TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Messina PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2282/2010 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024 e promossa
D A
, (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
, (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
, (C.F.: ), Parte_3 CodiceFiscale_3
, (C.F.: ) Parte_4 CodiceFiscale_4
, (C.F.: ) (C.F.: Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
), in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui minori e C.F._6 Persona_1
tutti e tre n.q. di eredi legittimi del sig. , Persona_2 Persona_3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8
), (C.F.: ), quali eredi CodiceFiscale_8 Parte_9 CodiceFiscale_9 legittimi della sig.ra (C.F.: ) Persona_4 CodiceFiscale_10
(C.F.: ) quale erede di Parte_10 CodiceFiscale_11 Persona_5 originaria attrice tutti rappresentati e difesi, giuste procura in atti, dagli Avv.ti Teresa Notaro, Vittoria Gangemi e
Giuseppina Donato
E
, in persona del liquidatore Controparte_1 dott. , c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BARBARO GUIDO che lo rappresenta, giusta procura in atti, anche disgiuntamente all'avv.
TOCCI FRANCESCO e l'avv. TOCCI DEMETRIO
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
1 in persona del legale rappresentante p.t.c.fisc. Controparte_4
, P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto in riassunzione ritualmente notificato Parte_11 Parte_1
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_4 Parte_5 Parte_6
in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui minori e
[...] Persona_1 [...]
, quali eredi di , citavano in giudizio il Per_2 Persona_3 Controparte_6
e l' premettendo di avere, con atto di citazione
[...] CP_5 Controparte_3 ritualmente notificato in data 27.12.2003, citato detti enti davanti alla Corte di Appello di Messina
“in opposizione alla stima della Commissione Provinciale Espropriazioni presso la Agenzia del territorio di Messina” esponendo di essere tutti proprietari di immobili siti nel Comune di Messina,
ricadenti nell'area limitrofa a quella di realizzazione della “Galleria dei Peloritani”, CP_7 così come specificatamente individuati nell'atto stesso. Aggiungevano che, nell'anno 2002, il
- concessionario deputato alla esecuzione dei lavori, con concedente Controparte_1 [...]
- aveva loro notificato lettere aventi ad oggetto “limitazioni all'utilizzo della Controparte_3 fascia superficiale sovrastante il bacino di influenza della nuova Galleria dei Peloritani”, dando atto che il “Governo di Messina”, aveva, ex artt. 17,18 e 24 L. 2359/1865, disposto il deposito degli atti relativi a detto asservimento e che negli stessi – fra l'altro - era espressamente previsto che “non potranno essere eseguite nuove costruzioni di qualsiasi genere che gravino sopra le gallerie né ampliamenti di fabbricati esistenti, sia in verticale che in orizzontale”. Rilevavano che in detto atto era altresì indicata la misura della indennità ex art. 46 L. 2359/1865 nonché la indicazione che, in caso di mancata accettazione, dette indennità sarebbero rimaste depositate alla
Cassa Depositi e Prestiti. Ripercorrevano le ulteriori vicende che avevano riguardato tale asservimento e rilevavano che essi non avevano accettato le indennità come indicate nei prospetti allegati agli atti, avendole ritenute irrisorie. Pertanto citavano gli enti suindicati e chiedevano che detta indennità fosse rideterminata tenuto conto del danno di natura permanente nonché della diminuzione di valore degli immobili anche considerato che detto indennizzo doveva essere commisurato al pregiudizio “effettivo ed attuale” e non già a criteri predeterminati. Per tali motivi chiedevano che, accolta la opposizione alla stima e dichiarato che essi attori non accettavano le indennità di asservimento, le stesse fossero rideterminate in una somma congrua che tenesse conto degli effettivi danni e pregiudizi subiti, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria.
Aggiungevano che il si era costituito rilevando che, laddove le parti avessero Controparte_1 inteso richiedere l'effettivo danno subito, la competenza doveva ritenersi del Tribunale e non già della Corte di Appello, competente solo per la opposizione alla indennità di stima e che la Corte di
2 Appello, con sentenza n. 97/2010, in accoglimento di detta eccezione, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia dichiarando la competenza del Tribunale. Tutto ciò premesso chiedevano la condanna dei convenuta al pagamento della indennità ex art. 46 L. 2359/1865 in misura congrua tenendo conto del valore di mercato dei beni e degli altri valori rilevanti, oltre che della rivalutazione e degli interesse ed il maggior danno ex art. 1224 cc.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituivano , e Controparte_4 CP_5
mentre si costituiva, con comparsa depositata in data 21.7.2010, il Controparte_3 ribadendo che l'indennizzo richiesto dagli attori andava determinato, ai sensi Controparte_1 dell'art. 46 della l. 2359/1865, avendo riguardo al pregiudizio attuale ed effettivo. Esponeva che la indennità che era stata offerta agli odierni attori appariva congrua anche tenuto conto che gli stessi avrebbero potuto continuare a godere dei propri edifici senza alcun limite ed a tempo indefinito fino all'eventuale abbattimento, unico momento a partire dal quale sarebbe sorto il problema per le fondazioni degli edifici. Rilevava la parziale infondatezza della domanda tenuto conto che gli attori non avevano indicato quale fosse l'ulteriore pregiudizio non indennizzato dagli stessi lamentato.
Rilevava, infine, che, per la eventuale somma maggiore da riconoscersi in favore degli attori, la condanna si sarebbe dovuta pronunziare, ai sensi dell'art. 28 della Convenzione, a carico di
[...]
. Controparte_3
Con ordinanza del 31.5.2011 veniva disposta ctu e successivamente disposto un richiamo del consulente.
Alla udienza del 28.2.2014 il procuratore di parte attrice rilevava che e Persona_3 Parte_5 avevano ricevuto la notifica della indennità di asservimento riconosciuta alla comproprietaria ma affermavano di avere ugualmente diritto alla loro quota. Persona_6
Aggiungevano che la decisione resa nel giudizio proposto dalla aveva riconosciuto, con Per_6 sentenza passata in giudicato, solo la quota relativa ad 1/3 della proprietà e che, pertanto, agli stessi, nell'odierno giudizio, spettava comunque la somma richiesta. Il , in proposito, CP_1 rilevava che, al contrario, la domanda dei Patti doveva ritenersi già decisa e, dunque, nessuna altra somma poteva essere riconosciuta in loro favore.
Con decreto n. 20/2024 del Presidente del Tribunale il fascicolo veniva assegnato a questo GI che fissava la udienza del 2.10.2024. A detta udienza il procuratore dell'unica parte convenuta costituita chiedeva un rinvio per produrre copia della sentenza emessa dalla Corte di Appello, citata nei verbali ma non presente in atti. Infine, acquisita detta documentazione, alla udienza del
21.10.2024 il Gi assegnava la causa a sentenza e le parti dichiaravano di rinunziare alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tutto ciò premesso, preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità per ne bis in idem della domanda svolta dagli attori Pt_5
3 Invero, gli stessi hanno chiesto, nel presente giudizio, la condanna degli enti convenuti alla corresponsione della indennità di asservimento in relazione al fabbricato di loro proprietà in NCEU di Messina alla part. 464 sub 1 e 2.
Risulta dalla sentenza della Corte di Appello n. 152/2010 che per il medesimo immobile – circostanza questa non contestata dagli odierni attori – la madre degli stessi, Pt_5 Persona_6 aveva spiegato una domanda per sentire condannare detti enti al pagamento delle giuste indennità, ritenendo manifestamente inadeguate le indennità offerte in quanto insufficienti a compensarli del pregiudizio subito. Nell'atto introduttivo di detto giudizio gli attori, compresa la , Per_6 avevano dedotto di essere proprietari di immobili ricadenti in Villaggio Santo di Messina e che, rispetto agli stessi, il aveva notificato loro comunicazioni relative alle Controparte_1 limitazioni dell'utilizzo della fascia superficiale sovrastante il bacino di influenza della nuova
Galleria dei Peloritani e che tali limitazioni comportavano il divieto, nella zona asservita, di nuove costruzioni o di ampliamento di quelle già esistenti, nonché particolari prescrizioni per le ricostruzioni.
Tali doglianze sono totalmente analoghe a quelle fatte valere dai germani nel presente Pt_5 giudizio che, come è noto, era stato incardinato davanti alla Corte di Appello che, successivamente si era dichiarata incompetente.
Ciò appare sufficiente per affermare che la abbia agito - nel giudizio definito dalla Persona_6
Corte di Appello - quale comproprietaria dell'immobile anche nell'interesse degli odierni attori non già pro quota ma per l'intero. Pt_5
Ciò appare anche evidente laddove si considerai che, nella sentenza citata alla stessa è stata riconosciuta la somma di € 26250,00, pari al valore riconosciuto in quel giudizio a mq, pari ad €
238,00, per la estensione del bene, di circa mq 110,00.
