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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2525/20, promossa con atto di citazione notificato in data
3 luglio 2020, introitata a sentenza, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data
18.12.24 e pendente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Messina, Via T. Capra is. 309 bis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Tiziana Giovanna Norrito, Gino Madonia e Michela Foti, giusta procura generale alle liti in Notaio di Roma del 21.07.2015 rep. 80974, C.F. Persona_1 P.IVA_1
opponente
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via Marco Polo n. Controparte_1
73, Pal. E, int. 11, elettivamente domiciliata in Messina, Via Enzo Geraci n. 23, is. 78, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Melazzo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F. C.F._1
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 03.07.20, l' proponeva opposizione avverso il Pt_2 decreto ingiuntivo n. 625/20, emesso dal Tribunale di Messina il 22.04.20, dell'importo di euro 14.221,56, oltre interessi e spese liquidate in complessivi euro 795,50, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 14.10.20 si costituiva la SI.ra , la quale contestava l'opposizione, con ordinanza del 26.04.21 Controparte_1 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.06.23 e, dopo alcuni rinvii, la causa veniva assunta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Va, preliminarmente, detto che, per costante giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va detto, altresì, che nel giudizio di opposizione, il giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (Cass. Civ. n.11302/07).
La pretesa creditoria avanzata dalla SI.ra è basata sulla sentenza del Controparte_1
Tribunale di Messina n. 255/2018, emessa l'01.02.18, in base alla quale veniva accolta “la domanda di risoluzione del contratto di locazione per cui è causa intercorso fra le parti” e veniva condannata “la SI.ra al pagamento della somma di € 122,83 Controparte_1 per ogni mese di occupazione dalla data della disdetta all'effettivo rilascio, detratte le somme già versate”, per cui, avendo la versato, dal 2008 al 2019, euro CP_1
Pag. 2 di 4 31.909,08, anziché la somma determinata nella summenzionata sentenza, pari ad euro
17.687,52, si riteneva creditrice della somma differenziale di euro 14.221,56.
Quanto eccepito dall' opponente, circa l'esistenza di un errore materiale nella CP_2 sentenza n. 255/18, relativo alla decorrenza del pagamento dell'indennità di occupazione di euro 122,83 per ogni mese, dalla data della disdetta avvenuta nel dicembre 2007, anziché dalla data del 28.02.2011, fino alla quale la morosità era stata sanata, non trova alcun riscontro, in quanto l'istanza di correzione presentata dall' medesimo era stata CP_2
rigettata.
Le somme versate dall'opposta, inoltre, non sono state, in alcun modo, contestate nel loro ammontare, mentre la rivalutazione ISTAT richiesta dall' non risulta essere dovuta CP_2
in base alla sentenza summenzionata, così come gli interessi legali da non doversi corrispondere essendo l'indennità stata corrisposta senza ritardo.
Essendo così stata determinata l'indennità di occupazione ed anche la decorrenza del pagamento della stessa ed avendo l'opposta versato somme in eccedenza rispetto a quelle indicate nella sentenza medesima, non resta che rigettare l'opposizione e confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Va, inoltre, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di euro 6.156,10, avanzata dall' opponente per i motivi che CP_2
seguono.
Per giurisprudenza costante "la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, che comporta la trattazione simultanea delle cause”, si configura non già come identità della "causa petendi", ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, nel caso di specie, la comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le reciproche rivendicazioni è carente, infatti, la domanda di restituzione di indebito avanzata in via principale con il giudizio monitorio, non presuppone l'accertamento del medesimo fatto costitutivo posto alla base della domanda riconvenzionale relativa al pagamento di oneri condominiali.
