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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12665 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7874/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia Ferroni, ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7874/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Romina Scarano, Parte_1 C.F._1 ( ) presso la quale è elettivamente domicilia in Roma alla via Oslavia, 30 in virtù C.F._2 di procura in atti;
- parte opponente – contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Cardoni presso la CP_1 C.F._3 quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Carlo Pisacane n. 12 in virtù di procura in atti,
- parte opposta –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 5.9.2025
Per parte opponente (come da atto introduttivo)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 2514/23 emesso dal Tribunale di Roma il 9/2/2023, in via definitiva accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare che nulla deve la sig.ra al sig. Parte_1 CP_1 in base ai titoli per cui è causa. Vittoria di spese e onorari. Il valore della presente causa è di
[...] 8.855,01”.
Per parte opposta (come da comparsa di costituzione)
“- confermare la definitiva esecutorietà ex art. 647 cpc del decreto ingiuntivo n. 2514 del 9.2.2023 del Tribunale di Roma nrg 597/2023 per mancata opposizione da parte della SI.ra nei Parte_2 termini di legge stante la regolarità della notifica ex art. 140 cpc nei confronti della stessa odierna opponente e, quindi, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato ex art. 2909 cc rispetto a tutto quanto dedotto e/o deducibile a fondamento della statuizione di condanna contenuta in tale provvedimento e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda, eccezione ed istanza poiché tardiva, pagina 1 di 4 inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accertamento dell'irregolarità della notifica del titolo:
- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'opposta al pagamento e/o alla restituzione e/o al rimborso in favore del SI. delle somme da questi anticipate a titolo di spese CP_1 straordinarie per i figli (27,06, 38,92 e 1.357,50), nonché a titolo di prestito (euro 10.335,00) come dettagliatamente descritto nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare la SI.ra Pt_1
al pagamento e/o alla restituzione e/o al rimborso in favore del SI. della somma
[...] CP_1 di euro 8.855,01 (di cui nella misura di euro 5.655,00 a saldo della restituzione del prestito)
- in ogni caso rigettare le domande avversarie poiché tardive, improcedibili, inammissibili, infondate e non provate - accertare e dichiarare che la SI.ra ha agito e resistito in giudizio con malafede o Pt_1 colpa grave e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno in favore del SI. nella misura ritenuta di giustizia in via CP_1 equitativa - condannare l'opponente alla refusione delle spese e compensi, oltre spese generali ed oneri di legge”
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione, ex art 650 c.p.c., Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2514/23 emesso il 9/2/2023 (RG. 597/23), esecutivo ex art. 647 c.p.c., con cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto, il pagamento in favore di della somma di euro CP_1 8.855,01 oltre interessi e spese del monitorio.
L'opponente a sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ha dedotto la nullità della notifica allegando di non avere mai avuto conoscenza di tale decreto che, pur notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, in quanto l'Ufficiale Giudiziario il 28/2/2023 non avendo rinvenuto alcuno all'indicato domicilio, eseguiva il 1/3/2023 l'affissione a norma di legge ed inviava l'avviso di notifica con racc.ta n. 66870887341-8, poi restituito al mittente per compiuta giacenza in quanto non ritirato nei termini previsti, non era mai entrato nella sua sfera di conoscibilità.
La , nello specifico, lamentava che la raccomandata informativa del deposito dell'atto nella casa Pt_1 comunale non fosse mai stata recapitata o, comunque, il relativo avviso fosse andato perso o sottratto in ragione delle cattive condizioni delle cassette di recapito, rilevando che nell'avviso di ricevimento, ovvero in questo caso di compiuta giacenza, della raccomandata spedita per notiziare dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare non risultava alcuna indicazione del tentativo di recapito, nel merito contestava la pretesa creditoria insistendo per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva contestando quanto dedotto dalla , deducendo in particolare la CP_1 Pt_1 regolarità della notifica, anche alla luce della dichiarazione delle Poste spa che depositava, “con riferimento alla sua segnalazione relativa all'invio n. 668708873418, spedito il 02/03/2023, diretto a
, la informiamo che risulta effettuato un tentativo di recapito in data 08/03/2023, con Parte_1 pagina 2 di 4 rilascio dell'avviso di giacenza per temporanea assenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro. Successivamente l'invio è stato inoltrato all'ufficio postale di ROMA 110, dove è rimasto in giacenza per il periodo previsto, al termine del quale è stato rinviato al mittente e consegnato allo stesso in data 21/04/2023” come pure risultava dal dettaglio dell'invio del plico in atti. Depositava inoltre documentazione fotografica a dimostrazione della idoneità delle cassette postali a conservare riservatamente ed in sicurezza la posta senza pericolo di sottrazione.
Depositate le memorie ex art. 171 ter, alla prima udienza, disattesa la richiesta di sospensione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 5 settembre 2025 ove le parti precisavano le conclusioni ed il giudice riservava il deposito della sentenza nei 30 giorni successivi ex art. 281sexies c.p.c. u.c.
*****
L'opposizione è inammissibile.
Parte opponente formula la presente opposizione ai sensi dell'art 650 c.p.c., allegando, a giustificazione della tardività della relativa proposizione, la nullità della notifica, per non essere la raccomandata informativa del deposito dell'atto da notificare nella casa comunale mai entrata nella sua sfera di conoscibilità.
La censura, già ad una sommaria delibazione destituita di fondamento giuridico a fronte della documentazione depositata da parte opposta, non è in ogni caso idonea ex se a ritenere ammissibile l'opposizione proposta.
Si rammenta, infatti, che l'art 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al
“mero ritardo” della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto «tempestiva conoscenza» dello stesso per effetto della irregolarità della notifica.
Ne consegue, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, che, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della «non tempestività» della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (Cass. II, n. 16211/2017; Cass. S.U., n. 9938/2005).
Nel caso di specie parte opponente si limita ad allegare come sopra detto di non aver avuto tempestivamente conoscenza del decreto oggi opposto in ragione della nullità della notifica, senza tuttavia neanche allegare quando abbia avuto, in conseguenza di tali asseriti vizi, effettiva cognizione del decreto oggi opposto e quindi senza alcuna allegazione in ordine alla effettiva incidenza causale di detta nullità nella valutazione della possibilità di proporre, comunque tempestivamente, nonostante l'asserita nullità l'opposizione de qua.
Ne consegue, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato testé esposto, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita anche in applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio
pagina 3 di 4 2020).
Le altre domande di parte opposta afferiscono ad effetti legali automatici conseguenti al rigetto dell'opposizione.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 e successive mod. con riferimento alla relativa fascia di valore, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art 650 c.p.c. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2514/23 emesso il 9/2/2023 dal Tribunale di Roma (RG. 597/23) esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 7/8.5.2023;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna ( ) a rifondere a Parte_1 C.F._1 CP_1 ( ) le spese di lite che liquida in euro 1.700 per compensi oltre rimborso C.F._3 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge
Roma, 16 settembre 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia Ferroni, ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7874/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Romina Scarano, Parte_1 C.F._1 ( ) presso la quale è elettivamente domicilia in Roma alla via Oslavia, 30 in virtù C.F._2 di procura in atti;
- parte opponente – contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Cardoni presso la CP_1 C.F._3 quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Carlo Pisacane n. 12 in virtù di procura in atti,
- parte opposta –
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 5.9.2025
Per parte opponente (come da atto introduttivo)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo n. 2514/23 emesso dal Tribunale di Roma il 9/2/2023, in via definitiva accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare che nulla deve la sig.ra al sig. Parte_1 CP_1 in base ai titoli per cui è causa. Vittoria di spese e onorari. Il valore della presente causa è di
[...] 8.855,01”.
Per parte opposta (come da comparsa di costituzione)
“- confermare la definitiva esecutorietà ex art. 647 cpc del decreto ingiuntivo n. 2514 del 9.2.2023 del Tribunale di Roma nrg 597/2023 per mancata opposizione da parte della SI.ra nei Parte_2 termini di legge stante la regolarità della notifica ex art. 140 cpc nei confronti della stessa odierna opponente e, quindi, accertare e dichiarare il passaggio in giudicato ex art. 2909 cc rispetto a tutto quanto dedotto e/o deducibile a fondamento della statuizione di condanna contenuta in tale provvedimento e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda, eccezione ed istanza poiché tardiva, pagina 1 di 4 inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di accertamento dell'irregolarità della notifica del titolo:
- accertare e dichiarare l'inadempimento dell'opposta al pagamento e/o alla restituzione e/o al rimborso in favore del SI. delle somme da questi anticipate a titolo di spese CP_1 straordinarie per i figli (27,06, 38,92 e 1.357,50), nonché a titolo di prestito (euro 10.335,00) come dettagliatamente descritto nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare la SI.ra Pt_1
al pagamento e/o alla restituzione e/o al rimborso in favore del SI. della somma
[...] CP_1 di euro 8.855,01 (di cui nella misura di euro 5.655,00 a saldo della restituzione del prestito)
- in ogni caso rigettare le domande avversarie poiché tardive, improcedibili, inammissibili, infondate e non provate - accertare e dichiarare che la SI.ra ha agito e resistito in giudizio con malafede o Pt_1 colpa grave e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno in favore del SI. nella misura ritenuta di giustizia in via CP_1 equitativa - condannare l'opponente alla refusione delle spese e compensi, oltre spese generali ed oneri di legge”
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione, ex art 650 c.p.c., Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2514/23 emesso il 9/2/2023 (RG. 597/23), esecutivo ex art. 647 c.p.c., con cui il Tribunale di Roma le ha ingiunto, il pagamento in favore di della somma di euro CP_1 8.855,01 oltre interessi e spese del monitorio.
L'opponente a sostegno dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ha dedotto la nullità della notifica allegando di non avere mai avuto conoscenza di tale decreto che, pur notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, in quanto l'Ufficiale Giudiziario il 28/2/2023 non avendo rinvenuto alcuno all'indicato domicilio, eseguiva il 1/3/2023 l'affissione a norma di legge ed inviava l'avviso di notifica con racc.ta n. 66870887341-8, poi restituito al mittente per compiuta giacenza in quanto non ritirato nei termini previsti, non era mai entrato nella sua sfera di conoscibilità.
La , nello specifico, lamentava che la raccomandata informativa del deposito dell'atto nella casa Pt_1 comunale non fosse mai stata recapitata o, comunque, il relativo avviso fosse andato perso o sottratto in ragione delle cattive condizioni delle cassette di recapito, rilevando che nell'avviso di ricevimento, ovvero in questo caso di compiuta giacenza, della raccomandata spedita per notiziare dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto da notificare non risultava alcuna indicazione del tentativo di recapito, nel merito contestava la pretesa creditoria insistendo per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si costituiva contestando quanto dedotto dalla , deducendo in particolare la CP_1 Pt_1 regolarità della notifica, anche alla luce della dichiarazione delle Poste spa che depositava, “con riferimento alla sua segnalazione relativa all'invio n. 668708873418, spedito il 02/03/2023, diretto a
, la informiamo che risulta effettuato un tentativo di recapito in data 08/03/2023, con Parte_1 pagina 2 di 4 rilascio dell'avviso di giacenza per temporanea assenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro. Successivamente l'invio è stato inoltrato all'ufficio postale di ROMA 110, dove è rimasto in giacenza per il periodo previsto, al termine del quale è stato rinviato al mittente e consegnato allo stesso in data 21/04/2023” come pure risultava dal dettaglio dell'invio del plico in atti. Depositava inoltre documentazione fotografica a dimostrazione della idoneità delle cassette postali a conservare riservatamente ed in sicurezza la posta senza pericolo di sottrazione.
Depositate le memorie ex art. 171 ter, alla prima udienza, disattesa la richiesta di sospensione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 5 settembre 2025 ove le parti precisavano le conclusioni ed il giudice riservava il deposito della sentenza nei 30 giorni successivi ex art. 281sexies c.p.c. u.c.
*****
L'opposizione è inammissibile.
Parte opponente formula la presente opposizione ai sensi dell'art 650 c.p.c., allegando, a giustificazione della tardività della relativa proposizione, la nullità della notifica, per non essere la raccomandata informativa del deposito dell'atto da notificare nella casa comunale mai entrata nella sua sfera di conoscibilità.
La censura, già ad una sommaria delibazione destituita di fondamento giuridico a fronte della documentazione depositata da parte opposta, non è in ogni caso idonea ex se a ritenere ammissibile l'opposizione proposta.
Si rammenta, infatti, che l'art 650 c.p.c. ricollega l'ammissibilità dell'opposizione tardiva non già al
“mero ritardo” della conoscenza del decreto ingiuntivo, ma alla circostanza che l'ingiunto non abbia avuto «tempestiva conoscenza» dello stesso per effetto della irregolarità della notifica.
Ne consegue, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, che, ai fini dell'ammissibilità della sua opposizione, l'ingiunto deve fornire la prova, non solo della mancata conoscenza del provvedimento monitorio come effetto di una irregolarità della sua notifica o di un caso fortuito o di forza maggiore, ma anche della «non tempestività» della conoscenza stessa, ossia dell'aver acquisito cognizione del decreto solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva (Cass. II, n. 16211/2017; Cass. S.U., n. 9938/2005).
Nel caso di specie parte opponente si limita ad allegare come sopra detto di non aver avuto tempestivamente conoscenza del decreto oggi opposto in ragione della nullità della notifica, senza tuttavia neanche allegare quando abbia avuto, in conseguenza di tali asseriti vizi, effettiva cognizione del decreto oggi opposto e quindi senza alcuna allegazione in ordine alla effettiva incidenza causale di detta nullità nella valutazione della possibilità di proporre, comunque tempestivamente, nonostante l'asserita nullità l'opposizione de qua.
Ne consegue, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale consolidato testé esposto, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c.
Ogni altra questione deve intendersi assorbita anche in applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio
pagina 3 di 4 2020).
Le altre domande di parte opposta afferiscono ad effetti legali automatici conseguenti al rigetto dell'opposizione.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c di parte opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 e successive mod. con riferimento alla relativa fascia di valore, esclusa la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art 650 c.p.c. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2514/23 emesso il 9/2/2023 dal Tribunale di Roma (RG. 597/23) esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 7/8.5.2023;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna ( ) a rifondere a Parte_1 C.F._1 CP_1 ( ) le spese di lite che liquida in euro 1.700 per compensi oltre rimborso C.F._3 forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge
Roma, 16 settembre 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
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