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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/01/2026, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 496/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI IU, Presidente LA LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6123/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 06/05/2024 1 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0164080659 000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6119/2024, depositata in data 6 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 30, respingeva, condannando il ricorrente al pagamento delle spese
Ricorrente_1processuali, liquidate in € 3.000,00, il ricorso proposto dal sig. avverso la cartella di pagamento n. 09720220164080659000 per “decadenza rateazione ist..definitori anno 2015” e
“decadenza rateazione ist..definitori anno 2016”, con la quale è stato richiesto il pagamento di complessivi € 421.177,53 per tributi, interessi e sanzioni.
Più in particolare, la cartella concerne il ruolo n. 20022/003271, formato per il mancato pagamento delle somme dovute a seguito di sottoscrizione e perfezionamento degli accertamenti con adesione n. T3QA10400013/2021 (anno d'imposta 2015) e n. T3QA10400014/2021 (anno d'imposta
2016).
Nel ricorso il contribuente aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della cartella, perché avvenuta tramite PEC inviata da indirizzo non ricompreso nei pubblici registri, ed aveva, altresì, chiesto la sospensione del processo perché sarebbe sussistita una pregiudizialità rappresentata dal procedimento di querela di falso da lui proposta in relazione agli atti di accertamento dell'Amministrazione prodromici alla cartella di pagamento per cui è causa.
Il primo giudice, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, escludeva il dedotto vizio di notificazione della cartella e, quanto alla richiesta di sospensione del processo, testualmente osservava: “Si sottolinea, anzitutto, che il contribuente non muove alcuna critica all'operato dell'Ufficio in ordine alla debenza di quanto gli viene richiesto con la cartella di pagamento, ma chiede la sospensione del processo perché, a suo dire, sussisterebbe una pregiudizialità rappresentata da un procedimento di querela di falso proposto nei confronti degli avvisi di accertamento a suo tempo notificatigli dall'Ufficio. Tale richiesta è ictu oculi infondata in quanto l'esito del processo civile non potrà avere alcun effetto su quello tributario essendo di differente oggetto. Ed invero, come osservato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 16531/21, anche se il
Giudice tributario non può esprimere valutazioni sulla querela di falso né incidenter tantum né con un giudizio di merito meramente prognostico, “...in quanto dominus regolatore del suo processo dovrà valutarne l'idoneità ad arrestarne il corso. Il Giudice Tributario, in altri termini, erra nell'ipotesi in cui
2 ometta di motivare in ordine all'implicito rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento, laddove, invece, quest'ultimo non può svolgere una funzione meramente passiva, avendo il compito di verificare quanto meno la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione. In sostanza, il Giudice Tributario, in caso di proposizione della querela di falso innanzi al Giudice Ordinario, non è infatti obbligato comunque a sospendere il giudizio allorché venga presentata una querela di falso, ma solo nel caso in cui rilevi la sua pertinenza in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della sua decisione affinché il provvedimento sospensivo non finisca per costituire un inutile intralcio alla giurisdizione.
Ciò abilita lo stesso Giudice non certo a svolgere un giudizio prognostico nel merito ma a valutare
l'idoneità della proposta querela ad arrestarne il corso – Cass. n. 3241/2020, Cass n. 28671/2017...”.
Orbene, esaminando il caso di specie alla luce di questi principi, si osserva che la denuncia presentata dal ricorrente riguarda non già gli atti di accertamento con adesione, due dei quali prodromici alle iscrizioni a ruolo oggetto del presente contenzioso, ma gli originari avvisi di accertamento a seguito dei quali il contribuente è poi addivenuto a un accordo definitorio con
Ricorrente_1l'Amministrazione Finanziaria. Ed invero risulta che il , dopo ampio confronto con l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Terni - ha sottoscritto, in data 08/04/2021, gli atti di accertamento con adesione relativi alle annualità 2014-2018 (atti di adesione n. T3QA10400012-2021 per l'anno 2014; n. T3QA10400013-2021 per l'anno 2015;n. T3QA10400014-2021 per l'anno 2016; n.
T3QA10400015-2021 per l'anno 2017 e n. T3QA10400016-2021 per l'anno 2018), definendo un debito tributario per complessivi euro 533.375,81. Tali atti di adesione, come previsto dal D. Lgs.
