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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2230/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2230/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTESE NINO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. Controparte_2
), difeso dal dirigente FLORIDIA RAIMONDO;
P.IVA_2
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31.7.2025 propone opposizione alla cartella di pagamento 297 2025 Parte_1 0005771620 000, con la quale gli ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa pari a € CP_3 3.985,00, avente titolo sottostante nell'ordinanza ingiunzione n.24/0191 del 28/05/2024 notificata il 30/05/2024 dall' di Ragusa. Deduce l'estinzione dell'obbligazione Controparte_4 per aver pagato il dovuto in data 24.6.2024.
Questo giudice con decreto sospende inaudita altera parte la cartella impugnata e invita il ricorrente a richiedere lo sgravio all'ente impositore ed al concessionario.
Si costituisce l'ente impositore, , Controparte_5 deducendo che, in assenza di comunicazione del pagamento della sanzione, in data 25.3.2025 ha iscritto a ruolo l'ordinanza ingiunzione. Deduce di aver disposto lo sgravio, e che la cartella è stata originata da un comportamento negligente da parte del ricorrente il quale non ha dato dimostrazione del pagamento dell'ordinanza ingiunzione nei termini, come invece avrebbe dovuto fare. Si ribadisce che sull'ordinanza ingiunzione è espressamente riportato “...entro lo stesso termine dovrà essere documentato a questo ufficio, l'avvenuto pagamento della somma dovuta. Decorso inutilmente il pagina 1 di 2 termine fissato per il pagamento, si procederà ad esecuzione forzata a norma dell'art. 27 della legge 689/81”.
Per quanto sopra esposto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, perché il ricorrente ha contribuito a dare causa al giudizio, in primo luogo non comunicando all'ente impositore l'avvenuto pagamento della sanzione, in secondo luogo omettendo di richiedere stragiudizialmente lo sgravio della cartella, prima di impegnare il sistema dell'amministrazione della giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 15/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2230/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTESE NINO Parte_1 C.F._1
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. Controparte_2
), difeso dal dirigente FLORIDIA RAIMONDO;
P.IVA_2
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 31.7.2025 propone opposizione alla cartella di pagamento 297 2025 Parte_1 0005771620 000, con la quale gli ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa pari a € CP_3 3.985,00, avente titolo sottostante nell'ordinanza ingiunzione n.24/0191 del 28/05/2024 notificata il 30/05/2024 dall' di Ragusa. Deduce l'estinzione dell'obbligazione Controparte_4 per aver pagato il dovuto in data 24.6.2024.
Questo giudice con decreto sospende inaudita altera parte la cartella impugnata e invita il ricorrente a richiedere lo sgravio all'ente impositore ed al concessionario.
Si costituisce l'ente impositore, , Controparte_5 deducendo che, in assenza di comunicazione del pagamento della sanzione, in data 25.3.2025 ha iscritto a ruolo l'ordinanza ingiunzione. Deduce di aver disposto lo sgravio, e che la cartella è stata originata da un comportamento negligente da parte del ricorrente il quale non ha dato dimostrazione del pagamento dell'ordinanza ingiunzione nei termini, come invece avrebbe dovuto fare. Si ribadisce che sull'ordinanza ingiunzione è espressamente riportato “...entro lo stesso termine dovrà essere documentato a questo ufficio, l'avvenuto pagamento della somma dovuta. Decorso inutilmente il pagina 1 di 2 termine fissato per il pagamento, si procederà ad esecuzione forzata a norma dell'art. 27 della legge 689/81”.
Per quanto sopra esposto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, perché il ricorrente ha contribuito a dare causa al giudizio, in primo luogo non comunicando all'ente impositore l'avvenuto pagamento della sanzione, in secondo luogo omettendo di richiedere stragiudizialmente lo sgravio della cartella, prima di impegnare il sistema dell'amministrazione della giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 15/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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