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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 3712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3712 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4423 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 2.7.2025, ai sensi dell'art. 350 - bis e 281- sexies, comma 3 c.p.c., vertente,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Adriana Mozzi (c.f.: ), domiciliataria in C.F._2
Pietramelara (CE), alla via Caduti di Nassiriya n.3; appellante
E
(p.iva: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Gennaro Cicala (c.f.: ) e dall'avv. Francesco Cicala C.F._3
(c.f.: ), domiciliatari in Bologna, alla via Stalingrado n. 45; C.F._4 appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza n. 621/2024, pubblicata il 22.2.2024, resa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'esito di procedimento introdotto ex art. 702 bis e ss. c.p.c., nel proc. di primo grado n. 553/2020 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 2.7.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1 , dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., propose ricorso ex art. Parte_1
702 - bis c.p.c. chiedendo la condanna di al pagamento Controparte_2 dell'indennizzo per il furto dell'autoveicolo di sua proprietà avvenuto in data 4.7.2009, nell'importo di € 46.424,49.
Espose il ricorrente che in data 19.11.2007 aveva stipulato un contratto di assicurazione dell'indicato veicolo, il cui valore di acquisto era pari ad € 87.000,00, anche per “furto e incendio”. Quanto all'evento assicurato, espose che il 4.7.2009 era stato “rapinato e derubato” del mezzo (minacciato di morte da sconosciuti, fu costretto ad abbandonare il veicolo e lasciare loro le chiavi); che aveva sporto denuncia alle autorità (CC di Vairano Scalo) in pari data ed aveva patito procedimento penale a suo carico per i reati p.e.p. dall'art. 367 c.p. e 646
c.p. (simulazione di reato ed appropriazione indebita); tuttavia, con sentenza del 2.3.2018, il tribunale penale aveva dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti per remissione di querela (capo b) e per intervenuta prescrizione (capo a), sentenza passata in giudicato.
Precisò che il pagamento dell'indennizzo era stato sospeso in attesa di tale sentenza, ma nulla aveva ricevuto dall'istituto assicurativo, che non aveva neppure inteso partecipare al procedimento di mediazione.
Instauratosi il contraddittorio (la prima udienza dell'8.10.2020 è stata rinviata, per la necessaria rinotifica del ricorso, al 7.6.2022, udienza ulteriormente rinviata per difetto di comunicazione del rinvio, alla nuova udienza del 17.11.2022), si costituì tempestivamente in giudizio la (in data 1.7.2022), eccependo, tempestivamente (in Controparte_3 ragione del rinvio d'ufficio) e per quel che ancora rileva in questa fase di appello, la prescrizione ex art. 2952 c.c., trattandosi di fatto accaduto nell'anno 2009.
Con ordinanza depositata il 21.10.2024 il Tribunale, accogliendo la preliminare eccezione di prescrizione, rigettò la domanda del ricorrente e lo condannò al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 6.713,00, oltre spese generali iva e cpa.
A sostegno della decisione espose che era fondata l'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. posto che tra la missiva di messa in mora ricevuta dalla convenuta il 9.6.2016
e l'ultima pec contenente l'intimazione a versare l'indennizzo, ricevuta dall'istituto assicurativo in data 12.11.2018, il termine biennale era decorso, a nulla valendo la pendenza del procedimento penale descritto dal ricorrente, che non aveva valore sospensivo/interruttivo della prescrizione.
Avverso questa sentenza ha proposto appello affidato a due articolati Parte_1 motivi:
1.erroneo/omesso esame dei documenti prodotti in primo grado e, in particolare, della ulteriore missiva di messa in mora ricevuta dall'istituto assicurativo in data 28.2.2017,
2 validamente interruttiva del termine di prescrizione e non esaminata in primo grado;
erroneità della decisione nella parte in cui non aveva attribuito valore interruttivo della prescrizione alla costituzione di parte civile depositata nel procedimento penale dall'istituto assicurativo e per non aver dato rilievo, in generale, alla sospensione della prescrizione in ragione della pendenza stessa di un giudizio penale;
2. liquidazione delle spese di lite in violazione della disciplina della soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c., posto che esso istante era risultato implicitamente vittorioso sulle questioni preliminari e dovendosi considerare, ai fini delle spese, l'esito complessivo della lite;
nella determinazione del quantum, omessa considerazione del mancato espletamento della fase istruttoria.
