Art. 21. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Versione
23 marzo 1990
23 marzo 1990
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 21/01/2010, n. 704Provvedimento: […] l'esame deve necessariamente prendere avvio dalla normativa speciale applicabile alla fattispecie, ovvero alla legge elettorale: l'articolo 28 TU n. 570/1960, in particolare, dispone espressamente che la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura debba essere autenticata e il successivo art. 30 sanziona con l'eliminazione i candidati “per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione". L'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53 indica, a propria volta, i soggetti abilitati a detta autentica, ed al secondo comma precisa che modalità di autentica sono quelle di cui al secondo e terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. […]Leggi di più...
- art. 30 TU n. 570/1960·
- annullamento di proclamazione degli eletti·
- art. 38 DPR n. 445/2000·
- fede privilegiata·
- principio di partecipazione alle consultazioni elettorali·
- violazione di legge·
- art. 28 TU n. 570/1960·
- normativa elettorale·
- buona amministrazione·
- art. 21 DPR n. 445/2000·
- querela di falso·
- autenticazione delle firme·
- esclusione di lista elettorale·
- eccesso di potere