Conseguentemente - tenuto conto del principio per il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile - considerato che le allegazioni nei due giudizi sono totalmente identiche e che, per quanto esposto, deve ritenersi che la abbia agito per l'intero, deve affermarsi che, in Per_6 ordine a detto immobile, nessuna altra somma può essere riconosciuta agli odierni attori.
Sempre preliminarmente deve rilevarsi che nessuna domanda è spiegata, nell'atto di citazione, in ordine a e nonostante gli stessi siano indicati nella Parte_3 Parte_2 intestazione dell'atto di citazione e non essendo stato indicato alcun motivo che consenta di riconoscere in capo agli stessi una legittimazione ad agire.
Come rilevato dalla Corte di Appello che si è dichiarata incompetente, gli stessi hanno chiesto la liquidazione della indennità di asservimento ex art. 46 L. 2359/1865.
Ha affermato il che la domanda degli attori dovesse essere limitata al Controparte_1 riconoscimento del pregiudizio effettivo ed attuale, che, nel caso di specie, deve ritenersi assai limitato tenuto conto che tutti gli attori possono continuare a godere senza alcun limite dei propri edifici, sino all'eventuale abbattimento, tenuto conto che le prescrizioni imposte riguardano
4 soltanto la impossibilità di ampliamento e prescrizioni nel caso di ricostruzione. Ancora, ha rilevato il che unico soggetto legittimato passivo per la domanda svolta dagli attori ai CP_1 Co sensi dell'art. 28 della Convenzione n. 21/84 intercorsa fra e dovrebbe comunque CP_1 essere l' , tenuto conto chela indennità è preliquidata forfettariamente ed inclusa nel CP_3 corrispettivo di concessione.
Nel merito, la domanda avanzata dagli attori – ad eccezione che per i per i quali è stata Pt_5 dichiarata inammissibile per i motivi suesposti - va accolta nei termini che seguono.
Ha chiarito la Suprema Corte che l'indennità di asservimento di un suolo, dovuta in base all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 allorché dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità esso venga gravato da servitù (nella specie, passaggio di una galleria), va determinata in una percentuale, stabilita dal giudice di merito in relazione al contenuto della servitù imposta ed agli eventuali danni verificatisi, dell'indennità di esproprio determinata secondo i criteri in vigore.
Il ctu nominato, anche rispondendo ai rilievi mossi dal convenuto, ha affermato che CP_1 tenuto conto delle prescrizioni contenute nel documento “Limitazioni all'utilizzo della fascia superficiale sovrastante il bacino di influenza della nuova Galleria dei Peloritani” è possibile affermare che la realizzazione della galleria ha determinato un pregiudizio permanente per i fondi oggetto del presente giudizio consistente nell'avere precluso la possibilità edificatoria intesa come intervento di demolizione e ricostruzione per gli immobili ricadenti sopra la galleria, mentre, per quelli ricadenti nelle fasce laterali, l'imposizione del vincolo, pur non impedendo interventi di demolizione e ricostruzione, ha subordinato la azione edificatoria alla realizzazione di opere particolarmente gravose.
Pertanto, il ctu – con valutazione che deve essere interamente condivisa – ha ritenuto di distinguere la condizione della particella n. 468 (che ricade sulla proiezione verticale della galleria) e le particelle 464, 462 e 483, ricadenti nella fascia dei mt 50 lateralmente al corpo della galleria.
Tenuto conto dei vincoli imposti, in ordine alla particella n. 468, per la quale sussiste l'impossibilità di procedere a qualunque intervento di demolizione e ricostruzione, deve affermarsi che l'indennizzo deve essere tale da compensare il proprietario della impossibilità di demolire e ricostruire.
A tal fine non può essere condiviso quanto affermato dal in ordine alla natura solo CP_1 eventuale del pregiudizio, che si creerebbe solo nel caso in cui l'immobile dovesse essere demolito, e ciò in quanto ciò che rileva, rispetto alla previsione invocata dagli attori, è la circostanza che il proprietario venga comunque limitato nelle sue facoltà dominicali.
Ritiene il Tribunale di potere condividere il criterio utilizzato dal ctu per la determinazione della indennità di asservimento per la particella 468 e, pertanto, richiamandosi qui i calcoli dallo stesso effettuati, l'indennità deve essere determinata, in favore di , nella somma di € Persona_4
13.921,87.
5 Quanto, invece, a tutti gli altri immobili – come detto ricadenti nelle fasce laterali della galleria – il pregiudizio derivato ai proprietari consiste nella necessità di attenersi alle prescrizioni previste.
