Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. Informativa antimafia: prevenzione anticipata e limiti del giudizio basato su fatti sopravvenutiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01107/2026REG.PROV.COLL.
N. 01332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale -OMISSIS-, parzialmente conferita per solo ramo d’azienda edile nella -OMISSIS- di cui la stessa è legale rappresentante e amministratore unico, rappresentata e difesa dagli avvocati Concettina Siciliano e Attilio Parrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Concettina Siciliano in Reggio Calabria, via III Stradella Giuffrè n. 5;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, Ministero dell'Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria (Sezione Prima) n. 400/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, del Ministero dell'Interno e di Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. NT ER e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della presente controversia è l’interdittiva antimafia che ha colpito l’odierna appellante nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, valevole anche quale diniego di iscrizione alla white list; nonché il conseguente provvedimento dell’Anac di annotazione nel casellario informatico degli operatori economici, impugnato per illegittimità derivata.
L’interessata svolge attività primaria edilizia e secondaria di pompe funebri e commercio al dettaglio di articoli funebri. Il provvedimento impugnato ruota essenzialmente intorno alla sua relazione sentimentale con il signor SO Paris, dal quale ha avuto una figlia nel 2008, già destinatario della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni, disposta dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nel 2016; precedentemente arrestato (nel 2010) in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria, in relazione a due gravi imputazioni di matrice mafiosa, nell’ambito di una maxi operazione investigativa (c.d. “-OMISSIS-”) condotta contro 31 soggetti legati alle famiglie -OMISSIS- radicate nel tessuto cittadino, operanti nell’area sud della città, ritenuti responsabili del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso e di plurimi reati fine, qualificati dall’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203/1991.
Tuttavia, il quadro indiziario assunto a fondamento dell’interdittiva poggia anche su ulteriori elementi. Più in dettaglio, l’assunzione dello stesso -OMISSIS-dal 2018 alle dipendenze della ditta di cui è titolare l’appellante nonché la coincidenza dell’indirizzo della sede legale della ditta individuale di proprietà del medesimo con l’indirizzo dell’abitazione della ricorrente; inoltre, sulla scorta dei rapporti delle forze di polizia, sono state attenzionate alcune parentele controindicate di entrambi, la sussistenza di pregiudizi di modesta offensività a carico della stessa appellante e i reiterati controlli del -OMISSIS-con soggetti gravati da pregiudizi per vari reati, anche strumentali all’attività delle associazioni mafiose.
Nell’interdittiva si dà in verità atto dell’esito favorevole della vicenda penale a suo carico, essendo stata la condanna ad undici anni di reclusione riportata in primo grado per entrambi i reati riformata in sede d’appello con assoluzione per il reato associativo e declaratoria di non doversi procedere per estinzione del rimanente reato per prescrizione; ciononostante, il Tar Reggio Calabria, con la sentenza impugnata nel presente giudizio, ha respinto il ricorso, valutando gli elementi allegati sufficienti a sostenere la prognosi di rischio infiltrativo e svalutando il dato dell’intervenuta assoluzione sul presupposto che “… detta sentenza la Corte d’Appello di Reggio Calabria, lungi dal considerare il -OMISSIS-estraneo alla cosca -OMISSIS-, ha ritenuto piuttosto che gli elementi prospettati dall’accusa a fondamento dell’imputazione associativa non fossero sufficienti a qualificarlo quale soggetto stabilmente inserito nella consorteria criminale.. ” ed “..essendo principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui le situazioni indiziarie idonee a supportare il provvedimento interdittivo possono essere desunte anche da “sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa” (ex multis, Cons. St., sez. III, 5 agosto 2021, n. 5770) ” (cfr. punti 13.1 e 13.2).
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate (l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, il Ministero dell'Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione) con atto in data 17 febbraio 2025, articolando le proprie difese in successiva memoria.
All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via preliminare, va esaminata e respinta l’istanza di rinvio presentata dalla parte appellante con l’ultima memoria prodotta -fuori termine- in data 15 dicembre 2025, in vista dell’udienza di discussione, motivata invocando l’opportunità di attendere la relazione conclusiva sugli esiti della misura della prevenzione collaborativa, alla quale l’odierna appellante è stata ammessa ex art. 94- bis del d.lgs. n.159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e il cui periodo di osservazione sarebbe giunto a naturale scadenza a fine luglio 2026, “ affinché il Collegio possa decidere sulla base dell'esito definitivo del periodo di osservazione, che si confida sarà pienamente liberatorio ” (cfr. pag.10 della suddetta memoria).
