Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 3
La statuizione di ammissibilità di una consulenza tecnica d'ufficio, pur se contenuta in una sentenza non definitiva, ha natura di ordinanza; in quanto priva di efficacia decisoria, essa non può essere oggetto di impugnazione immediata, potendo la censura essere rivolta attraverso la successiva impugnazione della sentenza definitiva, che abbia mantenuto fermo il provvedimento stesso, utilizzando i risultati della disposta c.t.u..
Il carattere parziale o non definitivo della sentenza di primo grado comporta che il gravame debba riguardare soltanto la questione affrontata da tale sentenza, con la conseguenza che, da un lato, l'appellante non è obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado e, dall'altro, il giudice di secondo grado investito dell'appello avverso tale decisione ha il potere di cognizione limitatamente alla questione decisa dalla sentenza appellata, ne' può, riformando tale pronuncia, procedere all'esame di altre questioni, atteso che la sentenza di riforma resa dallo stesso giudice si inserisce immediatamente, con il suo contenuto decisorio parziale, nel processo eventualmente sospeso od ancora pendente davanti al giudice "a quo".
Ove il giudice di primo grado, in un processo con cumulo di domande, abbia pronunciato sentenza definitiva - e tale è quella contenente un espresso provvedimento di separazione oppure una pronuncia sulle spese, la quale, potendo essere adottata soltanto in chiusura del processo, implica necessariamente la separazione delle cause fino ad allora riunite -, le parti possono, a seguito della pronuncia del giudice d'appello, essere rimesse davanti al giudice di primo grado soltanto nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., tra i quali non rientra l'ipotesi in cui il giudice d'appello, fuori dei casi di litisconsorzio necessario sostanziale, riconosca sussistente la legittimazione, attiva o passiva, negata invece dal giudice di primo grado. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice d'appello, il quale si era limitato alla predetta declaratoria, non essendo stata riproposta nell'atto di impugnazione la domanda di condanna non esaminata dal giudice di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/04/2003, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. Magno Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL LI e snc LI OL e LA UG LE, elettivamente domiciliati in Roma, via Arenula 21, presso l'avv. Carlo Lo Vetro, che li rappresenta e difende giusta delega in atti in unione con gli avv. Giuseppe Niccolini e Giorgio Positano de Vincentiis;
- ricorrente -
contro
CO Agenzia Generale IN-ASSITALIA di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, via Ferdinando di Savoia 3, presso l'avv. Amedeo M. Gagliardi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
,
- controricorrente -
- LE LA UG;
- intimato -
- spa ASSITALIA - Le Assicurazioni d'Italia, elettivamente domiciliata in Roma, via Monti Parioli 12, presso l'avv. Gregorio Iannotta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- spa Istituto Nazionale delle Assicurazioni-IN elettivamente domiciliata in Roma, via Monti Parioli 12, presso l'avv. Gregorio Iannotta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n.2422/00 dell'1/2- 11/7/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6/12/2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Iannotta, che ha insistito per l'accoglimento delle richieste dell'IN e della SI;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Sepe, che ha invece concluso per il rigetto del primo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, nonché per il rigetto dei ricorsi incidentali;
LA CORTE osserva quanto segue.
Con atto di citazione del marzo 1996, OL LI conveniva in giudizio il CO Agenzia Generale IN-SI, la spa IN e la Spa SI per sentir dichiarare l'illegittimità della revoca del mandato di agenzia a lui conferito e, per l'effetto, ottenere il versamento della indennità di preavviso, la corresponsione delle provvigioni relative alle polizze stipulate nel settore di sua competenza ed il risarcimento dell'ulteriore danno subito. Identica domanda era stata in precedenza proposta da LE LA UG, che in forza di analogo mandato cogestiva assieme al OL l'agenzia S/9 di Roma.
L'IN e l'SI resistevano alle pretese avverse ed il CO svolgeva, per di più, domanda riconvenzionale per il pagamento delle L.
