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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE - II° Collegio
Così composta:
dott.ssa Gisella Dedato Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Edoardo Mancini Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di II grado iscritta al n. 8297 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 28/11/2024, vertente
tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 1390, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Carmela Grande, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv.
Adalberto Andreani, in virtù di procura in atti;
Appellante
e
Controparte_1
in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Via
[...] CP_1
Sanizi n. 2, presso l'Avv. Barbara Pelagotti, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti e giusto decreto d'incarico n. 35/2020;
Appellata
Oggetto: opposizione a precetto per rilascio dell'immobile. Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Rieti n. 628/2019, con la quale era stata disattesa la sua opposizione al precetto intimatogli dall' di per il rilascio dell'immobile da lui detenuto sito in CP_2 CP_1
Antrodoco, via Garibaldi 7, int. 5, sia perché valutata inammissibile (avendo l'opponente già proposto impugnazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, conclusosi con provvedimento di rigetto del 18/5/2011), sia perché reputata infondata nel merito (in quanto l'opponente si era limitato ad allegare genericamente che la propria defunta madre, sig.ra
[...]
unica assegnataria dell'immobile, avesse formulato una domanda di acquisto dello stesso in Per_1 data 13/1/2005, senza tuttavia dimostrare alcuna valida ragione per contestare il diritto dell CP_2 di agire in via esecutiva), con conseguente sua condanna alla rifusione delle spese processuali.
L'appellante, dopo aver riepilogato i fatti di causa, affidava il gravame ad un unico e articolato motivo di censura, con cui lamentava, per lo più, l'erronea valutazione della documentazione sia per quanto concerneva il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il cui esito negativo,
a suo dire, aveva riguardato aspetti meramente processuali e non di merito, sia con riferimento all'omessa dimostrazione dell'avvenuta presentazione, da parte della sua defunta madre, di una domanda di acquisto dell'immobile; quindi concludeva chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e, nel merito, previo accertamento della validità della domanda di acquisto dell'immobile formulata dalla di lui madre, la declaratoria della legittimità della detenzione dell'immobile e, conseguentemente, dell'illegittimità del precetto di rilascio, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' di si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato CP_2 CP_1 gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza del 11.07.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la
Corte poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
In pendenza dei termini di cui all'art.190 c.p.c., in data 30.10.2024 le parti presentavano in telematico un'istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., dichiarando di avere transatto la lite e di avere interesse ad ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del grado di appello.
Per questi motivi
la causa veniva rimessa sul ruolo e, all'udienza del 28.11.2024, fissata per la sola delibazione dell'istanza congiunta di estinzione del giudizio, dopo la nuova precisazione delle conclusioni la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
Alla luce dell'istanza formulata dalle parti e delle relative rinunzie agli atti del giudizio, rispettivamente accettate senza alcuna riserva o condizione, è emersa la comune volontà delle parti di rinunciare agli atti del giudizio, con espressa richiesta di compensazione delle relative spese;
ne consegue che questa Corte, rilevata la ritualità della rispettive rinunzie e preso atto dell'intervenuto accordo delle parti in ordine all'integrale compensazione delle spese processuali d'appello, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ritiene che possa essere dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello per rinuncia agli atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio recante il n. R.G. 8297/2019 per rinuncia agli atti;
spese processuali del grado di appello compensate.
Così deciso in Roma, lì 29/1/2025
Il Consigliere rel.
Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE - II° Collegio
Così composta:
dott.ssa Gisella Dedato Presidente
dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.
dott. Edoardo Mancini Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di II grado iscritta al n. 8297 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 28/11/2024, vertente
tra
, elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 1390, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Carmela Grande, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv.
Adalberto Andreani, in virtù di procura in atti;
Appellante
e
Controparte_1
in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in Via
[...] CP_1
Sanizi n. 2, presso l'Avv. Barbara Pelagotti, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti e giusto decreto d'incarico n. 35/2020;
Appellata
Oggetto: opposizione a precetto per rilascio dell'immobile. Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Rieti n. 628/2019, con la quale era stata disattesa la sua opposizione al precetto intimatogli dall' di per il rilascio dell'immobile da lui detenuto sito in CP_2 CP_1
Antrodoco, via Garibaldi 7, int. 5, sia perché valutata inammissibile (avendo l'opponente già proposto impugnazione mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, conclusosi con provvedimento di rigetto del 18/5/2011), sia perché reputata infondata nel merito (in quanto l'opponente si era limitato ad allegare genericamente che la propria defunta madre, sig.ra
[...]
unica assegnataria dell'immobile, avesse formulato una domanda di acquisto dello stesso in Per_1 data 13/1/2005, senza tuttavia dimostrare alcuna valida ragione per contestare il diritto dell CP_2 di agire in via esecutiva), con conseguente sua condanna alla rifusione delle spese processuali.
L'appellante, dopo aver riepilogato i fatti di causa, affidava il gravame ad un unico e articolato motivo di censura, con cui lamentava, per lo più, l'erronea valutazione della documentazione sia per quanto concerneva il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il cui esito negativo,
a suo dire, aveva riguardato aspetti meramente processuali e non di merito, sia con riferimento all'omessa dimostrazione dell'avvenuta presentazione, da parte della sua defunta madre, di una domanda di acquisto dell'immobile; quindi concludeva chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza e, nel merito, previo accertamento della validità della domanda di acquisto dell'immobile formulata dalla di lui madre, la declaratoria della legittimità della detenzione dell'immobile e, conseguentemente, dell'illegittimità del precetto di rilascio, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' di si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato CP_2 CP_1 gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c..
Rigettata l'istanza cautelare, all'udienza del 11.07.2024, dopo la precisazione delle conclusioni, la
Corte poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
In pendenza dei termini di cui all'art.190 c.p.c., in data 30.10.2024 le parti presentavano in telematico un'istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., dichiarando di avere transatto la lite e di avere interesse ad ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del grado di appello.
Per questi motivi
la causa veniva rimessa sul ruolo e, all'udienza del 28.11.2024, fissata per la sola delibazione dell'istanza congiunta di estinzione del giudizio, dopo la nuova precisazione delle conclusioni la Corte poneva la causa in decisione senza termini.
Alla luce dell'istanza formulata dalle parti e delle relative rinunzie agli atti del giudizio, rispettivamente accettate senza alcuna riserva o condizione, è emersa la comune volontà delle parti di rinunciare agli atti del giudizio, con espressa richiesta di compensazione delle relative spese;
ne consegue che questa Corte, rilevata la ritualità della rispettive rinunzie e preso atto dell'intervenuto accordo delle parti in ordine all'integrale compensazione delle spese processuali d'appello, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. ritiene che possa essere dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello per rinuncia agli atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio recante il n. R.G. 8297/2019 per rinuncia agli atti;
spese processuali del grado di appello compensate.
Così deciso in Roma, lì 29/1/2025
Il Consigliere rel.
Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato