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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/10/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 2/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena
Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 16722/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. ZO INGLIMA per parte ricorrente e l'Avv. Marco DI GLORIA per l' CP_1
Si dà atto della presenza del Dott. Andrea ALONGE, ai fini della pratica forense.
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.12 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
REPUBBLICA ITALIANA
Registro Sentenze Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 16722 R.G. L.
2024, promossa F.A. _________________
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. ZO Parte_1
Addì ______________ INGLIMA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso
Rilasciata spedizione in lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò Turrisi 13; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________ Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura ______________________ generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso ______________________ l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59. Il Cancelliere
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3,
L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 2/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
2 In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° Novembre 2024 e lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (4/08/2023).
Rigetta la domanda di indennità di accompagnamento per il periodo anteriore.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv.
ZO INGLIMA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/02/2024, in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1
L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (4/08/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo il ricorrente invalido al 100% e nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L. n° 104/92, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 18/11/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 2/10/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1
affetto da “Demenza mista di grado moderato-severa (ultimi controlli neurologici : del 16/11/2025 CP_3
ADL 1/6 – IADL 1/5 – MMSE 15.20 ---- del 26/06/2025: ADL 0/6 – IADL 0/8 – MMSE 12.20) in soggetto
con cardiopatia ipertensiva e dislipidemia, con diabete mellito tipo 2 in trattamento con IGO, con incontinenza
3 urinaria stabilizzata (utilizza presidi) e con severa ipomobilità” e ha concluso che lo stesso è da ritenere
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita - L. 18/80 e L. 508/88 e PORTATORE di Handicap GRAVE
(Art.3 Comma-3)”.
In merito alla decorrenza della sola indennità di accompagnamento, il c.t.u. la posticipa a un'epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, per i motivi che ha così
precisato: “in considerazione delle patologie riscontrate sul ricorrente, del loro progressivo peggioramento
clinico, nonché dell'anamnesi e dell'intero quadro clinico, sulla scorta della certificazione allegata in atti
telematici e prodotta all'uopo, in assenza per altro di una documentazione comprovante una differente
situazione di fatto, si è ritenuto che la riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario l'indennità d'accompagnamento nel Sig. , pz 74enne con patologia multifattoriale Pt_1
(neurologica, cardiovascolare, sensoriale, etc.), possa realizzarsi dal 01/11/2024, epoca della consulenza
neurologica, in cui le condizioni cliniche, come descritto nella certificazione sanitaria allegata in
atti e come confermato in sede di raccolta anamnestica, deponevano per l'indennità
d'accompagnamento.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento Parte_1
a decorrere dal 1° Novembre 2024 e quelli per il riconoscimento dello status di persona con
disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della
domanda amministrativa ( 4/08/2023).
Considerato l'esito globale della lite, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare metà delle spese di lite di entrambe le fasi, con condanna dell' al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con CP_1
distrazione in favore dell'Avv. ZO INGLIMA, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2/10/2025.
4 IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 2/10/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena
Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 16722/2024, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. ZO INGLIMA per parte ricorrente e l'Avv. Marco DI GLORIA per l' CP_1
Si dà atto della presenza del Dott. Andrea ALONGE, ai fini della pratica forense.
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 12.12 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
REPUBBLICA ITALIANA
Registro Sentenze Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. 16722 R.G. L.
2024, promossa F.A. _________________
D A
rappresentato e difeso dall'Avv. ZO Parte_1
Addì ______________ INGLIMA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso
Rilasciata spedizione in lo studio di questi, in Palermo, Via Nicolò Turrisi 13; forma esecutiva all'Avv.
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
per ___________________ Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, giusta procura ______________________ generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso ______________________ l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59. Il Cancelliere
- Resistente-
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3,
L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 2/10/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
2 In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che ha i requisiti Parte_1 sanitari per l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° Novembre 2024 e lo status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (4/08/2023).
Rigetta la domanda di indennità di accompagnamento per il periodo anteriore.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv.
ZO INGLIMA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/02/2024, in contraddittorio con l' Parte_1 CP_1
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1
L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (4/08/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il rigetto CP_1
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo il ricorrente invalido al 100% e nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L. n° 104/92, a decorrere dalla domanda amministrativa.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 18/11/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 2/10/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è Parte_1
affetto da “Demenza mista di grado moderato-severa (ultimi controlli neurologici : del 16/11/2025 CP_3
ADL 1/6 – IADL 1/5 – MMSE 15.20 ---- del 26/06/2025: ADL 0/6 – IADL 0/8 – MMSE 12.20) in soggetto
con cardiopatia ipertensiva e dislipidemia, con diabete mellito tipo 2 in trattamento con IGO, con incontinenza
3 urinaria stabilizzata (utilizza presidi) e con severa ipomobilità” e ha concluso che lo stesso è da ritenere
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita - L. 18/80 e L. 508/88 e PORTATORE di Handicap GRAVE
(Art.3 Comma-3)”.
In merito alla decorrenza della sola indennità di accompagnamento, il c.t.u. la posticipa a un'epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, per i motivi che ha così
precisato: “in considerazione delle patologie riscontrate sul ricorrente, del loro progressivo peggioramento
clinico, nonché dell'anamnesi e dell'intero quadro clinico, sulla scorta della certificazione allegata in atti
telematici e prodotta all'uopo, in assenza per altro di una documentazione comprovante una differente
situazione di fatto, si è ritenuto che la riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario l'indennità d'accompagnamento nel Sig. , pz 74enne con patologia multifattoriale Pt_1
(neurologica, cardiovascolare, sensoriale, etc.), possa realizzarsi dal 01/11/2024, epoca della consulenza
neurologica, in cui le condizioni cliniche, come descritto nella certificazione sanitaria allegata in
atti e come confermato in sede di raccolta anamnestica, deponevano per l'indennità
d'accompagnamento.
Le suddette conclusioni, parzialmente difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta,
dichiarando che ha i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento Parte_1
a decorrere dal 1° Novembre 2024 e quelli per il riconoscimento dello status di persona con
disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della
domanda amministrativa ( 4/08/2023).
Considerato l'esito globale della lite, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare metà delle spese di lite di entrambe le fasi, con condanna dell' al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con CP_1
distrazione in favore dell'Avv. ZO INGLIMA, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 2/10/2025.
4 IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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