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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1989/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249005332883000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180002888420000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1201/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l' Intimazione di pagamento n. 29120249005332883000 di € 285,03, e la sottostante cartella n.29120180002888420000 notificata al destinatario mediante pec il 14/03/2024, da Agenzia delle Entrate -
Riscossione Sicilia relativa a Tasse automobilistiche anno 2014 (cfr. provvedimenti impugnati in atti).
Ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti e della relativa pretesa - per i motivi che saranno di seguiti esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Deve ritenersi fondato ed assorbente il motivo di ricorso riferito alla prescrizione.
In materia di tasse auto, l'art 5 del Dlg. 30.12.1982 n. 953, dispone che l'azione dell'Amministrazione
Finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal primo gennaio 1993 per l'effetto dell'iscrizione dei veicoli nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (Cassazione,Ordinanza 20415/2017).
Nella fattispecie non è stata provata la notifica di atti interruttivi della prescrizione (Tassa auto 2014: cartella notificata il 14 marzo 2024 - cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione resistente alle spese di questo grado in favore del ricorrente che liquida in euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori da distrarsi in favore del Difensore costituito.
Agrigento, 19 Ottobre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA AR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1989/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120249005332883000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180002888420000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1201/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di I grado l' Intimazione di pagamento n. 29120249005332883000 di € 285,03, e la sottostante cartella n.29120180002888420000 notificata al destinatario mediante pec il 14/03/2024, da Agenzia delle Entrate -
Riscossione Sicilia relativa a Tasse automobilistiche anno 2014 (cfr. provvedimenti impugnati in atti).
Ha dedotto l'illegittimità dei provvedimenti e della relativa pretesa - per i motivi che saranno di seguiti esaminati – ed ha concluso per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
Deve ritenersi fondato ed assorbente il motivo di ricorso riferito alla prescrizione.
In materia di tasse auto, l'art 5 del Dlg. 30.12.1982 n. 953, dispone che l'azione dell'Amministrazione
Finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal primo gennaio 1993 per l'effetto dell'iscrizione dei veicoli nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (Cassazione,Ordinanza 20415/2017).
Nella fattispecie non è stata provata la notifica di atti interruttivi della prescrizione (Tassa auto 2014: cartella notificata il 14 marzo 2024 - cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione resistente alle spese di questo grado in favore del ricorrente che liquida in euro 300,00 (trecento/00) oltre accessori da distrarsi in favore del Difensore costituito.
Agrigento, 19 Ottobre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
NA AR