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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 8817 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8817/2019 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f. , n.q di titolare dell'omonima Ditta Parte_1 C.F._1
” (P. Iva ) e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Roberta Capocasa, unitamente alla quale elettivamente domiciliano presso lo studio sito in
Grottammare (AP), Via XX Settembre n. 32;
Opponenti
CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Perna, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Lucia Anna Iasonna, sito in Nola (NA) alla via Giacomo Imbroda n. 186;
Opposta
Oggetto: franchising
Conclusioni: come da note di partecipazione all'udienza del 15/10/2024.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23/12/2019, i signori nella sua Parte_1
qualità di titolare della omonima ditta , e Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio il opponendosi Controparte_2
al Decreto ingiuntivo n. 1867/2019 emesso dal Tribunale di Nola e notificato in pagina 1 di 7 data 20-29/11/2019, per la complessiva somma di € 45.246,38, oltre interessi al tasso di cui al d. Lgs 231/2002 nonché le spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito la nullità della notifica del ricorso, la prescrizione del credito, la mancanza di prova dello stesso.
Si è costituita parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In prima udienza è stata concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 629 cpc, sulla base della presumibile fondatezza dell'eccezione di prescrizione;
asseganti i termini di cui all'art 183 co 6 cpc, depositate le memorie, in assenza di attività volta all'acquisizione di prova costituenda, la casusa è stata introitata a sentenza.
L'opposizione è fondata.
Risulta infatti fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Occorre premettere che i titoli di credito posti a fondamento della pretesa monitoria, nei quali è inglobata una promessa di pagamento, non fanno venir meno la possibilità, per il debitore, di sollevare eccezioni relative al rapporto sottostante, non realizzandosi, in tali casi un fenomeno di astrazione processuale assoluta ma soltanto relativa.
Le promesse, infatti, possono essere pure, ove non contengano alcuna menzione del rapporto fondamentale;
titolate ove, in modo più meno dettagliato, contengano l'indicazione del rapporto fondamentale al quale si ricollega la posizione debitoria riconosciuta. Entrambe le fattispecie si caratterizzano perché i soggetti nei confronti dei quali sono rese vengono esonerati dall' onere di provare il rapporto fondamentale al fine di fare valere il relativo credito (si parla di astrazione processuale); mentre colui che rende la dichiarazione deve provare l'inesistenza del debito dichiarato o un fatto modificativo o estintivo. È chiaro che vincere la presunzione iuris tantum di cui all'art. 1988 c.c. è diverso a seconda della maggiore o minore specificità della dichiarazione: più la dichiarazione è titolata più è facile contrastarla, dievrsamente la controprova è quasi impossibile, ai limiti del diabolico, se la dichiarazione è completamente pura. Si noti, poi, che il riferimento della promessa al rapporto fondamentale può essere anche frutto del comportamento del destinatario della promessa che, nell'agire per ottenere il pagamento, faccia espresso riferimento ad esso;
inoltre, se il promittente neghi che il rapporto sia stato eseguito, spetta al promissario dare la prova dell'esecuzione, fornita la pagina 2 di 7 quale spetta al promittente provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. (Cass. 3173/1993).
Nel caso di specie è proprio il promissario ad aver titolato la promessa (contenuta nei titoli di credito posti a fondamento della domanda monitoria), avendo dedotto che il credito era fondato sulle fatture da affiliazione degli anni 2008 e 2009 (specificamente elencate a pagina tre del ricorso monitorio).
Ebbene, parte opponente ha sollevato eccezione di prescrizione, ritenendo che alla fattispecie sia applicabile l'art 2948 n. 4 c.c., trattandosi di debito che deve pagarsi in termine più breve di un anno.
Ha sul punto dedotto l'opponente quanto segue: “dopo la costituzione in mora del
17/12/2010, la Curatela non poneva in essere alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione, limitandosi ad inviare meri solleciti ed inviti alla sola sig.ra – non Pt_1 anche al sig. – sino al 14/05/2012, senza rinnovare l'intimazione né la diffida. Pt_3
Considerando che il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato in data
30/05/2019, quasi nove anni trascorrevano dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ben oltre, dunque, il termine di cui all'art. 2948, n. 4 c.c”.
