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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 01/04/2025 sub R.G. n.
3835/2025 presentato congiuntamente da: con il difensore avv. ZILLI RAMONA, e da , con il Parte_1 Parte_2 difensore avv. DELLA SCHIAVA RITA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1. affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento tendenzialmente paritetico tra i genitori e residenza presso la madre con cui continuerà a vivere presso l'abitazione di Via Vincenzo Manzini 8 Udine che resta assegnata con diritto di abitazione alla figlia e alla sig.ra
La sig.ra dal mese di aprile 2025 si fa carico della voltura delle utenze per Parte_1 Parte_1
l'utilizzo dell'appartamento e delle spese condominiali spettanti al conduttore dal mese di settembre
2024, con spese straordinarie a carico del proprietario di casa. La sig.ra rovvederà alla Parte_1 manutenzione o alle eventuali sostituzioni degli elettrodomestici (da intendersi frigo, lavatrice o fornelli) esclusa la caldaia della quale effettuerà l'ordinaria manutenzione, e consentirà la visita all'immobile da parte del proprietario, previo congruo avviso;
2. le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza/collocazione. Ogni comunicazione inerente alla figlia -fatti salvi casi particolari- dovrà essere tenuta esclusivamente tra madre e padre;
3. la figlia trascorrerà con ciascun genitore e con i nonni qualora presenti, dal lunedì alle 9 al mercoledì alle 9 tutte le settimane dell'anno (escluse le festività di Natale e Pasqua o i ponti) con la 1 madre, dal mercoledì alle 9 al venerdì alle 9 tutte le settimane dell'anno con il padre (escluse festività di Natale e Pasqua o ponti) e i week end dal venerdì alle 9 al lunedì alle 9 alternativamente con ciascun genitore.
Ciascun genitore, nei periodi di spettanza, potrà avvalersi della collaborazione dei nonni e/o babysitter;
il genitore che ha la figlia con sé dovrà essere tendenzialmente reperibile nella fascia oraria serale (18:00-19.00) al fine di consentire all'altro di chiamare la bambina e comunque essere sempre contattabile per questioni urgenti riguardanti la minore.
La figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno 15 giorni -anche non consecutivi- durante le vacanze estive, periodo da determinarsi di comune accordo tra i genitori entro il giorno
31 del mese di maggio.
Durante le vacanze di Natale la figlia passerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24
(o dalla fine dell'asilo o della scuola) al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (o all'inizio dell'asilo /scuola). È fatto salvo diverso accordo tra i genitori per consentire eventuali vacanze che necessitino di uno o massimo due giorni in più; le vacanze di Pasqua tutte verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, in alternanza al Natale;
la minore trascorrerà i ponti scolastici in alternanza tra i genitori. I ponti verranno individuati all'inizio dell'anno scolastico di modo che ogni genitore possa organizzarsi con le ferie per quelli che spettano a ciascuno;
in ogni caso, viene fatta salva la facoltà per entrambi i genitori di concordare tempi e modalità di visite e di frequentazioni diversi rispetto a quelli suesposti, avuto riguardo alla crescita della figlia, alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e al benessere psicofisico della medesima, oltre che alle esigenze dei genitori.
I genitori, o i loro delegati, nei periodi di spettanza si occuperanno di trascorrere il tempo con la bambina accompagnandola alle attività sociali, extracurricolari (al corso di inglese 2 volte al mese la accompagnerà la mamma e 2 volte il papà, anche se le giornate sono di spettanza della mamma) o alle feste degli amici.
Se la bambina effettuerà dei viaggi all'estero o fuori regione, il genitore che l'avrà con sé dovrà pre- avvertire l'altro.
