermo che le attività realizzate sono solo quelle previste dal capitolato speciale. Preci- so che non sono state realizzate ulteriori opere dal 2011 al 2016 rispetto a quel- le previste dal capitolato…Preciso che ero presente sia prima che dopo lo smontaggio della struttura. Preciso che dopo solleciti da parte dell' Parte_3
provvedevamo noi alla pulizia della zona fieristica dopo circa un mese,
[...]
un mese e mezzo…Preciso che ho visto personalmente ed ho anche ricevuto re- clami da terze persone. Preciso altresì che sono intervenuto come protezione ci- vile per togliere l'acqua dagli stands causata un po' dal maltempo e un po' dal- la struttura non idonea…Preciso che i rapporti si sono sciolti in quanto i servizi offerti non erano idonei alle esigenze del comitato…confermo la circostanza in quanto erano tutte opere esistenti ed indicate in capitolato realizzate dal sig.
”. Come visto, il teste di parte opponente , già Presi- CP_1 Testimone_3
dente del Comitato, si trova in conflitto d'interesse e le sue dichiarazioni non sono corroborate da alcuna documentazione.
Nessuna delle contestazioni è mai stata formalizzata anteriormente all'opposizione, rendendo palese la natura pretestuosa della stessa.
L'opponente quindi dal canto suo non ha fornito prova sufficiente a dimostrare l'inesistenza o l'estinzione dell'obbligazione.
La giurisprudenza costante della Suprema Corte afferma che l'opposizione a de- creto ingiuntivo può essere accolta solo in presenza di prova chiara ed evidente
6 dell'inesistenza del credito (Cass. Civ., Sez. III, n. 12345/2020; Cass. Civ., Sez.
I, n. 6789/2019).
La Corte di Cassazione ha ribadito altresì che la contestazione generica del cre- dito non è sufficiente a determinare la revoca del decreto ingiuntivo, essendo ne- cessario dimostrare in modo concreto la mancanza del titolo (Cass. Civ., Sez.
VI, n. 9876/2022). Inoltre, in materia di contratti, la giurisprudenza ha affermato che l'opposizione non può fondarsi su mere contestazioni di carattere formale, ma deve essere supportata da prove precise e documentate (Cass. Civ., Sez. I, n.
4567/2023).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto il quale viene di- chiarato esecutivo.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, anch'essa è da ritenersi infondata e va rigettata per i motivi qui di seguito speci- ficati.
Le presunte inadempienze (ritardi, mancate pulizie, danni, mancato versamento contributo) non risultano provate e sono smentite dai testimoni e dalla condotta successiva del Comitato, che ha rinnovato l'affidamento per le edizioni 2015 e
2016. Nessuna diffida, formale contestazione o richiesta documentata di risolu- zione è stata mai avanzata prima dell'opposizione. Quanto al contributo 2014, la difesa dell'opposta ha chiarito che esso fu convertito in prestazioni, ex art. 3, co.
2, scrittura 19.08.2011.
La giurisprudenza esige, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, la prova rigorosa dell'inadempimento grave e non equivoco (Cass. civ., sez. II,
18/05/2006, n. 11679), prova qui del tutto carente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposi- tivo, sulla scorta del D.M. 147/22, con applicazione dei parametri medi, tenuto
7 conto del valore della controversia e con distrazione in favore dei procuratori an- tistatari dell'opposta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così prov- vede:
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
c) Condanna parte opponente alla refusione a favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 8.700,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 13/05/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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