Parte opposta, senza contestare il decorso del termine quinquennale e senza dimostrare di aver compiuto ulteriori atti interruttivi, ha sostenuto che il termine di prescrizione applicabile sarebbe quello decennale.
Sul punto va rammentato che la giurisprudenza maggioritaria di legittimità in materia ha rammentato che, con riferimento alle obbligazioni periodiche, “soltanto attraverso il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere appagato l'interesse del creditore ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni per il tramite della ricezione di più prestazioni aventi un titolo unico e però ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, nel senso che ciascuna di esse non ha con quelle precedenti e successive altro legame che non sia quello di essere fondata sul medesimo, comune rapporto giuridico”. (Cass. Civ.,
Sez. Un., sent. n. 3162/2011; Cass. Sez. I^, sent. n. 23746/2007).
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello alla stregua del quale “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, è applicabile solo a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Essa si pagina 3 di 7 riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo”. (Cass. Civ.,
Sez. I^, sent. n. 1902 del 2014).
Orbene, non è revocabile in dubbio che il pagamento dei corrispettivi sorti in virtù degli accordi negoziali di somministrazione sia soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., integrando una prestazione periodica dipendente da una causa debendi a carattere continuativo dove il pagamento del prezzo è corrisposto nel termine fissato dal contratto.
Nel caso di specie, infatti, l'art 5 comma 4 ultimo periodo del contratto di affiliazione commerciale depositato da parte ricorrente prevede quale obbligo dell'affiliato quello di versare all'affiliante entro il martedì successivo alla settimana di vendita il 63% del controvalore dell'incasso settimanale.
Non può pertanto revocarsi in dubbio che la fattispecie rientri, a pieno titolo, nel disposto di cui all'art 2984 n. 4 c.c., dovendo essere effettutati i pagamenti con cadenza settimanale;
ciò a prescindere dall'inquadramento del contratto nell'ambito del tipo
“contratto estimatorio”, così come suggerito da parte dell'opposta e dalla successiva opera ermeneutica, intrapresa da dottrina e giurisprudenza, di sussunzione di tale tipo in altri schemi tipici più comuni (vendita, deposito, commissione mandato a vendere etc. etc.). Ciò che conta è che le parti, nel caso concreto, abbiano pattuito un termine settimanale per i pagamenti delle forniture via via rese dall'affiliante: tanto basta per l'applicazione dell'art 2948 n.4 c.c.. Non si conviene con la difesa di parte opposta, la quale ritene che la periodicità riguardi la sola presentazione del rendiconto e non anche l'obbligazione di pagamento, con la conseguennza che tale ultima obbligazione sarebbe soggetta all'ordinario termine decennale, per non potersi ritenere “periodica”. È chiaro ed inequivoco il tenore della disposizione contrattuale sul punto: essa obbliga l'affiliato al pagamento il martedì della settimana successiva a quella a cui è stato realizzato l'incasso al pagamento del 63% del prezzo di listino del prodotto. A conferma dell'assunto emerge la periodicità delle fatture azionate, emesse a distanza di brevissimi tempi l'una dall'altra.
Tale eccezione risulta assorbente, ma il credito non risulterebbe in ogni caso efficacemente provato, in quanto la relativa dimostrazione è affidata al solo mastrino e al libro giornale.
pagina 4 di 7 Va sul punto richiamato il principio, affermato dalla Corte di legittimità, per cui “il curatore fallimentare che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito, ovvero la ripetizione di quanto dal medesimo indebitamente pagato in epoca antecedente all'apertura del fallimento, esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale. In tali ipotesi, infatti, quel curatore non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo (trattandosi di azione che questi, quand'era in bonis, avrebbe potuto ugualmente esercitare), ponendosi conseguentemente nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che egli avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura concorsuale ed indipendentemente dal dissesto verificatosi. Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da queste provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 cod. civ. (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 23630/2016, 321/2013, 23429/12, 27510/08, 18059/04, Cass., Sez. U, . 4213/13)”
(Cass., n. 13762/2017).