Le parti non escludono la collaborazione di entrambi i nuclei familiari di origine per la gestione della bambina, stante gli impegni di lavoro di entrambi, concordando, ad ogni modo, che laddove uno dei due genitori sia impossibilitato ad occuparsi della figlia l'altro ne sia informato affinché l'altro genitore abbia la possibilità di tenere la figlia con precedenza rispetto ai nonni;
4. i genitori, allorquando la figlia è presso di loro collocata, si occuperanno di tutti gli impegni sanitari, sportivi, ludici e scolastici;
5. il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore dal mese di settembre 2024
l'importo mensile di € 180,00 entro il giorno 5 del mese e contribuirà alle spese straordinarie necessarie per la figlia comprensive di quelle relative alla mensa al 50% assieme alla madre della bambina come da Protocollo d'Intesa in uso tra i Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Udine, a
2 precisazione si stabilisce che il rimborso delle spese straordinarie avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta scritta via mail corredata da idonea documentazione comprovante l'esborso e per quanto attiene al consenso dell'altro genitore dovrà ritenersi presunto ove questi non manifesti il proprio dissenso entro il termine di giorni 15 dalla data della richiesta, fatte salve comprovate urgenze che esigano un termine inferiore;
si precisa inoltre che con riferimento alle spese sanitarie, stante la polizza sanitaria di cui beneficia il padre come attuale benefit aziendale, il residuo non rimborsato andrà diviso come sopra pro quota tra i genitori;
6. detrazioni fiscali per la figlia al 50% a favore del padre e 50% a favore della madre;
7. assegno unico universale percepito da entrambi genitori al 50% ciascuno e così ogni bonus e beneficio erogato per la minore;
8. i genitori concordano di aprire un libretto o altro prodotto finanziario a nome della minore con operatività congiunta quanto ai prelievi, su cui verranno versati i risparmi esistenti della minore ammontanti ad € 3700 (al mese di marzo 2025);
9. la minore proseguirà, per continuità e contiguità, il percorso scolastico nel Comune di Udine;
10. i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione della figlia nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti della minore in altre località;
11. le parti si danno atto di non aver nulla l'un l'altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, se non con riferimento al pregresso per mantenimento ordinario della figlia ammontante ad € 1.440,00 (settembre 2024-aprile 2025) che il sig. salderà alla sig.ra ntro il 10.4.25 e con riferimento al versamento della quota Pt_2 Parte_1 del 50% delle spese straordinarie sin ora anticipate per la figlia dal padre che ammontano ad €
775,50 ed € 522,96 per spese condominiali per un totale di € 1.300,46 che la sig.ra Parte_1 rimborserà all'ex compagno entro il 10.4.25;
12. le parti danno atto che il sig. ha già lasciato la casa familiare e si impegna a prelevare tutti Pt_2
i propri effetti personali entro 30 giorni dalla firma del presente ricorso, si impegna altresì a variare la propria residenza anagrafica non appena avrà trovato diversa soluzione abitativa rispetto a quella dei propri genitori e comunque entro e non oltre il 31.05.2025
13. le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto del presente accordo e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti;
14. le parti convengono che le condizioni tutte quivi esposte abbiano piena efficacia a decorrere dalla data di deposito del ricorso impegnandosi per l'effetto a darne concreta attuazione immediata;
15. spese di lite compensate.” pronuncia la seguente
SENTENZA
3 Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata , il [...], riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento della minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali della minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1. dispone che la figlia rimanga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento tendenzialmente paritetico tra i genitori e residenza presso la madre con cui continuerà a vivere presso l'abitazione di Via Vincenzo Manzini, 8, Udine, che resta assegnata con diritto di abitazione alla sig.ra Dà atto che la sig.ra dal mese di aprile 2025 si fa carico della Parte_1 Parte_1 voltura delle utenze per l'utilizzo dell'appartamento e delle spese condominiali spettanti al conduttore dal mese di settembre 2024, con spese straordinarie a carico del proprietario di casa. Dà atto che la sig.ra rovvederà alla manutenzione o alle eventuali sostituzioni degli elettrodomestici Parte_1
(da intendersi frigo, lavatrice o fornelli) esclusa la caldaia della quale effettuerà l'ordinaria manutenzione, e consentirà la visita all'immobile da parte del proprietario, previo congruo avviso;
2. dà atto che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza/collocazione. Ogni comunicazione inerente alla figlia -fatti salvi casi particolari- dovrà essere tenuta esclusivamente tra madre e padre;
3. dispone che la figlia stia con ciascun genitore e con i nonni, qualora presenti, con le seguenti modalità: dal lunedì alle 9:00 al mercoledì alle 9:00 tutte le settimane dell'anno (escluse le festività di Natale e Pasqua o i ponti) starà con la madre;
dal mercoledì alle 9:00 al venerdì alle 9:00 tutte le settimane dell'anno starà con il padre (escluse festività di Natale e Pasqua o ponti); infine, i week end dal venerdì alle 9:00 al lunedì alle 9:00 starà alternativamente con ciascun genitore.