2.260.253.000 risultate a suo credito dalla verifica della contabilità aziendale.
Nel corso dell'istruttoria, interveniva volontariamente la snc LI OL e LA UG LE, sostenendo che i due agenti avevano ricevuto un mandato personale e che dal canto suo, era stata creata al solo scopo di garantire il migliore funzionamento della struttura.
Riuniti i due processi, il Tribunale di Roma stabiliva che il rapporto di agenzia si era costituito soltanto fra il CO e la società in nome collettivo per cui, disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alle loro contrapposte domande, dichiarava il difetto di legittimazione attiva del OL e del LE, nonché il difetto di legittimazione passiva dell'IN e dell'SI, condannando entrambi gli attori al pagamento delle spese in favore dell'SI ed il solo OL al pagamento di quelle sostenute dall'IN e dal CO.
Il OL e la snc si dolevano al giudice superiore, che dato preliminarmente atto del conferimento dell'incarico a titolo individuale ai due soci, riconosceva subito dopo che pur essendo stato stipulato dal consorzio, il contratto aveva prodotto i suoi effetti nei confronti dell'IN e dell'SI, cui doveva pertanto riconoscersi la legittimazione passiva negata dai primi giudici. Considerato, però, che nel giudizio di appello non erano state riproposte le domande di condanna non esaminate dal Tribunale, la Corte romana si limitava alla predetta declaratoria ed in considerazione del gravame incidentale del CO (che aveva concluso per il riconoscimento della legittimazione dei due agenti e la condanna dei medesimi al pagamento delle somme a suo credito), rimetteva la causa sul ruolo per l'espletamento di una consulenza sulla reale situazione di dare e avere fra le parti.
Il OL e la società in nome collettivo ricorrevano allora per cassazione, ricordando che i giudici a quo avevano ritenuto di doversi ridurre ad una pronuncia meramente dichiarativa perché gli interessati non avevano riproposto le domande di condanna formulate in primo grado.
Una decisione del genere non poteva essere, però, condivisa in quanto nell'interrogarsi sui limiti dell'effetto devolutivo dell'appello, la Corte avrebbe dovuto tener conto del fatto che quella del Tribunale era stata una vera e propria decisione non definitiva.
Sempre la Corte di appello, poi, aveva disposto la consulenza tecnica senza considerare che analogo accertamento era ancora in corso davanti ai giudici di primo grado.
In tal modo, i giudici a quo avevano finito con l'incorrere anche nella violazione dell'art. 356 cpc, emanando così una sentenza che andava senz'altro cassata con ogni consequenziale statuizione. Mentre il LE non svolgeva nessuna attività difensiva, il CO resisteva con controricorso e le spa IN ed SI proponevano anche ricorso incidentale contro quella parte della sentenza con cui la Corte di appello aveva riconosciuto la loro legittimazione passiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti hanno sostenuto che pur essendo condivisibile nella parte in cui aveva ribaltato la pronuncia di primo grado, dichiarando la legittimazione attiva del OL e quella passiva dell'IN e dell'SI, la decisione impugnata avrebbe dovuto essere però cassata nella parte in cui si era posta il problema del carattere devolutivo dell'appello senza considerare che quella del Tribunale era stata una vera e propria sentenza non definitiva.
Premesso che in difetto di ulteriori chiarimenti, tale doglianza sembra da interpretare nel senso che a giudizio dei ricorrenti, il OL non aveva nessuna necessità di riproporre le richieste di condanna perché una volta ottenuta la declaratoria sopra indicata, sarebbe dovuto inevitabilmente riconfluire nel processo ancora pendente davanti al Tribunale, osserva innanzitutto il Collegio che trattasi di questione capace d'incidere soltanto sulla posizione del socio e non su quella della società in nome collettivo, il cui ricorso sul punto va dichiarato pertanto inammissibile per difetto d'interesse.
