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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
1111/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Consolini del foro di Reggio
Emilia
ricorrente contro
AR
(C.F )
[...] P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Basile resistente
Conclusioni
Per la ricorrente: “- accertare e dichiarare che il diritto della ricorrente alla pensione anticipata, a carico della Gestione Commercianti, con decorrenza dal
01/05/2021, sulla base della domanda del 09/07/2020;
- conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' AR
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in
[...]
accoglimento della domanda amministrativa del 09/07/2020, a liquidare (o riliquidare e/o retrodatare) la pensione anticipata con decorrenza dal 01/05/2021 e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l' AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
dei ratei di prestazione dovuti dal 01/05/2021 al 30/11/2022, con maggiorazione di interessi legali
Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
Per il resistente: “accertare che la pensione richiesta dalla ricorrente è già stata liquidata con decorrenza dal 1.12.2022 e confermare la correttezza di tale liquidazione;
- conseguentemente, respingere la domanda siccome infondata in fatto
e in diritto, con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha proposto domanda per ottenere la rideterminazione del Parte_1
trattamento pensionistico liquidatole dall' , la corresponsione dei ratei di CP_1
prestazione non pagati con maggiorazione di interessi legali oltre spese.
La ricorrente in data 09/07/2020 presentava domanda di pensione di anzianità anticipata, a carico del fondo Commercianti, indicando la decorrenza del 01/08/2020
(doc. 2 rico.)
L' con comunicazione del 04/08/2020, richiedeva la trasmissione dei mod. F24 CP_1
relativi agli anni 2016-2017-2019 “a copertura del diritto contributivo” (doc.3 ric); e in data 25/08/2020 comunicava la reiezione della domanda di pensione per difetto del requisito contributivo. (doc. 4 rico.)
La ricorrente, successivamente, provvedeva ad effettuare il pagamento della contribuzione omessa per gli anni 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 (interamente)
Pag. 2 di 5 e primo trimestre 2021 e presentava ricorso amministrativo segnalando l'avvenuta integrazione del requisito contributivo (doc. 5 ric.).
Tuttavia, con mail del 17/04/2023 l' comunicava quanto segue: “ in base alla CP_1
documentazione inviata e considerato che per l'anno 2021 non sono state pagate le sanzioni, la decorrenza attribuibile è 01/12/2022. Chiediamo conferma dell'accettazione della stessa.”. (doc. 9 ric.).
La ricorrente chiedeva dei chiarimenti al riguardo, ricevendo la seguente risposta da parte dell'Ente: “il pagamento ultimo è datato 7/11/22 pertanto la decorrenza non può essere prima del 12/2022…” (doc.10 ric.).
La pensione veniva, quindi, liquidata con decorrenza 01/12/2022, nonostante il requisito contributivo risultasse integrato prima del 31/01/2021 (doc. 12 ric.).
Secondo parte ricorrente gli effetti della regolarizzazione contributiva (che comporta il versamento della contribuzione dovuta, delle sanzioni e degli interessi) impongono che la prestazione venga riconosciuta dall'integrazione dei requisiti cioè “con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”, conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 2 DPR
27/04/1968 e dall'art. 6, legge 24/04/1981 n. 155.
Per tali ragioni chiede la retrodatazione della prestazione riconosciuta con decorrenza dall'integrazione dei requisiti (gennaio 2021, oltre finestra trimestrale), cioè dal
01/05/2021.
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
L'Ente ha esposto di aver dato correttamente applicazione alla propria circolare n.
110/2022, secondo cui la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Pag. 3 di 5 Nel caso in esame, difettando il requisito contributivo, la pensione è stata liquidata con decorrenza 12/2022 stante la regolarizzazione della contribuzione saldata con ultimo pagamento il 07/11/2022.
3. Tanto premesso all'esito della discussione orale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
4. Il ricorso va respinto.
Il 26/06/2023 è stata liquidata alla ricorrente la pensione anticipata VOCOM con decorrenza 12/2022 (trasformata in definitiva il 21 08/2023), a seguito della regolarizzazione per omessa contribuzione (parziale e totale da 2014 a primo trimestre 2021), saldata con ultimo pagamento il 7/11/2022.
Va richiamato il contenuto della circolare n. 110/2022 agli atti che è conforme CP_1
alle disposizioni di legge ivi richiamate.
Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall'azione giudiziaria.
In tali casi, su istanza dell'interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista,
l'apertura della c.d. finestra.
Poiché il requisito contributivo si perfeziona solo al momento del pagamento, non può essere accolta la domanda della ricorrente tesa a ottenere il riconoscimento di una decorrenza più favorevole come s ei contributi fissero stati tempestivamente pagati.
Pag. 4 di 5 Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese vanno compensate vista la dichiarazione ex art 152 bis disp att.cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.