Inoltre, per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n. 8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n.
2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ. Sez. II, 29/01/1999,
n. 807).
pagina 5 di 7 Con riferimento al caso che ci occupa, il mastrino contabile ed il libro giornale, siccome provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale, rappresenta idonea prova scritta del credito per l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Deve escludersi, però, che gli stessi documenti possano rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base ad esso - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
Dottrina e giurisprudenza concordano che i libri contabili dell'imprenditore, i sussistendo i presupposti richiesti dall'art 2710 c.c., siano prove liberamente valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (C.civ. 12/13669) ferma la possibilità per la controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrane l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento del giudice (Cass.
6501/2012).
Nel caso di specie, a fronte delle recise contestazioni di parte opponente di aver ricevuto la merce di cui alle fatture successive alla data del 3/6/2009, dell'assenza di fatture e di documenti di trasporto attestanti la ricezione delle merci, consederato inoltre che con missive del 4/6/2009 e del 15/6/2009 la scoietà in bonis chiedva il pagamento di fatture diverse da quelle chieste in via monitoria (ed antecedenti alle predette missive) si ritene che le semplici copie del mastrino e del libro giornale non rappresentino elementi probatori idonei a ritenere compiutamente provato il credito.
L'opposizione va pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna di parte opposta alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n 55/2014, con le massime riduzioni, stante la non particolare complessità della controversia.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione,
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 • Condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge
Così deciso in Nola,
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8817/2019 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f. , n.q di titolare dell'omonima Ditta Parte_1 C.F._1
” (P. Iva ) e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._2
Roberta Capocasa, unitamente alla quale elettivamente domiciliano presso lo studio sito in
Grottammare (AP), Via XX Settembre n. 32;
Opponenti
CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Perna, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Lucia Anna Iasonna, sito in Nola (NA) alla via Giacomo Imbroda n. 186;
Opposta
Oggetto: franchising
Conclusioni: come da note di partecipazione all'udienza del 15/10/2024.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23/12/2019, i signori nella sua Parte_1
qualità di titolare della omonima ditta , e Parte_1 Parte_3
convenivano in giudizio il opponendosi Controparte_2
al Decreto ingiuntivo n. 1867/2019 emesso dal Tribunale di Nola e notificato in pagina 1 di 7 data 20-29/11/2019, per la complessiva somma di € 45.246,38, oltre interessi al tasso di cui al d. Lgs 231/2002 nonché le spese della procedura monitoria.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito la nullità della notifica del ricorso, la prescrizione del credito, la mancanza di prova dello stesso.
Si è costituita parte opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
In prima udienza è stata concessa la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 629 cpc, sulla base della presumibile fondatezza dell'eccezione di prescrizione;
asseganti i termini di cui all'art 183 co 6 cpc, depositate le memorie, in assenza di attività volta all'acquisizione di prova costituenda, la casusa è stata introitata a sentenza.
L'opposizione è fondata.
Risulta infatti fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Occorre premettere che i titoli di credito posti a fondamento della pretesa monitoria, nei quali è inglobata una promessa di pagamento, non fanno venir meno la possibilità, per il debitore, di sollevare eccezioni relative al rapporto sottostante, non realizzandosi, in tali casi un fenomeno di astrazione processuale assoluta ma soltanto relativa.
