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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13357/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa MO RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4160/2016 di RG promossa da
e in proprio e quali legali rappresentanti della Parte_1 Parte_2 società tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Monti presso il cui studio sito in CP_1
Bari alla via Roberto da Bari n. 112 hanno eletto domicilio giusta mandato in atti;
- attori opponenti -
CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Goffredo presso il cui studio sito in Bari alla via Egnatia n. 15 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 07.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO RR MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 09.03.2016 la società e CP_1 [...]
, in proprio ed in qualità di legali rappresentanti di detta società, Parte_3
proponevano opposizione avverso il precetto notificato loro in data 19.02.2016, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 135.795,39, oltre interessi di mora sulla sorte capitale pari ad
€. 131.631,91 al tasso convenzionale del 9% a decorrere dal 18.12.2015 e sino all'effettivo soddisfo, nonché alle spese di notifica e di registrazione di decreto ingiuntivo, unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 411/2016 del 15.06.2016 emesso dal Tribunale di Bari in favore della
Controparte_2
Parte opponente contestava: 1) l'illegittimità dell'avversa azione esecutiva per invalidità del titolo giudiziale stante l'inesistenza del credito azionato per usurarietà delle clausole del mutuo stipulato in data 12.04.2012; 2) l'illegittimità e invalidità della cambiale firmata in bianco ed arbitrariamente compilata dall'istituto di credito opposto;
3) l'invalidità della fideiussione prestata da e Parte_1
per invalidità dell'obbligazione principale. Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.06.2016, si costituiva in giudizio la che impugnava e contestava integralmente il contenuto Controparte_2 dell'avverso atto di opposizione, instando per la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione in quanto fondata su contestazioni avverso il diritto della riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. CP_2
411/2016, che avrebbero dovuto costituire oggetto di difesa o di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per il rigetto dell'opposizione, con condanna degli opponenti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con il favore delle spese di lite.
Depositate le memorie istruttorie e disattesa l'istanza di consulenza tecnica, in quanto già espletata nel giudizio avente ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria la causa, ritenuta sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, veniva rinviata all'udienza del
09.05.2018 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositate le comparse conclusionali, la causa veniva rimessa sul ruolo per assenza del precedente Giudice titolare e successivamente rinviata sino all'udienza del 07.10.2024 allorquando veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MO RR *****
Preliminarmente si osserva - come, altresì, evidenziato dalle stesse parti - che il decreto ingiuntivo n. 411/2016, notificato provvisoriamente esecutivo unitamente all'atto di precetto opposto del 19.02.2016, sia stato separatamente impugnato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. nell'ambito del giudizio di cognizione instaurato innanzi al Tribunale di Bari ed iscritto al n. R.G. 4173/2016, peraltro definito con sentenza di rigetto dell'opposizione n. 3970/2022 emessa in data 28.10.2022 ed attualmente impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Bari nel giudizio R.G. n. 508/2024.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che gli odierni opponenti hanno avanzato istanza ex art. 295
c.p.c. di sospensione del presente giudizio stante il rischio di contrasto di giudicati in ragione della pendenza del richiamato giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari, trattandosi di azione parallela attinente il medesimo rapporto di credito.
Tale istanza merita la sorte del rigetto atteso che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione a precetto, trattandosi di giudizi che si fondano su presupposti diversi atteso che nel primo si contesta la formazione del titolo, mentre nel secondo il diritto di procedere ad esecuzione.
Tanto premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Premesso che essa deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., risultando incentrata su contestazioni afferenti all'esistenza del diritto di procedere in executivis, si tratta di doglianza radicalmente inammissibile, perché tendente a contestare la statuizione contenuta in un titolo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), in forza di pretese ragioni attinenti all'an del credito ingiunto che possono essere dedotte soltanto nel giudizio avverso il titolo (opposizione ex art. 645 c.p.c.), peraltro concretamente intrapreso dagli opponenti con separata domanda dinanzi ad altra Sezione di questo Tribunale;
sicché, l'esecuzione intrapresa in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale non può essere contrastata con l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi costruita su pretesi vizi formali o sostanziali del titolo stesso, tranne che se ne deduca l'inesistenza giuridica o la sopravvenuta mancanza delle corrispondenti ragioni creditorie per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, pacificamente afferma, a riguardo, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo esecutivo medesimo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso - inclusa la fase di impugnazione - (Cass. ord. n. 21954/2017; Cass., Sez. Un., n. 1238/2015; nonché Cass. nn. 3712/2016, 3850/2011 e 26089/2005), salvo trattasi di vizi di formazione del
MO RR provvedimento che ne determinino l'inesistenza giuridica (Cass., ord. n. 3277/2015); sicchè, nel giudizio de quo è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, integrando la violazione di tale regola da parte dell'opponente una causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (ex multis, Cass. nn. 12251/2007 e
22402/2008), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (id., anche Cass. nn.
12251/2007 e 24027/2009).
