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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/06/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2694 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Giacani, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Giacani, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 26 novembre 2024, i Sig.ri Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata a Per_1
Roma il 30.09.2008 e riconosciuta da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
Quanto alle statuizioni economiche, la a dedotto di lavorare in qualità Pt_1
di dipendente presso un supermercato percependo una retribuzione mensile di circa
€ 1.400,00 per quattordici mensilità, mentre il di lavorare in un CP_1
supermercato con uno stipendio netto di circa € 1.500,00 mensili.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 14.01.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 21 maggio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1
iscritto al n. 2694 del Ruolo Generale degli Affari Controparte_1
Contenziosi dell'anno 2024, per l'effetto dispone:
A) affido esclusivo della minore in favore della madre IG.ra Persona_2 [...]
con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per espressa Parte_1 volontà di entrambi i genitori e nell'interesse della minore;
B) dispone che la minore continuerà a vivere stabilmente con la Persona_2 madre presso l'abitazione sita LL AZ (RM), alla Via Costantino n.
10;
C) al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità, dispone il diritto di visita da
2 parte del padre IG. , senza pernottamento, tutte le volte Controparte_1
che la minore vorrà – considerato che dalla nascita e sino ad oggi lo ha Per_1
frequentato di rado – rendendosi il padre sin d'ora disponibile a trascorrere del tempo assieme;
D) dispone che la madre provvederà in via diretta ed esclusiva al mantenimento della minore Per_1
E) dispone che entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di cui la minore avrà bisogno e necessità come indicate e previste dai protocolli giudiziari;
F) autorizza la IG.ra , in qualità di affidataria esclusiva della Parte_1
minore a svolgere autonomamente tutti gli adempimenti di legge Per_1 nell'esclusivo interesse della minore per quanto non espressamente specificato nei punti precedenti;
G) Le parti esprimono reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o carta d'identità in favore dell'altro genitore e del figlio nelle modalità previste dalla normativa vigente
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 3 giugno 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di conIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2694 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
nata a [...] in data [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Giacani, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Giacani, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 26 novembre 2024, i Sig.ri Parte_1
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere
[...] Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento della figlia nata a Per_1
Roma il 30.09.2008 e riconosciuta da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della figlia.
Quanto alle statuizioni economiche, la a dedotto di lavorare in qualità Pt_1
di dipendente presso un supermercato percependo una retribuzione mensile di circa
€ 1.400,00 per quattordici mensilità, mentre il di lavorare in un CP_1
supermercato con uno stipendio netto di circa € 1.500,00 mensili.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 14.01.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 21 maggio 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1
iscritto al n. 2694 del Ruolo Generale degli Affari Controparte_1
Contenziosi dell'anno 2024, per l'effetto dispone:
A) affido esclusivo della minore in favore della madre IG.ra Persona_2 [...]
con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per espressa Parte_1 volontà di entrambi i genitori e nell'interesse della minore;
B) dispone che la minore continuerà a vivere stabilmente con la Persona_2 madre presso l'abitazione sita LL AZ (RM), alla Via Costantino n.
10;
C) al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità, dispone il diritto di visita da
2 parte del padre IG. , senza pernottamento, tutte le volte Controparte_1
che la minore vorrà – considerato che dalla nascita e sino ad oggi lo ha Per_1
frequentato di rado – rendendosi il padre sin d'ora disponibile a trascorrere del tempo assieme;
D) dispone che la madre provvederà in via diretta ed esclusiva al mantenimento della minore Per_1
E) dispone che entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di cui la minore avrà bisogno e necessità come indicate e previste dai protocolli giudiziari;
F) autorizza la IG.ra , in qualità di affidataria esclusiva della Parte_1
minore a svolgere autonomamente tutti gli adempimenti di legge Per_1 nell'esclusivo interesse della minore per quanto non espressamente specificato nei punti precedenti;
G) Le parti esprimono reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o carta d'identità in favore dell'altro genitore e del figlio nelle modalità previste dalla normativa vigente
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 3 giugno 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
3