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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4463/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4463/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNAMARIA Parte_1 C.F._1
CAPOZZUCCO, elettivamente domiciliata in VIA MARCHE n. 10, SPOLTORE 65010, presso il difensore avv. ANNA MARIA CAPOZUCCO, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MATILDE CIONINI e CP C.F._2 dell'avv. SILVIA TORTORELLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA ETTORE TROILO n. 18,
PESCARA 65121, i difensori avv. MATILDE CIONINI e avv. SILVIA TORTORELLA, giusta procura agli atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per separazione ex art. 706 c.p.c. depositato in data 15.11.2021, , Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio con in Pescara, in data 7.2.2016, unione CP dalla quale non sono nati figli, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa di;
2) porre a carico CP del sig. ed in favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensile di € CP
700,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
3) assegnare la casa coniugale alla ricorrente. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e con ogni riserva di separata azione, di diritto e di ragione”.
2. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
- sin dall'inizio dell'unione coniugale, il marito, persona dal carattere dispositivo ed autoritario, ha imposto unilateralmente alla moglie le proprie scelte di vita, la quale lo ha sempre assecondato;
- a far data dal 9.12.2016, la ricorrente prestava la propria attività lavorativa nel bar gelateria
“ ”, sito in Francavilla al Mare (CH), di proprietà del marito, senza percepire stipendio;
Pt_1
- la descritta attività lavorativa veniva prestata fino al 31.8.2020, data in cui decideva di CP chiudere l'attività commerciale;
- dal momento della chiusura di detta attività, il marito cessava di fornire alla moglie, totalmente priva di autonomia, qualsivoglia sostegno economico;
- nel contempo, lo stesso iniziava ad intrattenere pubbliche frequentazioni femminili, nonché a vivere nella casa coniugale in stanze separate rispetto a quelle occupate dalla moglie, in quanto poste su due piani autonomi;
- il resistente è direttore di e percepisce uno stipendio mensile di circa Controparte_2
2.000,00 euro, al contrario della ricorrente, che non possiede redditi da attività lavorativa.
3. Con comparsa del 20.1.2022 si è costituito in giudizio il resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente in [...]) autorizzare i coniugi e a vivere separatamente nel rispetto CP Parte_2
reciproco; 2) dichiarare che nulla è dovuto ad a titolo di contributo nel suo Parte_2
mantenimento; 3) rigettare la domanda avversaria di assegnazione della casa coniugale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Voglia l'On. Tribunale adito in via definitiva 1. pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo in capo alla moglie,
per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, di fedeltà ed Parte_2
astensione dai rapporti intimi, ex art. 143 c.c., per tutti i motivi spiegati;
2. rigettare la
pagina 2 di 7 domanda avversaria di addebito della separazione in capo al marito, in quanto CP
infondata in fatto ed in diritto;
3. rigettare la domanda avversaria di assegnazione della casa coniugale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4. dichiarare che nulla è dovuto ad
[...]
a titolo di contributo nel suo mantenimento;
e per l'effetto rigettare la domanda di Pt_2 assegno avanzata da controparte;
5. vinte le spese di lite”.
4. A sostegno delle domande formulate, il resistente ha dedotto che:
- i motivi che hanno determinato la fine dell'affectio coniugalis sono tutti riconducibili alla violazione, per parte della ricorrente, dei primari obblighi nascenti dal matrimonio e, in particolare, i doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale;
- la personalità della moglie è risultata caratterizzata da uno stile di vita promiscuo, ludopatia, frequentazioni discutibili, frequenti uscite con rientro a tarda notte o la mattina successiva e da altre abitudini contrarie alla morale familiare, quale l'abuso di sostanze alcoliche;
- la ricorrente ha abbandonato il marito, facendogli mancare ogni forma di assistenza, persino nel corso del ricovero in ospedale di quest'ultimo;
- la stessa è venuta meno all'obbligo di fedeltà, avendo intrapreso, sin dal 2019, una relazione extraconiugale con , con il quale oggi convive;
Parte_3
- la ricorrente si è altresì astenuta dall'avere rapporti intimi con il coniuge, respingendolo ed umiliandolo in più di una circostanza;
- la ricorrente è economicamente autosufficiente in quanto svolge attività lavorativa presso un'azienda di Roseto degli Abruzzi, commercializza prodotti estetici ed esegue trattamenti estetici a pagamento a domicilio;
- il resistente è impiegato presso , ma il suo stipendio è gravato dalla cessione Controparte_2
del quinto e da ulteriori decurtazioni (a causa dei debiti contratti per aver provveduto, in via esclusiva, alle esigenze familiari), per un totale residuo di 1.477,02 euro. A tale somma vanno inoltre sottratti ulteriori costi fissi dallo stesso sostenuti, per un importo restante di 1.083,78 euro mensili.
