Trib. Sciacca, sentenza 16/04/2025, n. 161
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Sentenza 16 aprile 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale di Sciacca, dal Giudice Dott.ssa Veronica Messana, in data 16 aprile 2025, riguardante un'opposizione a precetto. L'attore, opponente, ha contestato la validità di un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, sostenendo la tardiva notifica del titolo esecutivo e la carenza di legittimazione attiva della società convenuta. In particolare, l'opponente ha richiesto la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo e la revoca dell'atto di precetto, sostenendo che la notifica fosse avvenuta oltre i termini previsti dalla legge.

Il Giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti, ha rigettato l'opposizione, ritenendo inammissibile il primo motivo relativo alla tardiva notifica, poiché tale questione avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo e non in quella di opposizione a precetto. Inoltre, ha confermato la legittimazione attiva della società convenuta, evidenziando che la cessione dei crediti in ambito bancario, regolata dall'art. 58 TUB, consente la pubblicità della cessione tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale, esonerando la cessionaria dall'onere di notificare individualmente i debitori. Pertanto, il Giudice ha condannato l'opponente al pagamento delle spese legali, liquidate in favore della parte opposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Sciacca, sentenza 16/04/2025, n. 161
    Giurisdizione : Trib. Sciacca
    Numero : 161
    Data del deposito : 16 aprile 2025

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