Pag. 3 di 4 Le spese del presente giudizio seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , così provvede: Pt_2 Controparte_1
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 625/20, emesso dal Tribunale di Messina il
22.04.20, dell'importo di euro 14.221,56, oltre interessi e spese liquidate in complessivi euro 795,50, già dichiarato esecutivo;
3) condanna l' opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, CP_2
liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 28 marzo 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2525/20, promossa con atto di citazione notificato in data
3 luglio 2020, introitata a sentenza, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data
18.12.24 e pendente
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Messina, Via T. Capra is. 309 bis, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Tiziana Giovanna Norrito, Gino Madonia e Michela Foti, giusta procura generale alle liti in Notaio di Roma del 21.07.2015 rep. 80974, C.F. Persona_1 P.IVA_1
opponente
CONTRO
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via Marco Polo n. Controparte_1
73, Pal. E, int. 11, elettivamente domiciliata in Messina, Via Enzo Geraci n. 23, is. 78, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Melazzo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F. C.F._1
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 03.07.20, l' proponeva opposizione avverso il Pt_2 decreto ingiuntivo n. 625/20, emesso dal Tribunale di Messina il 22.04.20, dell'importo di euro 14.221,56, oltre interessi e spese liquidate in complessivi euro 795,50, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 14.10.20 si costituiva la SI.ra , la quale contestava l'opposizione, con ordinanza del 26.04.21 Controparte_1 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.06.23 e, dopo alcuni rinvii, la causa veniva assunta a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è infondata e va rigettata.
Va, preliminarmente, detto che, per costante giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Va detto, altresì, che nel giudizio di opposizione, il giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (Cass. Civ. n.11302/07).
La pretesa creditoria avanzata dalla SI.ra è basata sulla sentenza del Controparte_1
Tribunale di Messina n. 255/2018, emessa l'01.02.18, in base alla quale veniva accolta “la domanda di risoluzione del contratto di locazione per cui è causa intercorso fra le parti” e veniva condannata “la SI.ra al pagamento della somma di € 122,83 Controparte_1 per ogni mese di occupazione dalla data della disdetta all'effettivo rilascio, detratte le somme già versate”, per cui, avendo la versato, dal 2008 al 2019, euro CP_1
Pag. 2 di 4 31.909,08, anziché la somma determinata nella summenzionata sentenza, pari ad euro
17.687,52, si riteneva creditrice della somma differenziale di euro 14.221,56.
Quanto eccepito dall' opponente, circa l'esistenza di un errore materiale nella CP_2 sentenza n. 255/18, relativo alla decorrenza del pagamento dell'indennità di occupazione di euro 122,83 per ogni mese, dalla data della disdetta avvenuta nel dicembre 2007, anziché dalla data del 28.02.2011, fino alla quale la morosità era stata sanata, non trova alcun riscontro, in quanto l'istanza di correzione presentata dall' medesimo era stata CP_2
rigettata.
Le somme versate dall'opposta, inoltre, non sono state, in alcun modo, contestate nel loro ammontare, mentre la rivalutazione ISTAT richiesta dall' non risulta essere dovuta CP_2
in base alla sentenza summenzionata, così come gli interessi legali da non doversi corrispondere essendo l'indennità stata corrisposta senza ritardo.
Essendo così stata determinata l'indennità di occupazione ed anche la decorrenza del pagamento della stessa ed avendo l'opposta versato somme in eccedenza rispetto a quelle indicate nella sentenza medesima, non resta che rigettare l'opposizione e confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Va, inoltre, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di euro 6.156,10, avanzata dall' opponente per i motivi che CP_2
seguono.
Per giurisprudenza costante "la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, che comporta la trattazione simultanea delle cause”, si configura non già come identità della "causa petendi", ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, nel caso di specie, la comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le reciproche rivendicazioni è carente, infatti, la domanda di restituzione di indebito avanzata in via principale con il giudizio monitorio, non presuppone l'accertamento del medesimo fatto costitutivo posto alla base della domanda riconvenzionale relativa al pagamento di oneri condominiali.
Pag. 3 di 4 Le spese del presente giudizio seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , così provvede: Pt_2 Controparte_1
1) rigetta l'opposizione proposta;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 625/20, emesso dal Tribunale di Messina il
22.04.20, dell'importo di euro 14.221,56, oltre interessi e spese liquidate in complessivi euro 795,50, già dichiarato esecutivo;
3) condanna l' opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, CP_2
liquidate in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 28 marzo 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
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