Sentenza breve 31 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 31/03/2026, n. 6025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6025 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14954/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14954 del 2025, proposto da
Predicta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Delfino Alessandro Balzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi d’Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma servizî per la mobilità s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Cornacchia, Rosella Badolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società centro statistica aziendale s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti e Dario Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota/provvedimento di rigetto/diniego RSM-2025-106926 del 7 novembre 2025, resa/o da Roma servizi per la mobilità, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa da Predicta s.r.l. in data 28 ottobre 2025;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e comunque lesivi dell’interesse della ricorrente, anche se non conosciuti, ivi inclusa la nota prot. 105578 del 4 novembre 2025 di diniego/opposizione di Csa, solo richiamata nella nota di Rsm del 7 novembre 2025, ma non allegata né conosciuta da Predicta;
nonché, per l’accertamento e/o declaratoria
- del diritto della ricorrente di ottenere copia degli atti e dei documenti richiesti con l’istanza di accesso trasmessa in data 28 ottobre 2025,
e, conseguentemente, per la condanna
- di Rsm ad esibire tutti i documenti oggetto della predetta istanza, anche tramite l’ordine di esibizione ex art. 116 comma 4), c.p.a., con fissazione di congruo termine e nomina fin da ora, in caso di inosservanza di detto termine, di un commissario ad acta ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma capitale e di Roma servizî per la mobilità s.r.l., nonché della Società centro statistica aziendale s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. TH AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società agiva per l’accesso ai documenti indicati in epigrafe, in relazione ai quali le amministrazioni avevano negato l’ostensione.
2. Si costituivano in resistenza sia Roma capitale, sia Roma servizî per la mobilità.
3. Del pari si costituiva in giudizio la società controinteressata.
4. In data 3 marzo 2026, l’esponente depositava nota con cui precisava il venire meno dell’interesse all’accesso: su tali premesse il Collegio tratteneva la causa per la decisione alla camera di consiglio del 25 marzo 2026.
5. Alla luce dell’inequivocabile dichiarazione della parte ricorrente, non resta che dichiarare il ricorso improcedibile.
6. Le spese, stante il pronunciamento in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT OL, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
TH AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH AN | RT OL |
IL SEGRETARIO