Il ctu, con calcolo che può essere condiviso, ha determinato la indennità di asservimento facendo riferimento al maggior costo necessario per costruire nelle zone asservite sottraendo il valore di costruzione senza prescrizioni, così determinando un importo di € 582,29 per metro quadro da moltiplicare in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
Pertanto, facendo applicazione di detto criterio, in ordine alla particella n. 462, della superficie complessiva di mq. 140,00, il ctu ha stimato un indennizzo pari ad € 81.520,60 da suddividersi nei seguenti termini: Proprietà Di (sub 7) € 18.892,39; Proprietà AR (sub 8) € Per_5
8.732,89, ed in ordine alla particella 483 proprietà (tenuto conto di quanto affermato in Pt_4 ordine all'asservimento della sola porzione di 10 mq) € 5822,90.
Ritiene il Tribunale che, in base al disposto dell'art. 28 comma 4 della convenzione n. 21/1984 intercorsa fra il e , il soggetto tenuto a pagare detta Controparte_1 Controparte_3 indennità di asservimento non sia il , quanto, piuttosto, Ferrovie dello Stato Spa, in CP_1 quanto concedente. Invero, si legge in detto articolo della convenzione che il Concessionario mantiene su di sé tutte le conseguenze delle vertenze relative alla legittimità degli indennizzi o ai danni, diversamente dovendosi procedere a conguaglio, a carico del concedente, nel caso in cui intervengano – indipendentemente dalla condotta del Concessionario – innovazioni o variazioni per effetto di decisioni della autorità giudiziaria conseguenti alla mancata accettazione, da parte degli espropriandi, delle indennità loro offerte.
Pertanto, , quale ente concedente, ai sensi dell'art. 28, 4 della convezione Controparte_3 citata, deve essere condannato a corrispondere
A proprietaria dell'immobile già di proprietà di , la somma Parte_10 Parte_11 di € 18.892,39;
A la somma di € 8.732,89; Parte_1
A la somma di € 5822,90; Parte_4
A e , quali eredi di , la Parte_7 Parte_8 Parte_9 Persona_4 somma di € 13.921,87.
Dette somme, trattandosi di debito di valuta, non devono essere rivalutate. Tuttavia le stesse vanno maggiorate di interessi legali che devono essere conteggiati dal decreto di asservimento
(13.1.2003).
Nessuna altra statuizione deve essere emessa.
Ritiene il Tribunale che possano essere compensate le spese di giudizio fra gli attori e il CP_1
attesa la difficoltà nella individuazione del soggetto tenuto a corrispondere la indennità
[...] richiesta.
In base alla soccombenza deve essere condannata alla rifusione delle Controparte_3 spese processuali in favore di e Parte_10 Parte_1 Parte_4
6 e , quali eredi di nella Parte_7 Parte_8 Parte_9 Persona_4 misura indicata in dispositivo e di dette spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione resa ex art. 93 cpc.
Le spese della consulenza, come liquidate per anticipazione, devono essere poste in via definitiva a carico dell' . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da , Parte_10 Parte_3 Parte_1 Pt_2
in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità
[...] Parte_6 genitoriale sui figli minori, , , e Parte_5 Parte_7 Parte_9 Parte_8
contro e nella contumacia di Parte_4 Controparte_1 [...]
, , così provvede: Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
1) dichiara inammissibile la domanda di in proprio e n.q. di genitore Parte_6 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e;
Parte_5
2) condanna a corrispondere, ex art. 46 L. 2359/1865 Controparte_3
-A proprietaria dell'immobile già di proprietà di , la somma Parte_10 Parte_11 di € 18.892,39;
-A la somma di € 8.732,89; Parte_1
-A la somma di € 5822,90; Parte_4
-A e , quali eredi di , la Parte_7 Parte_8 Parte_9 Persona_4 somma di € 13.921,87
Somme da maggiorarsi di interessi legali dalla data del decreto di asservimento (13.1.2003) al soddisfo.
3) compensa le spese di giudizio fra gli attori e il Controparte_1
4) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori Controparte_3
e Parte_10 Parte_1 Parte_4 Parte_7 Parte_8
e , quali eredi di , che liquida in € 390,99 per spese vive
[...] Parte_9 Persona_4 ed € 7616,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa da distrarre in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.;
5) pone le spese di ctu in via definitiva a carico di . Controparte_3
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Messina, 02/01/2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott.ssa Viviana Cusolito)
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Messina PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2282/2010 R.G., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024 e promossa
D A
, (C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
, (C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
, (C.F.: ), Parte_3 CodiceFiscale_3
, (C.F.: ) Parte_4 CodiceFiscale_4
, (C.F.: ) (C.F.: Parte_5 CodiceFiscale_5 Parte_6 [...]