Ciascun genitore, nei periodi di spettanza, potrà avvalersi della collaborazione dei nonni e/o babysitter;
il genitore che ha la figlia con sé dovrà essere tendenzialmente reperibile nella fascia oraria serale (18:00-19.00) al fine di consentire all'altro di chiamare la bambina e comunque essere sempre contattabile per questioni urgenti riguardanti la minore.
4 Dispone che la figlia trascorra con ciascun genitore un periodo di almeno 15 giorni -anche non consecutivi- durante le vacanze estive, periodo da determinarsi di comune accordo tra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio.
Dispone che durante le vacanze di Natale la figlia passi ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 dicembre (o dalla fine dell'asilo o della scuola) al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio
(o all'inizio dell'asilo /scuola). È fatto salvo diverso accordo tra i genitori per consentire eventuali vacanze che necessitino di uno o massimo due giorni in più. Dispone che le vacanze di Pasqua tutte verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, in alternanza al Natale;
la minore trascorrerà
i ponti scolastici in alternanza tra i genitori. I ponti verranno individuati all'inizio dell'anno scolastico di modo che ogni genitore possa organizzarsi con le ferie per quelli che spettano a ciascuno;
in ogni caso, viene fatta salva la facoltà per entrambi i genitori di concordare tempi e modalità di visite e di frequentazioni diversi rispetto a quelli suesposti, avuto riguardo alla crescita della figlia, alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e al benessere psicofisico della medesima, oltre che alle esigenze dei genitori.
I genitori, o i loro delegati, nei periodi di spettanza si occuperanno di trascorrere il tempo con la bambina accompagnandola alle attività sociali, extracurricolari (al corso di inglese 2 volte al mese la accompagnerà la mamma e 2 volte il papà, anche se le giornate sono di spettanza della mamma) o alle feste degli amici.
Se la bambina effettuerà dei viaggi all'estero o fuori regione, il genitore che l'avrà con sé dovrà preavvertire l'altro.
Le parti non escludono la collaborazione di entrambi i nuclei familiari di origine per la gestione della bambina, stante gli impegni di lavoro di entrambi, concordando, ad ogni modo, che laddove uno dei due genitori sia impossibilitato ad occuparsi della figlia l'altro ne sia informato affinché l'altro genitore abbia la possibilità di tenere la figlia con precedenza rispetto ai nonni;
4. dà atto che i genitori, allorquando la figlia è presso di loro collocata, si occuperanno di tutti gli impegni sanitari, sportivi, ludici e scolastici;
5. dispone che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della minore dal mese di settembre
2024 l'importo mensile di € 180,00 entro il giorno 5 del mese e contribuisca alle spese straordinarie necessarie per la figlia comprensive di quelle relative alla mensa al 50% assieme alla madre della bambina, come da Protocollo d'Intesa in uso tra i Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Udine;
a precisazione si stabilisce che il rimborso delle spese straordinarie avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta scritta via mail corredata da idonea documentazione comprovante l'esborso e per quanto attiene al consenso dell'altro genitore dovrà ritenersi presunto ove questi non manifesti il proprio dissenso entro il termine di giorni 15 dalla data della richiesta, fatte salve comprovate urgenze che esigano un termine inferiore;
si precisa inoltre che con riferimento alle spese sanitarie, stante la polizza sanitaria di cui beneficia il padre come attuale benefit aziendale, il residuo non rimborsato andrà diviso come sopra pro quota tra i genitori;
5 6. dà atto che le detrazioni fiscali per la figlia saranno al 50% a favore del padre e al 50% a favore della madre;
7. dà atto che l'assegno unico universale verrà percepito da entrambi genitori al 50% ciascuno e così ogni bonus e beneficio erogato per la minore;
8. dà atto che i genitori concordano di aprire un libretto o altro prodotto finanziario a nome della minore con operatività congiunta quanto ai prelievi, su cui verranno versati i risparmi esistenti della minore ammontanti ad € 3700 (al mese di marzo 2025);
9. dà atto che la minore proseguirà, per continuità e contiguità, il percorso scolastico nel Comune di
Udine;
10. dà atto che i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione della figlia nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti della minore in altre località;
11. dà atto che le parti si riconoscono di non aver nulla l'un l'altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, se non con riferimento al pregresso per mantenimento ordinario della figlia ammontante ad € 1.440,00 (settembre 2024-aprile
2025) che il sig. salderà alla sig.ra ntro il 10.4.25 e con riferimento al versamento Pt_2 Parte_1 della quota del 50% delle spese straordinarie sin ora anticipate per la figlia dal padre che ammontano ad € 775,50 ed € 522,96 per spese condominiali per un totale di € 1.300,46 che la sig.ra Parte_1 rimborserà all'ex compagno entro il 10.4.25;
12. dà atto che le parti dichiarano che il sig. ha già lasciato la casa familiare e si impegna a Pt_2 prelevare tutti i propri effetti personali entro 30 giorni dalla firma del presente ricorso, si impegna altresì a variare la propria residenza anagrafica non appena avrà trovato diversa soluzione abitativa rispetto a quella dei propri genitori e comunque entro e non oltre il 31.05.2025;
13. dà atto che le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto del ricorso e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti;
14. dà atto che le parti convengono che le condizioni esposte nel ricorso abbiano piena efficacia a decorrere dalla data di deposito dello stesso, impegnandosi per l'effetto a darne concreta attuazione immediata.
15. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
6
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto a ruolo in data 01/04/2025 sub R.G. n.
3835/2025 presentato congiuntamente da: con il difensore avv. ZILLI RAMONA, e da , con il Parte_1 Parte_2 difensore avv. DELLA SCHIAVA RITA;
con l'intervento del P.M. in sede;
letti gli atti, sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
“1. affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento tendenzialmente paritetico tra i genitori e residenza presso la madre con cui continuerà a vivere presso l'abitazione di Via Vincenzo Manzini 8 Udine che resta assegnata con diritto di abitazione alla figlia e alla sig.ra
La sig.ra dal mese di aprile 2025 si fa carico della voltura delle utenze per Parte_1 Parte_1
l'utilizzo dell'appartamento e delle spese condominiali spettanti al conduttore dal mese di settembre
2024, con spese straordinarie a carico del proprietario di casa. La sig.ra rovvederà alla Parte_1 manutenzione o alle eventuali sostituzioni degli elettrodomestici (da intendersi frigo, lavatrice o fornelli) esclusa la caldaia della quale effettuerà l'ordinaria manutenzione, e consentirà la visita all'immobile da parte del proprietario, previo congruo avviso;
2. le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza/collocazione. Ogni comunicazione inerente alla figlia -fatti salvi casi particolari- dovrà essere tenuta esclusivamente tra madre e padre;
3. la figlia trascorrerà con ciascun genitore e con i nonni qualora presenti, dal lunedì alle 9 al mercoledì alle 9 tutte le settimane dell'anno (escluse le festività di Natale e Pasqua o i ponti) con la 1 madre, dal mercoledì alle 9 al venerdì alle 9 tutte le settimane dell'anno con il padre (escluse festività di Natale e Pasqua o ponti) e i week end dal venerdì alle 9 al lunedì alle 9 alternativamente con ciascun genitore.
Ciascun genitore, nei periodi di spettanza, potrà avvalersi della collaborazione dei nonni e/o babysitter;
il genitore che ha la figlia con sé dovrà essere tendenzialmente reperibile nella fascia oraria serale (18:00-19.00) al fine di consentire all'altro di chiamare la bambina e comunque essere sempre contattabile per questioni urgenti riguardanti la minore.
La figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno 15 giorni -anche non consecutivi- durante le vacanze estive, periodo da determinarsi di comune accordo tra i genitori entro il giorno
31 del mese di maggio.
