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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3271 nel ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Forgione e Giuseppe Parte_1
Ibello
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
Federico Camozzi, Massimo Nespoli e Pietro Camozzi
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dagli Avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli e Pietro Camozzi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
1 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna delle società, ciascuna per la parte di competenza, al pagamento della somma di € 528.115,14 (o diversa somma ritenuta di giustizia)
a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, indennità maneggio denaro, e riparametrazione del TFR, mensilità supplementari e spettanze di fine rapporto;
ovvero in via subordinata la condanna a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. – è infondata e non può essere accolta.
3. Incontestati e documentali risultano gli elementi contrattuali del rapporto di lavoro.
Le società convenute fanno parte di un unico gruppo multinazionale operante nel settore latteario-caseario per la produzione/distribuzione/commercializzazione/vendita di prodotti lattiero caseari.
Entrambe distribuiscono prodotti alimentari avvelendosi di una rete commerciale articolata in numerosi depositi (o Field Unit) diffusi sul territorio italiano.
L'area servita da ogni Field Unit è a sua volta suddivisa in zone commerciali di estensione più limitata, ognuna affidata a un venditore piazzista ovvero agente.
Il ricorrente è stato assunto, dapprima, dal 1987 al 1.8.2004 dalla come Controparte_2
"piazzista" e dal 2001 come impiegato I livello CCNL “Alimentari e Industria” con mansioni direttive e di responsabile di magazzino (District Sales Manager); a partire dal 1.8.2004, a seguito di cessione di ramo di azienda, la medesima attività lavorativa è proseguita alle dipendenze dalla Parte_2
il carattere direttivo delle mansioni di disimpegnate dal 2001
[...] Controparte_3 sino alla cessazione in data 27.4.2018; nella qualità di dipendente con grado gerarchico più alto della Field Unit il ricorrente aveva il compito di attuare e garantire la corretta e puntuale esecuzione a livello locale delle direttive deliberate dai competenti organi dell'azienda ed assicurare il regolare andamento delle attività di vendita sul territorio dal punto di vista
2 commerciale e amministrativo (fatturazione, verifica dei regolari pagamenti da parte dei clienti etc) coordinando l'attività dei venditori assegnati al deposito.
4. Il ricorrente rappresenta che, nel rapporto con la con cui operava come Controparte_2 piazzista, ha sempre osservato un orario di 10 ore al giorno e, da quando è stato assunto come impiegato di I livello con funzioni direttive (dapprima per la e poi per la Controparte_2
ha operato con un orario giornaliero ancora maggiore articolato nei seguenti termini: CP_1 dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 13 e dalle 15 alle 20 oltre in alcune occasioni al sabato. Con Co Deduce che a partire dall'anno 2017 è stato adibito dalla . alla gestione di 3 depositi
(Itri, Latina, Ponza), con sovraccarico di responsabilità e reperibilità h24 tutti i giorni della settimana (in quanto responsabile del sistema di allarme aziendale); evidenzia inoltre di essere stato responsabile degli incassi relativi ai depositi che gestiva nonché delegato al versamento degli incassi in ragione per la quale rivendica la corresponsione dell'indennità CP_4 maneggio denaro.
5. Nel costituirsi la ha eccepito che l'inquadramento del ricorrente come impiegato di CP_1
I livello con funzioni direttive determina la inapplicabilità della disciplina sull'orario di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 2 RDL 692/1923; ha quindi rappresentato che il non è mai Parte_1 stato soggetto ad alcun controllo su tempi ingresso/uscita, né di verifica su attività giornalmente svolta o comunque sull'orario osservato in quanto era libero di decidere autonomamente quale e quanta attività svolgere, con possibilità di assentarsi senza alcuna autorizzazione.
Ha quindi richiamato i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con ord. 18 marzo 2021,
n. 7678 secondo cui i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.
Ha quindi negato il carattere usurante dell'attività in considerazione delle effettive modalità di svolgimento della prestazione e del carico di lavoro assegnato. Ha poi evidenziato che la Field
Unit affidata è sempre stata solo quella Itri, di dimensioni inferiori rispetto alle media nazionale, ricomprendente 13 zone di vendita, di cui una stagionale esterna (Ponza).
3 Ha specificato che, dapprima, aveva assegnata un'area operativa ridotta di sole 8 zone poi, a partire dal luglio 2017 con l'accorpamento della Field Unit di Latina, le zone assegnate sono passate a 13, di cui una sempre stagionale (Ponza). Ha dichiarato che le varie Field Unit diffuse sul territorio nazionale hanno un massimo di circa 15 zone di vendita, con una media di circa
12 zone. Ha poi aggiunto che i Capi deposito (DSM) erano supportati dai Field Area Support e che, considerando le variazioni numeriche delle zone e dei venditori che facevano riferimento alla Field Unit assegnata al nel corso del tempo, può ritenersi che la stessa abbia Parte_1 sempre avuto una dimensione (e conseguente carico di lavoro) conformi alla media nazionale.
Ha infine specificato che il come tutti i capi deposito ( era Parte_1 Controparte_3 libero di organizzare e programmare l'attività lavorativa, con piena libertà di sospensione in qualsiasi momento;
che non potesse ritenersi un obbligo di reperibilità la circostanza che in eventuale caso di allarme al deposito il suo telefono fosse collegato con la vigilanza che si limitava ad una telefonata di avvertimento;
che alcun badge era mai stato assegnato.