218/1997, sono stati poi perfezionati con il versamento della prima rata per complessivi euro
Ricorrente_138.933,13. In sede di adesione l'Ufficio ha, quindi, ridefinito la pretesa tributaria e il , con la sottoscrizione degli atti e con il pagamento della prima rata, ha raggiunto un accordo definitivo con
l'A.F. circa la pretesa erariale espressa negli atti, con l'effetto di sostituire a quella originaria, consacrata negli atti impositivi, una nuova obbligazione non più derivante da un atto unilaterale dell'Amministrazione Finanziaria, ma da un accordo raggiunto spontaneamente fra quest'ultima e il contribuente. Come è noto, con l'adesione, si determina una novazione della pretesa tributaria, per effetto della quale all'obbligazione di cui agli atti di accertamento se ne sostituisce una nuova che, riconosciuta e sottoscritta dal contribuente, non è più dallo stesso in alcun modo contestabile o annullabile, in quanto concordata col Fisco. Pertanto, con la sottoscrizione degli atti di adesione il contribuente ha riconosciuto la legittimità dell'operato dell'Ufficio e la fondatezza dei rilievi oggetto di definizione, operando a tutti gli effetti una vera e propria “ricognizione di debito” con riguardo ai tributi evasi e recuperati a tassazione e alle ragioni fondanti la pretesa erariale. La centralità nella presente
3 vicenda della definizione degli atti mediante adesione costituisce, dunque, circostanza rilevante cui
Ricorrente_1invece il querelante , nel suo atto di citazione, omette di far cenno. È di tutta evidenza che, se gli accertamenti fossero stati realmente inficiati dalle falsità in atti che il contribuente denuncia, si sarebbe ben guardato dal definirli in adesione sottoscrivendo gli atti con cui ha riconosciuto la legittimità della pretesa tributaria. In ogni caso l'effetto “novativo”, conseguente alla sottoscrizione delle adesioni, quand'anche – per mera ipotesi – gli accertamenti fossero stati affetti da qualunque eventuale vizio, avrebbe esplicato efficacia sanante, giacché l'obbligazione che si genera dalle adesioni sorge come obbligazione nuova, autonoma e sganciata dagli atti originari. Ne consegue che la sottoscrizione degli accordi di adesione destituisce ex se di fondamento l'iniziativa attorea nella misura in cui le accuse di falso sono rivolte avverso atti non più esistenti sul piano giuridico, perché sostituiti da altri, di adesione, che, richiesti dal contribuente e sottoposti al suo vaglio, sono stati evidentemente ritenuti legittimi e comunque immuni da censura e dal medesimo sottoscritti. Peraltro gli atti di adesione hanno consentito al contribuente anche di fruire di un'ampia dilazione nel
Ricorrente_1pagamento del proprio debito tributario. Una volta perfezionate le adesioni, il non ha però onorato il proprio debito, rendendosi inadempiente al pagamento rateale concordato e decadendo da tale beneficio concesso a seguito della definizione degli atti di adesione. Di conseguenza, l'Ufficio ha legittimamente iscritto a ruolo il debito non pagato. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la sospensione del presente giudizio atteso che l'esperimento di tale rimedio previsto dalla legge esige necessariamente la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine a incidere sulla statuizione nel merito;
ipotesi non ravvisabile nel caso in esame giacché, come già sopra esposto, la contestazione riguarda l'asserita falsità di quanto contenuto negli avvisi di accertamento a suo tempo notificati dal contribuente che hanno perso efficacia a fronte della sottoscrizione degli atti di adesione.
Viceversa, il giudizio incardinato dinanzi a questa Corte riguarda una cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo che scaturisce dalla decadenza della rateazione accordata per il pagamento di importi concordati fra Fisco e contribuente tramite atti che hanno sostituito quelli impositivi per cui il rischio di giudicati contrastanti è inesistente”.
Con atto depositato in data 27 dicembre 2024 ha proposto appello il contribuente.
Nel gravame si sostiene “la pertinenza, rispetto agli atti di adesione, dell'eventuale nullità degli avvisi di accertamento soggetti a querela di falso” perché gli atti di adesione decaduti, da cui è scaturita la cartella qui controversa, avrebbero come presupposto i rilievi formulati con gli avvisi di accertamento per l'anno 2015 e 2016 nr. T3Q01040592/2020 e nr. T3Q01040053/2020, oggetto entrambi di querela di falso.
4 Si evidenzia, inoltre, che, qualora l'Agenzia delle Entrate dichiarasse nel procedimento per querela di falso di non voler utilizzare tali accertamenti, gli atti di adesione avrebbero avuto un effetto novativo su atti ab initio nulli.
Si argomenta, altresì, che, secondo la Corte di Cassazione, l'accertamento con adesione non sarebbe un atto amministrativo unilaterale, né un contratto di transazione, stante l'evidente disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria;
piuttosto esso si configurerebbe come un accordo di diritto pubblico, ovverosia un atto bilaterale, consensuale ed ineguale, cui intervengono, su posizioni non pari ordinate, l'Amministrazione finanziaria e il contribuente privato, ed al quale non si applicherebbero le disposizioni del codice civile relative alla transazione, bensì la disciplina speciale pubblicistica che lo regolamenta;
la definizione con adesione al PVC, inoltre, non avrebbe effetto novativo nei confronti di soggetti obbligati al pagamento.
Sotto altro profilo, l'appellante sostiene che anche se il quantum non potrebbe più essere modificato per effetto dell'adesione, si configurerebbe, di fatto, un'ipotesi di doppia imposizione, in quanto verrebbero richiesti gli stessi importi a due soggetti diversi (sostituto e sostituito) laddove, invece, le imposte pagate andrebbero restituite al contribuente o sgravate perché non si configurerebbe per l'Erario un mancato introito delle ritenute da recuperare, in quanto le stesse ritenute sarebbero state chieste e pagate o in corso di pagamento da parte degli stessi sostituti.
Evidenzia, inoltre, che i presupposti della pretesa fiscale sarebbero caduti in sede penale con l'assoluzione del contribuente.
In conclusione, si chiede nell'appello che “venga totalmente riformata la sentenza n.
6119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, e conseguentemente la sospensione della cartella in attesa dell'esito del processo civile per querela di falso”.
Con atto depositato in data 10 gennaio 2025 ha controdedotto l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Direzione
Provinciale di Terni dell'Agenzia delle Entrate, non appellata, e comunque chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 23 aprile 2025 ha controdedotto la Direzione Provinciale di Terni dell'Agenzia delle
Entrate, quale interventore volontario ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 546/1992, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 53, comma 2, D. Lgs. 546/1992, in quanto essa sarebbe stata proposta soltanto nei confronti dell'agente della riscossione e non anche dell'ente impositore, benché quest'ultimo sia stato parte nel giudizio di primo grado quale interventore volontario;
nel merito, chiede il rigetto dell'appello, peraltro eccependo la novità e, dunque,
l'inammissibilità della questione posta per la prima volta in appello dal contribuente circa la dedotta
5 duplicazione dei pagamenti delle ritenute in quanto corrisposte sia da lui stesso che dai suoi clienti, questione comunque infondata, secondo l'Ufficio, che, sul punto, diffusamente argomenta ai ff. 10-15 delle proprie controdeduzioni.
In data 27 dicembre 2025 il contribuente ha depositato una memoria, con allegata copia di verbale di udienza della causa civile per querela di falso, insistendo sulla pregiudizialità del giudizio relativo alla querela di falso ed esponendo che in quella sede l'Avvocatura dello Stato – rappresentante dell'Agenzia delle Entrate – avrebbe dichiarato, all'udienza del 18 marzo 2025, che
“gli avvisi di accertamento oggetto di querela … sono stati definitivamente sostituiti dalle adesioni … per cui non è giuridicamente più possibile avvalersi degli originari avvisi di accertamento”.
La causa è stata trattata all'udienza del 15 gennaio 2026, nel corso della quale il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio prospettando che anche nel verbale di adesione del 26 marzo
2021 risulterebbero delle dichiarazioni confessorie da lui mai effettuate così da motivare un'ulteriore querela di falso;
l'ente impositore ha ribadito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per il resto rimettendosi a quanto già depositato;
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è riportata alle controdeduzioni depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente rilevato che la documentazione versata in atti dall'appellante in allegato alla memoria depositata il 27 dicembre 2025 è inammissibile perché prodotta oltre il termine perentorio (venti giorni liberi prima della data di trattazione) stabilito dall'art. 32, comma 1 D. lgs.
546/1992 (sulla perentorietà di tale termine, tra le altre, Cass., Sez. 5, 24 giugno 2021, n. 18103).
Trattasi, infatti, di termine a ritroso che cadeva il 24 Dicembre 2025, in applicazione del principio secondo cui “anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto”
(Sez. 3, 24 marzo 2023, n. 8496).
2. Ciò posto, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla Direzione Provinciale di
Terni dell'Agenzia delle Entrate è infondata.
Costituisce, infatti, principio pacifico quello secondo cui “Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare
l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile 6 d'ufficio anche in sede di legittimità” (Cass., Sez. 5, 27 maggio 2015, n. 10934; Sez. 5, 30 ottobre
2018, n. 27616; Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17061).
D'altra parte, essendo l'ente impositore intervenuto volontariamente in questa sede, senza indicare eventuali pregiudizi alle sue facoltà difensive derivati dall'omessa notifica dell'appello ed ampiamente esponendo le proprie ragioni in opposizione all'appellante, non sussistono, nella fattispecie, esigenze di integrazione del contraddittorio, in concreto già adeguatamente realizzatosi, tanto più considerando che l'ente impositore ha anche rispettato le forme stabilite dall'art. 14 D. lgs.
546/1992 depositando il proprio atto d'intervento dopo averlo notificato alle altre parti costituite (sul diritto dell'ente impositore ad intervenire in ogni caso, quale parte del rapporto tributario controverso,
Cass., Sez. 5, 27 settembre 2025, n. 26281).
3. Rileva la Corte che l'appello è, però, inammissibile sotto altro profilo e cioè per genericità.
Occorre premettere che “Intervenuto l'atto di accertamento con adesione, l'originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell'accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall'ordinamento. Il rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall'atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l'abbia sottoscritto non versi nei termini l'importo dovuto, esso sarà regolato solo dall'atto impositivo originario” (Cass., Sez. 5, 14 ottobre 2024, n. 26618).
Poiché, dunque, la cartella qui controversa fa seguito ad una pretesa tributaria sedimentata in un atto impositivo non più impugnabile, deve trovare applicazione anche nella presente fattispecie il principio, elaborato a proposito di avvisi di accertamento diventati definitivi perché non impugnati, secondo cui una cartella che faccia seguito ad avviso di accertamento definitivo può essere impugnata soltanto per vizi propri.
E' stato, infatti, stabilito che “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile
l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini” (cfr. Sez. 6 – 5, 24/05/2017, n. 13102; id., Sez. 5, 23/05/2018, n. 12759; Sez. 5, 13/10/2011, n. 21082)” (Cass., Sez. 5, 16 giugno 2022, n. 19507).
Orbene, osserva la Corte che, nella presente fattispecie, l'unica eccezione afferente a vizi propri della cartella che era stata posta con il ricorso introduttivo (vale a dire quella relativa all'asserita inesistenza della notificazione della cartella perché inviata tramite PEC proveniente da indirizzo non ricompreso nei pubblici registri) è stata espressamente respinta dal primo giudice e non è stata
7 riproposta con il gravame in esame, il quale si limita a chiedere la sospensione della cartella in ragione dell'avvenuta proposizione della querela di falso relativamente agli originari avvisi di accertamento.
L'appello, dunque, si configura come inammissibile per genericità in quanto con esso non viene devoluta nessuna specifica questione che possa essere ritualmente oggetto di valutazione in questa sede, tale non potendosi considerare l'unica richiesta nella quale si sostanzia il petitum del gravame, vale a dire la sospensione della cartella.
Tale richiesta, infatti, di per se stessa potrebbe tutt'al più dar vita unicamente ad un subprocedimento cautelare che, però, ha per sua natura carattere necessariamente accessorio rispetto ad un procedimento principale, attinente a vizi propri dell'atto impugnato, che, per quanto detto in precedenza, non è ravvisabile nella fattispecie.
L'inammissibilità dell'appello, precludendo in radice l'instaurarsi del giudizio, comporta evidentemente l'assenza dei presupposti per disporre la richiesta sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 D. lgs. 546/1992).
D'altra parte, il giudice tributario non è tenuto in modo automatico a sospendere il processo perché “deve quantomeno verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione perché il provvedimento sospensivo non finisca per costituire un inutile intralcio alla giurisdizione” (Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2022, n.
2354, la quale precisa che il giudice tributario “è tenuto ad apprezzare l'idoneità della proposta querela ad arrestare il corso del processo”) e, in quest'ottica, può anche osservarsi che, per quanto detto in precedenza, la dedotta querela di falso risulterebbe comunque indifferente nel presente giudizio stante l'avvenuta cristallizzazione del credito tributario.
Ciò trova, del resto, riscontro, sul piano sistematico, nel fatto che, secondo la Corte di
Cassazione, “l'avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo, espressione della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, ed il suo contenuto non dev'essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso, di cui all'art. 221 c.p.c., dinnanzi al giudice ordinario, bensì, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente nell'atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso” (Sez. 5, 4 marzo 2024, n. 5721).
4. Per le stesse ragioni, non sussistono i presupposti per eventualmente sospendere il giudizio al fine di consentire al contribuente la formale proposizione avanti al giudice competente - così come prospettato nell'odierna udienza - di un'ulteriore querela di falso in relazione agli atti di accertamento con adesione da lui sottoscritti.
8 5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione nonché, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “l'interventore adesivo, a seguito della relativa costituzione in giudizio, diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio” (Cass., Sez. 3, 24 luglio 2024, n. 20659), in favore dell'ente impositore intervenuto.
Tali spese, tenuto conto dei parametri e delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), vengono liquidate in complessivi € 8.000,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ed in € 6.400,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate dovendo trovare applicazione, nei confronti di quest'ultima, la riduzione del venti per cento stabilita dall'art. dall'art. 15, comma 2-sexies
D. lgs. 546/1992 (8.000,00 – 20% = 6.400,00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate in complessivi € 8.000,00, oltre oneri accessori se dovuti, ed in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 6.400,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI MA LA SE ZI
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Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZI IU, Presidente LA LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6123/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Terni
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 30 e pubblicata il 06/05/2024 1 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2022 0164080659 000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6119/2024, depositata in data 6 maggio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 30, respingeva, condannando il ricorrente al pagamento delle spese
Ricorrente_1processuali, liquidate in € 3.000,00, il ricorso proposto dal sig. avverso la cartella di pagamento n. 09720220164080659000 per “decadenza rateazione ist..definitori anno 2015” e
“decadenza rateazione ist..definitori anno 2016”, con la quale è stato richiesto il pagamento di complessivi € 421.177,53 per tributi, interessi e sanzioni.