Orbene, all'evidenza i motivi di opposizione si basano sulla dedotta inesistente invalidità formale del titolo giudiziale posto a base dell'intimazione di pagamento.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (si veda, ex multis, Cass. 3, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020); le eventuali cause di nullità
o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere, pertanto, dedotte soltanto con il rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c.1, preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo.
Nella specie, vertendo i motivi dell'opposizione in esame, come detto, sulla fondatezza del credito attualmente portato dal titolo giudiziale, e non sull'esistenza giuridica di tale titolo, l'opposizione risulta inammissibile.
Invero, la domanda formulata dalla parte opponente afferisce a fatti e circostanze (usurarietà del mutuo, illegittimità della cambiale firmata in bianco e invalidità della fideiussione) anteriori alla formazione del titolo, con conseguente inammissibilità, prima ancora che infondatezza, risultando, come detto, preclusa, in sede di opposizione a precetto, la verifica della legittimità del titolo, basata su questioni dedotte o deducibili esclusivamente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Dalla radicale inammissibilità dell'opposizione discende, oltre alla regolamentazione delle spese processuali secondo soccombenza, la condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'opposta di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero, nell'iniziativa processuale degli opponenti, che pur avendo impugnato il decreto ingiuntivo hanno spiegato un'opposizione al precetto costruita su motivi di merito, astrattamente riferibili al decreto stesso, non può non ravvisarsi, quanto meno l'imprudenza (e quindi la colpa) grave che giustifica, pertanto, in considerazione dell'importo del credito precettato, la relativa quantificazione in €. 3.000,00 quale la somma dovuta in favore dell'opposta.
MO RR Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022 ed assumendo come riferimento lo scaglione c.d. indeterminabile – complessità bassa, secondo i valori medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e e CP_1 Parte_1 Parte_2
, nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) CONDANNA la società nonchè e , CP_1 Parte_1 Parte_2
in proprio e quali legali rappresentanti della stessa, in concorso tra loro, al pagamento nei confronti dell'opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, della somma di €. 3.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
3) CONDANNA la società nonchè e , CP_1 Parte_1 Parte_2
in proprio e quali legali rappresentanti della stessa, in concorso tra loro, al pagamento nei confronti dell'opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 5.810,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari il 31.03.2025.
Il Giudice dott.ssa MO RR
MO RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa MO RR, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4160/2016 di RG promossa da
e in proprio e quali legali rappresentanti della Parte_1 Parte_2 società tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Monti presso il cui studio sito in CP_1
Bari alla via Roberto da Bari n. 112 hanno eletto domicilio giusta mandato in atti;
- attori opponenti -
CONTRO in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Goffredo presso il cui studio sito in Bari alla via Egnatia n. 15 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 07.10.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che in forza delle disposizioni di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., l'udienza di discussione è stata celebrata mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO RR MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 09.03.2016 la società e CP_1 [...]
, in proprio ed in qualità di legali rappresentanti di detta società, Parte_3
proponevano opposizione avverso il precetto notificato loro in data 19.02.2016, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di €. 135.795,39, oltre interessi di mora sulla sorte capitale pari ad
€. 131.631,91 al tasso convenzionale del 9% a decorrere dal 18.12.2015 e sino all'effettivo soddisfo, nonché alle spese di notifica e di registrazione di decreto ingiuntivo, unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 411/2016 del 15.06.2016 emesso dal Tribunale di Bari in favore della
Controparte_2
Parte opponente contestava: 1) l'illegittimità dell'avversa azione esecutiva per invalidità del titolo giudiziale stante l'inesistenza del credito azionato per usurarietà delle clausole del mutuo stipulato in data 12.04.2012; 2) l'illegittimità e invalidità della cambiale firmata in bianco ed arbitrariamente compilata dall'istituto di credito opposto;
3) l'invalidità della fideiussione prestata da e Parte_1
per invalidità dell'obbligazione principale. Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.06.2016, si costituiva in giudizio la che impugnava e contestava integralmente il contenuto Controparte_2 dell'avverso atto di opposizione, instando per la declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione in quanto fondata su contestazioni avverso il diritto della riconosciuto nel decreto ingiuntivo n. CP_2
411/2016, che avrebbero dovuto costituire oggetto di difesa o di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, per il rigetto dell'opposizione, con condanna degli opponenti al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con il favore delle spese di lite.
Depositate le memorie istruttorie e disattesa l'istanza di consulenza tecnica, in quanto già espletata nel giudizio avente ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria la causa, ritenuta sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, veniva rinviata all'udienza del
09.05.2018 per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Depositate le comparse conclusionali, la causa veniva rimessa sul ruolo per assenza del precedente Giudice titolare e successivamente rinviata sino all'udienza del 07.10.2024 allorquando veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MO RR *****
Preliminarmente si osserva - come, altresì, evidenziato dalle stesse parti - che il decreto ingiuntivo n. 411/2016, notificato provvisoriamente esecutivo unitamente all'atto di precetto opposto del 19.02.2016, sia stato separatamente impugnato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. nell'ambito del giudizio di cognizione instaurato innanzi al Tribunale di Bari ed iscritto al n. R.G. 4173/2016, peraltro definito con sentenza di rigetto dell'opposizione n. 3970/2022 emessa in data 28.10.2022 ed attualmente impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Bari nel giudizio R.G. n. 508/2024.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che gli odierni opponenti hanno avanzato istanza ex art. 295
c.p.c. di sospensione del presente giudizio stante il rischio di contrasto di giudicati in ragione della pendenza del richiamato giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Bari, trattandosi di azione parallela attinente il medesimo rapporto di credito.
Tale istanza merita la sorte del rigetto atteso che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione a precetto, trattandosi di giudizi che si fondano su presupposti diversi atteso che nel primo si contesta la formazione del titolo, mentre nel secondo il diritto di procedere ad esecuzione.
Tanto premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Premesso che essa deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., risultando incentrata su contestazioni afferenti all'esistenza del diritto di procedere in executivis, si tratta di doglianza radicalmente inammissibile, perché tendente a contestare la statuizione contenuta in un titolo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), in forza di pretese ragioni attinenti all'an del credito ingiunto che possono essere dedotte soltanto nel giudizio avverso il titolo (opposizione ex art. 645 c.p.c.), peraltro concretamente intrapreso dagli opponenti con separata domanda dinanzi ad altra Sezione di questo Tribunale;
sicché, l'esecuzione intrapresa in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale non può essere contrastata con l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi costruita su pretesi vizi formali o sostanziali del titolo stesso, tranne che se ne deduca l'inesistenza giuridica o la sopravvenuta mancanza delle corrispondenti ragioni creditorie per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, pacificamente afferma, a riguardo, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo esecutivo medesimo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso - inclusa la fase di impugnazione - (Cass. ord. n. 21954/2017; Cass., Sez. Un., n. 1238/2015; nonché Cass. nn. 3712/2016, 3850/2011 e 26089/2005), salvo trattasi di vizi di formazione del
MO RR provvedimento che ne determinino l'inesistenza giuridica (Cass., ord. n. 3277/2015); sicchè, nel giudizio de quo è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, integrando la violazione di tale regola da parte dell'opponente una causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (ex multis, Cass. nn. 12251/2007 e
22402/2008), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (id., anche Cass. nn.
12251/2007 e 24027/2009).
Orbene, all'evidenza i motivi di opposizione si basano sulla dedotta inesistente invalidità formale del titolo giudiziale posto a base dell'intimazione di pagamento.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale “in tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (si veda, ex multis, Cass. 3, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020); le eventuali cause di nullità
o di illegittimità del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere, pertanto, dedotte soltanto con il rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c.1, preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del titolo medesimo.
Nella specie, vertendo i motivi dell'opposizione in esame, come detto, sulla fondatezza del credito attualmente portato dal titolo giudiziale, e non sull'esistenza giuridica di tale titolo, l'opposizione risulta inammissibile.
Invero, la domanda formulata dalla parte opponente afferisce a fatti e circostanze (usurarietà del mutuo, illegittimità della cambiale firmata in bianco e invalidità della fideiussione) anteriori alla formazione del titolo, con conseguente inammissibilità, prima ancora che infondatezza, risultando, come detto, preclusa, in sede di opposizione a precetto, la verifica della legittimità del titolo, basata su questioni dedotte o deducibili esclusivamente nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Dalla radicale inammissibilità dell'opposizione discende, oltre alla regolamentazione delle spese processuali secondo soccombenza, la condanna degli opponenti al pagamento in favore dell'opposta di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero, nell'iniziativa processuale degli opponenti, che pur avendo impugnato il decreto ingiuntivo hanno spiegato un'opposizione al precetto costruita su motivi di merito, astrattamente riferibili al decreto stesso, non può non ravvisarsi, quanto meno l'imprudenza (e quindi la colpa) grave che giustifica, pertanto, in considerazione dell'importo del credito precettato, la relativa quantificazione in €. 3.000,00 quale la somma dovuta in favore dell'opposta.
MO RR Le spese di lite, in ossequio al principio di soccombenza, sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022 ed assumendo come riferimento lo scaglione c.d. indeterminabile – complessità bassa, secondo i valori medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata espletata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da e e CP_1 Parte_1 Parte_2
, nei confronti di in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) DICHIARA inammissibile l'opposizione;
2) CONDANNA la società nonchè e , CP_1 Parte_1 Parte_2
in proprio e quali legali rappresentanti della stessa, in concorso tra loro, al pagamento nei confronti dell'opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, della somma di €. 3.000,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
3) CONDANNA la società nonchè e , CP_1 Parte_1 Parte_2
in proprio e quali legali rappresentanti della stessa, in concorso tra loro, al pagamento nei confronti dell'opposta in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €. 5.810,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari il 31.03.2025.
Il Giudice dott.ssa MO RR
MO RR