Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 3302/2016 R.G.
Oggetto: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
VERTENTE
TRA
Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Tanza per mandato P.IVA_1 in calce all'atto di citazione;
- ATTRICE
E
), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' avv. Raffaele Dell'Anna in forza di procura per notaio Per_1
- CONVENUTA
*****
All'udienza del 25/09/2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda ha per oggetto la declaratoria della nullità parziale delle condizioni di contratto di apertura di credito e di conto corrente stipulato con
1
Nello specifico, parte attrice ha chiesto che il Tribunale voglia: 1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697
e 14182 c.c., nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7, comma
3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. CC0310000705 (già c/c n. 705) intestato alla
[...]
(già Parte_1 Controparte_2
) ed intrattenuto con "Capogruppo
[...] Controparte_1 [...]
", (già CP_3 Controparte_1 Controparte_1 Controparte_4
) - Agenzia di Ruffano (Le), nonché dei conti secondari confluenti,
[...] oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle di credito sulla piazza e, per l'effetto, CP_5 dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 14182 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n.
CC0310000705 (già c/c n. 705) intestato alla Parte_1
(già Ditta individuale del Dott. ) ed
[...] Parte_1 intrattenuto con "Capogruppo Controparte_1 [...]
(già Controparte_6 [...]
nonché dei conti secondari confluenti, Controparte_7 oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325
e 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di
2 causa negoziale;
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
5) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
6) determinare il Tasso Effettivo
Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario;
7) accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
8) determinare e condannare la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno
(derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza
16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;
9) condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese, chiedendo, nel merito, che il Tribunale voglia: preliminarmente dichiarare improcedibile allo stato il giudizio, in ogni caso dichiarare inammissibile ed in subordine rigettare ogni domanda dell'attrice, condannandola al pagamento di tutte le spese di giudizio e di difesa.
3 La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta nei termini di legge e l'effettuazione di c.t.u. contabile.
Assenti questioni di carattere preliminare, la domanda può trovare accoglimento nel merito per i motivi e nei termini che di seguito si espongono.
Per ciò che rileva ai fini della controversia, il rapporto negoziale con parte attrice si è sviluppato attraverso il contratto di conto corrente avente n.
CC0310000705 (già c/c n. 705-31), con richiesta di affidamento del
09/04/1987.
La verifica processuale sui rilievi formulati da parte attrice è stata effettuata valendosi di consulenza d'ufficio.
Secondo quanto riscontrato dal nominato c.t.u., i cui conteggi e valutazioni, esenti da errori apparenti o vizi logici, si fanno propri, sono presenti in atti quali documenti che regolano e attestano l'andamento del rapporto: documentazione varia allegata ai fascicoli di parte;
estratti conto scalari e riepilogo competenze afferente al rapporto di conto corrente n. 705-31; richiesta di fido del 09/04/1987; contratto di conto corrente del 30/06/2009; elenco delle rimesse solutorie.
Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, è bene chiarire come il c.t.u. abbia correttamente proceduto al riconteggio delle competenze di conto indicate dalla banca partendo dal primo estratto conto disponibile del
30/09/1987, avente un saldo iniziale di € 13.062,68, sino all'ultimo avente un saldo finale di € 0,00 al 30/12/2014, data di estinzione del conto.
Ciò posto, il c.t.u. ha effettuato il ricalcolo del rapporto di conto stornando dapprima tutti gli interessi, sia debitori che creditori, nonché le spese di tenuta conto e le commissioni di massimo scoperto, al fine di depurarli dalle interferenze derivanti dalla capitalizzazione di detti interessi e voci di costo e, successivamente, ha proceduto al ricalcolo degli interessi, applicando il tasso di interesse debitore pattuito ovvero in concreto applicato dalla banca nel periodo oggetto di ricalcolo e, quanto al tasso di interesse creditore, applicando il tasso legale fino al 29/06/2009 e, successivamente, quello
4 pattuito a seguito di sottoscrizione del nuovo contratto del 30/06/2009, che prevedeva l'applicazione con pari periodicità di interessi debitori e creditori.
Ha, quindi, verificato il T.E.G. applicato concretamente dalla banca, non riscontrando alcun superamento del tasso soglia ex lege determinato.
Con riguardo alle censure relative alla commissione di massimo scoperto, come si rileva dalla documentazione contrattuale e dal computo del c.t.u., la stessa è risultata effettivamente pattuita nel nuovo contratto del 30/06/2009, anche con determinazione dei criteri di calcolo da applicarsi, ragione per la quale della stessa deve tenersi conto.
Le commissioni di messa a disposizione fondi e di istruttoria veloce non sono state, invece, calcolate in quanto non pattuite e, in fase di ricalcolo, sono stati utilizzati i giorni valuta a far data dal 30/06/2009 in quanto sono state pattuite le modalità di applicazione dei giorni valuta al rapporto.
Va, altresì, accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta.
Posto, infatti, che, come ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza 24418/2010, il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista non decorre se non sia intervenuto un atto definibile come pagamento (che abbia, quindi, determinato uno spostamento patrimoniale dal solvens in favore dell'accipiens) e che tale può intendersi ogni versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento ovvero ogni versamento su un conto in passivo scoperto, privo di apertura di credito, nel caso di specie il c.t.u. ha individuato, sulla base delle originarie annotazioni contabili della i pagamenti solutori intervenuti nel periodo ultradecennale dal CP_1
30/09/1987 al 02/02/2006. Per tale periodo il c.t.u. ha accertato, nei periodi in cui vi è stato un superamento del fido ovvero in assenza di fido, quali interessi e competenze siano stati “pagati da successivi versamenti solutori”.
Gli interessi e le competenze così determinate, sono state sommate al saldo finale ricalcolato.
Ai fini del presente giudizio si ritiene, quindi, di considerare il ricalcolo del rapporto effettuato dal c.t.u. che tiene conto della eccepita prescrizione
5 decennale, aderendo alla modalità di calcolo individuata dalla Tab. C1 alternativa 1), con un saldo finale a favore del correntista pari ad € 65.721,07.
Tutto quanto innanzi esposto, la valutazione della soccombenza, quanto alle spese di lite, deve essere rapportata all'esito finale della controversia, così come anche le spese di c.t.u.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 3302/2016 R.G., così provvede:
- in accoglimento della domanda principale, determina nella somma di €
65.721,07 il saldo, al 30/12/2014, del conto n. CC0310000705 (già c/c n.
705-31) intrattenuto da parte attrice presso la banca convenuta;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 65.721,07, oltre interessi nella misura legale dalla data della messa in mora;
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 786,00 per spese ed € 13.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Lecce, 12/06/2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
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