5. All'udienza del 27.1.2022, le parti, dopo ampia trattativa, hanno raggiunto un accordo per la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “Il si impegnava a versare, CP
entro il giorno 5 di ogni mese, alla con decorrenza da febbraio 2022, Parte_2
quale contributo al mantenimento della moglie complessivi euro 300,00 per la durata di cinque mesi;
la rilascerà la casa familiare di Strada Vicinale del Trappeto n. 1 Parte_2 entro il 27.6.2022. Integralmente compensate le spese tra le parti”. Il Presidente ha così autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo la trasformazione del rito.
pagina 3 di 7 6. Con atto depositato in data 28.1.2022, la ricorrente ha, tuttavia, revocato il proprio consenso all'accordo raggiunto in fase presidenziale.
7. Con ordinanza resa all'udienza del 24.2.2022, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- non provvede sulla casa famigliare, in assenza di figli;
- dispone che il versi alla entro il giorno CP Parte_4
5 di ogni mese, a titolo di mantenimento, la somma di euro 150,00 con decorrenza marzo 2022
e rivalutazione ISTAT marzo 2023”.
8. Con sentenza non definitiva n. 615/2023 del 20.4.2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, e, istruita la causa a mezzo di prove orali, all'udienza del 4 dicembre
2024 la causa veniva trattenuta a decisione a seguito dello scadere dei termini concessi alle parti ex art. 190 c.p.c..
9. La domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite, merita di essere disattesa perché infondata.
10. La ricorrente, invero, ha dedotto una generica violazione, da parte del marito, dei doveri coniugali, non fornendo tuttavia la prova di specifici comportamenti consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto tra i coniugi. In particolare, le lamentate mancanze del nei confronti della moglie CP
(per lo più di tipo economico) e la violazione del dovere di fedeltà sono circostanze solo genericamente dedotte nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., né sono state meglio indicate, con riferimento ad episodi specifici e concreti, nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
11. Al contrario, la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente risulta fondata e merita di essere accolta.
In particolare, il resistente chiede che la responsabilità della separazione sia attribuita alla moglie per aver egli violato l'obbligo di fedeltà, avendo intrattenuto una relazione affettiva con sin dal 2019, sfociata peraltro, nel 2023, in una convivenza con il Parte_3
medesimo.
La relazione extraconiugale è stata dedotta e documentata, con comparsa di costituzione e con
II memoria istruttoria, tramite immagini e didascalie tratte dai profili social della ricorrente, nonché da certificato attestante il cambio di residenza presso l'abitazione con il . Parte_3
Giova inoltre valorizzare il conportamento processuale della parte ricorrente, assente senza idonea giustificazione, all'udienza dell'8.2.2023, alla quale la stessa era tenuta a comparire per rendere interrogatorio formale sui seguenti capitoli:“- 15) Vero che dal 2019 sino ad oggi ha
pagina 4 di 7 incontrato in diverse circostanze il sig. con il quale ha consumato Parte_3
rapporti sessuali? - 16) Vero che negli ultimi 3 anni ha inviato quotidianamente messaggi telefonici, via sms, whatsapp e messenger a Parte_3
- 17) Vero che negli ultimi 3 anni sino ad oggi ha scritto e postato immagini e gif con cuori, baci, etc. etc., sul profilo pubblico di facebook di , ovvero sul suo Parte_3 profilo pubblico instagram “ , come da documenti che le si mostrano? (vedi doc. 1 Per_1 all. alla comparsa di costituzione in fase presidenziale e doc. 9 all. alla presente.)”.