Più in particolare, la cartella concerne il ruolo n. 20022/003271, formato per il mancato pagamento delle somme dovute a seguito di sottoscrizione e perfezionamento degli accertamenti con adesione n. T3QA10400013/2021 (anno d'imposta 2015) e n. T3QA10400014/2021 (anno d'imposta
2016).
Nel ricorso il contribuente aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della cartella, perché avvenuta tramite PEC inviata da indirizzo non ricompreso nei pubblici registri, ed aveva, altresì, chiesto la sospensione del processo perché sarebbe sussistita una pregiudizialità rappresentata dal procedimento di querela di falso da lui proposta in relazione agli atti di accertamento dell'Amministrazione prodromici alla cartella di pagamento per cui è causa.
Il primo giudice, respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, escludeva il dedotto vizio di notificazione della cartella e, quanto alla richiesta di sospensione del processo, testualmente osservava: “Si sottolinea, anzitutto, che il contribuente non muove alcuna critica all'operato dell'Ufficio in ordine alla debenza di quanto gli viene richiesto con la cartella di pagamento, ma chiede la sospensione del processo perché, a suo dire, sussisterebbe una pregiudizialità rappresentata da un procedimento di querela di falso proposto nei confronti degli avvisi di accertamento a suo tempo notificatigli dall'Ufficio. Tale richiesta è ictu oculi infondata in quanto l'esito del processo civile non potrà avere alcun effetto su quello tributario essendo di differente oggetto. Ed invero, come osservato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 16531/21, anche se il
Giudice tributario non può esprimere valutazioni sulla querela di falso né incidenter tantum né con un giudizio di merito meramente prognostico, “...in quanto dominus regolatore del suo processo dovrà valutarne l'idoneità ad arrestarne il corso. Il Giudice Tributario, in altri termini, erra nell'ipotesi in cui
2 ometta di motivare in ordine all'implicito rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento, laddove, invece, quest'ultimo non può svolgere una funzione meramente passiva, avendo il compito di verificare quanto meno la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione. In sostanza, il Giudice Tributario, in caso di proposizione della querela di falso innanzi al Giudice Ordinario, non è infatti obbligato comunque a sospendere il giudizio allorché venga presentata una querela di falso, ma solo nel caso in cui rilevi la sua pertinenza in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della sua decisione affinché il provvedimento sospensivo non finisca per costituire un inutile intralcio alla giurisdizione.
Ciò abilita lo stesso Giudice non certo a svolgere un giudizio prognostico nel merito ma a valutare
l'idoneità della proposta querela ad arrestarne il corso – Cass. n. 3241/2020, Cass n. 28671/2017...”.
Orbene, esaminando il caso di specie alla luce di questi principi, si osserva che la denuncia presentata dal ricorrente riguarda non già gli atti di accertamento con adesione, due dei quali prodromici alle iscrizioni a ruolo oggetto del presente contenzioso, ma gli originari avvisi di accertamento a seguito dei quali il contribuente è poi addivenuto a un accordo definitorio con
Ricorrente_1l'Amministrazione Finanziaria. Ed invero risulta che il , dopo ampio confronto con l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Terni - ha sottoscritto, in data 08/04/2021, gli atti di accertamento con adesione relativi alle annualità 2014-2018 (atti di adesione n. T3QA10400012-2021 per l'anno 2014; n. T3QA10400013-2021 per l'anno 2015;n. T3QA10400014-2021 per l'anno 2016; n.
T3QA10400015-2021 per l'anno 2017 e n. T3QA10400016-2021 per l'anno 2018), definendo un debito tributario per complessivi euro 533.375,81. Tali atti di adesione, come previsto dal D. Lgs.
218/1997, sono stati poi perfezionati con il versamento della prima rata per complessivi euro
Ricorrente_138.933,13. In sede di adesione l'Ufficio ha, quindi, ridefinito la pretesa tributaria e il , con la sottoscrizione degli atti e con il pagamento della prima rata, ha raggiunto un accordo definitivo con
l'A.F. circa la pretesa erariale espressa negli atti, con l'effetto di sostituire a quella originaria, consacrata negli atti impositivi, una nuova obbligazione non più derivante da un atto unilaterale dell'Amministrazione Finanziaria, ma da un accordo raggiunto spontaneamente fra quest'ultima e il contribuente. Come è noto, con l'adesione, si determina una novazione della pretesa tributaria, per effetto della quale all'obbligazione di cui agli atti di accertamento se ne sostituisce una nuova che, riconosciuta e sottoscritta dal contribuente, non è più dallo stesso in alcun modo contestabile o annullabile, in quanto concordata col Fisco. Pertanto, con la sottoscrizione degli atti di adesione il contribuente ha riconosciuto la legittimità dell'operato dell'Ufficio e la fondatezza dei rilievi oggetto di definizione, operando a tutti gli effetti una vera e propria “ricognizione di debito” con riguardo ai tributi evasi e recuperati a tassazione e alle ragioni fondanti la pretesa erariale. La centralità nella presente
3 vicenda della definizione degli atti mediante adesione costituisce, dunque, circostanza rilevante cui
Ricorrente_1invece il querelante , nel suo atto di citazione, omette di far cenno. È di tutta evidenza che, se gli accertamenti fossero stati realmente inficiati dalle falsità in atti che il contribuente denuncia, si sarebbe ben guardato dal definirli in adesione sottoscrivendo gli atti con cui ha riconosciuto la legittimità della pretesa tributaria. In ogni caso l'effetto “novativo”, conseguente alla sottoscrizione delle adesioni, quand'anche – per mera ipotesi – gli accertamenti fossero stati affetti da qualunque eventuale vizio, avrebbe esplicato efficacia sanante, giacché l'obbligazione che si genera dalle adesioni sorge come obbligazione nuova, autonoma e sganciata dagli atti originari. Ne consegue che la sottoscrizione degli accordi di adesione destituisce ex se di fondamento l'iniziativa attorea nella misura in cui le accuse di falso sono rivolte avverso atti non più esistenti sul piano giuridico, perché sostituiti da altri, di adesione, che, richiesti dal contribuente e sottoposti al suo vaglio, sono stati evidentemente ritenuti legittimi e comunque immuni da censura e dal medesimo sottoscritti. Peraltro gli atti di adesione hanno consentito al contribuente anche di fruire di un'ampia dilazione nel
Ricorrente_1pagamento del proprio debito tributario. Una volta perfezionate le adesioni, il non ha però onorato il proprio debito, rendendosi inadempiente al pagamento rateale concordato e decadendo da tale beneficio concesso a seguito della definizione degli atti di adesione. Di conseguenza, l'Ufficio ha legittimamente iscritto a ruolo il debito non pagato. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la sospensione del presente giudizio atteso che l'esperimento di tale rimedio previsto dalla legge esige necessariamente la rilevanza del documento stesso, cioè la sua potenziale attitudine a incidere sulla statuizione nel merito;
ipotesi non ravvisabile nel caso in esame giacché, come già sopra esposto, la contestazione riguarda l'asserita falsità di quanto contenuto negli avvisi di accertamento a suo tempo notificati dal contribuente che hanno perso efficacia a fronte della sottoscrizione degli atti di adesione.
Viceversa, il giudizio incardinato dinanzi a questa Corte riguarda una cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo che scaturisce dalla decadenza della rateazione accordata per il pagamento di importi concordati fra Fisco e contribuente tramite atti che hanno sostituito quelli impositivi per cui il rischio di giudicati contrastanti è inesistente”.
Con atto depositato in data 27 dicembre 2024 ha proposto appello il contribuente.
Nel gravame si sostiene “la pertinenza, rispetto agli atti di adesione, dell'eventuale nullità degli avvisi di accertamento soggetti a querela di falso” perché gli atti di adesione decaduti, da cui è scaturita la cartella qui controversa, avrebbero come presupposto i rilievi formulati con gli avvisi di accertamento per l'anno 2015 e 2016 nr. T3Q01040592/2020 e nr. T3Q01040053/2020, oggetto entrambi di querela di falso.
4 Si evidenzia, inoltre, che, qualora l'Agenzia delle Entrate dichiarasse nel procedimento per querela di falso di non voler utilizzare tali accertamenti, gli atti di adesione avrebbero avuto un effetto novativo su atti ab initio nulli.
Si argomenta, altresì, che, secondo la Corte di Cassazione, l'accertamento con adesione non sarebbe un atto amministrativo unilaterale, né un contratto di transazione, stante l'evidente disparità delle parti e l'assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria;
piuttosto esso si configurerebbe come un accordo di diritto pubblico, ovverosia un atto bilaterale, consensuale ed ineguale, cui intervengono, su posizioni non pari ordinate, l'Amministrazione finanziaria e il contribuente privato, ed al quale non si applicherebbero le disposizioni del codice civile relative alla transazione, bensì la disciplina speciale pubblicistica che lo regolamenta;
la definizione con adesione al PVC, inoltre, non avrebbe effetto novativo nei confronti di soggetti obbligati al pagamento.