Tanto puntualizzato, devesi rilevare che il nostro sistema processuale è ispirato in linea generale al principio secondo cui il giudice che delibera nel merito deve definire il giudizio, pronunciando su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti (artt. 277/1 cpc). Alla predetta regola può, tuttavia, derogarsi nei casi previsti dagli artt. 277/2 e 279/2, n. 4, cpc che, com'è noto, contemplano la possibilità delle sentenze non definitive, vale a dire di quelle pronunce che non esauriscono il thema decidendum in quanto risolvono soltanto alcune delle questioni dibattute, disponendo per le altre la prosecuzione del giudizio.
In tale successiva fase del processo, il giudice che abbia emesso una sentenza parziale, rimane da questa vincolato, nel senso che non può rimetterne in discussione il decisum a meno che la stessa non sia stata riformata (o cassata) a seguito d'impugnazione immediata (C.
Cass. 1998/0 4821, 1999/0 5860, 2000/ 10101 e 2001/0 2332). Il codice consente, infatti, alla parte interessata di scegliere se dolersi subito al giudice superiore ovvero attendere l'emanazione della sentenza conclusiva del giudizio.
Nella prima ipotesi, il gravame dovrà riguardare soltanto il profilo affrontato dalla sentenza non definitiva, con la conseguenza che l'appellante non sarà obbligato a riproporre le altre domande od eccezioni non esaminate in primo grado ed il giudice di appello non potrà dal canto suo passare all'esame di questioni diverse da quella su cui è chiamato a pronunciarsi (C. Cass. 1987/0 5999 e 1992/00 595), definendo la stessa con un dictum destinato ad inserirsi immediatamente nel processo eventualmente sospeso od ancora pendente davanti al giudice a quo.
Costui sarà quindi tenuto a conformarsi alla predetta decisione, tenendo ad esempio conto di quelle domande che aveva creduto di non poter esaminare o di quelle eccezioni che aveva ritenuto di dover disattendere.
Perché questo avvenga, è però necessario che si tratti di una vera e propria sentenza parziale perché se quella impugnata presenta i caratteri della pronuncia definitiva, il giudice di prime cure non può tornare ad occuparsi della causa, che dovrà proseguire e concludersi in appello salvo che non ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 cpc. Sorge perciò la necessità di accertare quand'è che una sentenza possa considerarsi o meno parziale. Il problema è già stato portato all'esame delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che con sentenza n. 1577 del 1/3/1990 hanno autorevolmente spiegato che la definitività esige un espresso provvedimento di separazione oppure una pronuncia sulle spese, che potendo essere adottata soltanto in chiusura del processo, implica necessariamente la separazione delle cause fino ad allora riunite (v., negli stessi termini, anche C.
Cass. 1995/00 372, 1996/0 2714, 1996/0 3537, 1998/00 209, 1999/0 1584, 1999/00 711 e 2002/0 5443). Ciò posto, occorre meglio chiarire quanto già anticipato in precedenza e, cioè, che una volta pronunciata sentenza definitiva, le parti possono ritornare davanti al giudice di primo grado soltanto nei casi di sussistenza della giurisdizione da lui negata ovvero di erronea dichiarazione dell'estinzione del processo, nullità dell'atto di citazione, mancata sottoscrizione della sentenza, omessa integrazione del contraddittorio ed indebita estromissione di una parte processuale (art. 353 e 354 cpc). Chiamata a pronunciarsi sul punto, questa Suprema Corte ha precisato che con il termine estromissione, il codice aveva rinviato alle ipotesi di cui agli artt. 108, 109 e 111 cpc (C. Cass. 1976/0 1833), mentre con l'espressione mancata integrazione del contraddittorio, aveva voluto sanzionare la violazione dell'art. 102 cpc (C. Cass. 1996/0 3301), vale a dire l'omessa citazione o l'erronea esclusione di una parte necessaria.
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha dichiarato, come si è visto, il difetto di legittimazione attiva del OL e del LE, nonché il difetto di legittimazione passiva dell'SI e dell'IN e dopo aver condannato entrambi gli attori al pagamento delle spese di lite sostenute dalla prima ed il solo OL al pagamento di quelle sopportate dalla seconda e dal consorzio, ha disposto con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio fra il CO e la snc OL e LE.
Così statuendo, il Tribunale ha emanato una sentenza non definitiva in tale ultima causa, ma definitiva nelle altre ad essa riunite, perché provvedendo anche sulle spese, ha liquidato ogni possibile pendenza fra le parti interessate, determinandone la completa fuoriuscita dal processo.
Tenuto conto di quanto sopra, rimane unicamente da aggiungere che non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, il OL, l'IN e l'SI non avrebbero potuto essere rimessi davanti al Tribunale nemmeno nel caso in cui il giudice di appello avesse riconosciuto quella legittimazione che era stata loro negata in primo grado.
In un quadro processuale del genere, il OL non si sarebbe potuto perciò limitare a concludere per l'affermazione della legittimazione sua e di quella dell'IN e dell'SI perché anche ove accolta, tale domanda avrebbe potuto tutt'al più sfociare in una mera declaratoria che pur rivestendo un'importanza fondamentale per la società coappellante, risultava per lui priva di un'effettiva utilità pratica.
Il primo motivo del ricorso non può essere, pertanto, accolto neppure con riferimento alla posizione del OL perché l'unico appunto che può muoversi ai giudici di secondo grado è quello di non essersi accorti che le giuste considerazioni da essi svolte sul carattere definitivo della sentenza del Tribunale e sulla capacità devolutiva dell'appello, avrebbero dovuto inevitabilmente condurli a dichiarare l'inammissibilità del gravame del socio ed a prendere in considerazione soltanto quello della società in nome collettivo. Così corretta la motivazione della sentenza impugnata e proseguendo nell'esame del ricorso principale, devesi rilevare che il secondo motivo si presenta addirittura inammissibile perché diretto a censurare l'ammissione della consulenza tecnica e, dunque, un provvedimento che benché contenuto nella sentenza di appello, non ne costituiva parte integrante in quanto caratterizzato da natura e funzione meramente ordinatoria, per cui avrebbe potuto essere contestato soltanto attraverso l'impugnazione della successiva sentenza che l'avesse eventualmente confermato, utilizzando i risultati della CTU (v., in tal senso, C. Cass. 1977/0 1491, 1980/00 728, 1980/0 2762, 1985/0 1176, 1987/0 9286, 2000/0 1139 e 2001/0 1503). Passando adesso all'esame dei ricorsi incidentali, giova rammentare che le spa IN ed SI hanno lamentato l'erronea affermazione della loro legittimazione passiva, sostenendo che se avessero tenuto conto dell'incontestabile qualità di agente di assicurazioni del CO, destinato in base all'atto costitutivo ad operare come un'autonoma realtà imprenditoriale e non come una semplice figura rappresentativa, i giudici a quo si sarebbero dovuti inevitabilmente convincere dell'inquadrabilità del OL nella categoria dei subagenti.
Una doglianza del genere risulta, però, sicuramente inammissibile non soltanto perché in forza del principio di autosufficienza del ricorso, l'IN e l'SI si sarebbero dovute preoccupare di riprodurre per intero le singole clausole o pattuizioni capaci di comprovare la fondatezza del proprio assunto, ma ancor prima perché una volta esclusa la persistenza di ogni richiesta economica nei loro confronti, le due società non avevano più interesse ad insistere nella tesi della loro estraneità alla vicenda, per cui avrebbero potuto riproporla soltanto in via meramente condizionata all'accoglimento del ricorso principale.
Spese compensate, sussistendo giusti motivi al riguardo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso del OL, dichiara inammissibili quello della snc OL e LE nonché quelli dell'IN e dell'SI e compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2003