Invero, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio si è di recente espressa nel senso della completa autonomia tra il giudizio di impugnazione del provvedimento di interdittiva e gli esiti del controllo giudiziario volontario ex art. 34- bis , comma 6, del richiamato codice antimafia, affermando principi destinati a valere - mutatis mutandis - anche rispetto alla procedura di prevenzione collaborativa che viene qui in rilievo, in ragione della simmetria della ratio delle due misure (cfr. Ad. Plen. n. 7 del 13/02/2023).
3.-Ciò premesso, l’appello va respinto.
3.1.-Dopo una vaga premessa sui motivi di appello (alle pagg. da 5 a 9 sub A.I.I.a e A.I.I.b ), in cui vengono genericamente imputati al primo giudice errori e carenze valutative senza formulare specifiche critiche ai capi motivazionali della decisione di rigetto, il gravame si articola in due ordini di censure:
1) il primo gruppo, dichiaratamente indirizzato alla sentenza e sviluppato da pag. 9 a pag. 23 (sub punti da A.I.I.c ad A.I.I.f,), fa leva -con l’unica eccezione dei rilievi contenuti sub A.I.I.f- su provvedimenti e vicende successivi all’adozione dell’atto gravato (sentenza di riabilitazione della Corte di appello di Reggio Calabria n.4/2022, ammissione al controllo giudiziario e relativo andamento positivo);
2) il secondo gruppo, sviluppato da pag. 24 a pag. 61 (sub B ) è, invece, diretto a censurare il provvedimento gravato in primo grado.
3.2.-In disparte possibili profili di inammissibilità del gravame per violazione -rispettivamente- degli artt. 104, comma 1 e 101, comma 1, c.p.a. le censure proposte non sono suscettibili di accoglimento nel merito.
3.3.-Come detto, l’interdittiva è essenzialmente motivata sulla scorta della relazione sentimentale intrattenuta dalla odierna appellante con il sig. SO Paris; e l’interessata, senza negare tale relazione (dalla quale -come detto sub 1- è nata una figlia), cerca di smontare il teorema che lo riguarda, mettendo in discussione quelli che sono stati ritenuti gravi e significativi precedenti penali di questi, sminuendo il rilievo della sua qualità di dipendente dell’appellante stessa e negando il suo inserimento nella criminalità organizzata di Reggio Calabria.
3.4.- Le censure avverso la sentenza del Tar sono così sintetizzabili:
a-la sentenza di prime cure non valorizza la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n.4/2022 che ha concesso la riabilitazione (motivo sub A.I.I.c);
b- la sentenza di prime cure non tiene conto del fatto che, in sede di controllo giudiziario, sia stato autorizzato il mantenimento del -OMISSIS-nell’ambito dell’organizzazione aziendale (motivo sub A.I.I.d);
c-la sentenza di prime cure non valorizza l’andamento positivo del controllo giudiziario (motivo sub A.I.I.e);
d.- la sentenza di prime cure non ha fatto buon uso dei principi giurisprudenziali elaborati in tema di rapporti parentali controindicati (motivo sub A.I.I.f);
e.- a sua volta, il provvedimento amministrativo gravato in prime cure è stato adottato in carenza assoluta dei presupposti e, dunque, in violazione degli artt. 91 e 100 del d.lgs. n. 159/2001; nonché in dispregio dell’obbligo di motivazione sancito dall’art.3 della legge n. 241/90 e in difetto assoluto di istruttoria (motivi di primo grado riportati sub B).
3.5.- Tali censure non scalfiscono la legittimità del provvedimento amministrativo né la bontà del ragionamento del Tar.
Rispetto ai motivi riportati sub a, b e c, è sufficiente ribadire che si tratta di vicende successive all’adozione del provvedimento di interdittiva gravato e che, pertanto, non avrebbero potuto in alcun modo influenzare la pronunzia del giudice di prime cure, correttamente assestata sulla valutazione del quadro indiziario sussistente al momento dell’adozione del provvedimento di interdittiva di cui si tratta.
Quanto agli ulteriori rilievi, deve osservarsi quanto segue.
a) L’assoluzione del -OMISSIS-(in ogni caso successiva all’interdittiva stessa poiché risalente al 2021) è stata determinata, per il reato più grave, dal mancato raggiungimento della prova di un suo stabile inserimento nell’associazione di stampo mafioso ma in sede di misure di prevenzione non si richiede lo stesso rigore probatorio che si impone in sede penale; in sede penale lo standard probatorio è quello della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, in sede di interdittiva antimafia lo standard probatorio è quello del “più probabile che non”.
b) L’assoluzione del -OMISSIS-(in ogni caso successiva all’interdittiva stessa poiché risalente al 2021) è stata determinata, per il reato meno grave dall’intervenuta prescrizione ma è la sentenza stessa a dare atto che gli elementi probatori fossero univoci nel senso di dimostrare che il -OMISSIS-avesse svolto intenzionalmente la funzione di prestanome per schermare la titolarità dell’impresa in capo ad un pregiudicato (quand’anche non sia stato provato il fatto che se ne avvantaggiasse l’intera cosca).
c) Inoltre, se corrisponde al vero che il -OMISSIS-è stato assunto quale dipendente dall’odierna appellante nel 2018 e che in sede di controllo giudiziario (anche prorogato) tale assunzione è stata consentita, tuttavia è stato riscontrato che l’attività di cui il -OMISSIS-risulta intestatario (e la sua disponibilità a rendersi intestatario fittizio è stata verificata –come detto- in sede penale) ha sede legale all’indirizzo dell’abitazione dell’appellante.
d) In ogni caso, il quadro indiziario posto a base della contestata misura è più composito: sono state riscontrate anche parentele controindicate per entrambi, precedenti penali a carico della stessa appellante quand’anche di modesta offensività e, pur in disparte le descritte vicende penali, controlli di polizia a carico del -OMISSIS-con pregiudicati per vari reati, anche strumentali all’associazione mafiosa e, infine, l’intestazione in capo a quest’ultimo di attività analoga a quella dell’odierna ricorrente; il tutto calato in un particolare contesto socio-ambientale.
Sulla base delle suesposte considerazioni, appare dunque evidente come, al momento dell’adozione dell’interdittiva, gli elementi indiziari raccolti apparissero ragionevolmente sufficienti a sostenere la misura di prevenzione di cui si discute e che le sopravvenienze rivendicate dalla difesa appellante potrebbero al più giustificare un’istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011.
Sulla necessità di tener conto della situazione esistente al momento dell’adozione dell’interdittiva, questa Sezione ha affermato: “ Se la logica e la ragion d'essere stessa dell'istituto delle informazioni antimafia consistono nella massima anticipazione, in funzione preventiva, della reazione dell'ordinamento alle prime manifestazioni di possibili tentativi di infiltrazione malavitosa nella conduzione e negli indirizzi dell'impresa, allora è da respingere l'idea che gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione dell'informativa interdittiva, emersi e acquisiti nella sede penale, possano o debbano essere posti a raffronto con le considerazioni e i giudizi in precedenza espressi dal Prefetto e fungere da parametro di giudizio ex post della legittimità dell'interdittiva stessa; tali conclusioni non implicano che i suddetti sviluppi ed esiti siano assolutamente irrilevanti o non debbano essere presi in alcuna considerazione dal Giudice amministrativo, ma solo che possono incidere sul giudizio di legittimità soltanto quando forniscano la prova certa ed evidente di un macroscopico errore originario di cognizione del fatto e di giudizio nel quale sia incorsa l'Autorità prefettizia” (Consiglio di Stato sez. III, 31/01/2024, n.964).
4.- Venendo infine all’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali, anche questa non appare suscettibile di favorevole apprezzamento.
Il limite dei 70.000 caratteri, spazi esclusi, stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera b ), del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, è stato indubbiamente superato. Invero, previa conversione in formato word, l’appello consta di ben 94.012 caratteri (spazi esclusi), da cui si possono detrarre -al più- 6 pagine per epigrafe e conclusioni, pari a 12.000 caratteri; in ogni caso risulterebbe ampiamente superato il limite dimensionale stabilito.
Deve osservarsi che:
a.-l’istanza avrebbe dovuto essere presentata prima del deposito dell’appello;
b.-non risultano allegati i gravi e giustificati motivi che -ai sensi del richiamato articolo 7 del decreto del presidente del Consiglio di Stato- avrebbero potuto consentire la richiesta di autorizzazione successiva;
c.- il superamento dei limiti non risulta in alcun modo giustificato da ragioni oggettive, non ravvisandosi alcuna necessità di riprodurre per intero tutti i motivi di censura contenuti nel ricorso di primo grado (come è stato fatto in concreto), in presenza di una sentenza che li ha richiamati ed esaminati tutti analiticamente.
4.- In conclusione, disattesa l’istanza di rinvio, vanno respinti sia l’appello nel merito che l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali presentata ex post.
Considerata, tuttavia, la natura della pretesa azionata e il parallelo procedimento di ammissione al procedimento di prevenzione collaborativa, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
Considerato altresì che l’appello è stato proposto a breve distanza dall’entrata in vigore della disciplina che prevede le conseguenze pecuniarie del superamento dei limiti dimensionali non autorizzato, non si procede ad irrogazione della relativa sanzione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante e degli altri soggetti menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN De OL, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
NT ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT ER | NN De OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.