1111/2023 così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da contro l' . Parte_2 CP_1
2) Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia, così deciso il 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Andrea Consolini del foro di Reggio
Emilia
ricorrente contro
AR
(C.F )
[...] P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Basile resistente
Conclusioni
Per la ricorrente: “- accertare e dichiarare che il diritto della ricorrente alla pensione anticipata, a carico della Gestione Commercianti, con decorrenza dal
01/05/2021, sulla base della domanda del 09/07/2020;
- conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' AR
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in
[...]
accoglimento della domanda amministrativa del 09/07/2020, a liquidare (o riliquidare e/o retrodatare) la pensione anticipata con decorrenza dal 01/05/2021 e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare l' AR
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento
[...]
dei ratei di prestazione dovuti dal 01/05/2021 al 30/11/2022, con maggiorazione di interessi legali
Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”.
Per il resistente: “accertare che la pensione richiesta dalla ricorrente è già stata liquidata con decorrenza dal 1.12.2022 e confermare la correttezza di tale liquidazione;
- conseguentemente, respingere la domanda siccome infondata in fatto
e in diritto, con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha proposto domanda per ottenere la rideterminazione del Parte_1
trattamento pensionistico liquidatole dall' , la corresponsione dei ratei di CP_1
prestazione non pagati con maggiorazione di interessi legali oltre spese.
La ricorrente in data 09/07/2020 presentava domanda di pensione di anzianità anticipata, a carico del fondo Commercianti, indicando la decorrenza del 01/08/2020
(doc. 2 rico.)
L' con comunicazione del 04/08/2020, richiedeva la trasmissione dei mod. F24 CP_1
relativi agli anni 2016-2017-2019 “a copertura del diritto contributivo” (doc.3 ric); e in data 25/08/2020 comunicava la reiezione della domanda di pensione per difetto del requisito contributivo. (doc. 4 rico.)
La ricorrente, successivamente, provvedeva ad effettuare il pagamento della contribuzione omessa per gli anni 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 (interamente)
Pag. 2 di 5 e primo trimestre 2021 e presentava ricorso amministrativo segnalando l'avvenuta integrazione del requisito contributivo (doc. 5 ric.).
Tuttavia, con mail del 17/04/2023 l' comunicava quanto segue: “ in base alla CP_1
documentazione inviata e considerato che per l'anno 2021 non sono state pagate le sanzioni, la decorrenza attribuibile è 01/12/2022. Chiediamo conferma dell'accettazione della stessa.”. (doc. 9 ric.).
La ricorrente chiedeva dei chiarimenti al riguardo, ricevendo la seguente risposta da parte dell'Ente: “il pagamento ultimo è datato 7/11/22 pertanto la decorrenza non può essere prima del 12/2022…” (doc.10 ric.).
La pensione veniva, quindi, liquidata con decorrenza 01/12/2022, nonostante il requisito contributivo risultasse integrato prima del 31/01/2021 (doc. 12 ric.).
Secondo parte ricorrente gli effetti della regolarizzazione contributiva (che comporta il versamento della contribuzione dovuta, delle sanzioni e degli interessi) impongono che la prestazione venga riconosciuta dall'integrazione dei requisiti cioè “con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”, conformemente a quanto previsto dall'art. 18, comma 2 DPR
27/04/1968 e dall'art. 6, legge 24/04/1981 n. 155.
Per tali ragioni chiede la retrodatazione della prestazione riconosciuta con decorrenza dall'integrazione dei requisiti (gennaio 2021, oltre finestra trimestrale), cioè dal
01/05/2021.
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
L'Ente ha esposto di aver dato correttamente applicazione alla propria circolare n.
110/2022, secondo cui la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Pag. 3 di 5 Nel caso in esame, difettando il requisito contributivo, la pensione è stata liquidata con decorrenza 12/2022 stante la regolarizzazione della contribuzione saldata con ultimo pagamento il 07/11/2022.
3. Tanto premesso all'esito della discussione orale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
4. Il ricorso va respinto.
Il 26/06/2023 è stata liquidata alla ricorrente la pensione anticipata VOCOM con decorrenza 12/2022 (trasformata in definitiva il 21 08/2023), a seguito della regolarizzazione per omessa contribuzione (parziale e totale da 2014 a primo trimestre 2021), saldata con ultimo pagamento il 7/11/2022.
Va richiamato il contenuto della circolare n. 110/2022 agli atti che è conforme CP_1
alle disposizioni di legge ivi richiamate.
Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall'azione giudiziaria.
In tali casi, su istanza dell'interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista,
l'apertura della c.d. finestra.
Poiché il requisito contributivo si perfeziona solo al momento del pagamento, non può essere accolta la domanda della ricorrente tesa a ottenere il riconoscimento di una decorrenza più favorevole come s ei contributi fissero stati tempestivamente pagati.
Pag. 4 di 5 Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese vanno compensate vista la dichiarazione ex art 152 bis disp att.cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.
1111/2023 così provvede:
1) Rigetta il ricorso proposto da contro l' . Parte_2 CP_1
2) Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia, così deciso il 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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