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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/07/2024, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1905 dell'anno 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Elisa Romano Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1905/2023, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in EL Parte_1 C.F._1
SALVADOR il 03/01/1993 Con il patrocinio dell'Avv. ANZELMO CARMELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato/a in EL Controparte_1 C.F._2
SALVADOR il 11/04/1990
Con il patrocinio dell'Avv. GAREGNANI MARIA LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE: COME DA FOGLIO DI P.C. CONGIUNTE IN ATTI
PARTE RESISTENTE: COME DA FOGLIO DI P.C. CONGIUNTE IN ATTI
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
Pag. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Buccinasco il 27.7.2013. Dal matrimonio nasceva in data 23.2.2014 la figlia
. I coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale Persona_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.01.2022. Le condizioni della separazione erano in seguito modificate su istanza delle parti, recepita con decreto emesso dal Tribunale in data 9.2.2023.
Con ricorso del 5.7.2023, ha chiesto, oltre alla pronunzia Parte_1 divorzile, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre e porsi a carico del medesimo, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la corresponsione in suo favore di € 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la controparte che, a propria volta, ha domandato l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita della madre e una riduzione dell'assegno corrisposto alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Con ordinanza del 7.11.2023, il Collegio ha confermato l'affidamento condiviso della minore e il regime di collocamento e visita definito con decreto di modifica delle condizioni di separazione emesso in data 9.2.2023; ha infine conferito incarico al Servizio Sociale per la presa in carico del nucleo ai fini della valutazione delle capacità genitoriali e dell'adozione degli interventi di supporto ritenuti opportuni nell'interesse della minore.
All'esito del deposito della relazione del Servizio Sociale, all'udienza del 27.5.2024 le parti chiedevano termine ai fini del deposito di conclusioni congiunte, che si riportano di seguito:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal signor e dalla signora Controparte_1 [...]
a Buccinasco il 27 luglio 2013, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1
Buccinasco, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
- dichiarare che sì affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre _2 fino alla fine della frequentazione delle scuole elementari e con collocamento prevalente presso la madre dall'inizio della frequentazione della scuola secondaria inferiore. Pertanto, starà con il padre fino alla fine della classe _2 quinta elementare dal lunedì al venerdì e trascorrerà con la madre tutti i fine settimana. Quest'ultima andrà a prenderla il venerdì all'uscita della scuola e la riporterà a casa del padre la domenica sera dopo cena. Il padre avrà la facoltà, previa richiesta ed accordo con la madre, di trascorrere un fine settimana al mese con . Con l'inizio _2
Pag. 2 della frequentazione delle scuole medie sarà collocata prevalentemente presso la madre. Pertanto, _1 _2 starà con la madre dal lunedì al venerdì e con il padre tutti i fine settimana. Quest'ultimo andrà a prenderla il venerdì prima di cena e la riporterà la domenica sera dopo cena. La madre avrà la facoltà, previa richiesta ed accordo con il padre, di trascorrere un fine settimana al mese con . Previo avviso ed accordo con la madre, il padre _2 terrà una sera infrasettimanale in cui la terrà a cena con sé; _1
- i genitori convengono di comune accordo che per i mesi di giugno e luglio 2024, la minore starà dal lunedì al venerdì collocata presso la madre e dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera dopo cena, presso il padre. Quest'ultimo per i mesi di giugno e luglio 2024 si impegna a corrispondere, entro il 10.7.2024 la somma di € 300,00= complessiva a titolo di concorso al mantenimento di;
_2
- si precisa altresì che i genitori hanno convenuto che dal 13.8.2024 al 10.9.2024 starà in Salvador con il _2 padre e/o con la nonna paterna;
- durante tutto il periodo delle elementari i genitori provvederanno al mantenimento diretto di . La signora _2
continuerà a percepire l'assegno unico e il contributo erogato dall'Inps nell'interesse della minore e Parte_1 si impegna mensilmente a versare il 50% della mensa di;
_2
- mentre, durante il periodo delle scuole medie e, comunque, da quando la minore sarà prevalentemente collocata presso la madre, il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di concorso CP_1 Parte_1 al mantenimento della minore la somma mensile di € 200,00=. Tale somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, con decorrenza dal settembre 2026. La signora continuerà Parte_1
a percepire l'assegno unico e l'importo erogato dall'INPS nell'interesse della minore;
- le spese straordinarie riguardanti saranno sempre sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% _2 ciascuno e gli stessi concordano di applicare per la regolamentazione e la ripartizione il protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano. Mentre, le spese mediche connesse alla patologia della figlia saranno corrisposte dalla madre al 100% (a titolo esemplificativo, logopedista e farmaci da banco). La mamma si impegna ad accompagnare alle visite ed agli incontri necessari, sempre connessi alla suddetta patologia, usufruendo integralmente la relativa indennità erogata dall'Inps;
- nel periodo di vacanze natalizie i genitori si suddivideranno le settimane, alternandole di anno in anno. Nel 2024
starà con il papà dal 24 al 31 dicembre e con la mamma dal 1° gennaio 2025 al rientro a scuola. I genitori _2 si danno reciproca disponibilità nei giorni di vacanza e durante le festività natalizie a favorire l'incontro anche con
l'altro genitore. I genitori concordano di festeggiare con i rispettivi compleanni, indipendentemente dai giorni _2
o settimane di competenza. Ciò avverrà anche per il compleanno della nonna paterna. Per quanto concerne i giorni di vacanza legati a Pasqua e Pasquetta i genitori si suddivideranno il periodo di vacanza scolastica. _2 trascorrerà con ciascun genitore in modo alternato i relativi “ponti” scolastici;
- i genitori concordano su due settimane consecutive di vacanza con . Il papà, necessariamente ad agosto, per _2 chiusura dell'azienda; la mamma attualmente anche in altri periodi, che si comunicheranno reciprocamente entro e
Pag. 3 non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Se anche la RA avrà le ferie ad agosto, il mese verrà Parte_1 suddiviso in due settimane per ciascun genitore. Durante la restante parte di vacanze scolastiche estive, i genitori si accorderanno per fare frequentare alla minore il centro estivo o, comunque, i genitori manterranno l'organizzazione settimanale così come descritta sopra, salvo diversi e migliori accordi. I genitori si comunicheranno la destinazione delle vacanze. I genitori si danno reciproca disponibilità a compiere viaggi all'estero con . In tal caso, quando _2 possibile e in considerazione delle mete oltreoceano (es. USA e El Salvador), il periodo di vacanze estive continuative potrà prolungarsi. Sarà necessario l'accordo preventivo tra i genitori;
- entrambi i genitori sì impegnano a seguire il percorso di sostegno alla genitorialità proposto sia dai Servizi alla persona del Comune di Buccinasco, sia del Servizio famiglia e territorio del comune di Lodi, che hanno già depositato le relazioni nell'ambito del presente procedimento ed hanno già preso in carico la famiglia. I genitori si atterranno alle prescrizioni dettate dai suddetti servizi a tutela della minore ed a sostegno alla genitorialità.
Depositate le conclusioni congiunte delle parti, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 2.7.2024. La camera di consiglio si svolgeva il 9/07/2024.
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Milano in data 19.01.2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non
è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Ricorrono quindi i requisiti di legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Quanto ai rapporti con la prole, l'assetto individuato dai coniugi non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare idoneo a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita e all'evoluzione nonché equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze.
Alla luce delle conclusioni raggiunte dal Servizio Sociale (cfr. relazioni depositate in data
29.03.2024), che ha correttamente rilevato l'opportunità di proseguire per entrambe le parti un
Pag. 4 percorso di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, necessario ai fini della compiuta definizione dei rispettivi ruoli genitoriali, va conferito incarico al Servizio ai fini del proseguimento del monitoraggio del nucleo familiare e dell'attivazione degli interventi di sostegno ritenuti opportuni a tutela della minore.
L'accordo raggiunto dalle parti e l'esito del giudizio giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.07.2013 in Buccinasco da
[...]
e (trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 23, parte 1, anno 2013); dispone l'affidamento congiunto ai genitori della minore , con collocamento Persona_1 prevalente presso il padre fino al termine della frequentazione delle scuole elementari e con collocamento prevalente presso la madre dall'inizio della scuola secondaria inferiore;
dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della minore sino all'inizio della frequentazione della scuola media, quando il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 200,00 mensili rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
incarica il Servizio Sociale (Buccinasco e Lodi) di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare ai fini dell'attivazione degli interventi di supporto e sostegno alla genitorialità ritenuti opportuni a tutela della minore;
prende inoltre atto che:
- starà con il padre fino alla fine della classe quinta elementare dal lunedì al venerdì e _2 trascorrerà con la madre tutti i fine settimana. Quest'ultima andrà a prenderla il venerdì all'uscita della scuola e la riporterà a casa del padre la domenica sera dopo cena. Il padre avrà la facoltà, previa richiesta ed accordo con la madre, di trascorrere un fine settimana al mese con;
_2
- con l'inizio della frequentazione delle scuole medie sarà collocata prevalentemente presso _1 la madre. Pertanto, starà con la madre dal lunedì al venerdì e con il padre tutti i fine _2 settimana. Quest'ultimo andrà a prenderla il venerdì prima di cena e la riporterà la domenica sera dopo cena. La madre avrà la facoltà, previa richiesta ed accordo con il padre, di trascorrere un fine settimana al mese con . Previo avviso ed accordo con la madre, il padre terrà una _2 _1 sera infrasettimanale in cui la terrà a cena con sé;
Pag.
