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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/06/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai magistrati: dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.555/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Castaldi, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Nola, in via Monsignor Amilcare
Boccio, n. 30 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento di sesso e rettificazione del nome indicato nei registri dello Stato Civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.2025 il ricorrente premesso: di sentire soggettivamente propria, sin dalla tenera età, l'identità sessuale femminile;
che a far data dal 2012 intraprendeva un percorso psicologico clinico attraverso il quale gli veniva diagnosticata la disforia di genere in soggetto maschile adulto sessualmente attratto da maschi (cfr. relazione psicologica allegata al ricorso); che, pertanto, iniziava ad assumere ormoni femminilizzanti sotto controllo clinico migliorando, in tal guisa, la propria qualità di vita ed il benessere psicologico (cfr. certificazione di prescrizione ormonale); che il medesimo, nel 2018, decideva, altresì, di sottoporsi ad intervento di vaginoplastica in Thailandia presso la Clinica Pai;
che, dunque, manifestava l'interesse ad essere autorizzato alla rettificazione dei dati anagrafici indipendentemente dal trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, primari e secondari, a quelli femminili, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la sostituzione dell'attuale nome maschile di con quello femminile , per come precisato all'udienza del 21.5.2025. Pt_1 Parte_2
Orbene, considerata la documentazione prodotta, sentita la parte all'udienza del 21.5.2025, preso atto dell'intervenuta comunicazione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la domanda è fondata e va accolta.
L'irreversibile scelta del percorso di transizione emerge dalla documentazione medica, in atti, da cui risulta l'esistenza, nel ricorrente, di una disforia di genere in soggetto maschile adulto, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità di tipo femminile non sono in accordo con quelle somatiche sessuali maschili. Tale diagnosi, nondimeno, non appare inficiata da disturbi psichiatrici
(essendo stato accertato che il ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido).
Il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile anche nel corso dell'udienza.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138). Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Corte Costituzionale che, intervenuta sul punto, ha precisato che la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n. 164/1982 non deve più considerarsi come presupposto imprescindibile del trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici (C. Cost. n. 180 del 2017 e C. Cost. n. 221 del 2015).
Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, la domanda va accolta e va disposta la rettifica del nome e del sesso presente nei registri dello Stato Civile.
In considerazione della natura del giudizio dichiara l'irripetibilità delle spese di lite anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la rettifica degli atti dello stato civile, nel senso che va attribuito, in luogo del sesso maschile e del nome “ ” il sesso femminile ed il nome di Pt_1
”. Parte_2
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai magistrati: dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel. dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.555/2025 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Parte_1 C.F._1
Castaldi, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a Nola, in via Monsignor Amilcare
Boccio, n. 30 elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento di sesso e rettificazione del nome indicato nei registri dello Stato Civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.2025 il ricorrente premesso: di sentire soggettivamente propria, sin dalla tenera età, l'identità sessuale femminile;
che a far data dal 2012 intraprendeva un percorso psicologico clinico attraverso il quale gli veniva diagnosticata la disforia di genere in soggetto maschile adulto sessualmente attratto da maschi (cfr. relazione psicologica allegata al ricorso); che, pertanto, iniziava ad assumere ormoni femminilizzanti sotto controllo clinico migliorando, in tal guisa, la propria qualità di vita ed il benessere psicologico (cfr. certificazione di prescrizione ormonale); che il medesimo, nel 2018, decideva, altresì, di sottoporsi ad intervento di vaginoplastica in Thailandia presso la Clinica Pai;
che, dunque, manifestava l'interesse ad essere autorizzato alla rettificazione dei dati anagrafici indipendentemente dal trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, primari e secondari, a quelli femminili, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di operare le modifiche anagrafiche conseguenti, con la sostituzione dell'attuale nome maschile di con quello femminile , per come precisato all'udienza del 21.5.2025. Pt_1 Parte_2
Orbene, considerata la documentazione prodotta, sentita la parte all'udienza del 21.5.2025, preso atto dell'intervenuta comunicazione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la domanda è fondata e va accolta.
L'irreversibile scelta del percorso di transizione emerge dalla documentazione medica, in atti, da cui risulta l'esistenza, nel ricorrente, di una disforia di genere in soggetto maschile adulto, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità di tipo femminile non sono in accordo con quelle somatiche sessuali maschili. Tale diagnosi, nondimeno, non appare inficiata da disturbi psichiatrici
(essendo stato accertato che il ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido).
Il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile anche nel corso dell'udienza.
In proposito, la Suprema Corte ha affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138). Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Corte Costituzionale che, intervenuta sul punto, ha precisato che la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n. 164/1982 non deve più considerarsi come presupposto imprescindibile del trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici (C. Cost. n. 180 del 2017 e C. Cost. n. 221 del 2015).
Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, la domanda va accolta e va disposta la rettifica del nome e del sesso presente nei registri dello Stato Civile.
In considerazione della natura del giudizio dichiara l'irripetibilità delle spese di lite anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la rettifica degli atti dello stato civile, nel senso che va attribuito, in luogo del sesso maschile e del nome “ ” il sesso femminile ed il nome di Pt_1
”. Parte_2
Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire