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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6219 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini
Presidente rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne
Consigliere rel
Dr. ssa Lilia Papoff
Consigliere ha pronunciato con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 6616 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.10.2025, promossa da:
(p.i.: 350 Controparte_1
596), con sede in Viale Piemonte, II Trav., 04022 Fondi (LT), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. (c.f.: Controparte_1 [...]
, nato il [...] a [...], rappresentata e difesa C.F._1
nel presente giudizio dall'Avv. Giovanni Quadrino (c.f.: C.F._2
) e presso il suo studio in Fondi, Via Mantova, n. 8, elettivamente
[...]
domiciliata, come da procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado, nonchè rilasciata ai sensi dell'art. 83, III comma, ultima parte,
c.p.c.
- Appellante
CONTRO
in persona del suo Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. nato a Controparte_3
Fondi (LT) il 15 maggio 1947, Cod. Fisc. con sede CodiceFiscale_3
pag. 2/12 legale in Fondi (LT), alla Via Appia, Km 118,600, Cod. Fisc. e P. I.v.a. n.
rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Serapiglia (Cod. P.IVA_2
Fisc. ), in virtù di procura posta a margine della CodiceFiscale_4
comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo P.e.c. “ Email_1
- Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1710/21 del Tribunale di Latina.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...]
, ha impugnato la sentenza n. 1710/21 con cui Controparte_1
il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento delle domande dalla medesima proposte nei confronti della , ha così Controparte_4
statuito:
“Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanze ed eccezione disattesa, così provvede: pag. 3/12 Accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta che il saldo del conto corrente n. 40001/51 stipulato tra le parti, alla data del 31.12.2015, era pari ad euro 159.988, a debito della correntista ed interessi attivi netti pari ad euro 21,88;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attrice, liquidandole, come in parte motiva, in euro 9.785,00 oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali al 15% per compensi ed in euro 545,00 per spese e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese occorse per la stesura della relazione di consulenza tecnica di ufficio”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Erroneità della sentenza con specifico riferimento alla determinazione del saldo iniziale.
B) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha aderito alle conclusioni non condivisibili della espletata ctu.
C) Erroneità della sentenza con particolare riferimento alla statuizione sulle spese.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis rejectis, accogliere per i motivi innanzi esposti l'appello proposto e, in riforma dell'appellata sentenza n. 1710/2021 pubbl. il 21/09/2021, emessa in pari data dal
Tribunale Ordinario di Latina - Giudice Dott. Roberto Galasso, notificata in data 04.10.2021 (causa civile di primo grado R.G. n. 2170/2016):
pag. 4/12 A) Accertare l'illegittimità della clausola che prevede la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto e degli interessi ultralegali applicati dalla nell'ambito del rapporto di conto corrente N. Controparte_2
CC0140040001, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché l'illegittimità e la nullità della stessa capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi passivi, la nullità ed illegittimità delle somme richieste a titolo di commissioni di massimo scoperto con i relativi interessi, nonché, la stessa commissione di massimo scoperto, delle “commissioni”,
“spese” e/o “oneri vari”, non meglio specificati, nonché, delle relative somme e conseguenti interessi addebitati e, per l'effetto, dichiarare nulle le relative pretese creditorie, rideterminando il saldo, scorporando i detti interessi illegittimi e spese, sin dall'inizio del rapporto di conto corrente in oggetto ed alla data del 31.12.2015, nella misura di € 427.532,28 a credito del correntista;
B) Accertare, alla data del 31.12.2015 in favore del correntista una differenza pari ad € 467.838,82 e, pertanto, un saldo a credito del correntista di
+235.458,17, eliminando l'anatocismo ed applicando i tassi pattuiti contrattualmente, previo azzeramento del saldo iniziale ed in subordine rideterminare il saldo del rapporto alla data del 31/12/2015 riconducendolo a zero;
C) Subordinatamente, ove non si ritenesse di aderire all'azzeramento del saldo iniziale, determinare esclusivamente per il periodo coperto dalle allegazioni documentali (estratti conto dal 2005 al 2016) la somma non dovuta di €.
72.392,44, in quanto frutto di applicazione anatocistica ed applicazione di spese e commissioni non convenute come accertato dalla CTU alla sezione
Q.
1.1.A;
D) Porre a carico della le spese Controparte_5
di C.T.U. disposta in primo grado.
pag. 5/12 Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio, con IVA, CPA,s e dovute, e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituita la banca appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta proposto gravame in via incidentale per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 E 2946 C.C. – VIOLAZIONE
DELL'ART. 116 C.P.C. - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA
MOTIVAZIONE.
