Articolo 1023 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1023. Documentazione matricolare 1. La documentazione matricolare registra per ogni militare:
a) gli eventi di servizio relativi allo stato giuridico, all'avanzamento e all'impiego; b) gli imbarchi per il personale della Marina militare; c) le campagne di guerra e le missioni militari; d) gli eventi di natura penale e disciplinare; e) la progressione economica; f) le variazioni di stato civile; g) i provvedimenti e gli accertamenti medico-legali; h) le benemerenze, le onorificenze e le ricompense acquisite; i) le specializzazione e i brevetti; l) i titoli di studio e culturali; m) ogni altro elemento utile ai fini dell'avanzamento e della determinazione degli obblighi e dei diritti degli interessati. 2. La tenuta, la conservazione, l'iscrizione, la trascrizione, le variazioni, le rettifiche e le cancellazioni inerenti alla documentazione matricolare sono disciplinate nel regolamento. 3. Per l'attestazione dei titoli acquisiti durante il servizio, relativamente agli ufficiali in ferma prefissata e ai volontari in ferma prefissata, e' predisposto un estratto della documentazione di servizio, redatto secondo il modello stabilito con decreto del Ministro della difesa.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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