Formulata istanza di inibitoria, l'appellante ha concluso chiedendo di accogliere l'appello e, per l'effetto, di riformare la sentenza e di condannare l'istituto ass. al pagamento dell'indennizzo chiesto in primo grado.
Ha resistito l'istituto assicurativo, chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile per difetto di forma e per violazione dell'art. 348 c.p.c.; ne ha poi chiesto il rigetto nel merito evidenziando che l'appellante, a sostegno della infondatezza della eccezione di prescrizione, aveva prodotto in appello nuovi atti interruttivi mai prodotti in primo grado e finanche riferibili ad altri giudizi patrocinati dall'avv. Mozzi (documenta che in appello è stata prodotta una prima cartolina postale del 21.11.2017 che è riferibile a tale ed una Persona_1 seconda del 24.2.2017 riferibile a tale soggetti estranei al giudizio); ha Persona_2 evidenziato che tale produzione, oltre a violare le preclusioni, era riferibile a documenti
“falsi”. Ha chiesto, dunque, l'appellata le conseguenti declaratorie.
Rigettata l'istanza di sospensione, è stata fissata dinanzi al Collegio l'udienza del
25.6.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 351 – bis c.p.c., assegnando alle parti il termine fino a 15 giorni prima della indicata udienza per il deposito di note conclusionali, udienza rinviata al 2.7.2025.
Precisate le conclusioni, come da verbale del 2.27.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi del comma 3 dell'art. 281 – sexies c.p.c.
2. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale richiesto dall'art. 342 c.p.c.
L'appellante ha riportato le parti della sentenza censurate e che ha inteso appellare;
ha indicato con chiarezza le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado;
ha indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e le circostanze da cui deriva la violazione di legge;
ha
3 sottoposto ad una critica sufficientemente specifica le circostanze che imporrebbero una diversa decisione.
Il rispetto del contenuto motivazionale prescritto va, peraltro, interpretato, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità reso a sezioni unite, nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Cass. SS.UU. 27199/2017; in epoca più recente le sezioni unite della Corte di Cass., ord.
3641/2022, hanno ribadito medesimo principio).
3.Il primo motivo di appello contiene svariate censure.
Con la prima si censura la sentenza per aver omesso l'esame di ulteriori validi atti interruttivi della prescrizione.
3.1-Va premesso che il Tribunale ha correttamente applicato il termine di prescrizione biennale dettato dall'art. 2952 c.c. Tale disposizione, nella sua originaria formulazione, prevedeva che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivevano in un anno;
nella formulazione successiva alla modifica ex d.l. n. 134 del 2008 conv. in l. n. 166 del 2008, stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un due anni
(non più uno) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui esso si fonda, ovvero dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (il termine è stato esteso, dunque, a due anni ed è stato ulteriormente innalzato a 10 anni per i soli contratti di assicurazione sulla vita dall'art. 22 comma 14 della Legge 221 del 17 dicembre 2012).
Pur essendo stato sottoscritto il contatto nel gennaio 2008, in assenza di disciplina transitoria, correttamente il Tribunale ha considerato il più lungo termine biennale, applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (in tal senso, Cass. 2022,
27015).
3.2-Tanto premesso, il Tribunale, esaminando gli atti interruttivi ritualmente prodotti in primo grado, ha rilevato che tra la messa in mora ricevuta il “9.6.2016” (va corretta sul punto la motivazione perché il Tribunale ha indicato la data di formazione della missiva che è stata, invece, ricevuta dalla convenuta il 14.6.2016) e la successiva messa in mora inviata via pec e regolarmente consegnata all'istituto il 12.11.2018, erano decorsi più di due anni.
4 Solo nella presente fase di appello, l'appellante ha prodotto ulteriore messa in mora e due cartoline di ricevimento, una recante la data di ricezione del 28.2.2017 e una del
21.11.2017.