12. La dichiarazione di decadenza, della quale si invoca la revoca, merita di essere confermata atteso che veniva dichiarata non soltanto in ragione della mancata comparizione, ma soprattutto a fronte del mancato deposito di documentazione a riscontro della giustificazione resa (assenza per colloquio di lavoro) nell'ulteriore termine concesso dal giudice istruttore, comportamento di per sé sufficiente a dimostrare non solo la mancanza di interesse della parte nella richiesta istruttoria formulata ed ammessa, ma anche la mancanza di prova sulla dedotta non imputabilità della mancata comparizione.
13. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, sebbene l'art. 232 c.p.c. non colleghi automaticamente all'assenza o alla mancata risposta senza giustificato motivo l'effetto confessorio, tali circostanze forniscono elementi di giudizio idonei a determinare, unitamente agli altri elementi di prova, il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo, fino a consentire al giudicante di attribuire valore di ammissione dei medesimi fatti, secondo il suo prudente apprezzamento (cfr., ex multis, Cass. sez. II,
19.12.2017, n. 30529).
14. Parimenti dimostrata risulta la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
Il resistente, invero, ha dedotto sul punto uno specifico episodio secondo cui, in un momento di grave difficoltà quale il proprio ricovero in ospedale, la moglie si è mostrata totalmente disinteressata alle condizioni di salute del marito, non prestandogli la necessaria assistenza.
L'accaduto è stato confermato dalle testi, e , sentite Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 12.4.2023.
La circostanza, peraltro, era contenuta in apposito capitolo dell'interrogatorio formale deferito alla ricorrente, (“2) Vero che nell'anno 2021 il ha subito una emorragia interna per la CP
quale è stato ricoverato presso il Nosocomio di Chieti e nell'occasione ha omesso di chiedere informazioni sul suo stato di salute e di fornirgli la biancheria e quant'altro occorrente?”), al quale, come precedentemente chiarito, la stessa non si è presentata, con le conseguenze di cui sopra in ordine alla formazione del convincimento del giudice.
pagina 5 di 7 15. Ebbene, reputa il Collegio che le condotte della ricorrente, desunte anche dal suo contegno processuale, siano particolarmente gravi e sufficienti a giustificare l'addebito della separazione, in quanto idonee ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, in assenza di prova che il menage tra i coniugi precedentemente fosse meramente formale.
Sul punto, deve invero ricordarsi il consolidato principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr., ex multis, Cass.
14.2.2012, n. 2059; Cass. 19.2.2018, n. 3923; Cass. 8.6.2023, n. 16169).
La ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a contestare i fatti dedotti dal resistente, che devono dunque considerarsi pacifici.
La domanda di addebito proposta dal resistente merita pertanto pieno accoglimento.
16. Quanto all'assegnazione della casa coniugale formulata dalla parte ricorrente, la domanda si palesa inammissibile in ragione dell'assenza di figli e del titolo di proprietà esclusiva in capo al sig. CP
17. Con riguardo alla domanda di contributo di mantenimento proposta dalla ricorrente, essa va rigettata, in considerazione dell'addebito della separazione, che, come noto, comporta la perdita del diritto al predetto assegno.
18. In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito le spese di lite vanno integralmente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni Parte_1
ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla parte ricorrente e rigetta, per il resto, il ricorso;
- accoglie la domanda di addebito della separazione a carico di proposta dalla parte Parte_1
resiste;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 3.809,00 oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7 Pescara, 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
La presente motivazione è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Benedetta Ciferni, magistrato ordinario in tirocinio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4463/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNAMARIA Parte_1 C.F._1
CAPOZZUCCO, elettivamente domiciliata in VIA MARCHE n. 10, SPOLTORE 65010, presso il difensore avv. ANNA MARIA CAPOZUCCO, giusta procura agli atti
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. MATILDE CIONINI e CP C.F._2 dell'avv. SILVIA TORTORELLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA ETTORE TROILO n. 18,
PESCARA 65121, i difensori avv. MATILDE CIONINI e avv. SILVIA TORTORELLA, giusta procura agli atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso per separazione ex art. 706 c.p.c. depositato in data 15.11.2021, , Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio con in Pescara, in data 7.2.2016, unione CP dalla quale non sono nati figli, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa di;
2) porre a carico CP del sig. ed in favore della ricorrente un assegno di mantenimento mensile di € CP
700,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
3) assegnare la casa coniugale alla ricorrente. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e con ogni riserva di separata azione, di diritto e di ragione”.
2. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
- sin dall'inizio dell'unione coniugale, il marito, persona dal carattere dispositivo ed autoritario, ha imposto unilateralmente alla moglie le proprie scelte di vita, la quale lo ha sempre assecondato;
- a far data dal 9.12.2016, la ricorrente prestava la propria attività lavorativa nel bar gelateria
“ ”, sito in Francavilla al Mare (CH), di proprietà del marito, senza percepire stipendio;
Pt_1
- la descritta attività lavorativa veniva prestata fino al 31.8.2020, data in cui decideva di CP chiudere l'attività commerciale;
- dal momento della chiusura di detta attività, il marito cessava di fornire alla moglie, totalmente priva di autonomia, qualsivoglia sostegno economico;
- nel contempo, lo stesso iniziava ad intrattenere pubbliche frequentazioni femminili, nonché a vivere nella casa coniugale in stanze separate rispetto a quelle occupate dalla moglie, in quanto poste su due piani autonomi;
- il resistente è direttore di e percepisce uno stipendio mensile di circa Controparte_2
2.000,00 euro, al contrario della ricorrente, che non possiede redditi da attività lavorativa.
3. Con comparsa del 20.1.2022 si è costituito in giudizio il resistente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Sig. Presidente in [...]) autorizzare i coniugi e a vivere separatamente nel rispetto CP Parte_2
reciproco; 2) dichiarare che nulla è dovuto ad a titolo di contributo nel suo Parte_2
mantenimento; 3) rigettare la domanda avversaria di assegnazione della casa coniugale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Voglia l'On. Tribunale adito in via definitiva 1. pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito esclusivo in capo alla moglie,
per violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, di fedeltà ed Parte_2
astensione dai rapporti intimi, ex art. 143 c.c., per tutti i motivi spiegati;
2. rigettare la
pagina 2 di 7 domanda avversaria di addebito della separazione in capo al marito, in quanto CP
infondata in fatto ed in diritto;
3. rigettare la domanda avversaria di assegnazione della casa coniugale in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4. dichiarare che nulla è dovuto ad
[...]
a titolo di contributo nel suo mantenimento;
e per l'effetto rigettare la domanda di Pt_2 assegno avanzata da controparte;
5. vinte le spese di lite”.
4. A sostegno delle domande formulate, il resistente ha dedotto che:
- i motivi che hanno determinato la fine dell'affectio coniugalis sono tutti riconducibili alla violazione, per parte della ricorrente, dei primari obblighi nascenti dal matrimonio e, in particolare, i doveri di fedeltà e di assistenza morale e materiale;
- la personalità della moglie è risultata caratterizzata da uno stile di vita promiscuo, ludopatia, frequentazioni discutibili, frequenti uscite con rientro a tarda notte o la mattina successiva e da altre abitudini contrarie alla morale familiare, quale l'abuso di sostanze alcoliche;
- la ricorrente ha abbandonato il marito, facendogli mancare ogni forma di assistenza, persino nel corso del ricovero in ospedale di quest'ultimo;
- la stessa è venuta meno all'obbligo di fedeltà, avendo intrapreso, sin dal 2019, una relazione extraconiugale con , con il quale oggi convive;
Parte_3
- la ricorrente si è altresì astenuta dall'avere rapporti intimi con il coniuge, respingendolo ed umiliandolo in più di una circostanza;
- la ricorrente è economicamente autosufficiente in quanto svolge attività lavorativa presso un'azienda di Roseto degli Abruzzi, commercializza prodotti estetici ed esegue trattamenti estetici a pagamento a domicilio;
- il resistente è impiegato presso , ma il suo stipendio è gravato dalla cessione Controparte_2
del quinto e da ulteriori decurtazioni (a causa dei debiti contratti per aver provveduto, in via esclusiva, alle esigenze familiari), per un totale residuo di 1.477,02 euro. A tale somma vanno inoltre sottratti ulteriori costi fissi dallo stesso sostenuti, per un importo restante di 1.083,78 euro mensili.
