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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SCIACCA Sezione Civile Verbale della causa n. R.G. 235/2024
All'udienza del 16/4/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attore opponente
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1 via Pergole n. 7, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Marianna Licari, del Foro di Marsala, C.F. C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marsala, nella C/da Cuore di Gesù n. 467 l'Avv. Grosso in sostituzione dell'avv. Licari, la quale discute la causa opponendosi a quanto dedotto ed articolato da parte opposta ed insiste nell'accoglimento della domanda e nell'atto introduttivo e nelle note conclusive già versate in atti. Con vittoria di spese in favore dell'avv. Licari con distrazione delle spese;
Per la convenuta opposta, con socio unico, C.F. P.I. Reg. Imprese di Treviso n. Controparte_1
con sede in IA (prov. di Treviso), Via Vittorio Alfieri P.IVA_1
n. 1, in persona del Suo legale rappresentante in carica, Dott.ssa Per_1
, e per essa la in persona del Suo leg. rapp. p.t., con
[...] Controparte_2 sede legale in Roma, Via Gino Nais n. 16 - P.I. e C.F. , quale P.IVA_2 mandataria con rappresentanza in forza di procura per atto a rogito Notaio
di Pordenone del 20.12.2022 (Rep. n. 312209 – Fasc. n. Persona_2
42021, registrato a Pordenone il 21.12.2022 al n. 18653 serie 1T) di “Banca Finanziaria Internazionale S.p.a.” con sede legale in IA (TV), Via
Alfieri n. 1, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso R.E.A. n. TV-372945, società che ha incorporato per P.IVA_3 fusione la a propria volta mandataria con Controparte_3 rappresentanza di giusta procura per atto a rogito Controparte_1
Notaio di Milano del 9.12.2019 (Rep. n. 28365/12029, Persona_3 registrato a Milano il 9.12.2019 al n. 50268 serie 1T), ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo;
L'Avv. Mandracchia in sostituzione dell'avv. Alaimo il quale conclude, contestando e disattendendo tutto quanto dedotto da controparte e riportandosi alle note del 21.3.2025.
È altresì presente la SS , ai fini del tirocinio Persona_4 formativo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21:00, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 235 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Pergole n. 7, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Licari, del Foro C.F._1
2 di Marsala, C.F. elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in Marsala, nella C/da Cuore di Gesù n. 467 ATTORE - OPPONENTE contro
con socio unico, C.F. P.I. Reg. Imprese di Treviso n. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in IA (prov. di Treviso), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del Suo legale rappresentante in carica, Dott.ssa , e per essa la in Persona_1 Controparte_2 persona del Suo leg. rapp. p.t., con sede legale in Roma, Via Gino Nais n. 16 - P.I. e C.F.
, quale mandataria con rappresentanza in forza di procura per atto a rogito P.IVA_2
Notaio di Pordenone del 20.12.2022 (Rep. n. 312209 – Fasc. n. 42021, Persona_2 registrato a Pordenone il 21.12.2022 al n. 18653 serie 1T) di “Banca Finanziaria
Internazionale S.p.a.” con sede legale in IA (TV), Via Alfieri n. 1, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso R.E.A. n. TV- P.IVA_3
372945, società che ha incorporato per fusione la a propria Controparte_3 volta mandataria con rappresentanza di giusta procura per atto a Controparte_1 rogito Notaio di Milano del 9.12.2019 (Rep. n. 28365/12029, Persona_3 registrato a Milano il 9.12.2019 al n. 50268 serie 1T), ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo;
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 16/4/2025, le parti discutevano la presente causa come da verbale che precede ed il Giudice all'esito della discussione si ritirava in camera di consiglio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, del 15/3/2024, l'odierno opponente Pt_1
formulava opposizione a precetto, notificato mani dell'opponente in data
[...]
1/3/2024 su decreto ingiuntivo n. 201/2023 emesso dal Tribunale di Sciacca in data
20/7/2023, per la somma complessiva di € 8.424,44, oltre interessi ed accessori promossa dalla società e per essa quale mandataria con rappresentanza dalla Controparte_1 soc. emesso nei confronti della signora e Controparte_2 Parte_2
in ragione di un contratto di finanziamento per un importo di € Parte_1
3 11.385,00 stipulato in data 22/2/2012 con la CH AN s.p.a., divenuto esecutivo in data 24/1/2024, previa attestazione della mancata opposizione.
L'odierno opponente concludeva chiedendo che “Piaccia all'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'esecutorietà del decreto impugnato e, nel merito, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo per avvenuta notifica dello stesso oltre i termini fissati ex art 644 c.p.c.; nel merito – in via principale: - accogliere la presente opposizione e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo
n.201/2023, emesso in data 20/07/2023 dal Tribunale di Sciacca a favore della soc. soc.
[...]
e per essa la soc. nella qualità di mandataria con rappresentanza, per CP_1 Controparte_2 avvenuta notifica oltre i termini previsti ex art. 644 c.p.c. e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. per i motivi di cui in narrativa, tanto in fatto quanto in Parte_1 diritto;
- accertare e ritenere che la presente procedura è stata avviata dalla soc. CP_1 in difetto di legittimazione attiva per carenza della prova relativa alla titolarità del credito
[...] azionato e la carenza di legittimazione attiva in capo alla soc. mandante di Controparte_2
e di valido mandato a quest'ultima e dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o Controparte_1 illegittimità dell'atto di precetto e, conseguentemente, ogni eventuale ulteriore atto esecutivo per
i motivi di cui in narrativa, con conseguente estinzione dell'intera procedura esecutiva de qua. In ogni caso: condannare la soc. e per essa al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, oltre Iva e CPA, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, rimborso spese generali nella misura del 15,00% come per legge.”
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva:
- L'inefficacia ed inammissibilità del decreto ingiuntivo per tardiva notifica del titolo esecutivo prodromico all'atto di precetto opposto e violazione dell'articolo 644 c.p.c.;
- Carenza e difetto di legittimazione attiva della società procedente.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva come sopra.
Con comparsa di costituzione del 5/6/2024, si costituiva nel presente procedimento la la quale concludeva “Voglia l'on Tribunale di Sciacca disattesa e Controparte_1 reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa provvedendo nel merito, per i motivi esposti in
4 narrativa, non concedere la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo
n. 201, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 20/7/2023, notificato in data 10/11/2023, dichiarato definitivamente esecutivo perché non opposto nei termini di legge con decreto del
24/1/2024 e del pedissequo atto di precetto notificato in data 1.3.2024; sempre i motivi esposti in narrativa ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione a precetto promossa da e per l'effetto rigettare tutte le domande ivi formulate.”. Parte_1
Il presente procedimento veniva istruito in via documentale e con ordinanza del
10/10/2024 veniva fissata udienza di discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza le parti discutevano ed il Giudice ritiratosi in camera di consiglio, dava lettura del presente dispositivo e delle relative motivazioni, nell'assenza delle parti.
Nel merito, la presente opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Quale primo motivo di opposizione, l'odierno opponente, ha dedotto Parte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo, posto a fondamento dell'atto di precetto, per tardiva notifica dello stesso, pervenuta in data 10/11/2023.
Tale motivo di doglianza è da considerarsi inammissibile.
L'odierno opponente avrebbe dovuto sollevare le censure oggetto del presente procedimento, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, al più tardiva, e non in sede di opposizione a precetto, fondato su titolo giudiziale.
Le stesse, infatti, risultano inammissibili nel successivo giudizio di opposizione a precetto, trattandosi di titolo di formazione giudiziale.
Quanto al secondo motivo di doglianza sollevato, in ordine al difetto di legittimazione ad agire della giova premettere quanto segue. Controparte_1
La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'articolo 58 TUB, che deroga parzialmente al regime civilistico di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c.: si prevede, infatti, il ricorso ad una forma di pubblicità – opponibilità erga omnes delle operazioni di cartolarizzazione, più semplificato della notifica al singolo debitore ceduto, basato sulla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale e sull'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
5 Nel dettaglio, l'art. 58, comma 3, TUB stabilisce che la banca cessionaria di rapporti giuridici in blocco “dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; il quarto comma chiarisce poi che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Le suddette formalità, pertanto, sono in tutti i sensi equiparate alla notificazione della cessione ai debitori ceduti di cui all'articolo 1264 c.c.
È ius receptum il principio per il quale il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 58 TUB, debba andare dispensato, dunque, dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
La Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese affermato che “Nel caso di cessioni in blocco ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del Testo unico bancario (legge n. 385/1993) ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'articolo 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'articolo 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Corte di
Cassazione 204495/2020, 5997/2006). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di specificare e chiarire che siffatta disciplina di favore opera solo in ordine al regime di pubblicità nei confronti del debitore ceduto e al pagamento liberatorio dello stesso, ma non in ordine al regime probatorio della titolarità del credito ceduto da parte del cessionario, nell'ambito di siffatte operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 58 TUB, soprattutto per il caso
6 in cui vi sia opposizione e contestazione da parte del debitore ceduto in ordine proprio alla titolarità del credito, in capo al soggetto che agisce per il recupero dello stesso.
Nel caso di contestazione, sul cessionario grava l'onere specifico di dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa è incluso nell'operazione di cessione in blocco: non è sufficiente dimostrare genericamente che sia intervenuta tra l'originario creditore e l'istante una cessione di crediti in blocco, ma è necessario dimostrare che detta cessione comprenda anche la specifica posizione oggetto di causa. (Cass. civ. n. 24798/2020).
In primo luogo, potrebbe già giovare in tal senso lo stesso avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale: la Corte di Cassazione ha difatti affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. (Corte di
Cassazione 21821/2023)
Il secondo strumento di prova, cui potere fare ricorso, è il contratto di cessione stesso: a tal proposito occorre però specificare che, affinchè sia mezzo idoneo ad assolvere l'onere della prova, il contratto deve richiamare l'elenco dei crediti ceduti ovvero deve depositarsi l'elenco contenente l'indicazione dei crediti ceduti singolarmente.
Diversamente, deve ritenersi che il contratto di cessione da sé solo non sia idoneo e sufficiente a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
7 La giurisprudenza di legittimità e di merito ha inoltre considerato quale elemento valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, unitamente ad altri elementi univoci, emergenti dagli atti di causa, la dichiarazione dell'avvenuta cessione proveniente dalla banca cedente: quest'ultima costituendo una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo – priva di valore confessorio. (cfr. Corte di Cassazione
31588/2021, 16711/2016 e 10200/2021) potrà essere valutata dal Giudice unitamente ad altri elementi.
Tutto ciò premesso, facendo applicazione dei principi che precedono, deve ritenersi provata la legittimazione ad agire della odierna opposta.
La ha versato in atti gli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Controparte_1
Ufficiale, sia della cessione del credito da CH AN alla società CP_4
(avviso che indica nello specifico quali crediti sono oggetto della cessione) sia relativi alla successiva cessione da quest'ultima alla odierna opposta;
le lettere inviate sia al creditore principale sia al garante dalla stessa CH AN e poi dalla stessa
; i relativi contratti di cessione. CP_5
Inoltre, risulta versata in atti la lettera di decadenza dal beneficio del termine del debitore principale e della garante (inviata dalla CH AN in data 5/2/2018, nella quale
è dato leggersi che “La invitiamo, pertanto, a provvedere al pagamento dell'importo di €
1.298,97 corrispondente alle rate scadute e non pagate, nonchè agli interessi di mora ed altri oneri maturati a tutt'oggi, entro e non oltre 7 giorni dalla presente, preavvertendoLa che, in difetto, La considereremo decaduta dal beneficio del termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186c.c., ritenendo altresì risolto ipso facto il contratto di finanziamento ex art. 1456 c.c., con conseguente passaggio della posizione alle partite “a sofferenza” dell'Istituto scrivente”): negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale è dato leggersi che oggetto della cessione erano i crediti, tra gli altri, relativi a contratti di finanziamenti “classificati a "sofferenza", originati da contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con i propri clienti e individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (i "Crediti") che, alla prima delle seguenti date: 3 gennaio 2018, 1 febbraio 2018, o 1 marzo 2018 (per ciascun Credito, la "Data di Riferimento"), soddisfacevano i seguenti criteri: HOME Avviso di rettifica Errata corrige la "Data di
8 Riferimento"), soddisfacevano i seguenti criteri: (i) sono vantati nei confronti di debitori persone fisiche o persone giuridiche;
(ii) sono originati da rapporti contrattuali tra i debitori e il Cedente che sono stati risolti o che hanno comunque fatto sorgere un Credito divenuto scaduto ed esigibile
a partire dal 1° gennaio 2018”, dovendo pertanto ritenere che il credito azionato sia rientrato nell'ambito della cessione, atteso che anche le comunicazioni inviate dalle società cedenti sono elementi valutabili ai fini della suddetta prova, unitamente al contratto di cessione e all'avviso in Gazzetta.
Può ritenersi, dunque, che sia provata la legittimazione in capo alla odierna opposta e pertanto l'opposizione all'atto di precetto notificato in data 1.3.2024 a mani proprie va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione a precetto notificato il 1/3/2024, formulata da Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione delle spese del presente Parte_1 procedimento che si liquidano in € 1.900,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali al 15% in favore della parte opposta, Controparte_1
Così deciso in Sciacca il 16/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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All'udienza del 16/4/2025, innanzi al Giudice Dott.ssa Veronica Messana, sono comparsi
Per l'attore opponente
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Parte_1 via Pergole n. 7, C.F. , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Marianna Licari, del Foro di Marsala, C.F. C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Marsala, nella C/da Cuore di Gesù n. 467 l'Avv. Grosso in sostituzione dell'avv. Licari, la quale discute la causa opponendosi a quanto dedotto ed articolato da parte opposta ed insiste nell'accoglimento della domanda e nell'atto introduttivo e nelle note conclusive già versate in atti. Con vittoria di spese in favore dell'avv. Licari con distrazione delle spese;
Per la convenuta opposta, con socio unico, C.F. P.I. Reg. Imprese di Treviso n. Controparte_1
con sede in IA (prov. di Treviso), Via Vittorio Alfieri P.IVA_1
n. 1, in persona del Suo legale rappresentante in carica, Dott.ssa Per_1
, e per essa la in persona del Suo leg. rapp. p.t., con
[...] Controparte_2 sede legale in Roma, Via Gino Nais n. 16 - P.I. e C.F. , quale P.IVA_2 mandataria con rappresentanza in forza di procura per atto a rogito Notaio
di Pordenone del 20.12.2022 (Rep. n. 312209 – Fasc. n. Persona_2
42021, registrato a Pordenone il 21.12.2022 al n. 18653 serie 1T) di “Banca Finanziaria Internazionale S.p.a.” con sede legale in IA (TV), Via
Alfieri n. 1, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso R.E.A. n. TV-372945, società che ha incorporato per P.IVA_3 fusione la a propria volta mandataria con Controparte_3 rappresentanza di giusta procura per atto a rogito Controparte_1
Notaio di Milano del 9.12.2019 (Rep. n. 28365/12029, Persona_3 registrato a Milano il 9.12.2019 al n. 50268 serie 1T), ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo;
L'Avv. Mandracchia in sostituzione dell'avv. Alaimo il quale conclude, contestando e disattendendo tutto quanto dedotto da controparte e riportandosi alle note del 21.3.2025.