Durante le vacanze di Natale la figlia passerà ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24
(o dalla fine dell'asilo o della scuola) al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (o all'inizio dell'asilo /scuola). È fatto salvo diverso accordo tra i genitori per consentire eventuali vacanze che necessitino di uno o massimo due giorni in più; le vacanze di Pasqua tutte verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, in alternanza al Natale;
la minore trascorrerà i ponti scolastici in alternanza tra i genitori. I ponti verranno individuati all'inizio dell'anno scolastico di modo che ogni genitore possa organizzarsi con le ferie per quelli che spettano a ciascuno;
in ogni caso, viene fatta salva la facoltà per entrambi i genitori di concordare tempi e modalità di visite e di frequentazioni diversi rispetto a quelli suesposti, avuto riguardo alla crescita della figlia, alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e al benessere psicofisico della medesima, oltre che alle esigenze dei genitori.
I genitori, o i loro delegati, nei periodi di spettanza si occuperanno di trascorrere il tempo con la bambina accompagnandola alle attività sociali, extracurricolari (al corso di inglese 2 volte al mese la accompagnerà la mamma e 2 volte il papà, anche se le giornate sono di spettanza della mamma) o alle feste degli amici.
Se la bambina effettuerà dei viaggi all'estero o fuori regione, il genitore che l'avrà con sé dovrà pre- avvertire l'altro.
Le parti non escludono la collaborazione di entrambi i nuclei familiari di origine per la gestione della bambina, stante gli impegni di lavoro di entrambi, concordando, ad ogni modo, che laddove uno dei due genitori sia impossibilitato ad occuparsi della figlia l'altro ne sia informato affinché l'altro genitore abbia la possibilità di tenere la figlia con precedenza rispetto ai nonni;
4. i genitori, allorquando la figlia è presso di loro collocata, si occuperanno di tutti gli impegni sanitari, sportivi, ludici e scolastici;
5. il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della minore dal mese di settembre 2024
l'importo mensile di € 180,00 entro il giorno 5 del mese e contribuirà alle spese straordinarie necessarie per la figlia comprensive di quelle relative alla mensa al 50% assieme alla madre della bambina come da Protocollo d'Intesa in uso tra i Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Udine, a
2 precisazione si stabilisce che il rimborso delle spese straordinarie avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta scritta via mail corredata da idonea documentazione comprovante l'esborso e per quanto attiene al consenso dell'altro genitore dovrà ritenersi presunto ove questi non manifesti il proprio dissenso entro il termine di giorni 15 dalla data della richiesta, fatte salve comprovate urgenze che esigano un termine inferiore;
si precisa inoltre che con riferimento alle spese sanitarie, stante la polizza sanitaria di cui beneficia il padre come attuale benefit aziendale, il residuo non rimborsato andrà diviso come sopra pro quota tra i genitori;
6. detrazioni fiscali per la figlia al 50% a favore del padre e 50% a favore della madre;
7. assegno unico universale percepito da entrambi genitori al 50% ciascuno e così ogni bonus e beneficio erogato per la minore;
8. i genitori concordano di aprire un libretto o altro prodotto finanziario a nome della minore con operatività congiunta quanto ai prelievi, su cui verranno versati i risparmi esistenti della minore ammontanti ad € 3700 (al mese di marzo 2025);
9. la minore proseguirà, per continuità e contiguità, il percorso scolastico nel Comune di Udine;
10. i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione della figlia nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti della minore in altre località;
11. le parti si danno atto di non aver nulla l'un l'altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, se non con riferimento al pregresso per mantenimento ordinario della figlia ammontante ad € 1.440,00 (settembre 2024-aprile 2025) che il sig. salderà alla sig.ra ntro il 10.4.25 e con riferimento al versamento della quota Pt_2 Parte_1 del 50% delle spese straordinarie sin ora anticipate per la figlia dal padre che ammontano ad €
775,50 ed € 522,96 per spese condominiali per un totale di € 1.300,46 che la sig.ra Parte_1 rimborserà all'ex compagno entro il 10.4.25;
12. le parti danno atto che il sig. ha già lasciato la casa familiare e si impegna a prelevare tutti Pt_2
i propri effetti personali entro 30 giorni dalla firma del presente ricorso, si impegna altresì a variare la propria residenza anagrafica non appena avrà trovato diversa soluzione abitativa rispetto a quella dei propri genitori e comunque entro e non oltre il 31.05.2025
13. le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto del presente accordo e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti;
14. le parti convengono che le condizioni tutte quivi esposte abbiano piena efficacia a decorrere dalla data di deposito del ricorso impegnandosi per l'effetto a darne concreta attuazione immediata;
15. spese di lite compensate.” pronuncia la seguente
SENTENZA
3 Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata , il [...], riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori, i quali hanno chiesto col ricorso in epigrafe – premesso che la loro relazione sentimentale
è cessata – che il Tribunale adotti le necessarie statuizioni in ordine all'affidamento della minore, alla sua collocazione e al suo mantenimento, in maniera conforme agli accordi tra loro intervenuti.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo le pattuizioni delle parti conformi agli interessi morali e materiali della minore.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1. dispone che la figlia rimanga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento tendenzialmente paritetico tra i genitori e residenza presso la madre con cui continuerà a vivere presso l'abitazione di Via Vincenzo Manzini, 8, Udine, che resta assegnata con diritto di abitazione alla sig.ra Dà atto che la sig.ra dal mese di aprile 2025 si fa carico della Parte_1 Parte_1 voltura delle utenze per l'utilizzo dell'appartamento e delle spese condominiali spettanti al conduttore dal mese di settembre 2024, con spese straordinarie a carico del proprietario di casa. Dà atto che la sig.ra rovvederà alla manutenzione o alle eventuali sostituzioni degli elettrodomestici Parte_1
(da intendersi frigo, lavatrice o fornelli) esclusa la caldaia della quale effettuerà l'ordinaria manutenzione, e consentirà la visita all'immobile da parte del proprietario, previo congruo avviso;
2. dà atto che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute e in generale alla straordinaria amministrazione, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza/collocazione. Ogni comunicazione inerente alla figlia -fatti salvi casi particolari- dovrà essere tenuta esclusivamente tra madre e padre;
3. dispone che la figlia stia con ciascun genitore e con i nonni, qualora presenti, con le seguenti modalità: dal lunedì alle 9:00 al mercoledì alle 9:00 tutte le settimane dell'anno (escluse le festività di Natale e Pasqua o i ponti) starà con la madre;
dal mercoledì alle 9:00 al venerdì alle 9:00 tutte le settimane dell'anno starà con il padre (escluse festività di Natale e Pasqua o ponti); infine, i week end dal venerdì alle 9:00 al lunedì alle 9:00 starà alternativamente con ciascun genitore.
Ciascun genitore, nei periodi di spettanza, potrà avvalersi della collaborazione dei nonni e/o babysitter;
il genitore che ha la figlia con sé dovrà essere tendenzialmente reperibile nella fascia oraria serale (18:00-19.00) al fine di consentire all'altro di chiamare la bambina e comunque essere sempre contattabile per questioni urgenti riguardanti la minore.
4 Dispone che la figlia trascorra con ciascun genitore un periodo di almeno 15 giorni -anche non consecutivi- durante le vacanze estive, periodo da determinarsi di comune accordo tra i genitori entro il giorno 31 del mese di maggio.
Dispone che durante le vacanze di Natale la figlia passi ad anni alterni con ciascun genitore il periodo dal 24 dicembre (o dalla fine dell'asilo o della scuola) al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio
(o all'inizio dell'asilo /scuola). È fatto salvo diverso accordo tra i genitori per consentire eventuali vacanze che necessitino di uno o massimo due giorni in più. Dispone che le vacanze di Pasqua tutte verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, in alternanza al Natale;
la minore trascorrerà
i ponti scolastici in alternanza tra i genitori. I ponti verranno individuati all'inizio dell'anno scolastico di modo che ogni genitore possa organizzarsi con le ferie per quelli che spettano a ciascuno;
in ogni caso, viene fatta salva la facoltà per entrambi i genitori di concordare tempi e modalità di visite e di frequentazioni diversi rispetto a quelli suesposti, avuto riguardo alla crescita della figlia, alle sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche e al benessere psicofisico della medesima, oltre che alle esigenze dei genitori.
