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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 11/07/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Responsabilità ha pronunciato seguente ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 16/2025 R.G.
promossa
da
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MULSER ALFRED giusta delega in atti
- appellante -
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MULSER ALFRED giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_2
1 , non costituita P.IVA_1
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12/2025 del
Tribunale di Bolzano di data 04.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti proponevano appello per la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Bolzano indicata in epigrafe, che aveva rigettato le loro domande risarcitorie.
L'appellata non si è costituita in giudizio.
Prima dell'udienza di trattazione le parti appellanti hanno depositato note scritte di rinuncia all'appello ove davano atto dell'intervenuta conciliazione.
Alla luce della rinuncia all'appello per intervenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del processo, ne va dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c., provvedendo con sentenza.
Non occorre, nel caso di specie, l'accettazione da parte dell'appellata, sia perché la rinuncia è intervenuta prima della costituzione, sia perché la rinuncia all'impugnazione si differenza della rinuncia agli atti.
Nessuna statuizione va adottata con riguardo alle spese di lite in assenza di costituzione della parte appellata.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1
quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n.
2 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile;
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Controparte_1
della avverso la Controparte_2
sentenza n. 12/2025 del 04.01.2025 del Tribunale di Bolzano,
nel contraddittorio delle parti così provvede:
dichiara l'estinzione del processo.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 13 giugno 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Responsabilità ha pronunciato seguente ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 16/2025 R.G.
promossa
da
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MULSER ALFRED giusta delega in atti
- appellante -
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MULSER ALFRED giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. Controparte_2
1 , non costituita P.IVA_1
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12/2025 del
Tribunale di Bolzano di data 04.01.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti proponevano appello per la riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Bolzano indicata in epigrafe, che aveva rigettato le loro domande risarcitorie.
L'appellata non si è costituita in giudizio.
Prima dell'udienza di trattazione le parti appellanti hanno depositato note scritte di rinuncia all'appello ove davano atto dell'intervenuta conciliazione.
Alla luce della rinuncia all'appello per intervenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del processo, ne va dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c., provvedendo con sentenza.
Non occorre, nel caso di specie, l'accettazione da parte dell'appellata, sia perché la rinuncia è intervenuta prima della costituzione, sia perché la rinuncia all'impugnazione si differenza della rinuncia agli atti.
Nessuna statuizione va adottata con riguardo alle spese di lite in assenza di costituzione della parte appellata.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1
quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n.
2 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile;
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Controparte_1
della avverso la Controparte_2
sentenza n. 12/2025 del 04.01.2025 del Tribunale di Bolzano,
nel contraddittorio delle parti così provvede:
dichiara l'estinzione del processo.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 13 giugno 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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