3.3. Al di là delle difese dell'appellata, che denuncia la riferibilità di tali cartoline a diversi giudizi ed a diversi soggetti assistiti dal medesimo difensore, assorbe ogni questione l'evenienza che, come desumibile dall'esame dei documenti ritualmente prodotti in primo grado, tale atto interruttivo non è mai stato prodotto dinanzi al Tribunale, ma è stato depositato solo a corredo dell'odierno atto di appello.
Infatti, nel giudizio di primo grado, gli atti interruttivi telematicamente prodotti ed allegati alle note scritte di udienza del 19.12.2023 (peraltro, già tardivamente in primo grado, ma che il Tribunale ha inteso comunque esaminare), sono i seguenti:
-intimazione e messa in mora del 15.6.2010, spedita il 16.6.2010 e ricevuta il 21.6.2010;
-intimazione e messa in mora dell'8.9.2011, spedita il 9.9.2011 e ricevuta il 21.9.2011;
-intimazione e messa in mora del 28.10.2012, spedita il 31.10.2012 e ricevuta il
7.11.2012;
-intimazione e messa in mora del 29.10.2013, spedita il 2.11.2013 e ricevuta il
7.11.2013;
-intimazione e messa in mora del 3.9.2015, spedita il 4.9.2015 e ricevuta il 9.9.2015;
-intimazione e messa in mora del 9.6.2016, spedita il 10.6.2016 e ricevuta il 14.6.2016;
-pec di messa in mora consegnata il 12.11.2018.
Non sono mai state prodotte le ulteriori cartoline delle quali l'appellante lamenta l'omesso esame.
3.4- Vero è che l'interruzione della prescrizione è rilevabile anche d'ufficio, ma solo sulla base di documenti ritualmente acquisiti, come inequivocabilmente chiarito dalla Corte di
Cass, nella sentenza resa a sezioni unite 2005 n. 15661: Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad
5 istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione della prescrizione.
In tempi più recenti, v. Cass. 2023 n. 9810:Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è
l'interruzione della prescrizione. Ne consegue che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".
Si ribadisce, poi, che in primo grado il giudice ha, comunque, esaminato gli atti interruttivi presenti in atti, sia pur tardivamente depositati.
3.5-Inoltre, a differenza di quanto esposto dall'appellante all'udienza di trattazione della inibitoria, non si è proceduto affatto alla digitalizzazione successiva degli atti del fascicolo di primo grado, trattandosi di procedimento nato interamente in formato digitale, con la conseguenza che gli atti prodotti in primo grado sono solo quelli prodotti telematicamente.
Ancora, va rilevato che la missiva prodotta in questa fase di appello e recante la data del
16.11.207, richiama, nell'oggetto, la sentenza penale n. 1860/2018, temporalmente successiva;
inoltre, tale missiva, nella intestazione, è abbinata alla racc. con n. finale 1943, asseritamente ricevuta il 21.11.2017. Si tratta di evenienza singolare.
3.4- Sempre nel medesimo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non attribuisce efficacia interruttiva alla costituzione di parte civile depositata dall'istituto assicurativo nel procedimento penale richiamato in atti.
6 La censura è priva di pregio;
gli atti interruttivi che si possono far valere solo quelli posti nell'interesse della parte che li invoca e che intende far valere i propri diritti (al più, in astratto, poteva vagliarsi la costituzione di parte civile del medesimo danneggiato, ma giammai quella di terzi). Peraltro, nel procedimento penale richiamato, l'appellante era imputato.
3.5- La sentenza è poi censurata per non aver dato rilievo, in generale, alla sospensione della prescrizione in ragione della pendenza stessa di un giudizio penale.