), in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui minori e C.F._6 Persona_1
tutti e tre n.q. di eredi legittimi del sig. , Persona_2 Persona_3
(C.F.: ), (C.F.: Parte_7 CodiceFiscale_7 Parte_8
), (C.F.: ), quali eredi CodiceFiscale_8 Parte_9 CodiceFiscale_9 legittimi della sig.ra (C.F.: ) Persona_4 CodiceFiscale_10
(C.F.: ) quale erede di Parte_10 CodiceFiscale_11 Persona_5 originaria attrice tutti rappresentati e difesi, giuste procura in atti, dagli Avv.ti Teresa Notaro, Vittoria Gangemi e
Giuseppina Donato
E
, in persona del liquidatore Controparte_1 dott. , c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
BARBARO GUIDO che lo rappresenta, giusta procura in atti, anche disgiuntamente all'avv.
TOCCI FRANCESCO e l'avv. TOCCI DEMETRIO
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
1 in persona del legale rappresentante p.t.c.fisc. Controparte_4
, P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto in riassunzione ritualmente notificato Parte_11 Parte_1
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_4 Parte_5 Parte_6
in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sui minori e
[...] Persona_1 [...]
, quali eredi di , citavano in giudizio il Per_2 Persona_3 Controparte_6
e l' premettendo di avere, con atto di citazione
[...] CP_5 Controparte_3 ritualmente notificato in data 27.12.2003, citato detti enti davanti alla Corte di Appello di Messina
“in opposizione alla stima della Commissione Provinciale Espropriazioni presso la Agenzia del territorio di Messina” esponendo di essere tutti proprietari di immobili siti nel Comune di Messina,
ricadenti nell'area limitrofa a quella di realizzazione della “Galleria dei Peloritani”, CP_7 così come specificatamente individuati nell'atto stesso. Aggiungevano che, nell'anno 2002, il
- concessionario deputato alla esecuzione dei lavori, con concedente Controparte_1 [...]
- aveva loro notificato lettere aventi ad oggetto “limitazioni all'utilizzo della Controparte_3 fascia superficiale sovrastante il bacino di influenza della nuova Galleria dei Peloritani”, dando atto che il “Governo di Messina”, aveva, ex artt. 17,18 e 24 L. 2359/1865, disposto il deposito degli atti relativi a detto asservimento e che negli stessi – fra l'altro - era espressamente previsto che “non potranno essere eseguite nuove costruzioni di qualsiasi genere che gravino sopra le gallerie né ampliamenti di fabbricati esistenti, sia in verticale che in orizzontale”. Rilevavano che in detto atto era altresì indicata la misura della indennità ex art. 46 L. 2359/1865 nonché la indicazione che, in caso di mancata accettazione, dette indennità sarebbero rimaste depositate alla
Cassa Depositi e Prestiti. Ripercorrevano le ulteriori vicende che avevano riguardato tale asservimento e rilevavano che essi non avevano accettato le indennità come indicate nei prospetti allegati agli atti, avendole ritenute irrisorie. Pertanto citavano gli enti suindicati e chiedevano che detta indennità fosse rideterminata tenuto conto del danno di natura permanente nonché della diminuzione di valore degli immobili anche considerato che detto indennizzo doveva essere commisurato al pregiudizio “effettivo ed attuale” e non già a criteri predeterminati. Per tali motivi chiedevano che, accolta la opposizione alla stima e dichiarato che essi attori non accettavano le indennità di asservimento, le stesse fossero rideterminate in una somma congrua che tenesse conto degli effettivi danni e pregiudizi subiti, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria.
Aggiungevano che il si era costituito rilevando che, laddove le parti avessero Controparte_1 inteso richiedere l'effettivo danno subito, la competenza doveva ritenersi del Tribunale e non già della Corte di Appello, competente solo per la opposizione alla indennità di stima e che la Corte di
2 Appello, con sentenza n. 97/2010, in accoglimento di detta eccezione, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia dichiarando la competenza del Tribunale. Tutto ciò premesso chiedevano la condanna dei convenuta al pagamento della indennità ex art. 46 L. 2359/1865 in misura congrua tenendo conto del valore di mercato dei beni e degli altri valori rilevanti, oltre che della rivalutazione e degli interesse ed il maggior danno ex art. 1224 cc.
Nonostante la regolarità della notifica non si costituivano , e Controparte_4 CP_5
mentre si costituiva, con comparsa depositata in data 21.7.2010, il Controparte_3 ribadendo che l'indennizzo richiesto dagli attori andava determinato, ai sensi Controparte_1 dell'art. 46 della l. 2359/1865, avendo riguardo al pregiudizio attuale ed effettivo. Esponeva che la indennità che era stata offerta agli odierni attori appariva congrua anche tenuto conto che gli stessi avrebbero potuto continuare a godere dei propri edifici senza alcun limite ed a tempo indefinito fino all'eventuale abbattimento, unico momento a partire dal quale sarebbe sorto il problema per le fondazioni degli edifici. Rilevava la parziale infondatezza della domanda tenuto conto che gli attori non avevano indicato quale fosse l'ulteriore pregiudizio non indennizzato dagli stessi lamentato.
Rilevava, infine, che, per la eventuale somma maggiore da riconoscersi in favore degli attori, la condanna si sarebbe dovuta pronunziare, ai sensi dell'art. 28 della Convenzione, a carico di
[...]
. Controparte_3
Con ordinanza del 31.5.2011 veniva disposta ctu e successivamente disposto un richiamo del consulente.
Alla udienza del 28.2.2014 il procuratore di parte attrice rilevava che e Persona_3 Parte_5 avevano ricevuto la notifica della indennità di asservimento riconosciuta alla comproprietaria ma affermavano di avere ugualmente diritto alla loro quota. Persona_6
Aggiungevano che la decisione resa nel giudizio proposto dalla aveva riconosciuto, con Per_6 sentenza passata in giudicato, solo la quota relativa ad 1/3 della proprietà e che, pertanto, agli stessi, nell'odierno giudizio, spettava comunque la somma richiesta. Il , in proposito, CP_1 rilevava che, al contrario, la domanda dei Patti doveva ritenersi già decisa e, dunque, nessuna altra somma poteva essere riconosciuta in loro favore.
Con decreto n. 20/2024 del Presidente del Tribunale il fascicolo veniva assegnato a questo GI che fissava la udienza del 2.10.2024. A detta udienza il procuratore dell'unica parte convenuta costituita chiedeva un rinvio per produrre copia della sentenza emessa dalla Corte di Appello, citata nei verbali ma non presente in atti. Infine, acquisita detta documentazione, alla udienza del
21.10.2024 il Gi assegnava la causa a sentenza e le parti dichiaravano di rinunziare alla concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tutto ciò premesso, preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità per ne bis in idem della domanda svolta dagli attori Pt_5
3 Invero, gli stessi hanno chiesto, nel presente giudizio, la condanna degli enti convenuti alla corresponsione della indennità di asservimento in relazione al fabbricato di loro proprietà in NCEU di Messina alla part. 464 sub 1 e 2.
Risulta dalla sentenza della Corte di Appello n. 152/2010 che per il medesimo immobile – circostanza questa non contestata dagli odierni attori – la madre degli stessi, Pt_5 Persona_6 aveva spiegato una domanda per sentire condannare detti enti al pagamento delle giuste indennità, ritenendo manifestamente inadeguate le indennità offerte in quanto insufficienti a compensarli del pregiudizio subito. Nell'atto introduttivo di detto giudizio gli attori, compresa la , Per_6 avevano dedotto di essere proprietari di immobili ricadenti in Villaggio Santo di Messina e che, rispetto agli stessi, il aveva notificato loro comunicazioni relative alle Controparte_1 limitazioni dell'utilizzo della fascia superficiale sovrastante il bacino di influenza della nuova
Galleria dei Peloritani e che tali limitazioni comportavano il divieto, nella zona asservita, di nuove costruzioni o di ampliamento di quelle già esistenti, nonché particolari prescrizioni per le ricostruzioni.
Tali doglianze sono totalmente analoghe a quelle fatte valere dai germani nel presente Pt_5 giudizio che, come è noto, era stato incardinato davanti alla Corte di Appello che, successivamente si era dichiarata incompetente.
Ciò appare sufficiente per affermare che la abbia agito - nel giudizio definito dalla Persona_6
Corte di Appello - quale comproprietaria dell'immobile anche nell'interesse degli odierni attori non già pro quota ma per l'intero. Pt_5
Ciò appare anche evidente laddove si considerai che, nella sentenza citata alla stessa è stata riconosciuta la somma di € 26250,00, pari al valore riconosciuto in quel giudizio a mq, pari ad €
238,00, per la estensione del bene, di circa mq 110,00.
Conseguentemente - tenuto conto del principio per il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile - considerato che le allegazioni nei due giudizi sono totalmente identiche e che, per quanto esposto, deve ritenersi che la abbia agito per l'intero, deve affermarsi che, in Per_6 ordine a detto immobile, nessuna altra somma può essere riconosciuta agli odierni attori.
Sempre preliminarmente deve rilevarsi che nessuna domanda è spiegata, nell'atto di citazione, in ordine a e nonostante gli stessi siano indicati nella Parte_3 Parte_2 intestazione dell'atto di citazione e non essendo stato indicato alcun motivo che consenta di riconoscere in capo agli stessi una legittimazione ad agire.
Come rilevato dalla Corte di Appello che si è dichiarata incompetente, gli stessi hanno chiesto la liquidazione della indennità di asservimento ex art. 46 L. 2359/1865.
Ha affermato il che la domanda degli attori dovesse essere limitata al Controparte_1 riconoscimento del pregiudizio effettivo ed attuale, che, nel caso di specie, deve ritenersi assai limitato tenuto conto che tutti gli attori possono continuare a godere senza alcun limite dei propri edifici, sino all'eventuale abbattimento, tenuto conto che le prescrizioni imposte riguardano
4 soltanto la impossibilità di ampliamento e prescrizioni nel caso di ricostruzione. Ancora, ha rilevato il che unico soggetto legittimato passivo per la domanda svolta dagli attori ai CP_1 Co sensi dell'art. 28 della Convenzione n. 21/84 intercorsa fra e dovrebbe comunque CP_1 essere l' , tenuto conto chela indennità è preliquidata forfettariamente ed inclusa nel CP_3 corrispettivo di concessione.
Nel merito, la domanda avanzata dagli attori – ad eccezione che per i per i quali è stata Pt_5 dichiarata inammissibile per i motivi suesposti - va accolta nei termini che seguono.
Ha chiarito la Suprema Corte che l'indennità di asservimento di un suolo, dovuta in base all'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 allorché dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilità esso venga gravato da servitù (nella specie, passaggio di una galleria), va determinata in una percentuale, stabilita dal giudice di merito in relazione al contenuto della servitù imposta ed agli eventuali danni verificatisi, dell'indennità di esproprio determinata secondo i criteri in vigore.
Il ctu nominato, anche rispondendo ai rilievi mossi dal convenuto, ha affermato che CP_1 tenuto conto delle prescrizioni contenute nel documento “Limitazioni all'utilizzo della fascia superficiale sovrastante il bacino di influenza della nuova Galleria dei Peloritani” è possibile affermare che la realizzazione della galleria ha determinato un pregiudizio permanente per i fondi oggetto del presente giudizio consistente nell'avere precluso la possibilità edificatoria intesa come intervento di demolizione e ricostruzione per gli immobili ricadenti sopra la galleria, mentre, per quelli ricadenti nelle fasce laterali, l'imposizione del vincolo, pur non impedendo interventi di demolizione e ricostruzione, ha subordinato la azione edificatoria alla realizzazione di opere particolarmente gravose.
Pertanto, il ctu – con valutazione che deve essere interamente condivisa – ha ritenuto di distinguere la condizione della particella n. 468 (che ricade sulla proiezione verticale della galleria) e le particelle 464, 462 e 483, ricadenti nella fascia dei mt 50 lateralmente al corpo della galleria.
Tenuto conto dei vincoli imposti, in ordine alla particella n. 468, per la quale sussiste l'impossibilità di procedere a qualunque intervento di demolizione e ricostruzione, deve affermarsi che l'indennizzo deve essere tale da compensare il proprietario della impossibilità di demolire e ricostruire.
A tal fine non può essere condiviso quanto affermato dal in ordine alla natura solo CP_1 eventuale del pregiudizio, che si creerebbe solo nel caso in cui l'immobile dovesse essere demolito, e ciò in quanto ciò che rileva, rispetto alla previsione invocata dagli attori, è la circostanza che il proprietario venga comunque limitato nelle sue facoltà dominicali.
Ritiene il Tribunale di potere condividere il criterio utilizzato dal ctu per la determinazione della indennità di asservimento per la particella 468 e, pertanto, richiamandosi qui i calcoli dallo stesso effettuati, l'indennità deve essere determinata, in favore di , nella somma di € Persona_4
13.921,87.
5 Quanto, invece, a tutti gli altri immobili – come detto ricadenti nelle fasce laterali della galleria – il pregiudizio derivato ai proprietari consiste nella necessità di attenersi alle prescrizioni previste.