Sotto altro profilo, l'appellante sostiene che anche se il quantum non potrebbe più essere modificato per effetto dell'adesione, si configurerebbe, di fatto, un'ipotesi di doppia imposizione, in quanto verrebbero richiesti gli stessi importi a due soggetti diversi (sostituto e sostituito) laddove, invece, le imposte pagate andrebbero restituite al contribuente o sgravate perché non si configurerebbe per l'Erario un mancato introito delle ritenute da recuperare, in quanto le stesse ritenute sarebbero state chieste e pagate o in corso di pagamento da parte degli stessi sostituti.
Evidenzia, inoltre, che i presupposti della pretesa fiscale sarebbero caduti in sede penale con l'assoluzione del contribuente.
In conclusione, si chiede nell'appello che “venga totalmente riformata la sentenza n.
6119/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma, e conseguentemente la sospensione della cartella in attesa dell'esito del processo civile per querela di falso”.
Con atto depositato in data 10 gennaio 2025 ha controdedotto l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Direzione
Provinciale di Terni dell'Agenzia delle Entrate, non appellata, e comunque chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 23 aprile 2025 ha controdedotto la Direzione Provinciale di Terni dell'Agenzia delle
Entrate, quale interventore volontario ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 546/1992, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 53, comma 2, D. Lgs. 546/1992, in quanto essa sarebbe stata proposta soltanto nei confronti dell'agente della riscossione e non anche dell'ente impositore, benché quest'ultimo sia stato parte nel giudizio di primo grado quale interventore volontario;
nel merito, chiede il rigetto dell'appello, peraltro eccependo la novità e, dunque,
l'inammissibilità della questione posta per la prima volta in appello dal contribuente circa la dedotta
5 duplicazione dei pagamenti delle ritenute in quanto corrisposte sia da lui stesso che dai suoi clienti, questione comunque infondata, secondo l'Ufficio, che, sul punto, diffusamente argomenta ai ff. 10-15 delle proprie controdeduzioni.
In data 27 dicembre 2025 il contribuente ha depositato una memoria, con allegata copia di verbale di udienza della causa civile per querela di falso, insistendo sulla pregiudizialità del giudizio relativo alla querela di falso ed esponendo che in quella sede l'Avvocatura dello Stato – rappresentante dell'Agenzia delle Entrate – avrebbe dichiarato, all'udienza del 18 marzo 2025, che
“gli avvisi di accertamento oggetto di querela … sono stati definitivamente sostituiti dalle adesioni … per cui non è giuridicamente più possibile avvalersi degli originari avvisi di accertamento”.
La causa è stata trattata all'udienza del 15 gennaio 2026, nel corso della quale il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio prospettando che anche nel verbale di adesione del 26 marzo
2021 risulterebbero delle dichiarazioni confessorie da lui mai effettuate così da motivare un'ulteriore querela di falso;
l'ente impositore ha ribadito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per il resto rimettendosi a quanto già depositato;
l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è riportata alle controdeduzioni depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va preliminarmente rilevato che la documentazione versata in atti dall'appellante in allegato alla memoria depositata il 27 dicembre 2025 è inammissibile perché prodotta oltre il termine perentorio (venti giorni liberi prima della data di trattazione) stabilito dall'art. 32, comma 1 D. lgs.
546/1992 (sulla perentorietà di tale termine, tra le altre, Cass., Sez. 5, 24 giugno 2021, n. 18103).
Trattasi, infatti, di termine a ritroso che cadeva il 24 Dicembre 2025, in applicazione del principio secondo cui “anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già nel giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto”
(Sez. 3, 24 marzo 2023, n. 8496).
2. Ciò posto, l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla Direzione Provinciale di
Terni dell'Agenzia delle Entrate è infondata.
Costituisce, infatti, principio pacifico quello secondo cui “Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare
l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile 6 d'ufficio anche in sede di legittimità” (Cass., Sez. 5, 27 maggio 2015, n. 10934; Sez. 5, 30 ottobre
2018, n. 27616; Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17061).
D'altra parte, essendo l'ente impositore intervenuto volontariamente in questa sede, senza indicare eventuali pregiudizi alle sue facoltà difensive derivati dall'omessa notifica dell'appello ed ampiamente esponendo le proprie ragioni in opposizione all'appellante, non sussistono, nella fattispecie, esigenze di integrazione del contraddittorio, in concreto già adeguatamente realizzatosi, tanto più considerando che l'ente impositore ha anche rispettato le forme stabilite dall'art. 14 D. lgs.
546/1992 depositando il proprio atto d'intervento dopo averlo notificato alle altre parti costituite (sul diritto dell'ente impositore ad intervenire in ogni caso, quale parte del rapporto tributario controverso,
Cass., Sez. 5, 27 settembre 2025, n. 26281).
3. Rileva la Corte che l'appello è, però, inammissibile sotto altro profilo e cioè per genericità.
Occorre premettere che “Intervenuto l'atto di accertamento con adesione, l'originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell'accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall'ordinamento. Il rapporto d'imposta tra l'amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall'atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l'abbia sottoscritto non versi nei termini l'importo dovuto, esso sarà regolato solo dall'atto impositivo originario” (Cass., Sez. 5, 14 ottobre 2024, n. 26618).