Sul punto la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in base al quale il termine di prescrizione non può dirsi sospeso per effetto della pendenza del procedimento penale;
v. Cass. n. 11140 del 1994: In tema di assicurazione contro i danni, la pendenza del procedimento penale per fatti generatori del danno coperto da assicurazione - nella specie, per furto di autovettura - non costituisce fatto impeditivo del decorso della prescrizione annuale del diritto al pagamento dell'indennizzo, salvo che le parti, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, non l'abbiano elevata a condizione sospensiva dell'esercizio del diritto all'indennità.; v. anche Cass. n. 5322 del 4.4.2003: In tema di assicurazione contro i danni (nella specie, da furto), la pendenza di un procedimento penale sui fatti che integrino gli estremi dell'evento assicurato o su fatti che porterebbero ad escludere l'effettiva sussistenza del sinistro o la sua indennizzabilità (nella specie, procedimento penale per simulazione di reato e tentata truffa a carico dell'assicurato) non ha, di per sè, alcuna incidenza sul decorso del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, che non resta, perciò, sospeso (stante la tassatività delle cause di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ.), salvo che le parti, nella libera esplicazione della propria autonomia contrattuale, non abbiano espressamente elevato tale circostanza a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo predetto, nel qual caso
l'avveramento della condizione (e, cioè, l'instaurazione del procedimento penale) è di ostacolo all'esercizio del diritto spettante all'assicurato (ex art. 2935 cod. civ.) fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato stesso, con conseguente impedimento "medio tempore" del decorso della relativa prescrizione.
In senso conforme anche, Cass. sent. n. 21601 del 21.10.2010.
4.Con il secondo motivo, l'appellante si duole della decisione sulle spese di lite, assunta a suo dire in violazione degli artt. 91 e 92, posto che era risultato vittorioso su svariate eccezioni preliminari sollevate dall'istituto assicurativo, e ciò incideva sull'esito complessivo della lite;
lamenta poi, in ordine al quantum liquidato, che non si era tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria.
7 4.1-Le censure sono prive di pregio. Va ricordato che il tribunale ha rigettato svariate eccezioni sollevate dall'istituto assicurativo (ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso;
di nullità della domanda;
di difetto di legittimazione attiva del ricorrente); ha poi accolto l'eccezione di prescrizione ed ha conseguentemente rigettato la domanda di indennizzo in toto.
4.2-Il criterio della soccombenza, contemplato nell'art. 91 c.p.c., va riferito all'esito finale della lite. Nel caso in esame in primo grado il ricorrente, rispetto alla domanda proposta di pagamento dell'indennizzo, è risultato totalmente soccombente, sia pur previo rigetto di talune questioni preliminari sollevate dal convenuto. Il Tribunale ha dunque rispettato i principi di soccombenza e causalità.
4.3-Neppure è configurabile soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese (art. 92 c.p.c.). Con l'accoglimento della eccezione di prescrizione, che è preliminare di merito, la domanda di indennizzo è risultata del tutto priva di fondatezza.
La giurisprudenza ritiene che «il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito, infatti, non dà luogo ad una “soccombenza reciproca” in senso tecnico, se la parte che le sollevò sia comunque risultata vittoriosa nel merito», come nel caso in esame è accaduto (Cass. 2016, n. 31176).
4.4-In ordine al quantum della liquidazione delle spese di lite, si duole l'appellante della omessa considerazione, nella determinazione dei compensi, dell'assenza della fase istruttoria.
Il motivo è infondato.
Considerato che
anche l'esame dei documenti è da intendersi fase istruttoria, va ulteriormente ricordato che la fase liquidatoria della quale l'appellante si duole
è indicata nel d.m. di riferimento come fase istruttoria e/o di trattazione, con la conseguenza che, includendo anche la trattazione e, comunque, la istruttoria documentale, tale fase non può essere totalmente omessa nel determinare la liquidazione dei compensi, come l'appellante richiede in questa sede (cfr. in tal senso Cass. 2023, n. 30219: il compenso spettante al difensore per la fase istruttoria del giudizio di appello deve essere liquidato anche in assenza di specifiche attività istruttorie svolte, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa, non potendosi escludere tale voce di compenso se non in presenza di una specifica censura sulla mancanza di attività difensive in tale fase (nel caso in esame, inoltre, non vi è alcuna censura in riferimento a specifiche attività difensive carenti).
L'appello va, dunque, rigettato.
5. Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto
8 del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 26.000,01 a 52.000,00), nell'importo di € 2.058,00 per la fase di studio, di € 1.418,00 per la fase introduttiva, di € 1.522,5 per la trattazione (€ 3.045,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 3.470,00 per la fase decisoria.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite, liquidate in € 8.468,05, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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