Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1107
CS
Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errori valutativi del TAR

    Le vicende successive all'adozione dell'interdittiva non potevano influenzare la decisione del TAR. L'assoluzione in sede penale non richiede lo stesso rigore probatorio dell'interdittiva antimafia. L'intestazione di attività all'indirizzo dell'appellante e altri elementi indiziari compositi supportano la misura.

  • Rigettato
    Carenza dei presupposti dell'interdittiva

    Il quadro indiziario, comprendente la relazione sentimentale con soggetto con precedenti penali, l'assunzione dello stesso soggetto, la coincidenza degli indirizzi, parentele controindicate e precedenti della stessa appellante, era sufficiente a sostenere la misura al momento della sua adozione.

  • Rigettato
    Superamento limiti dimensionali

    L'istanza è stata presentata tardivamente, non sono stati allegati motivi gravi e giustificati, e il superamento non è oggettivamente giustificato dalla necessità di riprodurre integralmente il ricorso di primo grado.

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Commentario1

  • 1Informativa antimafia: prevenzione anticipata e limiti del giudizio basato su fatti sopravvenutiAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1107
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1107
Data del deposito : 11 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

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