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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/07/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1994 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott.ssa Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c., comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da avv. TO UR (c.f. ) rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. SEBASTIANI LUCA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio legale sito a Bologna Piazza San Domenico n. 2
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) c/o Avvocatura dello Stato. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con il ricorso in esame depositato in data 19/07/2023 ex art. 281-decies c.p.c. – erroneamente assegnato in via automatica ad altro giudice che solo in data 31/03/2025, verificata la violazione delle disposizioni tabellari, ha rimesso gli atti a questo giudice,
1 tabellarmente competente a trattare la materia – l'avv. Quagliotto ha proposto impugnazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data
25/05/2023 dal Giudice di Pace di Forlì (e comunicato il 23/06/2023) nella parte in cui aveva ridotto a complessivi € 400 oltre accessori, il compenso richiesto nel maggior importo di € 833 senza alcuna motivazione ed escluso, sempre senza alcuna motivazione, la rifusione delle spese documentate di trasferta indicate in € 33,60.
Ha riferito la ricorrente che aveva prestato la propria attività professionale in favore di ammesso al gratuito patrocinio con decreto del Giudice di Pace del Persona_1
11/10/2022, nel procedimento avente RGNR 310/2022 e che dopo lo svolgimento di due udienze, una in data 15/12/2022 e l'altra il 16/03/2023, aveva deposita l'istanza di liquidazione del compenso redatta in conformità al d.m. 55/2014 prevedente € 300,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase istruttoria e € 450,00 per la fase istruttoria, da ridurre di 1/3 ex art. 106-bis, oltre alle spese di trasferta pari a € 33,60, documentate dai biglietti del treno, uno dei quali intestato all'avv. Biondi Eugenio, quale collaboratore di studio che aveva presenziato alle udienze.
Fissata con decreto del 31/03/2025 la prima udienza, con ordinanza del 29/05/2025, verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura generale dello Stato territorialmente competente in data 09/04/2025, ne è stata dichiarata la contumacia e risultando la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, la stessa è stata immediatamente posta in decisione, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 09/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione
(o di rigetto di liquidazione) del compenso a carico dello Stato, così come del decreto di revoca dell'ammissione al beneficio sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r.
115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117;
Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384; Cass. civile sez. I, 03/06/2020, n.10487; Cass. civile sez. II, 03/01/2020, n.17).
Non vi sono quindi dubbi sulla correttezza del rimedio utilizzato.
2 Il ricorso è stato proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione emesso il 25/05/2023 dal Giudice di Pace di Forlì e comunicato il
23/06/2023.
Nel merito, l'avv. Quagliotto ha impugnato il decreto di liquidazione sia per l'iniqua riduzione del compenso richiesto, in assenza di qualsiasi motivazione a sostegno, sia per l'avvenuta esclusione della rifusione delle spese di trasferta, in assenza di motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Il Giudice di pace, nel liquidare il compenso al difensore, non ha in alcun modo motivato la propria liquidazione effettuata non solo senza tenere conto della nota spese prodotta ma, soprattutto, al di sotto dei minimi tabellari di cui al d.m. 55/2014.
Tenuto conto dell'attività svolta, relativa a fase di studio, istruttoria e decisoria in giudizio davanti al Giudice di pace (che può presumersi svolta stante l'avvenuta liquidazione die compensi da parte del Giudice di pace senza alcun rilievo sul punto), in assenza di ulteriori elementi circa la complessità delle questioni e gli esiti (non risulta prodotta in allegato al ricorso la documentazione relativa agli atti del procedimento), si ritiene congruo liquidare il compenso per la difesa di applicando il d.m. Persona_1
55/2014 sulla base di valori intermedi tra i minimi e i medi, in € 1.050 (di cui € 300 per fase di studio, € 350 per fase introduttiva e € 400 per fase decisoria). A tale importo va applicata la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002 per un importo dovuto di €
700 oltre al rimb. forf. del 15%, CPA ed IVA come per legge, se dovuta.
Quanto al rimborso delle spese di trasferta il ricorso non può invece essere accolto mancando qualsiasi prova che l'avv. Biondi abbia effettivamente operato come collaboratore di studio o sostituito dell'avv. Quagliotti, non essendo stato prodotto unitamente al ricorso alcun verbale di udienza del procedimento penale dal quale verificare la presenza di tale legale in sostituzione dell'avv. Quagliotto.
In assenza dei verbali di udienza e della sentenza non è possibile riscontrare che nelle date in cui sono stati emessi i documenti di viaggio siano state svolte attività difensive riferibili al procedimento penale a carico di da parte dell'avv. Biondi Persona_1
in sostituzione dell'avv. Quagliotto, non potendo ritenersi sufficiente quanto solo affermato dal ricorrente.
3 Né la contumacia del convenuto può comportare ammissione delle circostanze CP_1
di fatto dedotte di cui avrebbe dovuto essere fornita la prova.
Pertanto, pur ammettendosi che ove il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si faccia sostituire per alcuni adempimenti da altro difensore appartenente al medesimo studio ed iscritto all'albo degli avvocati situato nello stesso distretto di Corte d'Appello in cui si trova il giudice davanti al quale pende il processo, siano riconoscibili le spese di trasferta sostenute ai sensi dell'art. 82 d.p.r. 115/02, deve tuttavia rilevarsi che nel caso in esame non è stata fornita la necessaria prova del fatto che le spese di trasferta di cui è stato chiesto il rimborso fossero riferite ad attività difensive svolte dall'avv. Biondi in sostituzione dell'avv. Quagliotto con riferimento alla difesa di Persona_1
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della contumacia del convenuto, si ravvisano le condizioni per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso proposto da TO UR in data
19/07/2023, notificato in data 09/04/2025 nei confronti di Controparte_1
, avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della
[...]
parte ammessa al gratuito patrocinio, emesso in data 25/05/2023 dal giudice di pace di
Forlì, in relazione al procedimento penale RGNR n. 310/2022, così provvede:
a riforma di tale decreto, liquida il compenso dovuto all'avv. UR TO, quale difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato con decreto in data 11/10/2022, in € 700,00 già al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106-bis d.p.r. n. 115/2002, oltre al rimb. forf. del 15%, CPA ed IVA come per legge, se dovuta;
rigetta ogni altra richiesta;
dichiara compensate interamente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. il 09/07/2025
Forlì, 15 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott.ssa Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c., comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da avv. TO UR (c.f. ) rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. SEBASTIANI LUCA (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio legale sito a Bologna Piazza San Domenico n. 2
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) c/o Avvocatura dello Stato. Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con il ricorso in esame depositato in data 19/07/2023 ex art. 281-decies c.p.c. – erroneamente assegnato in via automatica ad altro giudice che solo in data 31/03/2025, verificata la violazione delle disposizioni tabellari, ha rimesso gli atti a questo giudice,
1 tabellarmente competente a trattare la materia – l'avv. Quagliotto ha proposto impugnazione avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso in data
25/05/2023 dal Giudice di Pace di Forlì (e comunicato il 23/06/2023) nella parte in cui aveva ridotto a complessivi € 400 oltre accessori, il compenso richiesto nel maggior importo di € 833 senza alcuna motivazione ed escluso, sempre senza alcuna motivazione, la rifusione delle spese documentate di trasferta indicate in € 33,60.
Ha riferito la ricorrente che aveva prestato la propria attività professionale in favore di ammesso al gratuito patrocinio con decreto del Giudice di Pace del Persona_1
11/10/2022, nel procedimento avente RGNR 310/2022 e che dopo lo svolgimento di due udienze, una in data 15/12/2022 e l'altra il 16/03/2023, aveva deposita l'istanza di liquidazione del compenso redatta in conformità al d.m. 55/2014 prevedente € 300,00 per la fase di studio della controversia, € 500,00 per la fase istruttoria e € 450,00 per la fase istruttoria, da ridurre di 1/3 ex art. 106-bis, oltre alle spese di trasferta pari a € 33,60, documentate dai biglietti del treno, uno dei quali intestato all'avv. Biondi Eugenio, quale collaboratore di studio che aveva presenziato alle udienze.
Fissata con decreto del 31/03/2025 la prima udienza, con ordinanza del 29/05/2025, verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura generale dello Stato territorialmente competente in data 09/04/2025, ne è stata dichiarata la contumacia e risultando la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, la stessa è stata immediatamente posta in decisione, previa fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 09/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione
(o di rigetto di liquidazione) del compenso a carico dello Stato, così come del decreto di revoca dell'ammissione al beneficio sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r.
115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117;
Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384; Cass. civile sez. I, 03/06/2020, n.10487; Cass. civile sez. II, 03/01/2020, n.17).
Non vi sono quindi dubbi sulla correttezza del rimedio utilizzato.
2 Il ricorso è stato proposto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione emesso il 25/05/2023 dal Giudice di Pace di Forlì e comunicato il
23/06/2023.
Nel merito, l'avv. Quagliotto ha impugnato il decreto di liquidazione sia per l'iniqua riduzione del compenso richiesto, in assenza di qualsiasi motivazione a sostegno, sia per l'avvenuta esclusione della rifusione delle spese di trasferta, in assenza di motivazione.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
Il Giudice di pace, nel liquidare il compenso al difensore, non ha in alcun modo motivato la propria liquidazione effettuata non solo senza tenere conto della nota spese prodotta ma, soprattutto, al di sotto dei minimi tabellari di cui al d.m. 55/2014.
Tenuto conto dell'attività svolta, relativa a fase di studio, istruttoria e decisoria in giudizio davanti al Giudice di pace (che può presumersi svolta stante l'avvenuta liquidazione die compensi da parte del Giudice di pace senza alcun rilievo sul punto), in assenza di ulteriori elementi circa la complessità delle questioni e gli esiti (non risulta prodotta in allegato al ricorso la documentazione relativa agli atti del procedimento), si ritiene congruo liquidare il compenso per la difesa di applicando il d.m. Persona_1
55/2014 sulla base di valori intermedi tra i minimi e i medi, in € 1.050 (di cui € 300 per fase di studio, € 350 per fase introduttiva e € 400 per fase decisoria). A tale importo va applicata la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002 per un importo dovuto di €
700 oltre al rimb. forf. del 15%, CPA ed IVA come per legge, se dovuta.
Quanto al rimborso delle spese di trasferta il ricorso non può invece essere accolto mancando qualsiasi prova che l'avv. Biondi abbia effettivamente operato come collaboratore di studio o sostituito dell'avv. Quagliotti, non essendo stato prodotto unitamente al ricorso alcun verbale di udienza del procedimento penale dal quale verificare la presenza di tale legale in sostituzione dell'avv. Quagliotto.
In assenza dei verbali di udienza e della sentenza non è possibile riscontrare che nelle date in cui sono stati emessi i documenti di viaggio siano state svolte attività difensive riferibili al procedimento penale a carico di da parte dell'avv. Biondi Persona_1
in sostituzione dell'avv. Quagliotto, non potendo ritenersi sufficiente quanto solo affermato dal ricorrente.
3 Né la contumacia del convenuto può comportare ammissione delle circostanze CP_1
di fatto dedotte di cui avrebbe dovuto essere fornita la prova.
Pertanto, pur ammettendosi che ove il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si faccia sostituire per alcuni adempimenti da altro difensore appartenente al medesimo studio ed iscritto all'albo degli avvocati situato nello stesso distretto di Corte d'Appello in cui si trova il giudice davanti al quale pende il processo, siano riconoscibili le spese di trasferta sostenute ai sensi dell'art. 82 d.p.r. 115/02, deve tuttavia rilevarsi che nel caso in esame non è stata fornita la necessaria prova del fatto che le spese di trasferta di cui è stato chiesto il rimborso fossero riferite ad attività difensive svolte dall'avv. Biondi in sostituzione dell'avv. Quagliotto con riferimento alla difesa di Persona_1
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della contumacia del convenuto, si ravvisano le condizioni per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso proposto da TO UR in data
19/07/2023, notificato in data 09/04/2025 nei confronti di Controparte_1
, avverso il decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore della
[...]
parte ammessa al gratuito patrocinio, emesso in data 25/05/2023 dal giudice di pace di
Forlì, in relazione al procedimento penale RGNR n. 310/2022, così provvede:
a riforma di tale decreto, liquida il compenso dovuto all'avv. UR TO, quale difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Persona_1
Stato con decreto in data 11/10/2022, in € 700,00 già al netto della riduzione di 1/3 ex art. 106-bis d.p.r. n. 115/2002, oltre al rimb. forf. del 15%, CPA ed IVA come per legge, se dovuta;
rigetta ogni altra richiesta;
dichiara compensate interamente le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c., depositata nei 30 giorni successivi all'udienza di discussione orale, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c. il 09/07/2025
Forlì, 15 luglio 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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