Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025, iscritta al n. 522 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E Parte_2
, nato a [...] il 19 settembre Parte_3
1966, c.f. , C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Estrema n. 15/a, presso lo studio dell'Avv. Eloisa Brugnoletti che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 15 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_3
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 18 marzo 2006 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 13).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio
[...]
a Viterbo il 12 aprile 2007; che sono separati per effetto del decreto di Persona_1
omologa emesso dal Tribunale di Viterbo in data 6 novembre 2014; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. Il figlio , maggiorenne, stabilirà autonomamente le modalità di Per_1
permanenza e frequentazione presso ciascun genitore.
2 La casa familiare sita in Viterbo alla via Mazzini n. 119, di proprietà esclusiva del
Sig era a suo tempo assegnata alla moglie, presso la qual era Parte_3 Per_1
collocato prevalentemente. Da tempo la predetta se ne è allontanata e la casa – in accordo tra i coniugi – è tornata nella piena disponibilità dell a cui va Parte_3
quindi definitivamente assegnata.
3. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, con l'esborso di € 400,00 (quattrocento/00) mensili da versare direttamente sul conto corrente della signor , a mezzo Pt_1
di bonifico bancario, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, somma da adeguarsi annualmente agli indici ISTAT. Le spese straordinarie necessarie per il figlio verranno regolamentate secondo il vigente protocollo dell'11.09.2018 in uso presso il Tribunale di Viterbo e saranno sopportate dai coniugi nella misura del
50%.
4. I ricorrenti sono tuttora comproprietari di un appartamento sita in Viterbo alla
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Piazza Dante n. 9 e non intendono al momento sciogliere la comunione.
L'immobile è attualmente locato, e i canoni sono e saranno percepiti al 50% da ciascuno”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_3
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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