Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 06/02/2026, n. 1297
CGT2
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per mancata prova della tempestività

    La Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso poiché il contribuente non ha fornito la prova della tempestiva proposizione del ricorso, onere che grava sul ricorrente.

  • Rigettato
    Contestazione della base imponibile e della sua imputazione ai soci

    La Corte ha ritenuto infondate le censure di merito, confermando la legittimità della ripresa a tassazione basata su indagini finanziarie e sulla presunzione di maggiori ricavi per versamenti bancari non giustificati. La prova contraria fornita dal contribuente è stata ritenuta generica e priva di adeguato supporto documentale. La commistione dei rapporti finanziari tra società e soci in una società familiare rafforza la presunzione in assenza di prova rigorosa contraria. L'amministrazione non è tenuta a dimostrare la corrispondenza immediata tra ricavo e incasso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 06/02/2026, n. 1297
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1297
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo