Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/06/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 25-06-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 552 dell'anno 2025
OGGETTO
Opposizione ad avviso di addebito
TRA
(c.f. ) elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Giovanna Maresca, c.f. , che lo difende e C.F._2 rappresenta giusta procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E CP_
(cf. ), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida P.IVA_1
Verrengia (c. f. ) in virtù di procura generale alle liti in atti. C.F._3 resistente
CONCLUSIONI CP_ Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 24-01-2025, il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_ 32820240005397042000 per omesso versamento di contributi ivs, sanzione, ecc coltivatori diretti anno 2023 € 3.445,54 notificato in data 17/1/2025.
Deduceva l'istante di essersi cancellato dalla lista dei coltivatori diretti con decorrenza dal 2009; che infatti, a far data dal 4/2/2009, l'attività di coltivatore diretto, o di allevatore, veniva proseguita da (si versa in atti doc di variazione); che anche Persona_1 detta attività era cessata a far data dal 31-12-2013 e mai più ripresa.
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Si costituiva in giudizio l' parte resistente, eccependo l'infondatezza della domanda e concludendo per il suo rigetto della domanda.
All'odierna udienza all'esito della discussione, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
L'opposizione è tempestiva posto che essa è stata proposta con ricorso depositato in data 24-01-2025 a seguito di notifica dell'avviso di addebito in data 17-
01-2025, sicchè il ricorrente ha rispettato il termine di cui all'art.24 D. Lgs. N.46/1999 per l'impugnazione dell'avviso.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Il infatti ha documentato che a seguito di domanda, la propria azienda Pt_1 agricola è stata cancellata con decorrenza dall'1-01-2009. CP_ Dalla relazione in atti emerge che il è iscritto negli elenchi come Pt_1 coltivatore diretto figurativo.
Dal modello CD4 prodotto in atti risulta che la ditta era costituita da Parte_2 due unità: attivo sino al 31.12.2008 - titolare della stessa - e la Parte_1
, unità attiva dal 2009. Per_1
Con riguardo a tale figura, l'art. 7 della L. 02.08.1990 n° 233 così dispone:
“art.7 Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
1. Con decorrenza dal 1° luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni……..
……………3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:………..
……………..8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera b), sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento…………..”.
In base alla normativa citata, il titolare seppur “figurativo” della azienda agricola è
2 tenuto a versare i contributi obbligatori per i dipendenti lavoratori agricoli, ovvero per le cd “unità attive” che di fatto si dedicano assiduamente e direttamente alla coltivazione del fondo. CP_ Tale normativa costituisce, dunque, il titolo in base al quale, secondo l' il
è tenuto al versamento dei contributi. Pt_1
Nondimeno, la è stata cancellata per avvenuta cessazione attività dal Persona_1
31-12-2013, sicchè da tale decorrenza non sono dovuti i contributi neanche per l'unica “unità attiva”, dunque neanche con riguardo all'avviso di addebito impugnato in questa sede. CP_ L' a sostegno della propria prospettazione, richiama la sentenza resa tra le stesse parti, da questo Tribunale, nel procedimento n.r.g.8321/2023, deducendo la violazione da parte del ricorrente del principio del ne bis in idem. La prospettazione è inconferente, atteso che nel giudizio de quo l'opposizione era stata dichiarata inammissibile per mancato rispetto del termine di 40 giorni decorrenti dalla data di notifica degli avvisi di addebito, relativi a contributi maturati in annualità diverse (dal
2016 al 2021) da quella oggetto della presente domanda giudiziale, relativi all'annualità 2023.
Pertanto, in virtù delle considerazioni espresse, deve essere annullato l'avviso di addebito n.32820240005397042000 notificato per omesso versamento di CP_ contributi ivs e sanzioni coltivatori diretti anno 2023.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , con ricorso depositato in data 24-01-2025, Parte_1 CP_1 così provvede:
• In accoglimento dell'opposizione, annulla l'avviso di addebito CP_ n.32820240005397042000 per omesso versamento di contributi ivs e sanzioni, gestione coltivatori diretti, anno 2023; CP_
• Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€.1.200,00 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere 25-06-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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