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 92, COMMA 2, C.P.C. -
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictiis:
1. in riforma della Sentenza appellata, accogliere i motivi di impugnazione incidentale articolati dalla e, per l'effetto, Controparte_2
riformare la Sentenza n. 1710/2021 del Tribunale di Latina, nei capi dettagliatamente trascritti, sia in ordine alla diversa ipotesi di riconteggio del saldo del conto corrente, sia in ordine alla liquidazione delle spese di primo grado;
2. rigettare l'appello principale, poiché infondato in fatto e in diritto in tutti e tre i motivi di gravame proposti;
3. condannare l'appellante principale al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre I.v.a., C.p.a. e contributo forfetario come per legge”.
Alla udienza dell'8.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.
pag. 6/12 Essendosi nelle more della decisione reso necessario rimettere la causa in istruttoria in ragione dell'avvenuto trasferimento presso altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, la causa è stata rinviata alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies ed il nuovo Collegio ha emesso sentenza con motivazione contestuale sulle rinnovate conclusioni delle parti.
Prendendo le mosse dall'appello principale della società, rileva il Collegio:
l'appellante lamenta la erroneità della sentenza di primo grado per non avere la banca prodotto tutta la documentazione pure tempestivamente richiesta se non limitatamente all'ultimo decennio, per cui sarebbe stato necessario emettere l'invocato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Orbene, è principio della S.C. a cui questo Collegio aderisce per cui la banca ha l'obbligo di conservazione della documentazione bancaria nei limiti del decennio
(Cass. 35039/2022).
Nel caso di specie, risulta che la appellata ha fornito alla controparte all'esito di specifica richiesta, tutti gli e/c relativi agli ultimi dieci anni, in tal modo ottemperando al disposto dell'art. 119 TUB.
Dunque, non meritava accoglimento la istanza di cui all'art. 210 c.p.c.
Quanto poi alla questione del saldo “zero”, ricorda il Collegio che la questione è stata a lungo dibattuta anche dinanzi alla S.C. la quale, ancora di recente (Cass.
Cass. Sez. I^ n. 37800/2022), ha ribadito come l'attore in ripetizione è onerato ai pag. 7/12 sensi dell'art. 2687 c.c. della produzione degli estratti conto fin da primo di essi atteso che solo in tal modo egli assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza rispetto ad essi di una valida causa debendi.
Uguale onere spetta alla banca in caso di domanda riconvenzionale sicchè, in mancanza di elementi nei due sensi, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli e/c acquisiti al giudizio che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.
E' ben vero che nel caso di domanda proposta dal correntista che agisca in ripetizione, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e compete atte a dar ragione del saldo maturato dall'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli e/c, ma nel caso di specie, in assenza di tale possibilità, non poteva che prendersi le mosse dal primo dei saldi di c/c disponibile agli atti.
Il Motivo va, dunque, respinto.
Non miglior sorte merita anche il secondo motivo con cui la difesa appellante si duole della erroneità del calcolo operato dal ctu. e fatto proprio dal Tribunale.
L'appello sul punto è assolutamente generico, tanto più che l'ausiliario ha operato il ricalcolo eliminando tutte le poste non dovute e sulla base delle pattuizioni contrattuali.
pag. 8/12 Il terzo motivo merita invece accoglimento.
Essendosi applicato il principio della soccombenza il Tribunale, peraltro contraddicendosi nel dispositivo rispetto alla parte motiva, ha posto a carico della parte attrice le spese della espletata ctu., dovendosi invece le stesse porre a carico della banca.
In tal senso la sentenza deve essere riformata.
Venendo all'appello incidentale della banca osserva il Collegio:
con il primo motivo essa si duole della erroneità della decisione nella parte in cui
è stato ritenuto provato un fido di fatto in realtà mai concesso in favore della società, sicchè tutte le rimesse non potevano che ritenersi solutorie con la conseguenza della piena operatività della sollevata eccezione di prescrizione.
Il motivo non è condivisibile.
Va premesso che in effetti l'art. 6 del contratto del 1996, come evidenziato dal ctu. e condiviso dal Primo Giudice, fa chiaramente supporre che detto contratto rappresenti anche il contratto quadro dell'apertura di credito “tanto più che in prima pagina si leggono due tassi di interesse passivi e due tassi di cms rispettivamente entro la soglia di £ 300.000o oltre, cosa che fa supporre l'esistenza di un fido accordato per £ 300.000.
Tale circostanza non risulta essere contestata e tano risulta per tabulas smentita.
Del resto, la stessa S.C. (Cass. 34997/24) ha ritenuto ipotizzabile una ipotesi di pag. 9/12 affidamento di fatto a fronte di elementi univoci e concordati che possano portare a ritenere che non si tratti di una mera tolleranza da parte della banca nel ripianamento da parte del correntista di posizione debitorie.
Quanto al secondo motivo relativo alla statuizione sulle spese, ugualmente esso non è meritevole di accoglimento.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della banca, ciò che rileva è che la domanda attorea sia stata sostanzialmente accolta, sebbene in misura ridotta rispetto a quanto originariamente richiesto.
In particolare, infatti, è stata accolta la domanda di rideterminazione del saldo e,
quindi, parte attrice è risultata totalmente vittoriosa.
Al riguardo, infatti, insegna al riguardo la S.C. (SS.UU. 31.10.2022 n. 32061) che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in caso di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente , ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 secondo comma c.p.c.”.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 92 secondo comma c.p.c. sicchè l'appello deve essere respinto.
Per tutti i suesposti motivi, la sentenza deve essere confermata.
pag. 10/12 In considerazione della parziale vittoria della appellante principale, stante anche sul punto il rigetto dell'appello incidentale, anche in questo grado le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sia pure tenendo conto della fascia di riferimento desumibile da quanto liquidato dal
Tribunale in favore del ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso
1710/21 del Tribunale di Latina proposto dalla società
[...]
e dalla Controparte_1 Controparte_2 [...]
così provvede:
accoglie in parte l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, condanna la banca appellata alla rifusione in favore della controparte e,
per essa, del suo difensore antistatario, delle spese della ctu..
Rigetta per il resto entrambi gli appelli.
Condanna la appellata e appellante incidentale alla rifusione in favore della CP_2
controparte e, per essa, del suo difensore che si è dichiarato antistatario, delle pag. 11/12 spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 5.809,00,
oltre rimborso spese vive e spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente
Dr. Camillo Romandini
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
LA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA
in persona dei Signori Magistrati:
Dr. Camillo Romandini
Presidente rel.
Dr. ssa Maria Delle Donne
Consigliere rel
Dr. ssa Lilia Papoff
Consigliere ha pronunciato con motivazione contestuale, all'esito della camera di consiglio,
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 6616 dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 28.10.2025, promossa da:
(p.i.: 350 Controparte_1
596), con sede in Viale Piemonte, II Trav., 04022 Fondi (LT), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. (c.f.: Controparte_1 [...]
, nato il [...] a [...], rappresentata e difesa C.F._1
nel presente giudizio dall'Avv. Giovanni Quadrino (c.f.: C.F._2
) e presso il suo studio in Fondi, Via Mantova, n. 8, elettivamente
[...]
domiciliata, come da procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado, nonchè rilasciata ai sensi dell'art. 83, III comma, ultima parte,
c.p.c.
- Appellante
CONTRO
in persona del suo Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. nato a Controparte_3
Fondi (LT) il 15 maggio 1947, Cod. Fisc. con sede CodiceFiscale_3
pag. 2/12 legale in Fondi (LT), alla Via Appia, Km 118,600, Cod. Fisc. e P. I.v.a. n.
rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Serapiglia (Cod. P.IVA_2
Fisc. ), in virtù di procura posta a margine della CodiceFiscale_4
comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo P.e.c. “ Email_1
- Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1710/21 del Tribunale di Latina.
CONCLUSIONI
Come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società
[...]
, ha impugnato la sentenza n. 1710/21 con cui Controparte_1
il Tribunale di Latina, in parziale accoglimento delle domande dalla medesima proposte nei confronti della , ha così Controparte_4
statuito:
“Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanze ed eccezione disattesa, così provvede: pag. 3/12 Accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta che il saldo del conto corrente n. 40001/51 stipulato tra le parti, alla data del 31.12.2015, era pari ad euro 159.988, a debito della correntista ed interessi attivi netti pari ad euro 21,88;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore dell'attrice, liquidandole, come in parte motiva, in euro 9.785,00 oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali al 15% per compensi ed in euro 545,00 per spese e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico degli attori in solido le spese occorse per la stesura della relazione di consulenza tecnica di ufficio”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Erroneità della sentenza con specifico riferimento alla determinazione del saldo iniziale.
B) Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha aderito alle conclusioni non condivisibili della espletata ctu.
C) Erroneità della sentenza con particolare riferimento alla statuizione sulle spese.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis rejectis, accogliere per i motivi innanzi esposti l'appello proposto e, in riforma dell'appellata sentenza n. 1710/2021 pubbl. il 21/09/2021, emessa in pari data dal
Tribunale Ordinario di Latina - Giudice Dott. Roberto Galasso, notificata in data 04.10.2021 (causa civile di primo grado R.G. n. 2170/2016):
pag. 4/12 A) Accertare l'illegittimità della clausola che prevede la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto e degli interessi ultralegali applicati dalla nell'ambito del rapporto di conto corrente N. Controparte_2
CC0140040001, della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché l'illegittimità e la nullità della stessa capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi passivi, la nullità ed illegittimità delle somme richieste a titolo di commissioni di massimo scoperto con i relativi interessi, nonché, la stessa commissione di massimo scoperto, delle “commissioni”,
“spese” e/o “oneri vari”, non meglio specificati, nonché, delle relative somme e conseguenti interessi addebitati e, per l'effetto, dichiarare nulle le relative pretese creditorie, rideterminando il saldo, scorporando i detti interessi illegittimi e spese, sin dall'inizio del rapporto di conto corrente in oggetto ed alla data del 31.12.2015, nella misura di € 427.532,28 a credito del correntista;
B) Accertare, alla data del 31.12.2015 in favore del correntista una differenza pari ad € 467.838,82 e, pertanto, un saldo a credito del correntista di
+235.458,17, eliminando l'anatocismo ed applicando i tassi pattuiti contrattualmente, previo azzeramento del saldo iniziale ed in subordine rideterminare il saldo del rapporto alla data del 31/12/2015 riconducendolo a zero;
C) Subordinatamente, ove non si ritenesse di aderire all'azzeramento del saldo iniziale, determinare esclusivamente per il periodo coperto dalle allegazioni documentali (estratti conto dal 2005 al 2016) la somma non dovuta di €.
72.392,44, in quanto frutto di applicazione anatocistica ed applicazione di spese e commissioni non convenute come accertato dalla CTU alla sezione
Q.
1.1.A;
D) Porre a carico della le spese Controparte_5
di C.T.U. disposta in primo grado.
pag. 5/12 Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio, con IVA, CPA,s e dovute, e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituita la banca appellata la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta proposto gravame in via incidentale per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 E 2946 C.C. – VIOLAZIONE
DELL'ART. 116 C.P.C. - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA
MOTIVAZIONE.
1) VIOLAZIONE DELL'ART. 92, COMMA 2, C.P.C. -
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictiis:
1. in riforma della Sentenza appellata, accogliere i motivi di impugnazione incidentale articolati dalla e, per l'effetto, Controparte_2
riformare la Sentenza n. 1710/2021 del Tribunale di Latina, nei capi dettagliatamente trascritti, sia in ordine alla diversa ipotesi di riconteggio del saldo del conto corrente, sia in ordine alla liquidazione delle spese di primo grado;
2. rigettare l'appello principale, poiché infondato in fatto e in diritto in tutti e tre i motivi di gravame proposti;
3. condannare l'appellante principale al pagamento delle spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio oltre I.v.a., C.p.a. e contributo forfetario come per legge”.
Alla udienza dell'8.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.
pag. 6/12 Essendosi nelle more della decisione reso necessario rimettere la causa in istruttoria in ragione dell'avvenuto trasferimento presso altro Ufficio del precedente Presidente del Collegio, la causa è stata rinviata alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies ed il nuovo Collegio ha emesso sentenza con motivazione contestuale sulle rinnovate conclusioni delle parti.
Prendendo le mosse dall'appello principale della società, rileva il Collegio:
l'appellante lamenta la erroneità della sentenza di primo grado per non avere la banca prodotto tutta la documentazione pure tempestivamente richiesta se non limitatamente all'ultimo decennio, per cui sarebbe stato necessario emettere l'invocato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Orbene, è principio della S.C. a cui questo Collegio aderisce per cui la banca ha l'obbligo di conservazione della documentazione bancaria nei limiti del decennio
(Cass. 35039/2022).
Nel caso di specie, risulta che la appellata ha fornito alla controparte all'esito di specifica richiesta, tutti gli e/c relativi agli ultimi dieci anni, in tal modo ottemperando al disposto dell'art. 119 TUB.
Dunque, non meritava accoglimento la istanza di cui all'art. 210 c.p.c.
Quanto poi alla questione del saldo “zero”, ricorda il Collegio che la questione è stata a lungo dibattuta anche dinanzi alla S.C. la quale, ancora di recente (Cass.
Cass. Sez. I^ n. 37800/2022), ha ribadito come l'attore in ripetizione è onerato ai pag. 7/12 sensi dell'art. 2687 c.c. della produzione degli estratti conto fin da primo di essi atteso che solo in tal modo egli assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti, sia la mancanza rispetto ad essi di una valida causa debendi.
Uguale onere spetta alla banca in caso di domanda riconvenzionale sicchè, in mancanza di elementi nei due sensi, dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate, il predetto saldo iniziale degli e/c acquisiti al giudizio che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore.
E' ben vero che nel caso di domanda proposta dal correntista che agisca in ripetizione, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e compete atte a dar ragione del saldo maturato dall'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli e/c, ma nel caso di specie, in assenza di tale possibilità, non poteva che prendersi le mosse dal primo dei saldi di c/c disponibile agli atti.
Il Motivo va, dunque, respinto.
Non miglior sorte merita anche il secondo motivo con cui la difesa appellante si duole della erroneità del calcolo operato dal ctu. e fatto proprio dal Tribunale.
L'appello sul punto è assolutamente generico, tanto più che l'ausiliario ha operato il ricalcolo eliminando tutte le poste non dovute e sulla base delle pattuizioni contrattuali.
pag. 8/12 Il terzo motivo merita invece accoglimento.
Essendosi applicato il principio della soccombenza il Tribunale, peraltro contraddicendosi nel dispositivo rispetto alla parte motiva, ha posto a carico della parte attrice le spese della espletata ctu., dovendosi invece le stesse porre a carico della banca.
In tal senso la sentenza deve essere riformata.
Venendo all'appello incidentale della banca osserva il Collegio:
con il primo motivo essa si duole della erroneità della decisione nella parte in cui
è stato ritenuto provato un fido di fatto in realtà mai concesso in favore della società, sicchè tutte le rimesse non potevano che ritenersi solutorie con la conseguenza della piena operatività della sollevata eccezione di prescrizione.
Il motivo non è condivisibile.
Va premesso che in effetti l'art. 6 del contratto del 1996, come evidenziato dal ctu. e condiviso dal Primo Giudice, fa chiaramente supporre che detto contratto rappresenti anche il contratto quadro dell'apertura di credito “tanto più che in prima pagina si leggono due tassi di interesse passivi e due tassi di cms rispettivamente entro la soglia di £ 300.000o oltre, cosa che fa supporre l'esistenza di un fido accordato per £ 300.000.
Tale circostanza non risulta essere contestata e tano risulta per tabulas smentita.
Del resto, la stessa S.C. (Cass. 34997/24) ha ritenuto ipotizzabile una ipotesi di pag. 9/12 affidamento di fatto a fronte di elementi univoci e concordati che possano portare a ritenere che non si tratti di una mera tolleranza da parte della banca nel ripianamento da parte del correntista di posizione debitorie.
Quanto al secondo motivo relativo alla statuizione sulle spese, ugualmente esso non è meritevole di accoglimento.
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della banca, ciò che rileva è che la domanda attorea sia stata sostanzialmente accolta, sebbene in misura ridotta rispetto a quanto originariamente richiesto.
In particolare, infatti, è stata accolta la domanda di rideterminazione del saldo e,
quindi, parte attrice è risultata totalmente vittoriosa.
Al riguardo, infatti, insegna al riguardo la S.C. (SS.UU. 31.10.2022 n. 32061) che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in caso di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente , ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 secondo comma c.p.c.”.
Nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 92 secondo comma c.p.c. sicchè l'appello deve essere respinto.
Per tutti i suesposti motivi, la sentenza deve essere confermata.
pag. 10/12 In considerazione della parziale vittoria della appellante principale, stante anche sul punto il rigetto dell'appello incidentale, anche in questo grado le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sia pure tenendo conto della fascia di riferimento desumibile da quanto liquidato dal
Tribunale in favore del ctu.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso
1710/21 del Tribunale di Latina proposto dalla società
[...]
e dalla Controparte_1 Controparte_2 [...]
così provvede:
accoglie in parte l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della appellata sentenza, condanna la banca appellata alla rifusione in favore della controparte e,
per essa, del suo difensore antistatario, delle spese della ctu..
Rigetta per il resto entrambi gli appelli.
Condanna la appellata e appellante incidentale alla rifusione in favore della CP_2
controparte e, per essa, del suo difensore che si è dichiarato antistatario, delle pag. 11/12 spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in € 5.809,00,
oltre rimborso spese vive e spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente
Dr. Camillo Romandini
pag. 12/12