Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13132/ 2024 RG
Tribunale di Padova
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 13132/2024 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 15.11.2024 da
, Parte_1
e da entrambi con gli avv.ti MILANI ELENA e DARIO ANTONIO, Parte_2
come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“CONCLUSIONI
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e il 27/09/2003 a Camposampiero (PD) - trascritto nel Parte_1 Parte_2
Registro Atti di matrimonio del Comune di Camposampiero al n. 25 parte II serie A,
anno 2003 - alle seguenti
CONDIZIONI
1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di vederli secondo il seguente schema:
prima settimana: il padre dal lunedì al venerdì porterà a scuola i figli, che rientreranno poi con mezzi pubblici presso la madre, dove trascorreranno il resto del tempo, ad eccezione del martedì sera quando ceneranno con il padre, CON
pernotto da quest'ultimo e del giovedì quando passeranno con il padre il pomeriggio e la sera, CON pernotto, il sabato la madre li accompagnerà a scuola e, nel pomeriggio, alle rispettive attività ricreative, mentre staranno con il padre dal sabato sera fino al lunedì mattino, quando il padre li accompagnerà a scuola;
seconda settimana: il padre dal lunedì al venerdì porterà a scuola i figli che rientreranno poi con mezzi pubblici presso la madre, dove trascorreranno il resto del tempo;
il martedì sera ceneranno con il padre CON pernotto, il giovedì
staranno con il padre dal pomeriggio con pernotto, il sabato la madre li accompagnerà a scuola e poi staranno presso di lei fino al lunedì mattino.
I coniugi si alterneranno nell'accompagnare i figli alle attività sportive e/o ricreative. Vacanze estive: i figli trascorreranno quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, da stabilirsi entro il 31/05 di ogni anno, fatti salvi più ampi accordi per i fine settimana del periodo estivo. Altre vacanze scolastiche: il padre trascorrerà con i figli 7 giorni non consecutivi durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, seguendo in entrambi i casi il criterio dell'alternanza, salvo più ampi accordi. Nel caso intervengano periodi di malattia prolungata dei figli, i genitori divideranno i giorni di malattia in parti uguali cercando di conciliare gli impegni lavorativi e, qualora la divisione 3
non si rendesse possibile per i singoli periodi di malattia, per i periodi successivi i genitori cercheranno di mantenere il più possibile un principio di equilibrio nei giorni di collocazione dei minori.
2) La casa coniugale sita in Camposampiero (PD) via Giovanni XXIII n. 30, già di proprietà della NO , rimarrà ad essa assegnata per viverci Parte_1
insieme ai figli.
3) Il sig. verserà alla NO , a titolo di concorso Parte_2 Parte_1
nel mantenimento dei figli minori la somma di € 200,00 per ciascuno dei figli da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
le parti concordano che l'assegno unico al nucleo familiare venga percepito al 50% da ciascun genitore.
4) Ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese straordinarie dei figli minori, individuate secondo Protocollo del Tribunale di Padova che le parti danno atto di conoscere.
5) Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla economicamente a titolo di assegno di mantenimento.
6) Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto, con reciproca autorizzazione all'inserimento dei figli minori su quello di entrambi.
7) Spese compensate.”
****
Per il P.M: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E DIRITTO 4
I ricorrenti e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio Concordatario in data 27.09.2003 a Camposampiero (PD) e trascritto nel relativo registro parte II, atto n. 25, Serie A, anno 2003.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 25.05.2021 e la separazione è stata omologata con decreto n.
cronol. 4253/2021, pubblicato in data 26.05.2021.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione delle parti all'udienza presidenziale del 25.05.2021 nel giudizio di separazione.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1 al 6 delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi con l'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle superiori condizioni quanto ai punti suindicati.
Attesa la natura del procedimento, nulla sulle spese.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e contratto il 27.09.2003 a Camposampiero Parte_1 Parte_2
(PD) e trascritto nel relativo registro parte II, n.25, serie A, anno 2003; 5
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto dei punti dall'1 al 6 delle rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22.01.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
dott.ssa Barbara De Munari