È altresì presente la SS , ai fini del tirocinio Persona_4 formativo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 21:00, riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, nell'assenza delle parti, il giudice pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della motivazione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
TRIBUNALE DI SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sciacca, dott.ssa Veronica Messana, in funzioni di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale che precede ed all'esito della discussione celebrata oralmente innanzi al suddetto Giudice all'udienza odierna, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 235 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Pergole n. 7, Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Licari, del Foro C.F._1
2 di Marsala, C.F. elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 sito in Marsala, nella C/da Cuore di Gesù n. 467 ATTORE - OPPONENTE contro
con socio unico, C.F. P.I. Reg. Imprese di Treviso n. Controparte_1 P.IVA_1 con sede in IA (prov. di Treviso), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del Suo legale rappresentante in carica, Dott.ssa , e per essa la in Persona_1 Controparte_2 persona del Suo leg. rapp. p.t., con sede legale in Roma, Via Gino Nais n. 16 - P.I. e C.F.
, quale mandataria con rappresentanza in forza di procura per atto a rogito P.IVA_2
Notaio di Pordenone del 20.12.2022 (Rep. n. 312209 – Fasc. n. 42021, Persona_2 registrato a Pordenone il 21.12.2022 al n. 18653 serie 1T) di “Banca Finanziaria
Internazionale S.p.a.” con sede legale in IA (TV), Via Alfieri n. 1, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso R.E.A. n. TV- P.IVA_3
372945, società che ha incorporato per fusione la a propria Controparte_3 volta mandataria con rappresentanza di giusta procura per atto a Controparte_1 rogito Notaio di Milano del 9.12.2019 (Rep. n. 28365/12029, Persona_3 registrato a Milano il 9.12.2019 al n. 50268 serie 1T), ai fini del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Alaimo;
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Conclusioni delle parti: all'udienza del giorno 16/4/2025, le parti discutevano la presente causa come da verbale che precede ed il Giudice all'esito della discussione si ritirava in camera di consiglio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione, del 15/3/2024, l'odierno opponente Pt_1
formulava opposizione a precetto, notificato mani dell'opponente in data
[...]
1/3/2024 su decreto ingiuntivo n. 201/2023 emesso dal Tribunale di Sciacca in data
20/7/2023, per la somma complessiva di € 8.424,44, oltre interessi ed accessori promossa dalla società e per essa quale mandataria con rappresentanza dalla Controparte_1 soc. emesso nei confronti della signora e Controparte_2 Parte_2
in ragione di un contratto di finanziamento per un importo di € Parte_1
3 11.385,00 stipulato in data 22/2/2012 con la CH AN s.p.a., divenuto esecutivo in data 24/1/2024, previa attestazione della mancata opposizione.
L'odierno opponente concludeva chiedendo che “Piaccia all'ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'esecutorietà del decreto impugnato e, nel merito, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo per avvenuta notifica dello stesso oltre i termini fissati ex art 644 c.p.c.; nel merito – in via principale: - accogliere la presente opposizione e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo
n.201/2023, emesso in data 20/07/2023 dal Tribunale di Sciacca a favore della soc. soc.
[...]
e per essa la soc. nella qualità di mandataria con rappresentanza, per CP_1 Controparte_2 avvenuta notifica oltre i termini previsti ex art. 644 c.p.c. e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal sig. per i motivi di cui in narrativa, tanto in fatto quanto in Parte_1 diritto;
- accertare e ritenere che la presente procedura è stata avviata dalla soc. CP_1 in difetto di legittimazione attiva per carenza della prova relativa alla titolarità del credito
[...] azionato e la carenza di legittimazione attiva in capo alla soc. mandante di Controparte_2
e di valido mandato a quest'ultima e dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o Controparte_1 illegittimità dell'atto di precetto e, conseguentemente, ogni eventuale ulteriore atto esecutivo per
i motivi di cui in narrativa, con conseguente estinzione dell'intera procedura esecutiva de qua. In ogni caso: condannare la soc. e per essa al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese di lite, oltre Iva e CPA, competenze ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, rimborso spese generali nella misura del 15,00% come per legge.”
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva:
- L'inefficacia ed inammissibilità del decreto ingiuntivo per tardiva notifica del titolo esecutivo prodromico all'atto di precetto opposto e violazione dell'articolo 644 c.p.c.;
- Carenza e difetto di legittimazione attiva della società procedente.
Sulla scorta di tali ragioni concludeva come sopra.
Con comparsa di costituzione del 5/6/2024, si costituiva nel presente procedimento la la quale concludeva “Voglia l'on Tribunale di Sciacca disattesa e Controparte_1 reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa provvedendo nel merito, per i motivi esposti in
4 narrativa, non concedere la provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo
n. 201, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 20/7/2023, notificato in data 10/11/2023, dichiarato definitivamente esecutivo perché non opposto nei termini di legge con decreto del
24/1/2024 e del pedissequo atto di precetto notificato in data 1.3.2024; sempre i motivi esposti in narrativa ritenere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione a precetto promossa da e per l'effetto rigettare tutte le domande ivi formulate.”. Parte_1
Il presente procedimento veniva istruito in via documentale e con ordinanza del
10/10/2024 veniva fissata udienza di discussione e decisione ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza le parti discutevano ed il Giudice ritiratosi in camera di consiglio, dava lettura del presente dispositivo e delle relative motivazioni, nell'assenza delle parti.
Nel merito, la presente opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Quale primo motivo di opposizione, l'odierno opponente, ha dedotto Parte_1
l'inefficacia del decreto ingiuntivo, posto a fondamento dell'atto di precetto, per tardiva notifica dello stesso, pervenuta in data 10/11/2023.
Tale motivo di doglianza è da considerarsi inammissibile.
L'odierno opponente avrebbe dovuto sollevare le censure oggetto del presente procedimento, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, al più tardiva, e non in sede di opposizione a precetto, fondato su titolo giudiziale.
Le stesse, infatti, risultano inammissibili nel successivo giudizio di opposizione a precetto, trattandosi di titolo di formazione giudiziale.
Quanto al secondo motivo di doglianza sollevato, in ordine al difetto di legittimazione ad agire della giova premettere quanto segue. Controparte_1
La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'articolo 58 TUB, che deroga parzialmente al regime civilistico di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c.: si prevede, infatti, il ricorso ad una forma di pubblicità – opponibilità erga omnes delle operazioni di cartolarizzazione, più semplificato della notifica al singolo debitore ceduto, basato sulla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale e sull'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
5 Nel dettaglio, l'art. 58, comma 3, TUB stabilisce che la banca cessionaria di rapporti giuridici in blocco “dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; il quarto comma chiarisce poi che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Le suddette formalità, pertanto, sono in tutti i sensi equiparate alla notificazione della cessione ai debitori ceduti di cui all'articolo 1264 c.c.
È ius receptum il principio per il quale il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 58 TUB, debba andare dispensato, dunque, dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
La Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese affermato che “Nel caso di cessioni in blocco ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del Testo unico bancario (legge n. 385/1993) ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'articolo 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'articolo 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Corte di
Cassazione 204495/2020, 5997/2006). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di specificare e chiarire che siffatta disciplina di favore opera solo in ordine al regime di pubblicità nei confronti del debitore ceduto e al pagamento liberatorio dello stesso, ma non in ordine al regime probatorio della titolarità del credito ceduto da parte del cessionario, nell'ambito di siffatte operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 58 TUB, soprattutto per il caso
6 in cui vi sia opposizione e contestazione da parte del debitore ceduto in ordine proprio alla titolarità del credito, in capo al soggetto che agisce per il recupero dello stesso.
Nel caso di contestazione, sul cessionario grava l'onere specifico di dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa è incluso nell'operazione di cessione in blocco: non è sufficiente dimostrare genericamente che sia intervenuta tra l'originario creditore e l'istante una cessione di crediti in blocco, ma è necessario dimostrare che detta cessione comprenda anche la specifica posizione oggetto di causa. (Cass. civ. n. 24798/2020).
In primo luogo, potrebbe già giovare in tal senso lo stesso avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale: la Corte di Cassazione ha difatti affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. (Corte di
Cassazione 21821/2023)
Il secondo strumento di prova, cui potere fare ricorso, è il contratto di cessione stesso: a tal proposito occorre però specificare che, affinchè sia mezzo idoneo ad assolvere l'onere della prova, il contratto deve richiamare l'elenco dei crediti ceduti ovvero deve depositarsi l'elenco contenente l'indicazione dei crediti ceduti singolarmente.
Diversamente, deve ritenersi che il contratto di cessione da sé solo non sia idoneo e sufficiente a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
7 La giurisprudenza di legittimità e di merito ha inoltre considerato quale elemento valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, unitamente ad altri elementi univoci, emergenti dagli atti di causa, la dichiarazione dell'avvenuta cessione proveniente dalla banca cedente: quest'ultima costituendo una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo – priva di valore confessorio. (cfr. Corte di Cassazione
31588/2021, 16711/2016 e 10200/2021) potrà essere valutata dal Giudice unitamente ad altri elementi.
Tutto ciò premesso, facendo applicazione dei principi che precedono, deve ritenersi provata la legittimazione ad agire della odierna opposta.
La ha versato in atti gli avvisi di pubblicazione sulla Gazzetta Controparte_1
Ufficiale, sia della cessione del credito da CH AN alla società CP_4
(avviso che indica nello specifico quali crediti sono oggetto della cessione) sia relativi alla successiva cessione da quest'ultima alla odierna opposta;
le lettere inviate sia al creditore principale sia al garante dalla stessa CH AN e poi dalla stessa
; i relativi contratti di cessione. CP_5
Inoltre, risulta versata in atti la lettera di decadenza dal beneficio del termine del debitore principale e della garante (inviata dalla CH AN in data 5/2/2018, nella quale
è dato leggersi che “La invitiamo, pertanto, a provvedere al pagamento dell'importo di €
1.298,97 corrispondente alle rate scadute e non pagate, nonchè agli interessi di mora ed altri oneri maturati a tutt'oggi, entro e non oltre 7 giorni dalla presente, preavvertendoLa che, in difetto, La considereremo decaduta dal beneficio del termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186c.c., ritenendo altresì risolto ipso facto il contratto di finanziamento ex art. 1456 c.c., con conseguente passaggio della posizione alle partite “a sofferenza” dell'Istituto scrivente”): negli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale è dato leggersi che oggetto della cessione erano i crediti, tra gli altri, relativi a contratti di finanziamenti “classificati a "sofferenza", originati da contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con i propri clienti e individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (i "Crediti") che, alla prima delle seguenti date: 3 gennaio 2018, 1 febbraio 2018, o 1 marzo 2018 (per ciascun Credito, la "Data di Riferimento"), soddisfacevano i seguenti criteri: HOME Avviso di rettifica Errata corrige la "Data di
8 Riferimento"), soddisfacevano i seguenti criteri: (i) sono vantati nei confronti di debitori persone fisiche o persone giuridiche;
(ii) sono originati da rapporti contrattuali tra i debitori e il Cedente che sono stati risolti o che hanno comunque fatto sorgere un Credito divenuto scaduto ed esigibile
a partire dal 1° gennaio 2018”, dovendo pertanto ritenere che il credito azionato sia rientrato nell'ambito della cessione, atteso che anche le comunicazioni inviate dalle società cedenti sono elementi valutabili ai fini della suddetta prova, unitamente al contratto di cessione e all'avviso in Gazzetta.
Può ritenersi, dunque, che sia provata la legittimazione in capo alla odierna opposta e pertanto l'opposizione all'atto di precetto notificato in data 1.3.2024 a mani proprie va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico, sentite le parti costituite e respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione a precetto notificato il 1/3/2024, formulata da Parte_1
- condanna l'opponente alla refusione delle spese del presente Parte_1 procedimento che si liquidano in € 1.900,00 per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali al 15% in favore della parte opposta, Controparte_1
Così deciso in Sciacca il 16/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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