Poiché, dunque, la cartella qui controversa fa seguito ad una pretesa tributaria sedimentata in un atto impositivo non più impugnabile, deve trovare applicazione anche nella presente fattispecie il principio, elaborato a proposito di avvisi di accertamento diventati definitivi perché non impugnati, secondo cui una cartella che faccia seguito ad avviso di accertamento definitivo può essere impugnata soltanto per vizi propri.
E' stato, infatti, stabilito che “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile
l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini” (cfr. Sez. 6 – 5, 24/05/2017, n. 13102; id., Sez. 5, 23/05/2018, n. 12759; Sez. 5, 13/10/2011, n. 21082)” (Cass., Sez. 5, 16 giugno 2022, n. 19507).
Orbene, osserva la Corte che, nella presente fattispecie, l'unica eccezione afferente a vizi propri della cartella che era stata posta con il ricorso introduttivo (vale a dire quella relativa all'asserita inesistenza della notificazione della cartella perché inviata tramite PEC proveniente da indirizzo non ricompreso nei pubblici registri) è stata espressamente respinta dal primo giudice e non è stata
7 riproposta con il gravame in esame, il quale si limita a chiedere la sospensione della cartella in ragione dell'avvenuta proposizione della querela di falso relativamente agli originari avvisi di accertamento.
L'appello, dunque, si configura come inammissibile per genericità in quanto con esso non viene devoluta nessuna specifica questione che possa essere ritualmente oggetto di valutazione in questa sede, tale non potendosi considerare l'unica richiesta nella quale si sostanzia il petitum del gravame, vale a dire la sospensione della cartella.
Tale richiesta, infatti, di per se stessa potrebbe tutt'al più dar vita unicamente ad un subprocedimento cautelare che, però, ha per sua natura carattere necessariamente accessorio rispetto ad un procedimento principale, attinente a vizi propri dell'atto impugnato, che, per quanto detto in precedenza, non è ravvisabile nella fattispecie.
L'inammissibilità dell'appello, precludendo in radice l'instaurarsi del giudizio, comporta evidentemente l'assenza dei presupposti per disporre la richiesta sospensione del processo ai sensi dell'art. 39 D. lgs. 546/1992).
D'altra parte, il giudice tributario non è tenuto in modo automatico a sospendere il processo perché “deve quantomeno verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione perché il provvedimento sospensivo non finisca per costituire un inutile intralcio alla giurisdizione” (Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2022, n.
2354, la quale precisa che il giudice tributario “è tenuto ad apprezzare l'idoneità della proposta querela ad arrestare il corso del processo”) e, in quest'ottica, può anche osservarsi che, per quanto detto in precedenza, la dedotta querela di falso risulterebbe comunque indifferente nel presente giudizio stante l'avvenuta cristallizzazione del credito tributario.
Ciò trova, del resto, riscontro, sul piano sistematico, nel fatto che, secondo la Corte di
Cassazione, “l'avviso di accertamento tributario è un atto amministrativo, espressione della potestà impositiva dell'Amministrazione finanziaria, munito di efficacia dichiarativa, ma non anche certificativa, ed il suo contenuto non dev'essere impugnato dal destinatario della sua notifica con la querela di falso, di cui all'art. 221 c.p.c., dinnanzi al giudice ordinario, bensì, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, entro 60 giorni davanti al giudice tributario, autorità indicata come competente nell'atto ricevuto insieme alle informazioni su come proporre ricorso” (Sez. 5, 4 marzo 2024, n. 5721).
4. Per le stesse ragioni, non sussistono i presupposti per eventualmente sospendere il giudizio al fine di consentire al contribuente la formale proposizione avanti al giudice competente - così come prospettato nell'odierna udienza - di un'ulteriore querela di falso in relazione agli atti di accertamento con adesione da lui sottoscritti.
8 5. Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellata Agenzia delle Entrate-Riscossione nonché, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “l'interventore adesivo, a seguito della relativa costituzione in giudizio, diventa parte del giudizio, con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio” (Cass., Sez. 3, 24 luglio 2024, n. 20659), in favore dell'ente impositore intervenuto.
Tali spese, tenuto conto dei parametri e delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), vengono liquidate in complessivi € 8.000,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ed in € 6.400,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate dovendo trovare applicazione, nei confronti di quest'ultima, la riduzione del venti per cento stabilita dall'art. dall'art. 15, comma 2-sexies
D. lgs. 546/1992 (8.000,00 – 20% = 6.400,00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate in complessivi € 8.000,00, oltre oneri accessori se dovuti, ed in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 6.400,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI MA LA SE ZI
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