Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/01/2026, n. 496
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Richiesta di sospensione del processo in attesa dell'esito del giudizio per querela di falso

    La Corte ritiene che la richiesta di sospensione sia inammissibile in quanto l'appello è generico e non devolve alcuna specifica questione ritualmente valutabile in sede. La sospensione, inoltre, non è automatica e richiede la verifica della pertinenza e rilevanza della querela di falso, che nel caso di specie risulta indifferente data la cristallizzazione del credito tributario tramite accertamento con adesione. La documentazione prodotta a supporto della memoria è stata dichiarata inammissibile perché tardiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/01/2026, n. 496
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 496
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo