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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/10/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2712/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2712/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da: Parte_1
(Cf. nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1 e
, Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]; entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Ivrea, Corso Costantino Nigra n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Tullia Dalmasso (Cf.
) che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 16/01/2025”
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“i Sigg.ri e riconoscono di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a Parte_1 Parte_2 reciproche si è già allontanata dalla casa coniugale, da cui ha prelevato i suoi Parte_2 effetti personali e si è trasferita nell'appartamento sottostante, sito in Ivrea, Via Torino n. 147, sub. 3, piano primo, di sua esclusiva proprietà;
- i mobili che arredano la casa coniugale, sita in Ivrea Via Torino n. 147, sub. 4, piano secondo, di proprietà esclusiva del Sig. Parte_1
sono di sua proprietà;
[...] lie , nata il [...] e , nata il [...], entrambe maggiorenni non sono economicamente indipendenti e Per_1 Per_2 risiedono nell'abitazione materna. Il padre contribuirà al loro mantenimento versando alla madre a mezzo di bonifico bancario, a partire dal mese di ottobre 2024, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 per ciascuna delle figlie, quindi € 400,00 complessivi, rivalutabili agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, tra le quali i coniugi intendono espressamente debbano rientrare le spese di abbigliamento anche ordinario, oltre al cambio stagionale, le spese per farmaci prescritti dal medico di base e non coperte dal SSN, per il trasporto pubblico (biglietti e/o abbonamenti) necessarie per esigenze scolastiche e/o sportive, le tasse universitarie, i libri e la cancelleria scolastica, il conseguimento della patente di guida, il costo per gite scolastiche, con o senza pernottamento., le spese mediche necessarie e/o urgenti non coperte dal SSN, ticket sanitari e spese farmaceutiche anche da banco. Le spese dentistiche e odontotecniche necessarie per la cura della patologia di cui soffre
(ipoplasia) verranno sostenute interamente dal padre. Per_2
- i coniugi riconoscono che le seguenti spese straordinarie non richiedono un preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche, libri di teso e materiale scolastico indicato ad inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento al trasporto pubblico, due corsi per attività sportive extrascolastiche per ciascuna figlia, spese per manutenzione, bollo e assicurazione di mezzi di locomozione acquistati di comune accordo ed in uso alle figlie, spese per il conseguimento della patente di guida;
spese mediche connotate dai caratteri di necessarietà ed urgenza, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritte dal medico di base e i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche prescritte. I coniugi riconoscono, invece, che vadano concordate preventivamente, le spese straordinarie relative a iscrizione a università private, a master o corsi di specializzazione privati, le spese per alloggio e relative utenze presso le sedi universitarie, viaggi e vacanze, soggiorni estivi trascorsi autonomamente dalle figlie, l'acquisto di mezzi di locomozione.
- I veicoli Motociclo Chongoing, Modello Voge Tg FK56812, il Motociclo Piaggio Vespa Tg. EX60083, l'autovettura Audi Q3 Tg. GG292CN e il furgone Opel Vivaro Tg. FH446VB, già intestati in via esclusiva al marito resteranno di sua proprietà;
- I veicoli Dacia Sandero Tg. GW613XT, il motociclo Piaggio Mod. Vespa Primavera Tg. EK10181 ed il motociclo Piaggio Modello Vespa Primavera Tg. EX60082 già intestati in via esclusiva alla moglie, resteranno di sua proprietà;
- i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
- i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Ivrea in data 19/09/1993, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 60, Parte II, Serie A, Anno 1993). I coniugi, inizialmente in regime di comunione di beni, con convenzione matrimoniale di separazione dei beni in data 09/9/2008, optavano per il regime di separazione dei beni (Atto n. 5197, Serie 1T, Anno 2008, Comune di Ivrea). Dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: (13/10/2003) e (25/02/2007). Per_1 Per_2 Come ri con il trascorr anni è venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi e, conseguentemente, la comunione materiale e spirituale, che necessariamente deve caratterizzare l'unione familiare, fra gli stessi;
dal mese di giugno 2024 la moglie si è allontanata dalla casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. Parte_1
trasferendosi nell'unità immobiliare sita al piano sottostante, di sua esclusiva proprietà. Le parti hanno inoltre
[...] to di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ivrea di provvedere alle incombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 29.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2712/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da: Parte_1
(Cf. nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._1 e
, Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]; entrambi C.F._2 elettivamente domiciliati in Ivrea, Corso Costantino Nigra n. 1/A, presso lo studio dell'avv. Tullia Dalmasso (Cf.
) che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 16/01/2025”
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“i Sigg.ri e riconoscono di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a Parte_1 Parte_2 reciproche si è già allontanata dalla casa coniugale, da cui ha prelevato i suoi Parte_2 effetti personali e si è trasferita nell'appartamento sottostante, sito in Ivrea, Via Torino n. 147, sub. 3, piano primo, di sua esclusiva proprietà;
- i mobili che arredano la casa coniugale, sita in Ivrea Via Torino n. 147, sub. 4, piano secondo, di proprietà esclusiva del Sig. Parte_1
sono di sua proprietà;
[...] lie , nata il [...] e , nata il [...], entrambe maggiorenni non sono economicamente indipendenti e Per_1 Per_2 risiedono nell'abitazione materna. Il padre contribuirà al loro mantenimento versando alla madre a mezzo di bonifico bancario, a partire dal mese di ottobre 2024, entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 200,00 per ciascuna delle figlie, quindi € 400,00 complessivi, rivalutabili agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, tra le quali i coniugi intendono espressamente debbano rientrare le spese di abbigliamento anche ordinario, oltre al cambio stagionale, le spese per farmaci prescritti dal medico di base e non coperte dal SSN, per il trasporto pubblico (biglietti e/o abbonamenti) necessarie per esigenze scolastiche e/o sportive, le tasse universitarie, i libri e la cancelleria scolastica, il conseguimento della patente di guida, il costo per gite scolastiche, con o senza pernottamento., le spese mediche necessarie e/o urgenti non coperte dal SSN, ticket sanitari e spese farmaceutiche anche da banco. Le spese dentistiche e odontotecniche necessarie per la cura della patologia di cui soffre
(ipoplasia) verranno sostenute interamente dal padre. Per_2
- i coniugi riconoscono che le seguenti spese straordinarie non richiedono un preventivo accordo: tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche, libri di teso e materiale scolastico indicato ad inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, abbonamento al trasporto pubblico, due corsi per attività sportive extrascolastiche per ciascuna figlia, spese per manutenzione, bollo e assicurazione di mezzi di locomozione acquistati di comune accordo ed in uso alle figlie, spese per il conseguimento della patente di guida;
spese mediche connotate dai caratteri di necessarietà ed urgenza, trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritte dal medico di base e i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche prescritte. I coniugi riconoscono, invece, che vadano concordate preventivamente, le spese straordinarie relative a iscrizione a università private, a master o corsi di specializzazione privati, le spese per alloggio e relative utenze presso le sedi universitarie, viaggi e vacanze, soggiorni estivi trascorsi autonomamente dalle figlie, l'acquisto di mezzi di locomozione.
- I veicoli Motociclo Chongoing, Modello Voge Tg FK56812, il Motociclo Piaggio Vespa Tg. EX60083, l'autovettura Audi Q3 Tg. GG292CN e il furgone Opel Vivaro Tg. FH446VB, già intestati in via esclusiva al marito resteranno di sua proprietà;
- I veicoli Dacia Sandero Tg. GW613XT, il motociclo Piaggio Mod. Vespa Primavera Tg. EK10181 ed il motociclo Piaggio Modello Vespa Primavera Tg. EX60082 già intestati in via esclusiva alla moglie, resteranno di sua proprietà;
- i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
- i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Ivrea in data 19/09/1993, atto registrato nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 60, Parte II, Serie A, Anno 1993). I coniugi, inizialmente in regime di comunione di beni, con convenzione matrimoniale di separazione dei beni in data 09/9/2008, optavano per il regime di separazione dei beni (Atto n. 5197, Serie 1T, Anno 2008, Comune di Ivrea). Dall'unione matrimoniale sono nate due figlie: (13/10/2003) e (25/02/2007). Per_1 Per_2 Come ri con il trascorr anni è venuta meno l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi e, conseguentemente, la comunione materiale e spirituale, che necessariamente deve caratterizzare l'unione familiare, fra gli stessi;
dal mese di giugno 2024 la moglie si è allontanata dalla casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. Parte_1
trasferendosi nell'unità immobiliare sita al piano sottostante, di sua esclusiva proprietà. Le parti hanno inoltre
[...] to di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Parte_2
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ivrea di provvedere alle incombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 29.10.2025
IL PRESIDENTE est. Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.