Le promesse, infatti, possono essere pure, ove non contengano alcuna menzione del rapporto fondamentale;
titolate ove, in modo più meno dettagliato, contengano l'indicazione del rapporto fondamentale al quale si ricollega la posizione debitoria riconosciuta. Entrambe le fattispecie si caratterizzano perché i soggetti nei confronti dei quali sono rese vengono esonerati dall' onere di provare il rapporto fondamentale al fine di fare valere il relativo credito (si parla di astrazione processuale); mentre colui che rende la dichiarazione deve provare l'inesistenza del debito dichiarato o un fatto modificativo o estintivo. È chiaro che vincere la presunzione iuris tantum di cui all'art. 1988 c.c. è diverso a seconda della maggiore o minore specificità della dichiarazione: più la dichiarazione è titolata più è facile contrastarla, dievrsamente la controprova è quasi impossibile, ai limiti del diabolico, se la dichiarazione è completamente pura. Si noti, poi, che il riferimento della promessa al rapporto fondamentale può essere anche frutto del comportamento del destinatario della promessa che, nell'agire per ottenere il pagamento, faccia espresso riferimento ad esso;
inoltre, se il promittente neghi che il rapporto sia stato eseguito, spetta al promissario dare la prova dell'esecuzione, fornita la pagina 2 di 7 quale spetta al promittente provare gli eventuali fatti modificativi o estintivi del rapporto medesimo, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. (Cass. 3173/1993).
Nel caso di specie è proprio il promissario ad aver titolato la promessa (contenuta nei titoli di credito posti a fondamento della domanda monitoria), avendo dedotto che il credito era fondato sulle fatture da affiliazione degli anni 2008 e 2009 (specificamente elencate a pagina tre del ricorso monitorio).
Ebbene, parte opponente ha sollevato eccezione di prescrizione, ritenendo che alla fattispecie sia applicabile l'art 2948 n. 4 c.c., trattandosi di debito che deve pagarsi in termine più breve di un anno.
Ha sul punto dedotto l'opponente quanto segue: “dopo la costituzione in mora del
17/12/2010, la Curatela non poneva in essere alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione, limitandosi ad inviare meri solleciti ed inviti alla sola sig.ra – non Pt_1 anche al sig. – sino al 14/05/2012, senza rinnovare l'intimazione né la diffida. Pt_3
Considerando che il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato in data
30/05/2019, quasi nove anni trascorrevano dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ben oltre, dunque, il termine di cui all'art. 2948, n. 4 c.c”.
Parte opposta, senza contestare il decorso del termine quinquennale e senza dimostrare di aver compiuto ulteriori atti interruttivi, ha sostenuto che il termine di prescrizione applicabile sarebbe quello decennale.
Sul punto va rammentato che la giurisprudenza maggioritaria di legittimità in materia ha rammentato che, con riferimento alle obbligazioni periodiche, “soltanto attraverso il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere appagato l'interesse del creditore ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni per il tramite della ricezione di più prestazioni aventi un titolo unico e però ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, nel senso che ciascuna di esse non ha con quelle precedenti e successive altro legame che non sia quello di essere fondata sul medesimo, comune rapporto giuridico”. (Cass. Civ.,
Sez. Un., sent. n. 3162/2011; Cass. Sez. I^, sent. n. 23746/2007).
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello alla stregua del quale “la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, è applicabile solo a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Essa si pagina 3 di 7 riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo”. (Cass. Civ.,
Sez. I^, sent. n. 1902 del 2014).
Orbene, non è revocabile in dubbio che il pagamento dei corrispettivi sorti in virtù degli accordi negoziali di somministrazione sia soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c., integrando una prestazione periodica dipendente da una causa debendi a carattere continuativo dove il pagamento del prezzo è corrisposto nel termine fissato dal contratto.
Nel caso di specie, infatti, l'art 5 comma 4 ultimo periodo del contratto di affiliazione commerciale depositato da parte ricorrente prevede quale obbligo dell'affiliato quello di versare all'affiliante entro il martedì successivo alla settimana di vendita il 63% del controvalore dell'incasso settimanale.
Non può pertanto revocarsi in dubbio che la fattispecie rientri, a pieno titolo, nel disposto di cui all'art 2984 n. 4 c.c., dovendo essere effettutati i pagamenti con cadenza settimanale;
ciò a prescindere dall'inquadramento del contratto nell'ambito del tipo
“contratto estimatorio”, così come suggerito da parte dell'opposta e dalla successiva opera ermeneutica, intrapresa da dottrina e giurisprudenza, di sussunzione di tale tipo in altri schemi tipici più comuni (vendita, deposito, commissione mandato a vendere etc. etc.). Ciò che conta è che le parti, nel caso concreto, abbiano pattuito un termine settimanale per i pagamenti delle forniture via via rese dall'affiliante: tanto basta per l'applicazione dell'art 2948 n.4 c.c.. Non si conviene con la difesa di parte opposta, la quale ritene che la periodicità riguardi la sola presentazione del rendiconto e non anche l'obbligazione di pagamento, con la conseguennza che tale ultima obbligazione sarebbe soggetta all'ordinario termine decennale, per non potersi ritenere “periodica”. È chiaro ed inequivoco il tenore della disposizione contrattuale sul punto: essa obbliga l'affiliato al pagamento il martedì della settimana successiva a quella a cui è stato realizzato l'incasso al pagamento del 63% del prezzo di listino del prodotto. A conferma dell'assunto emerge la periodicità delle fatture azionate, emesse a distanza di brevissimi tempi l'una dall'altra.
Tale eccezione risulta assorbente, ma il credito non risulterebbe in ogni caso efficacemente provato, in quanto la relativa dimostrazione è affidata al solo mastrino e al libro giornale.
pagina 4 di 7 Va sul punto richiamato il principio, affermato dalla Corte di legittimità, per cui “il curatore fallimentare che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito, ovvero la ripetizione di quanto dal medesimo indebitamente pagato in epoca antecedente all'apertura del fallimento, esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio del fallito stesso, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale. In tali ipotesi, infatti, quel curatore non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo (trattandosi di azione che questi, quand'era in bonis, avrebbe potuto ugualmente esercitare), ponendosi conseguentemente nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che egli avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura concorsuale ed indipendentemente dal dissesto verificatosi. Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questi legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da queste provenienti, senza i limiti di cui all'art. 2704 cod. civ. (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 23630/2016, 321/2013, 23429/12, 27510/08, 18059/04, Cass., Sez. U, . 4213/13)”
(Cass., n. 13762/2017).
Inoltre, per giurisprudenza pacifica, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, in cui il contraddittorio è eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti.
Precisamente, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all'opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cass. Civ., Sez. I, 27/06/2000, n. 8718; Cass. Civ. 05/03/1994, n.
2124).
Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe a chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass. Civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. Civ. Sez. II, 29/01/1999,
n. 807).
pagina 5 di 7 Con riferimento al caso che ci occupa, il mastrino contabile ed il libro giornale, siccome provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale, rappresenta idonea prova scritta del credito per l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Deve escludersi, però, che gli stessi documenti possano rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base ad esso - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa.
Dottrina e giurisprudenza concordano che i libri contabili dell'imprenditore, i sussistendo i presupposti richiesti dall'art 2710 c.c., siano prove liberamente valutabili dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (C.civ. 12/13669) ferma la possibilità per la controparte di contestarne le risultanze con mezzi contrari di difesa o semplicemente, con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrane l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento del giudice (Cass.
6501/2012).
Nel caso di specie, a fronte delle recise contestazioni di parte opponente di aver ricevuto la merce di cui alle fatture successive alla data del 3/6/2009, dell'assenza di fatture e di documenti di trasporto attestanti la ricezione delle merci, consederato inoltre che con missive del 4/6/2009 e del 15/6/2009 la scoietà in bonis chiedva il pagamento di fatture diverse da quelle chieste in via monitoria (ed antecedenti alle predette missive) si ritene che le semplici copie del mastrino e del libro giornale non rappresentino elementi probatori idonei a ritenere compiutamente provato il credito.
L'opposizione va pertanto accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna di parte opposta alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n 55/2014, con le massime riduzioni, stante la non particolare complessità della controversia.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione,
• Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 • Condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite che si liquidano in euro 3809,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge
Così deciso in Nola,
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 7 di 7