Quanto alla richiesta di indennità maneggio denaro ha rappresentato la piena percezione per il periodo in cui ha operato come piazzista e che, a seguito dell'assunzione del ruolo di DSM, non doveva ritenersi più dovuta non ricorrendone i presupposti contrattuali.
6. Deve rilevarsi preliminarmente, con riferimento all'orario di lavoro indicato come svolto nel periodo dal 1987 al 2001, in cui ha esercitato attività di venditore piazzista per la
[...]
, l'eccessiva genericità dell'allegazione essendosi limitato il ricorrente ad indicare CP_2 di aver lavorato “10 ore al giorno”; in assenza di indicazioni con riferimento alle modalità di espletamento della prestazione, zone di vendita, orario osservato, l'istruttoria è risultata inammissibile per difetto di allegazione.
In ogni caso l'applicabilità della normativa sull'orario di lavoro ai viaggiatori piazzisti è espressamente esclusa dal legislatore;
in particolare, l'art. 16, comma I, lettera E, del D. Lgs.
8.4.2003, n. 66 titolato “Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario” dispone espressamente che “
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3:
a) …;
b) …;
c) …;
4 d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti …”.
Analogamente, anche il CCNL industria alimentare applicabile alla fattispecie (e prodotto in atti), esclude espressamente per i viaggiatori piazzisti (art. 24), l'applicazione dell'art. 30, e cioè la norma che disciplina l'orario di lavoro (e quindi il lavoro straordinario) per le altre categorie di dipendenti.
7. L'istruttoria si è invece concentrata, risultando sufficientemente esplicitate le deduzioni sul punto, sul periodo dal 2001 al licenziamento del 27.4.2018 in cui il ricorrente ha svolto le funzioni di District Sales Manager con qualifica di impiegato ed inquadramento nel I livello
CCNL Alimentari e Industria, presso la Filed Unit di Itri la quale contava inizialmente 8 zone più una stagionale (Ponza) e, dal luglio 2017, con l'accorpamento di Latina, di 13 zone di vendita di cui una stagionale (Ponza).
Rispetto a tale periodo rappresenta il ricorrente di aver avuto un sovraccarico di lavoro e di aver svolto lavoro straordinario non retribuito.
In sede di udienza dell'11.10.2022 la difesa attorea ha specificato che il CCNL applicato al rapporto di lavoro prescrive per gli impiegati di I livello un orario di 40 ore settimanali.
8. In materia di compenso per lavoro straordinario in favore del personale direttivo la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante. (In tal senso ex multis da ultimo Cass. (ord.) 18 marzo 2021, n. 7678; Cass. n.
18161 del 2018; Cass. n. 3038 del 2011).
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che <I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di
5 ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Per questa seconda ipotesi deve essere valutato non tanto l'elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l'elemento qualitativo relativo all'impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore. (Nella specie, la S.C. con sent. n. 18161 del 2018 ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato Controparte_5 al pagamento dello straordinario, benché le norme del c.c.n.l. applicabili non prevedessero
[...] un preciso orario di lavoro ed in assenza di prova del carattere usurante ed irragionevole della prestazione) >>.
La Corte d'Appello di Roma con sent. del 17/10/2019, n.3300, richiamando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ha ribadito che ai fini dell'esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto a compenso per lavoro straordinario, il concetto di "personale direttivo", di cui all'art. 1 del
R.D.L. 15 marzo 1923 n.692 è comprensivo, come chiarito dall'art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. n.692 del 1923) non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, bensì anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente cosiddetto minore, ossia gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, i capi di singoli servizi o sezioni di azienda e, in definitiva, i capi-ufficio ed i capi-reparto che eccezionalmente possono svolgere persino attività manuale (Cass. n. 829 del 1986, Cass. n. 323 del 1984, Cass. n. 3971 del 1982).
La Corte, agli effetti della deroga ai limiti di orario fissati dal RDL n. 629 del 1923, ha dunque accolto una nozione estensiva di "personale direttivo", comprensiva anche di figure di impiegati e operai dotati di particolari poteri di supervisione e dirigenza sul personale subalterno, quali i capi-ufficio ed i capi-reparto, valorizzando a tal fine, più che la qualifica contrattualmente attribuita al dipendente, le mansioni effettivamente svolte. Trattasi di deroghe che trovano la loro giustificazione nella particolarità delle mansioni dei predetti dipendenti, il cui svolgimento non può essere contenuto in rigidi limiti di orario, per insopprimibili esigenze di organizzazione aziendale e di buon andamento produttivo, e che talvolta non possono essere normalmente espletate che al di fuori dell'orario di lavoro" (Cass. n. 1491/2000).
6 9. Pertanto, ciò che essenzialmente rileva sono il ruolo in concreto ricoperto in azienda ed il tipo di mansioni svolte che, per esigenze organizzative aziendali, non possono essere eseguite in predefiniti e rigidi schemi orari, lasciando al dipendente una libertà organizzativa.
La ratio dell'esclusione risiede, essenzialmente, nelle modalità organizzative proprie del personale direttivo, cui è attribuita una posizione di rilievo nella scala gerarchica aziendale e che prevalentemente si trova ad operare in assenza di qualsiasi superiore gerarchico nell'ambito dell'unità produttiva.
10. Passando all'esame del rapporto di lavoro dedotto in causa pacifico e confermato da tutti i testi il ruolo di DSM espletato dal ricorrente presso la Filed Unit di Itri che contava inizialmente 8 zone più una stagionale (Ponza) e, dal luglio 2017, con l'accorpamento di
Latina, di 13 zone di vendita di cui una stagionale (Ponza).
Rilevante e ricca di contenuti è risultata la deposizione testimoniale dei testi Testimone_1
e i quali hanno entrambi espletato le medesime funzioni di responsabile di Testimone_2 deposito del Parte_1
Dalla complessa ed articolata istruttoria è emerso che il DSM non avesse un controllo orario in quanto dipendente di grado più elevato della Field Unit con poteri direttivi (nell'ambito delle indicazioni commerciali ed amministrative aziendali) e libertà organizzativa con il compito di assicurare il regolare andamento dell'attività di vendita sul territorio, coordinando l'attività dei venditori assegnati al deposito. Entrambi i testi hanno confermato anche il ruolo del Filed Area
Support (altri dipendenti con l'obiettivo di presidiare le del perimetro di area, a CP_3 supporto dei DSM) e dei capo area (i più alti superiori gerarchici anch'essi con un ruolo di supporto e supervisione dei vari depositi).
Ogni DSM settimanalmente predisponeva un programma di lavoro con l'indicazione della macro attività che il capo area verificava al fine di valutarne la coerenza con le priorità e linee guida aziendali (come espressamente riferito dal teste;
sul punto anche il teste Tes_1 ha riferito “avevamo una job e settimanalmente scrivevamo al nostro superiore Tes_2 gerarchico come intendevamo operare la settimana successiva in base alle direttive commerciali” Cont Cont Quanto all'attività in concreto esercitata dai il teste ha riferito “il è Tes_1
l'azienda sul territorio, è la persona con il grado più elevato, è l'azienda sul territorio che deve assicurare l'esecuzione delle direttive gestionali, commerciali, amministrative. Ad esempio
7 posso descrivere una giornata standard: verifica della regolarità degli arrivi di merce con i venditori se arriva la mattina presto;
altrimenti il venditore è autonomo, entra da solo, si controlla la merce e può andare regolarmente in vendita anche senza la presenza del DSM;
poi possono andare in affiancamento, quindi accompagnano il venditore se vi è un obiettivo di formazione o visita clienti etc;
può rimanere in ufficio per fare analisi di vendita, per verificare la regolarità amministrativa di incassi, versamenti o altro;
può andare da un cliente se vi è una tematica commerciale o di natura diversa;
può essere convocato in una riunione, mediamente succede una o due volte al mese, può avere la visita del mio capo”; il teste ha poi espressamente dichiarato che ogni DSM fosse libero di decide come articolare le varie attività nell'arco della settimana, in relazione alle priorità di carattere gestionale, commerciale, amministrativo dettate dal capo area “nell'ambito di una giornata sono liberi di organizzarsi
l'attività liberamente, non sono previste timbrature di cartellino, non vi è nessuna modalità di controllo da parte dell'azienda; sono liberi ad esempio sospendere l'attività per un'ora per esigenze personali.
Coerente è risultata anche la descrizione da parte del teste il quale ha riferito: “l'orario Tes_2 da rispettare era legato alle funzioni da svolgere, non messe sulla carta, ma che vi era necessità di svolgere;
alle sei della mattina dovevi essere in deposito per i controlli per dare le stampe necessarie ai venditori dei giorni precedenti per referenziamenti e monitoraggi dell'azienda; l'attività principale era andare in affiancamento, uscire con in venditori per prendere conoscenza di quello che vi era sul territorio e sul mercato, ricerca dei clienti e verifica del funzionamento di tutto quello che vi era in deposito, palmari, frigoriferi etc.”
È emerso che ogni venditore avesse un proprio codice per inserire o disinserire l'allarme del deposito, autodeterminandosi nell'orario di carico e scarico della merce (il teste ha Tes_2 riferito “ogni venditore aveva una indipendenza nella attività, potevano arrivare la mattina molto presto, disinserire l'allarme e caricare la merce”)
L'indipendenza organizzativa è stata confermata anche dalla teste (responsabile risorse Tes_3 umane) la quale ha riferito che “i DSM si autogestivano, avevano la loro attività sia di carattere amministrativo ma soprattutto commerciale e potevano gestirsi in autonomia la giornata”.
Sicuramente pertanto, in virtù anche del ruolo direttivo assegnato, il non era vincolato Parte_1 ad uno specifico orario lavorativo che poteva diversamente articolare in base alle esigenze aziendali e personali. Certamente, come specificato dal teste poteva essere opportuna Tes_4
8 la presenza del DSM all'ingresso dei venditori per la verifica di eccedenze o mancanze di merce;
a tal proposito il teste (a conoscenza dei fatti in quanto titolare del deposito Tes_5 ove operava il ricorrente, sito nell'ambito di una più ampia struttura ove opera la sua azienda) ha riferito di aver sempre visto il ricorrente la mattina presto (“io ho delle aziende e per le
6/6:15 scendevo e spesso e volentieri a quell'ora lo vedevo già là che organizzava il lavoro con
i piazzisti”), rappresentando che lo vedeva entrare e uscire con i furgoni insieme ai piazzisti specificando ulteriormente che “la sera lui delle volte se ne andava alle quattro e mezza, alle cinque, alle sei, alle sette, come capitava, se ne andava quando finiva il suo lavoro (…)
L'orario di uscita era variabile, non c'era un orario fisso”. Cont Se pertanto non può negarsi che vi fosse da parte del nel ruolo di una libertà Parte_1 organizzativa, d'altra parte, considerata l'area di lavoro assegnata ed i compiti assegnati, non può neanche ritenersi che il ricorrente fosse costretto ad operare per 12 ore giornaliere come dedotto.
Tutti i testi hanno difatti confermato che in un primo momento (dal 2001 al 2017) nell'ambito della Field Unit assegnata al ricorrente erano ricomprese 8 zone di vendita;
con l'accorpamento di Latina le zone di vendita sono passate a 13, di cui Ponza quale stagionale.
La media nazionale delle varie Field Unit è di 12 zone di vendita (il teste ha riferito Tes_1
“Le Field Unit hanno come media circa 12 zone di vendita, ci sono Field Unit che arrivano a
15, solo tre superano le 15”, circostanza confermata anche dal teste e . Tes_2 Tes_3
Il fatto che la Field Unit assegnata al ricorrente avesse un'estensione per la maggior parte del tempo oggetto del ricorso inferiore alla media nazionale (8 zone di vendita) e, solo nell'ultimo anno di lavoro aumentata a 12 più una stagionale, in linea con la media nazionale, lascia ritenere che l'attività lavorativa assegnata al per la quasi totalità del periodo di lavoro, Parte_1 non richiedesse un impegno quantitativo e qualitativo superiore alle 40 ore settimanali.
Non può ritenersi emersa pertanto, in relazione a quanto riferito dai testi, la prova dello svolgimento da parte del ricorrente di un'attività lavorativa settimanalmente superiore alle 40 ore settimanali;
né può ritenersi che, in relazione al complesso delle attività affidate, il ricorrente fosse costretto (e quindi non più libero di organizzarsi autonomamente) a lavorare per 12 ore giornaliere come dedotto;
in ogni caso, tenuto conto anche del ristretto ambito territoriale assegnato per la maggior parte del periodo di cui è causa (sino al 2017), al di sotto della media nazionale, non può ritenersi che il carico di lavoro assegnato abbia superato il limite di ragionevolezza o sia risultato usurante.
9 11. La domanda principale finalizzata all'accertamento del lavoro straordinario deve pertanto essere rigettata.
12. Il ricorso non può essere accolto neanche in relazione all'accertamento del diritto alla fruizione dell'indennità di maneggio denaro in relazione al periodo in cui ha operato come
DSM (pacifica la circostanza che il ricorrente abbia fruito dell'indennità nel periodo in cui ha operato come piazzista, come dichiarato dalla difesa delle società e non contestato dal ricorrente cfr note conclusionali).
Prescrive l'art. 56 (Indennità di maneggio denaro - Cauzione) CCNL alimentari e industria
<L'impiegato la cui mansione normale e continuativa consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7 per cento del minimo tabellare di livello di appartenenza e dell'ex indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.>>
Dalla istruttoria espletata è emerso che a partire dai primi anni del 2000 (circostanza confermata dai testi e i venditori hanno avuto in consegna una carta per Tes_1 Tes_3 effettuare in autonomia i versamenti alle casse continue, consegnando al DSM unicamente lo scontrino.
Seppure non possa escludersi che vi possano essere stati degli episodi in cui contanti e assegni siano stati consegnati dal venditore al DSM, non vi sono elementi per ritenere che questo accadesse con costanza e continuatività; alcun elemento è emerso rispetto a profili di responsabilità del ricorrente per errori nei pagamenti od incassi.
13. Alla luce delle considerazioni espresse il ricorso deve essere rigettato.
Il rigetto della domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di straordinario ed indennità maneggio denaro, determina il rigetto delle somme avanzate a titolo di differenze sulle mensilità supplementari e TFR.
In limite si osserva che le mensilità supplementari sono state corrisposte nel corso del rapporto di lavoro e che sul TFR risulta già intervenuta statuizione giudiziaria con sentenza emessa dal
Tribunale di Latina n. 767/2022.
10 14. Le argomentazioni espresse sono dirimenti ed assorbono ogni ulteriore profilo in fatto e diritto eventualmente in contestazione tra le parti.
15. Le difficoltà e peculiarità istruttorie che hanno caratterizzato l'accertamento dei fatti di cui
è causa, costituiscono eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 91 c.p.c. come interpretato dalla C.
Cost. con sent. n. 77/2018, per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , , (R.G. 3271/2021), ogni
[...] Controparte_2 CP_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
11
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3271 nel ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Forgione e Giuseppe Parte_1
Ibello
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
Federico Camozzi, Massimo Nespoli e Pietro Camozzi
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa dagli Avv.ti Federico Camozzi, Massimo Nespoli e Pietro Camozzi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
1 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la condanna delle società, ciascuna per la parte di competenza, al pagamento della somma di € 528.115,14 (o diversa somma ritenuta di giustizia)
a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, indennità maneggio denaro, e riparametrazione del TFR, mensilità supplementari e spettanze di fine rapporto;
ovvero in via subordinata la condanna a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. – è infondata e non può essere accolta.
3. Incontestati e documentali risultano gli elementi contrattuali del rapporto di lavoro.
Le società convenute fanno parte di un unico gruppo multinazionale operante nel settore latteario-caseario per la produzione/distribuzione/commercializzazione/vendita di prodotti lattiero caseari.
Entrambe distribuiscono prodotti alimentari avvelendosi di una rete commerciale articolata in numerosi depositi (o Field Unit) diffusi sul territorio italiano.
L'area servita da ogni Field Unit è a sua volta suddivisa in zone commerciali di estensione più limitata, ognuna affidata a un venditore piazzista ovvero agente.
Il ricorrente è stato assunto, dapprima, dal 1987 al 1.8.2004 dalla come Controparte_2
"piazzista" e dal 2001 come impiegato I livello CCNL “Alimentari e Industria” con mansioni direttive e di responsabile di magazzino (District Sales Manager); a partire dal 1.8.2004, a seguito di cessione di ramo di azienda, la medesima attività lavorativa è proseguita alle dipendenze dalla Parte_2
il carattere direttivo delle mansioni di disimpegnate dal 2001
[...] Controparte_3 sino alla cessazione in data 27.4.2018; nella qualità di dipendente con grado gerarchico più alto della Field Unit il ricorrente aveva il compito di attuare e garantire la corretta e puntuale esecuzione a livello locale delle direttive deliberate dai competenti organi dell'azienda ed assicurare il regolare andamento delle attività di vendita sul territorio dal punto di vista
2 commerciale e amministrativo (fatturazione, verifica dei regolari pagamenti da parte dei clienti etc) coordinando l'attività dei venditori assegnati al deposito.
4. Il ricorrente rappresenta che, nel rapporto con la con cui operava come Controparte_2 piazzista, ha sempre osservato un orario di 10 ore al giorno e, da quando è stato assunto come impiegato di I livello con funzioni direttive (dapprima per la e poi per la Controparte_2
ha operato con un orario giornaliero ancora maggiore articolato nei seguenti termini: CP_1 dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 13 e dalle 15 alle 20 oltre in alcune occasioni al sabato. Con Co Deduce che a partire dall'anno 2017 è stato adibito dalla . alla gestione di 3 depositi
(Itri, Latina, Ponza), con sovraccarico di responsabilità e reperibilità h24 tutti i giorni della settimana (in quanto responsabile del sistema di allarme aziendale); evidenzia inoltre di essere stato responsabile degli incassi relativi ai depositi che gestiva nonché delegato al versamento degli incassi in ragione per la quale rivendica la corresponsione dell'indennità CP_4 maneggio denaro.
5. Nel costituirsi la ha eccepito che l'inquadramento del ricorrente come impiegato di CP_1
I livello con funzioni direttive determina la inapplicabilità della disciplina sull'orario di lavoro ai sensi dell'art. 1 comma 2 RDL 692/1923; ha quindi rappresentato che il non è mai Parte_1 stato soggetto ad alcun controllo su tempi ingresso/uscita, né di verifica su attività giornalmente svolta o comunque sull'orario osservato in quanto era libero di decidere autonomamente quale e quanta attività svolgere, con possibilità di assentarsi senza alcuna autorizzazione.
Ha quindi richiamato i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con ord. 18 marzo 2021,
n. 7678 secondo cui i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.
Ha quindi negato il carattere usurante dell'attività in considerazione delle effettive modalità di svolgimento della prestazione e del carico di lavoro assegnato. Ha poi evidenziato che la Field
Unit affidata è sempre stata solo quella Itri, di dimensioni inferiori rispetto alle media nazionale, ricomprendente 13 zone di vendita, di cui una stagionale esterna (Ponza).
3 Ha specificato che, dapprima, aveva assegnata un'area operativa ridotta di sole 8 zone poi, a partire dal luglio 2017 con l'accorpamento della Field Unit di Latina, le zone assegnate sono passate a 13, di cui una sempre stagionale (Ponza). Ha dichiarato che le varie Field Unit diffuse sul territorio nazionale hanno un massimo di circa 15 zone di vendita, con una media di circa
12 zone. Ha poi aggiunto che i Capi deposito (DSM) erano supportati dai Field Area Support e che, considerando le variazioni numeriche delle zone e dei venditori che facevano riferimento alla Field Unit assegnata al nel corso del tempo, può ritenersi che la stessa abbia Parte_1 sempre avuto una dimensione (e conseguente carico di lavoro) conformi alla media nazionale.
Ha infine specificato che il come tutti i capi deposito ( era Parte_1 Controparte_3 libero di organizzare e programmare l'attività lavorativa, con piena libertà di sospensione in qualsiasi momento;
che non potesse ritenersi un obbligo di reperibilità la circostanza che in eventuale caso di allarme al deposito il suo telefono fosse collegato con la vigilanza che si limitava ad una telefonata di avvertimento;
che alcun badge era mai stato assegnato.
Quanto alla richiesta di indennità maneggio denaro ha rappresentato la piena percezione per il periodo in cui ha operato come piazzista e che, a seguito dell'assunzione del ruolo di DSM, non doveva ritenersi più dovuta non ricorrendone i presupposti contrattuali.
6. Deve rilevarsi preliminarmente, con riferimento all'orario di lavoro indicato come svolto nel periodo dal 1987 al 2001, in cui ha esercitato attività di venditore piazzista per la
[...]
, l'eccessiva genericità dell'allegazione essendosi limitato il ricorrente ad indicare CP_2 di aver lavorato “10 ore al giorno”; in assenza di indicazioni con riferimento alle modalità di espletamento della prestazione, zone di vendita, orario osservato, l'istruttoria è risultata inammissibile per difetto di allegazione.
In ogni caso l'applicabilità della normativa sull'orario di lavoro ai viaggiatori piazzisti è espressamente esclusa dal legislatore;
in particolare, l'art. 16, comma I, lettera E, del D. Lgs.
8.4.2003, n. 66 titolato “Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario” dispone espressamente che “
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'articolo 3:
a) …;
b) …;
c) …;
4 d) le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;
e) i commessi viaggiatori o piazzisti …”.
Analogamente, anche il CCNL industria alimentare applicabile alla fattispecie (e prodotto in atti), esclude espressamente per i viaggiatori piazzisti (art. 24), l'applicazione dell'art. 30, e cioè la norma che disciplina l'orario di lavoro (e quindi il lavoro straordinario) per le altre categorie di dipendenti.
7. L'istruttoria si è invece concentrata, risultando sufficientemente esplicitate le deduzioni sul punto, sul periodo dal 2001 al licenziamento del 27.4.2018 in cui il ricorrente ha svolto le funzioni di District Sales Manager con qualifica di impiegato ed inquadramento nel I livello
CCNL Alimentari e Industria, presso la Filed Unit di Itri la quale contava inizialmente 8 zone più una stagionale (Ponza) e, dal luglio 2017, con l'accorpamento di Latina, di 13 zone di vendita di cui una stagionale (Ponza).
Rispetto a tale periodo rappresenta il ricorrente di aver avuto un sovraccarico di lavoro e di aver svolto lavoro straordinario non retribuito.
In sede di udienza dell'11.10.2022 la difesa attorea ha specificato che il CCNL applicato al rapporto di lavoro prescrive per gli impiegati di I livello un orario di 40 ore settimanali.
8. In materia di compenso per lavoro straordinario in favore del personale direttivo la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato - il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante. (In tal senso ex multis da ultimo Cass. (ord.) 18 marzo 2021, n. 7678; Cass. n.
18161 del 2018; Cass. n. 3038 del 2011).
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che <I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell'orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l'orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di
5 ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell'integrità fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Per questa seconda ipotesi deve essere valutato non tanto l'elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l'elemento qualitativo relativo all'impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore. (Nella specie, la S.C. con sent. n. 18161 del 2018 ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato Controparte_5 al pagamento dello straordinario, benché le norme del c.c.n.l. applicabili non prevedessero
[...] un preciso orario di lavoro ed in assenza di prova del carattere usurante ed irragionevole della prestazione) >>.
La Corte d'Appello di Roma con sent. del 17/10/2019, n.3300, richiamando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ha ribadito che ai fini dell'esclusione della limitazione dell'orario di lavoro, con conseguente negazione del diritto a compenso per lavoro straordinario, il concetto di "personale direttivo", di cui all'art. 1 del
R.D.L. 15 marzo 1923 n.692 è comprensivo, come chiarito dall'art. 3 n. 2 del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 (regolamento per l'applicazione del R.D.L. n.692 del 1923) non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, bensì anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente cosiddetto minore, ossia gli impiegati di prima categoria con funzioni direttive, i capi di singoli servizi o sezioni di azienda e, in definitiva, i capi-ufficio ed i capi-reparto che eccezionalmente possono svolgere persino attività manuale (Cass. n. 829 del 1986, Cass. n. 323 del 1984, Cass. n. 3971 del 1982).
La Corte, agli effetti della deroga ai limiti di orario fissati dal RDL n. 629 del 1923, ha dunque accolto una nozione estensiva di "personale direttivo", comprensiva anche di figure di impiegati e operai dotati di particolari poteri di supervisione e dirigenza sul personale subalterno, quali i capi-ufficio ed i capi-reparto, valorizzando a tal fine, più che la qualifica contrattualmente attribuita al dipendente, le mansioni effettivamente svolte. Trattasi di deroghe che trovano la loro giustificazione nella particolarità delle mansioni dei predetti dipendenti, il cui svolgimento non può essere contenuto in rigidi limiti di orario, per insopprimibili esigenze di organizzazione aziendale e di buon andamento produttivo, e che talvolta non possono essere normalmente espletate che al di fuori dell'orario di lavoro" (Cass. n. 1491/2000).
6 9. Pertanto, ciò che essenzialmente rileva sono il ruolo in concreto ricoperto in azienda ed il tipo di mansioni svolte che, per esigenze organizzative aziendali, non possono essere eseguite in predefiniti e rigidi schemi orari, lasciando al dipendente una libertà organizzativa.
La ratio dell'esclusione risiede, essenzialmente, nelle modalità organizzative proprie del personale direttivo, cui è attribuita una posizione di rilievo nella scala gerarchica aziendale e che prevalentemente si trova ad operare in assenza di qualsiasi superiore gerarchico nell'ambito dell'unità produttiva.
10. Passando all'esame del rapporto di lavoro dedotto in causa pacifico e confermato da tutti i testi il ruolo di DSM espletato dal ricorrente presso la Filed Unit di Itri che contava inizialmente 8 zone più una stagionale (Ponza) e, dal luglio 2017, con l'accorpamento di
Latina, di 13 zone di vendita di cui una stagionale (Ponza).
Rilevante e ricca di contenuti è risultata la deposizione testimoniale dei testi Testimone_1
e i quali hanno entrambi espletato le medesime funzioni di responsabile di Testimone_2 deposito del Parte_1
Dalla complessa ed articolata istruttoria è emerso che il DSM non avesse un controllo orario in quanto dipendente di grado più elevato della Field Unit con poteri direttivi (nell'ambito delle indicazioni commerciali ed amministrative aziendali) e libertà organizzativa con il compito di assicurare il regolare andamento dell'attività di vendita sul territorio, coordinando l'attività dei venditori assegnati al deposito. Entrambi i testi hanno confermato anche il ruolo del Filed Area
Support (altri dipendenti con l'obiettivo di presidiare le del perimetro di area, a CP_3 supporto dei DSM) e dei capo area (i più alti superiori gerarchici anch'essi con un ruolo di supporto e supervisione dei vari depositi).
Ogni DSM settimanalmente predisponeva un programma di lavoro con l'indicazione della macro attività che il capo area verificava al fine di valutarne la coerenza con le priorità e linee guida aziendali (come espressamente riferito dal teste;
sul punto anche il teste Tes_1 ha riferito “avevamo una job e settimanalmente scrivevamo al nostro superiore Tes_2 gerarchico come intendevamo operare la settimana successiva in base alle direttive commerciali” Cont Cont Quanto all'attività in concreto esercitata dai il teste ha riferito “il è Tes_1
l'azienda sul territorio, è la persona con il grado più elevato, è l'azienda sul territorio che deve assicurare l'esecuzione delle direttive gestionali, commerciali, amministrative. Ad esempio
7 posso descrivere una giornata standard: verifica della regolarità degli arrivi di merce con i venditori se arriva la mattina presto;
altrimenti il venditore è autonomo, entra da solo, si controlla la merce e può andare regolarmente in vendita anche senza la presenza del DSM;
poi possono andare in affiancamento, quindi accompagnano il venditore se vi è un obiettivo di formazione o visita clienti etc;
può rimanere in ufficio per fare analisi di vendita, per verificare la regolarità amministrativa di incassi, versamenti o altro;
può andare da un cliente se vi è una tematica commerciale o di natura diversa;
può essere convocato in una riunione, mediamente succede una o due volte al mese, può avere la visita del mio capo”; il teste ha poi espressamente dichiarato che ogni DSM fosse libero di decide come articolare le varie attività nell'arco della settimana, in relazione alle priorità di carattere gestionale, commerciale, amministrativo dettate dal capo area “nell'ambito di una giornata sono liberi di organizzarsi
l'attività liberamente, non sono previste timbrature di cartellino, non vi è nessuna modalità di controllo da parte dell'azienda; sono liberi ad esempio sospendere l'attività per un'ora per esigenze personali.
Coerente è risultata anche la descrizione da parte del teste il quale ha riferito: “l'orario Tes_2 da rispettare era legato alle funzioni da svolgere, non messe sulla carta, ma che vi era necessità di svolgere;
alle sei della mattina dovevi essere in deposito per i controlli per dare le stampe necessarie ai venditori dei giorni precedenti per referenziamenti e monitoraggi dell'azienda; l'attività principale era andare in affiancamento, uscire con in venditori per prendere conoscenza di quello che vi era sul territorio e sul mercato, ricerca dei clienti e verifica del funzionamento di tutto quello che vi era in deposito, palmari, frigoriferi etc.”
È emerso che ogni venditore avesse un proprio codice per inserire o disinserire l'allarme del deposito, autodeterminandosi nell'orario di carico e scarico della merce (il teste ha Tes_2 riferito “ogni venditore aveva una indipendenza nella attività, potevano arrivare la mattina molto presto, disinserire l'allarme e caricare la merce”)
L'indipendenza organizzativa è stata confermata anche dalla teste (responsabile risorse Tes_3 umane) la quale ha riferito che “i DSM si autogestivano, avevano la loro attività sia di carattere amministrativo ma soprattutto commerciale e potevano gestirsi in autonomia la giornata”.
Sicuramente pertanto, in virtù anche del ruolo direttivo assegnato, il non era vincolato Parte_1 ad uno specifico orario lavorativo che poteva diversamente articolare in base alle esigenze aziendali e personali. Certamente, come specificato dal teste poteva essere opportuna Tes_4
8 la presenza del DSM all'ingresso dei venditori per la verifica di eccedenze o mancanze di merce;
a tal proposito il teste (a conoscenza dei fatti in quanto titolare del deposito Tes_5 ove operava il ricorrente, sito nell'ambito di una più ampia struttura ove opera la sua azienda) ha riferito di aver sempre visto il ricorrente la mattina presto (“io ho delle aziende e per le
6/6:15 scendevo e spesso e volentieri a quell'ora lo vedevo già là che organizzava il lavoro con
i piazzisti”), rappresentando che lo vedeva entrare e uscire con i furgoni insieme ai piazzisti specificando ulteriormente che “la sera lui delle volte se ne andava alle quattro e mezza, alle cinque, alle sei, alle sette, come capitava, se ne andava quando finiva il suo lavoro (…)
L'orario di uscita era variabile, non c'era un orario fisso”. Cont Se pertanto non può negarsi che vi fosse da parte del nel ruolo di una libertà Parte_1 organizzativa, d'altra parte, considerata l'area di lavoro assegnata ed i compiti assegnati, non può neanche ritenersi che il ricorrente fosse costretto ad operare per 12 ore giornaliere come dedotto.
Tutti i testi hanno difatti confermato che in un primo momento (dal 2001 al 2017) nell'ambito della Field Unit assegnata al ricorrente erano ricomprese 8 zone di vendita;
con l'accorpamento di Latina le zone di vendita sono passate a 13, di cui Ponza quale stagionale.
La media nazionale delle varie Field Unit è di 12 zone di vendita (il teste ha riferito Tes_1
“Le Field Unit hanno come media circa 12 zone di vendita, ci sono Field Unit che arrivano a
15, solo tre superano le 15”, circostanza confermata anche dal teste e . Tes_2 Tes_3
Il fatto che la Field Unit assegnata al ricorrente avesse un'estensione per la maggior parte del tempo oggetto del ricorso inferiore alla media nazionale (8 zone di vendita) e, solo nell'ultimo anno di lavoro aumentata a 12 più una stagionale, in linea con la media nazionale, lascia ritenere che l'attività lavorativa assegnata al per la quasi totalità del periodo di lavoro, Parte_1 non richiedesse un impegno quantitativo e qualitativo superiore alle 40 ore settimanali.
Non può ritenersi emersa pertanto, in relazione a quanto riferito dai testi, la prova dello svolgimento da parte del ricorrente di un'attività lavorativa settimanalmente superiore alle 40 ore settimanali;
né può ritenersi che, in relazione al complesso delle attività affidate, il ricorrente fosse costretto (e quindi non più libero di organizzarsi autonomamente) a lavorare per 12 ore giornaliere come dedotto;
in ogni caso, tenuto conto anche del ristretto ambito territoriale assegnato per la maggior parte del periodo di cui è causa (sino al 2017), al di sotto della media nazionale, non può ritenersi che il carico di lavoro assegnato abbia superato il limite di ragionevolezza o sia risultato usurante.
9 11. La domanda principale finalizzata all'accertamento del lavoro straordinario deve pertanto essere rigettata.
12. Il ricorso non può essere accolto neanche in relazione all'accertamento del diritto alla fruizione dell'indennità di maneggio denaro in relazione al periodo in cui ha operato come
DSM (pacifica la circostanza che il ricorrente abbia fruito dell'indennità nel periodo in cui ha operato come piazzista, come dichiarato dalla difesa delle società e non contestato dal ricorrente cfr note conclusionali).
Prescrive l'art. 56 (Indennità di maneggio denaro - Cauzione) CCNL alimentari e industria
<L'impiegato la cui mansione normale e continuativa consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 7 per cento del minimo tabellare di livello di appartenenza e dell'ex indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.>>
Dalla istruttoria espletata è emerso che a partire dai primi anni del 2000 (circostanza confermata dai testi e i venditori hanno avuto in consegna una carta per Tes_1 Tes_3 effettuare in autonomia i versamenti alle casse continue, consegnando al DSM unicamente lo scontrino.
Seppure non possa escludersi che vi possano essere stati degli episodi in cui contanti e assegni siano stati consegnati dal venditore al DSM, non vi sono elementi per ritenere che questo accadesse con costanza e continuatività; alcun elemento è emerso rispetto a profili di responsabilità del ricorrente per errori nei pagamenti od incassi.
13. Alla luce delle considerazioni espresse il ricorso deve essere rigettato.
Il rigetto della domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di straordinario ed indennità maneggio denaro, determina il rigetto delle somme avanzate a titolo di differenze sulle mensilità supplementari e TFR.
In limite si osserva che le mensilità supplementari sono state corrisposte nel corso del rapporto di lavoro e che sul TFR risulta già intervenuta statuizione giudiziaria con sentenza emessa dal
Tribunale di Latina n. 767/2022.
10 14. Le argomentazioni espresse sono dirimenti ed assorbono ogni ulteriore profilo in fatto e diritto eventualmente in contestazione tra le parti.
15. Le difficoltà e peculiarità istruttorie che hanno caratterizzato l'accertamento dei fatti di cui
è causa, costituiscono eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 91 c.p.c. come interpretato dalla C.
Cost. con sent. n. 77/2018, per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , , (R.G. 3271/2021), ogni
[...] Controparte_2 CP_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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