5. All'udienza del 27.1.2022, le parti, dopo ampia trattativa, hanno raggiunto un accordo per la separazione consensuale alle seguenti condizioni: “Il si impegnava a versare, CP
entro il giorno 5 di ogni mese, alla con decorrenza da febbraio 2022, Parte_2
quale contributo al mantenimento della moglie complessivi euro 300,00 per la durata di cinque mesi;
la rilascerà la casa familiare di Strada Vicinale del Trappeto n. 1 Parte_2 entro il 27.6.2022. Integralmente compensate le spese tra le parti”. Il Presidente ha così autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo la trasformazione del rito.
pagina 3 di 7 6. Con atto depositato in data 28.1.2022, la ricorrente ha, tuttavia, revocato il proprio consenso all'accordo raggiunto in fase presidenziale.
7. Con ordinanza resa all'udienza del 24.2.2022, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati;
- non provvede sulla casa famigliare, in assenza di figli;
- dispone che il versi alla entro il giorno CP Parte_4
5 di ogni mese, a titolo di mantenimento, la somma di euro 150,00 con decorrenza marzo 2022
e rivalutazione ISTAT marzo 2023”.
8. Con sentenza non definitiva n. 615/2023 del 20.4.2023 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, e, istruita la causa a mezzo di prove orali, all'udienza del 4 dicembre
2024 la causa veniva trattenuta a decisione a seguito dello scadere dei termini concessi alle parti ex art. 190 c.p.c..
9. La domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, sulla scorta delle emergenze probatorie acquisite, merita di essere disattesa perché infondata.
10. La ricorrente, invero, ha dedotto una generica violazione, da parte del marito, dei doveri coniugali, non fornendo tuttavia la prova di specifici comportamenti consapevolmente e volontariamente contrari ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto tra i coniugi. In particolare, le lamentate mancanze del nei confronti della moglie CP
(per lo più di tipo economico) e la violazione del dovere di fedeltà sono circostanze solo genericamente dedotte nel ricorso introduttivo e nella memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., né sono state meglio indicate, con riferimento ad episodi specifici e concreti, nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
11. Al contrario, la domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente risulta fondata e merita di essere accolta.
In particolare, il resistente chiede che la responsabilità della separazione sia attribuita alla moglie per aver egli violato l'obbligo di fedeltà, avendo intrattenuto una relazione affettiva con sin dal 2019, sfociata peraltro, nel 2023, in una convivenza con il Parte_3
medesimo.
La relazione extraconiugale è stata dedotta e documentata, con comparsa di costituzione e con
II memoria istruttoria, tramite immagini e didascalie tratte dai profili social della ricorrente, nonché da certificato attestante il cambio di residenza presso l'abitazione con il . Parte_3
Giova inoltre valorizzare il conportamento processuale della parte ricorrente, assente senza idonea giustificazione, all'udienza dell'8.2.2023, alla quale la stessa era tenuta a comparire per rendere interrogatorio formale sui seguenti capitoli:“- 15) Vero che dal 2019 sino ad oggi ha
pagina 4 di 7 incontrato in diverse circostanze il sig. con il quale ha consumato Parte_3
rapporti sessuali? - 16) Vero che negli ultimi 3 anni ha inviato quotidianamente messaggi telefonici, via sms, whatsapp e messenger a Parte_3
- 17) Vero che negli ultimi 3 anni sino ad oggi ha scritto e postato immagini e gif con cuori, baci, etc. etc., sul profilo pubblico di facebook di , ovvero sul suo Parte_3 profilo pubblico instagram “ , come da documenti che le si mostrano? (vedi doc. 1 Per_1 all. alla comparsa di costituzione in fase presidenziale e doc. 9 all. alla presente.)”.