I genitori, o i loro delegati, nei periodi di spettanza si occuperanno di trascorrere il tempo con la bambina accompagnandola alle attività sociali, extracurricolari (al corso di inglese 2 volte al mese la accompagnerà la mamma e 2 volte il papà, anche se le giornate sono di spettanza della mamma) o alle feste degli amici.
Se la bambina effettuerà dei viaggi all'estero o fuori regione, il genitore che l'avrà con sé dovrà preavvertire l'altro.
Le parti non escludono la collaborazione di entrambi i nuclei familiari di origine per la gestione della bambina, stante gli impegni di lavoro di entrambi, concordando, ad ogni modo, che laddove uno dei due genitori sia impossibilitato ad occuparsi della figlia l'altro ne sia informato affinché l'altro genitore abbia la possibilità di tenere la figlia con precedenza rispetto ai nonni;
4. dà atto che i genitori, allorquando la figlia è presso di loro collocata, si occuperanno di tutti gli impegni sanitari, sportivi, ludici e scolastici;
5. dispone che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della minore dal mese di settembre
2024 l'importo mensile di € 180,00 entro il giorno 5 del mese e contribuisca alle spese straordinarie necessarie per la figlia comprensive di quelle relative alla mensa al 50% assieme alla madre della bambina, come da Protocollo d'Intesa in uso tra i Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Udine;
a precisazione si stabilisce che il rimborso delle spese straordinarie avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta scritta via mail corredata da idonea documentazione comprovante l'esborso e per quanto attiene al consenso dell'altro genitore dovrà ritenersi presunto ove questi non manifesti il proprio dissenso entro il termine di giorni 15 dalla data della richiesta, fatte salve comprovate urgenze che esigano un termine inferiore;
si precisa inoltre che con riferimento alle spese sanitarie, stante la polizza sanitaria di cui beneficia il padre come attuale benefit aziendale, il residuo non rimborsato andrà diviso come sopra pro quota tra i genitori;
5 6. dà atto che le detrazioni fiscali per la figlia saranno al 50% a favore del padre e al 50% a favore della madre;
7. dà atto che l'assegno unico universale verrà percepito da entrambi genitori al 50% ciascuno e così ogni bonus e beneficio erogato per la minore;
8. dà atto che i genitori concordano di aprire un libretto o altro prodotto finanziario a nome della minore con operatività congiunta quanto ai prelievi, su cui verranno versati i risparmi esistenti della minore ammontanti ad € 3700 (al mese di marzo 2025);
9. dà atto che la minore proseguirà, per continuità e contiguità, il percorso scolastico nel Comune di
Udine;
10. dà atto che i genitori si obbligano a darsi reciproca e tempestiva informazione di ogni fatto più saliente relativo alla salute e all'educazione della figlia nonché si impegnano a comunicare i propri recapiti, anche telefonici, con immediata informativa di eventuali cambi di residenza/domicilio o di spostamenti della minore in altre località;
11. dà atto che le parti si riconoscono di non aver nulla l'un l'altro reciprocamente a pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, se non con riferimento al pregresso per mantenimento ordinario della figlia ammontante ad € 1.440,00 (settembre 2024-aprile
2025) che il sig. salderà alla sig.ra ntro il 10.4.25 e con riferimento al versamento Pt_2 Parte_1 della quota del 50% delle spese straordinarie sin ora anticipate per la figlia dal padre che ammontano ad € 775,50 ed € 522,96 per spese condominiali per un totale di € 1.300,46 che la sig.ra Parte_1 rimborserà all'ex compagno entro il 10.4.25;
12. dà atto che le parti dichiarano che il sig. ha già lasciato la casa familiare e si impegna a Pt_2 prelevare tutti i propri effetti personali entro 30 giorni dalla firma del presente ricorso, si impegna altresì a variare la propria residenza anagrafica non appena avrà trovato diversa soluzione abitativa rispetto a quella dei propri genitori e comunque entro e non oltre il 31.05.2025;
13. dà atto che le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto del ricorso e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti;
14. dà atto che le parti convengono che le condizioni esposte nel ricorso abbiano piena efficacia a decorrere dalla data di deposito dello stesso, impegnandosi per l'effetto a darne concreta attuazione immediata.
15. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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