Il ctu, con calcolo che può essere condiviso, ha determinato la indennità di asservimento facendo riferimento al maggior costo necessario per costruire nelle zone asservite sottraendo il valore di costruzione senza prescrizioni, così determinando un importo di € 582,29 per metro quadro da moltiplicare in proporzione alle rispettive quote di proprietà.
Pertanto, facendo applicazione di detto criterio, in ordine alla particella n. 462, della superficie complessiva di mq. 140,00, il ctu ha stimato un indennizzo pari ad € 81.520,60 da suddividersi nei seguenti termini: Proprietà Di (sub 7) € 18.892,39; Proprietà AR (sub 8) € Per_5
8.732,89, ed in ordine alla particella 483 proprietà (tenuto conto di quanto affermato in Pt_4 ordine all'asservimento della sola porzione di 10 mq) € 5822,90.
Ritiene il Tribunale che, in base al disposto dell'art. 28 comma 4 della convenzione n. 21/1984 intercorsa fra il e , il soggetto tenuto a pagare detta Controparte_1 Controparte_3 indennità di asservimento non sia il , quanto, piuttosto, Ferrovie dello Stato Spa, in CP_1 quanto concedente. Invero, si legge in detto articolo della convenzione che il Concessionario mantiene su di sé tutte le conseguenze delle vertenze relative alla legittimità degli indennizzi o ai danni, diversamente dovendosi procedere a conguaglio, a carico del concedente, nel caso in cui intervengano – indipendentemente dalla condotta del Concessionario – innovazioni o variazioni per effetto di decisioni della autorità giudiziaria conseguenti alla mancata accettazione, da parte degli espropriandi, delle indennità loro offerte.
Pertanto, , quale ente concedente, ai sensi dell'art. 28, 4 della convezione Controparte_3 citata, deve essere condannato a corrispondere
A proprietaria dell'immobile già di proprietà di , la somma Parte_10 Parte_11 di € 18.892,39;
A la somma di € 8.732,89; Parte_1
A la somma di € 5822,90; Parte_4
A e , quali eredi di , la Parte_7 Parte_8 Parte_9 Persona_4 somma di € 13.921,87.
Dette somme, trattandosi di debito di valuta, non devono essere rivalutate. Tuttavia le stesse vanno maggiorate di interessi legali che devono essere conteggiati dal decreto di asservimento
(13.1.2003).
Nessuna altra statuizione deve essere emessa.
Ritiene il Tribunale che possano essere compensate le spese di giudizio fra gli attori e il CP_1
attesa la difficoltà nella individuazione del soggetto tenuto a corrispondere la indennità
[...] richiesta.
In base alla soccombenza deve essere condannata alla rifusione delle Controparte_3 spese processuali in favore di e Parte_10 Parte_1 Parte_4
6 e , quali eredi di nella Parte_7 Parte_8 Parte_9 Persona_4 misura indicata in dispositivo e di dette spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione resa ex art. 93 cpc.
Le spese della consulenza, come liquidate per anticipazione, devono essere poste in via definitiva a carico dell' . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da , Parte_10 Parte_3 Parte_1 Pt_2
in proprio e n.q. di genitore esercente la responsabilità
[...] Parte_6 genitoriale sui figli minori, , , e Parte_5 Parte_7 Parte_9 Parte_8
contro e nella contumacia di Parte_4 Controparte_1 [...]
, , così provvede: Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
1) dichiara inammissibile la domanda di in proprio e n.q. di genitore Parte_6 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e;
Parte_5
2) condanna a corrispondere, ex art. 46 L. 2359/1865 Controparte_3
-A proprietaria dell'immobile già di proprietà di , la somma Parte_10 Parte_11 di € 18.892,39;
-A la somma di € 8.732,89; Parte_1
-A la somma di € 5822,90; Parte_4
-A e , quali eredi di , la Parte_7 Parte_8 Parte_9 Persona_4 somma di € 13.921,87
Somme da maggiorarsi di interessi legali dalla data del decreto di asservimento (13.1.2003) al soddisfo.
3) compensa le spese di giudizio fra gli attori e il Controparte_1
4) condanna alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori Controparte_3
e Parte_10 Parte_1 Parte_4 Parte_7 Parte_8
e , quali eredi di , che liquida in € 390,99 per spese vive
[...] Parte_9 Persona_4 ed € 7616,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa da distrarre in favore dei procuratori che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.;
5) pone le spese di ctu in via definitiva a carico di . Controparte_3
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Messina, 02/01/2025
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice Unico
(dott.ssa Viviana Cusolito)
7