12. La dichiarazione di decadenza, della quale si invoca la revoca, merita di essere confermata atteso che veniva dichiarata non soltanto in ragione della mancata comparizione, ma soprattutto a fronte del mancato deposito di documentazione a riscontro della giustificazione resa (assenza per colloquio di lavoro) nell'ulteriore termine concesso dal giudice istruttore, comportamento di per sé sufficiente a dimostrare non solo la mancanza di interesse della parte nella richiesta istruttoria formulata ed ammessa, ma anche la mancanza di prova sulla dedotta non imputabilità della mancata comparizione.
13. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, sebbene l'art. 232 c.p.c. non colleghi automaticamente all'assenza o alla mancata risposta senza giustificato motivo l'effetto confessorio, tali circostanze forniscono elementi di giudizio idonei a determinare, unitamente agli altri elementi di prova, il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo, fino a consentire al giudicante di attribuire valore di ammissione dei medesimi fatti, secondo il suo prudente apprezzamento (cfr., ex multis, Cass. sez. II,
19.12.2017, n. 30529).
14. Parimenti dimostrata risulta la violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale.
Il resistente, invero, ha dedotto sul punto uno specifico episodio secondo cui, in un momento di grave difficoltà quale il proprio ricovero in ospedale, la moglie si è mostrata totalmente disinteressata alle condizioni di salute del marito, non prestandogli la necessaria assistenza.
L'accaduto è stato confermato dalle testi, e , sentite Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 12.4.2023.
La circostanza, peraltro, era contenuta in apposito capitolo dell'interrogatorio formale deferito alla ricorrente, (“2) Vero che nell'anno 2021 il ha subito una emorragia interna per la CP
quale è stato ricoverato presso il Nosocomio di Chieti e nell'occasione ha omesso di chiedere informazioni sul suo stato di salute e di fornirgli la biancheria e quant'altro occorrente?”), al quale, come precedentemente chiarito, la stessa non si è presentata, con le conseguenze di cui sopra in ordine alla formazione del convincimento del giudice.
pagina 5 di 7 15. Ebbene, reputa il Collegio che le condotte della ricorrente, desunte anche dal suo contegno processuale, siano particolarmente gravi e sufficienti a giustificare l'addebito della separazione, in quanto idonee ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, in assenza di prova che il menage tra i coniugi precedentemente fosse meramente formale.
Sul punto, deve invero ricordarsi il consolidato principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (cfr., ex multis, Cass.
14.2.2012, n. 2059; Cass. 19.2.2018, n. 3923; Cass. 8.6.2023, n. 16169).
La ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a contestare i fatti dedotti dal resistente, che devono dunque considerarsi pacifici.
La domanda di addebito proposta dal resistente merita pertanto pieno accoglimento.
16. Quanto all'assegnazione della casa coniugale formulata dalla parte ricorrente, la domanda si palesa inammissibile in ragione dell'assenza di figli e del titolo di proprietà esclusiva in capo al sig. CP
17. Con riguardo alla domanda di contributo di mantenimento proposta dalla ricorrente, essa va rigettata, in considerazione dell'addebito della separazione, che, come noto, comporta la perdita del diritto al predetto assegno.
18. In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito le spese di lite vanno integralmente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni Parte_1
ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla parte ricorrente e rigetta, per il resto, il ricorso;
- accoglie la domanda di addebito della separazione a carico di proposta dalla parte Parte_1
resiste;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 3.809,00 oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7 Pescara, 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
La presente motivazione è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Benedetta Ciferni, magistrato ordinario in tirocinio
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