5 - i genitori convengono che per i mesi di giugno e luglio 2024 la minore starà dal lunedì al venerdì collocata presso la madre e dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera dopo cena, presso il padre. Quest'ultimo per i mesi di giugno e luglio 2024 si impegna a corrispondere, entro il 10.7.2024 la somma di € 300,00= complessiva a titolo di concorso al mantenimento di;
_2
- i genitori convengono che dal 13.8.2024 al 10.9.2024 starà in Salvador con il padre e/o _2 con la nonna paterna;
- durante tutto il periodo delle elementari la signora continuerà a percepire Parte_1
l'assegno unico e il contributo erogato dall'Inps nell'interesse della minore e si impegna mensilmente a versare il 50% della mensa di;
durante il periodo delle scuole medie la signora _2 continuerà inoltre a percepire l'assegno unico e l'importo erogato dall'INPS Parte_1 nell'interesse della minore;
- quanto alle spese straordinarie, i genitori concordano di applicare per la regolamentazione e la ripartizione il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
le spese mediche connesse alla patologia della figlia saranno corrisposte dalla madre al 100% (a titolo esemplificativo, logopedista e farmaci da banco). La mamma si impegna ad accompagnare alle visite ed agli incontri necessari, sempre connessi alla suddetta patologia, usufruendo integralmente la relativa indennità erogata dall'Inps;
- nel periodo di vacanze natalizie i genitori si suddivideranno le settimane, alternandole di anno in anno. Nel 2024 starà con il papà dal 24 al 31 dicembre e con la mamma dal 1° gennaio _2
2025 al rientro a scuola. I genitori si danno reciproca disponibilità nei giorni di vacanza e durante le festività natalizie a favorire l'incontro anche con l'altro genitore. I genitori concordano di festeggiare con i rispettivi compleanni, indipendentemente dai giorni o settimane di _2 competenza. Ciò avverrà anche per il compleanno della nonna paterna. Per quanto concerne i giorni di vacanza legati a Pasqua e Pasquetta i genitori si suddivideranno il periodo di vacanza scolastica. trascorrerà con ciascun genitore in modo alternato i relativi “ponti” scolastici;
_2
- i genitori concordano su due settimane consecutive di vacanza con . Il papà, _2 necessariamente ad agosto, per chiusura dell'azienda; la mamma attualmente anche in altri periodi, che si comunicheranno reciprocamente entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Se anche la
RA avrà le ferie ad agosto, il mese verrà suddiviso in due settimane per Parte_1 ciascun genitore. Durante la restante parte di vacanze scolastiche estive, i genitori si accorderanno per fare frequentare alla minore il centro estivo o, comunque, i genitori manterranno l'organizzazione settimanale così come descritta sopra, salvo diversi e migliori accordi. I genitori si comunicheranno la destinazione delle vacanze. I genitori si danno reciproca disponibilità a compiere viaggi all'estero con . In tal caso, quando possibile e in considerazione delle mete _2
Pag. 6 oltreoceano (es. USA ed El Salvador), il periodo di vacanze estive continuative potrà prolungarsi e sarà necessario l'accordo preventivo tra i genitori;
- i genitori sì impegnano a seguire il percorso di sostegno alla genitorialità proposto sia dai Servizi alla persona del Comune di Buccinasco, sia del Servizio famiglia e territorio del comune di Lodi e si atterranno alle prescrizioni dettate dai suddetti servizi a tutela della minore ed a sostegno alla genitorialità; compensa interamente tra le parti le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 25/06/2024
Il Presidente dott.ssa Elena Giuppi
Il Giudice estensore dott. Elisa Romano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice dott.ssa Elisa Romano Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1905/2023, introdotta da:
(c.f. ), nato/a in EL Parte_1 C.F._1
SALVADOR il 03/01/1993 Con il patrocinio dell'Avv. ANZELMO CARMELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato/a in EL Controparte_1 C.F._2
SALVADOR il 11/04/1990
Con il patrocinio dell'Avv. GAREGNANI MARIA LAURA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: PARTE RICORRENTE: COME DA FOGLIO DI P.C. CONGIUNTE IN ATTI
PARTE RESISTENTE: COME DA FOGLIO DI P.C. CONGIUNTE IN ATTI
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
Pag. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Buccinasco il 27.7.2013. Dal matrimonio nasceva in data 23.2.2014 la figlia
. I coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale Persona_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.01.2022. Le condizioni della separazione erano in seguito modificate su istanza delle parti, recepita con decreto emesso dal Tribunale in data 9.2.2023.
Con ricorso del 5.7.2023, ha chiesto, oltre alla pronunzia Parte_1 divorzile, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita del padre e porsi a carico del medesimo, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la corresponsione in suo favore di € 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la controparte che, a propria volta, ha domandato l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita della madre e una riduzione dell'assegno corrisposto alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Con ordinanza del 7.11.2023, il Collegio ha confermato l'affidamento condiviso della minore e il regime di collocamento e visita definito con decreto di modifica delle condizioni di separazione emesso in data 9.2.2023; ha infine conferito incarico al Servizio Sociale per la presa in carico del nucleo ai fini della valutazione delle capacità genitoriali e dell'adozione degli interventi di supporto ritenuti opportuni nell'interesse della minore.
All'esito del deposito della relazione del Servizio Sociale, all'udienza del 27.5.2024 le parti chiedevano termine ai fini del deposito di conclusioni congiunte, che si riportano di seguito:
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dal signor e dalla signora Controparte_1 [...]
a Buccinasco il 27 luglio 2013, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1
Buccinasco, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
- dichiarare che sì affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre _2 fino alla fine della frequentazione delle scuole elementari e con collocamento prevalente presso la madre dall'inizio della frequentazione della scuola secondaria inferiore. Pertanto, starà con il padre fino alla fine della classe _2 quinta elementare dal lunedì al venerdì e trascorrerà con la madre tutti i fine settimana. Quest'ultima andrà a prenderla il venerdì all'uscita della scuola e la riporterà a casa del padre la domenica sera dopo cena. Il padre avrà la facoltà, previa richiesta ed accordo con la madre, di trascorrere un fine settimana al mese con . Con l'inizio _2
Pag. 2 della frequentazione delle scuole medie sarà collocata prevalentemente presso la madre. Pertanto, _1 _2 starà con la madre dal lunedì al venerdì e con il padre tutti i fine settimana. Quest'ultimo andrà a prenderla il venerdì prima di cena e la riporterà la domenica sera dopo cena. La madre avrà la facoltà, previa richiesta ed accordo con il padre, di trascorrere un fine settimana al mese con . Previo avviso ed accordo con la madre, il padre _2 terrà una sera infrasettimanale in cui la terrà a cena con sé; _1
- i genitori convengono di comune accordo che per i mesi di giugno e luglio 2024, la minore starà dal lunedì al venerdì collocata presso la madre e dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera dopo cena, presso il padre. Quest'ultimo per i mesi di giugno e luglio 2024 si impegna a corrispondere, entro il 10.7.2024 la somma di € 300,00= complessiva a titolo di concorso al mantenimento di;
_2
- si precisa altresì che i genitori hanno convenuto che dal 13.8.2024 al 10.9.2024 starà in Salvador con il _2 padre e/o con la nonna paterna;
- durante tutto il periodo delle elementari i genitori provvederanno al mantenimento diretto di . La signora _2
continuerà a percepire l'assegno unico e il contributo erogato dall'Inps nell'interesse della minore e Parte_1 si impegna mensilmente a versare il 50% della mensa di;
_2
- mentre, durante il periodo delle scuole medie e, comunque, da quando la minore sarà prevalentemente collocata presso la madre, il signor si impegna a corrispondere alla signora a titolo di concorso CP_1 Parte_1 al mantenimento della minore la somma mensile di € 200,00=. Tale somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, con decorrenza dal settembre 2026. La signora continuerà Parte_1
a percepire l'assegno unico e l'importo erogato dall'INPS nell'interesse della minore;
- le spese straordinarie riguardanti saranno sempre sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% _2 ciascuno e gli stessi concordano di applicare per la regolamentazione e la ripartizione il protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano. Mentre, le spese mediche connesse alla patologia della figlia saranno corrisposte dalla madre al 100% (a titolo esemplificativo, logopedista e farmaci da banco). La mamma si impegna ad accompagnare alle visite ed agli incontri necessari, sempre connessi alla suddetta patologia, usufruendo integralmente la relativa indennità erogata dall'Inps;
- nel periodo di vacanze natalizie i genitori si suddivideranno le settimane, alternandole di anno in anno. Nel 2024
starà con il papà dal 24 al 31 dicembre e con la mamma dal 1° gennaio 2025 al rientro a scuola. I genitori _2 si danno reciproca disponibilità nei giorni di vacanza e durante le festività natalizie a favorire l'incontro anche con
l'altro genitore. I genitori concordano di festeggiare con i rispettivi compleanni, indipendentemente dai giorni _2
o settimane di competenza. Ciò avverrà anche per il compleanno della nonna paterna. Per quanto concerne i giorni di vacanza legati a Pasqua e Pasquetta i genitori si suddivideranno il periodo di vacanza scolastica. _2 trascorrerà con ciascun genitore in modo alternato i relativi “ponti” scolastici;
- i genitori concordano su due settimane consecutive di vacanza con . Il papà, necessariamente ad agosto, per _2 chiusura dell'azienda; la mamma attualmente anche in altri periodi, che si comunicheranno reciprocamente entro e
Pag. 3 non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Se anche la RA avrà le ferie ad agosto, il mese verrà Parte_1 suddiviso in due settimane per ciascun genitore. Durante la restante parte di vacanze scolastiche estive, i genitori si accorderanno per fare frequentare alla minore il centro estivo o, comunque, i genitori manterranno l'organizzazione settimanale così come descritta sopra, salvo diversi e migliori accordi. I genitori si comunicheranno la destinazione delle vacanze. I genitori si danno reciproca disponibilità a compiere viaggi all'estero con . In tal caso, quando _2 possibile e in considerazione delle mete oltreoceano (es. USA e El Salvador), il periodo di vacanze estive continuative potrà prolungarsi. Sarà necessario l'accordo preventivo tra i genitori;
- entrambi i genitori sì impegnano a seguire il percorso di sostegno alla genitorialità proposto sia dai Servizi alla persona del Comune di Buccinasco, sia del Servizio famiglia e territorio del comune di Lodi, che hanno già depositato le relazioni nell'ambito del presente procedimento ed hanno già preso in carico la famiglia. I genitori si atterranno alle prescrizioni dettate dai suddetti servizi a tutela della minore ed a sostegno alla genitorialità.
Depositate le conclusioni congiunte delle parti, la causa era trattenuta in decisione con ordinanza emessa in data 2.7.2024. La camera di consiglio si svolgeva il 9/07/2024.
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Milano in data 19.01.2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non
è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Ricorrono quindi i requisiti di legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Quanto ai rapporti con la prole, l'assetto individuato dai coniugi non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare idoneo a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età della minore.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita e all'evoluzione nonché equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze.
Alla luce delle conclusioni raggiunte dal Servizio Sociale (cfr. relazioni depositate in data
29.03.2024), che ha correttamente rilevato l'opportunità di proseguire per entrambe le parti un
Pag. 4 percorso di supporto psicologico e sostegno alla genitorialità, necessario ai fini della compiuta definizione dei rispettivi ruoli genitoriali, va conferito incarico al Servizio ai fini del proseguimento del monitoraggio del nucleo familiare e dell'attivazione degli interventi di sostegno ritenuti opportuni a tutela della minore.
L'accordo raggiunto dalle parti e l'esito del giudizio giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 27.07.2013 in Buccinasco da
[...]
e (trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune medesimo Atto n. 23, parte 1, anno 2013); dispone l'affidamento congiunto ai genitori della minore , con collocamento Persona_1 prevalente presso il padre fino al termine della frequentazione delle scuole elementari e con collocamento prevalente presso la madre dall'inizio della scuola secondaria inferiore;
dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della minore sino all'inizio della frequentazione della scuola media, quando il padre sarà tenuto a corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma di € 200,00 mensili rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
incarica il Servizio Sociale (Buccinasco e Lodi) di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare ai fini dell'attivazione degli interventi di supporto e sostegno alla genitorialità ritenuti opportuni a tutela della minore;
prende inoltre atto che:
- starà con il padre fino alla fine della classe quinta elementare dal lunedì al venerdì e _2 trascorrerà con la madre tutti i fine settimana. Quest'ultima andrà a prenderla il venerdì all'uscita della scuola e la riporterà a casa del padre la domenica sera dopo cena. Il padre avrà la facoltà, previa richiesta ed accordo con la madre, di trascorrere un fine settimana al mese con;
_2
- con l'inizio della frequentazione delle scuole medie sarà collocata prevalentemente presso _1 la madre. Pertanto, starà con la madre dal lunedì al venerdì e con il padre tutti i fine _2 settimana. Quest'ultimo andrà a prenderla il venerdì prima di cena e la riporterà la domenica sera dopo cena. La madre avrà la facoltà, previa richiesta ed accordo con il padre, di trascorrere un fine settimana al mese con . Previo avviso ed accordo con la madre, il padre terrà una _2 _1 sera infrasettimanale in cui la terrà a cena con sé;
Pag.
5 - i genitori convengono che per i mesi di giugno e luglio 2024 la minore starà dal lunedì al venerdì collocata presso la madre e dal venerdì sera prima di cena alla domenica sera dopo cena, presso il padre. Quest'ultimo per i mesi di giugno e luglio 2024 si impegna a corrispondere, entro il 10.7.2024 la somma di € 300,00= complessiva a titolo di concorso al mantenimento di;
_2
- i genitori convengono che dal 13.8.2024 al 10.9.2024 starà in Salvador con il padre e/o _2 con la nonna paterna;
- durante tutto il periodo delle elementari la signora continuerà a percepire Parte_1
l'assegno unico e il contributo erogato dall'Inps nell'interesse della minore e si impegna mensilmente a versare il 50% della mensa di;
durante il periodo delle scuole medie la signora _2 continuerà inoltre a percepire l'assegno unico e l'importo erogato dall'INPS Parte_1 nell'interesse della minore;
- quanto alle spese straordinarie, i genitori concordano di applicare per la regolamentazione e la ripartizione il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano;
le spese mediche connesse alla patologia della figlia saranno corrisposte dalla madre al 100% (a titolo esemplificativo, logopedista e farmaci da banco). La mamma si impegna ad accompagnare alle visite ed agli incontri necessari, sempre connessi alla suddetta patologia, usufruendo integralmente la relativa indennità erogata dall'Inps;
- nel periodo di vacanze natalizie i genitori si suddivideranno le settimane, alternandole di anno in anno. Nel 2024 starà con il papà dal 24 al 31 dicembre e con la mamma dal 1° gennaio _2
2025 al rientro a scuola. I genitori si danno reciproca disponibilità nei giorni di vacanza e durante le festività natalizie a favorire l'incontro anche con l'altro genitore. I genitori concordano di festeggiare con i rispettivi compleanni, indipendentemente dai giorni o settimane di _2 competenza. Ciò avverrà anche per il compleanno della nonna paterna. Per quanto concerne i giorni di vacanza legati a Pasqua e Pasquetta i genitori si suddivideranno il periodo di vacanza scolastica. trascorrerà con ciascun genitore in modo alternato i relativi “ponti” scolastici;
_2
- i genitori concordano su due settimane consecutive di vacanza con . Il papà, _2 necessariamente ad agosto, per chiusura dell'azienda; la mamma attualmente anche in altri periodi, che si comunicheranno reciprocamente entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Se anche la
RA avrà le ferie ad agosto, il mese verrà suddiviso in due settimane per Parte_1 ciascun genitore. Durante la restante parte di vacanze scolastiche estive, i genitori si accorderanno per fare frequentare alla minore il centro estivo o, comunque, i genitori manterranno l'organizzazione settimanale così come descritta sopra, salvo diversi e migliori accordi. I genitori si comunicheranno la destinazione delle vacanze. I genitori si danno reciproca disponibilità a compiere viaggi all'estero con . In tal caso, quando possibile e in considerazione delle mete _2
Pag. 6 oltreoceano (es. USA ed El Salvador), il periodo di vacanze estive continuative potrà prolungarsi e sarà necessario l'accordo preventivo tra i genitori;
- i genitori sì impegnano a seguire il percorso di sostegno alla genitorialità proposto sia dai Servizi alla persona del Comune di Buccinasco, sia del Servizio famiglia e territorio del comune di Lodi e si atterranno alle prescrizioni dettate dai suddetti servizi a tutela della minore ed a sostegno alla genitorialità; compensa interamente tra le parti le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 25/06/2024
Il Presidente dott.ssa Elena Giuppi
Il Giudice estensore dott. Elisa Romano
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