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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO ES, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1074/2022 depositato il 04/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1514/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 13/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. BA0267555-2019 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1514/21, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sez. n. 9 depositata il 13/10/2021 reiettiva del ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento censuario, notificato in data 16/01/2020, avente ad oggetto la rettifica della rendita catastale proposta dalla parte in sede Do.C.Fa. (ex D.M. n. 701/94), rif. var. n. 78067.1/2019, in atti dal
03/12/2019 (prot. n. BA0242497), operata a seguito della denuncia per intervenuta destinazione Abitazione-Laboratorio per arti e mestieri>, relativamente all'immobile a destinazione ordinaria sita nel Luogo_1, alla Indirizzo_1, Indirizzo_2,
per il quale veniva accertata la seguente attribuzione censuaria:
(in luogo dei dati proposti in m² 73 e r.c. di € 742,72>).
Parte ricorrente contestava l'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione.
Nel merito contestava che i nuovi dati di classamento erano stati attribuiti senza che l'Ufficio
avesse effettuato alcun sopralluogo.
Contestava, altresì, le unità di comparazione indicate nell'avviso di accertamento, assumendo che le stesse
.
Resisteva l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmengte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente lamenta la rettifica della categoria (da C/3 a C/1), operata dall'Ufficio che non ha condiviso la proposta C/3 (laboratori per arti e mestieri) con riferimento all'immobile oggetto di ricorso, poichè, a far data dal suo primo accatastamento, risalente agli anni '40, risultava censito come abitazione di categoria A/3.
Ha articolato i seguenti motivi:
, insistendo per causa degli altri intestatari dell'immobile oggetto dell'avviso di accertamento>. – della sentenzaper violazione dell'art. 112 cpc e 26 D.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cpc>, ritenendo che rispetto alle proprie controdeduzioni, ragioni sottese alla mancata condivisione delle osservazioni ivi formulate>.
Instava, in riforma della sentenza di primo grado, per l'accoglimento dell'originario ricorso.
Si costituiva l'Ufficio contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Il primo motivo è infondato atteso che l'avviso di accertamento è stato notificato a tutti i cointestatari dell'immobile ma solo il Ricorrente_1 ha deciso di impugnarlo.
Non sussiste alcun difetto di motivazione.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29370 del 6 novembre 2025, ha affermato che nei casi di classamento Docfa, l'obbligo motivazionale è soddisfatto con la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, purché l'ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, ma si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Solo quando vengano disattesi gli elementi di fatto, la motivazione deve essere più articolata.
Ha richiamato i propri precedenti conformi (Cassazione, nn. 31809/2018, 17016/2020, 3104/2021, 9127/2024
e 151/2025), la Corte ha riaffermato che, quando la diversa rendita deriva da una valutazione tecnica e non da un diverso accertamento di fatto, l'avviso è sufficientemente motivato anche se privo di dettagli comparativi o di riferimento a specifici immobili analoghi.
Nel caso specifico, la rendita maggiore è frutto di una rivalutazione tecnico estimativa basata sugli stessi dati forniti dalla parte ricorrente nella propria dichiarazione, senza contestazioni circa lo stato dei luoghi.
La parte contribuente era dunque in grado di comprendere immediatamente i presupposti e le ragioni della rettifica.
Orbene, nel caso di specie si verte nell'ambito di un procedimento catastale azionato su input di parte (c.
d. .
L' U.P.T. di Bari, in riferimento all'elaborato dichiarativo DocFa '2018 prodotto dalla parte (professionalmente assistita dall'incaricato tecnico di fiducia, geom. Nominativo_1), ha rettificato la r.c. proposta nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.M. n. 701/94, laddove si prevede che provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva>.
La relativa rettifica censuaria dell'Ufficio rappresenta l'esito finale del rituale procedimento c.d. nell'ambito del quale è stata attribuita la categoria C/1 (per ordinaria destinazione d'uso commerciale), assegnando l'adeguata 10^ classe di merito e pervenendo alla determinazione della suddetta rendita (di € 5.505,43) sulla scorta della relativa tariffa d'estimo comunale (zona censuaria II di Luogo_1).
Parte ricorrente, all'odierna udienza, ha aderito alla categoria C1 riconosciuta dall'Ufficio ma ha chiesto una rideterminazione della classe: dalla 10 riconosciuta dall'Ufficio alla 7 o alla 8.
Al riguardo ha contestato i comparabili scelti dall'Ufficio trattandosi di immobili posti a piano terra (uno in Indirizzo_3 e l'altro in Indirizzo_4) laddove quello oggetto di giudizio è posto a primo piano ed è accessibile solo dal vano scala condominiale.
Per queste ragioni, parte ricorrente chiedeva, in sede di richiesta di riesame in autotutela l'attribuzione della classe 8.
Il fabbricato in questione è sito nel Luogo_1, nella centralissima Indirizzo_1 (angolo Indirizzo_4), fa parte di un fabbricato edificato antecedentemente all'anno 1942, realizzato con struttura portante e tompagnature in muratura. Emerge, altresì, dalla documentazione in atti, che trattasi di unità posta ad angolo questa dispone di n. 2 affacci sulla Indirizzo_1 e di ben 3 affacci sulla centralissima Indirizzo_3. Lungo tutto il perimetro esterno vi è poi una balconata a cui si accede da ognuna delle 5 porte-finestre di cui dispone l'immobile.
Nel classamento delle unità a destinazione commerciale (C/1) bisogna tener conto dei limiti di superficie che per la Provincia di Luogo_1 sono stati stabiliti in 40, 80, 160 e 300 m2.
L'ubicazione centrale, la superficie e la luminosità garantita da tre affacci giustificano la classe 10 attribuita dall'Ufficio.
Fino a 40 m2 le unità sono ritenute “ordinarie” e viene assegnata la classe massima ovvero la classe ordinaria prevista per la zona censuaria in cui ricade l'immobile; per le unità che hanno consistenza compresa tra 40 e 80 m2 è stato stabilito che va detratta 1 classe dalla massima prevista;
per quelle comprese tra 80 e 160 m2 vanno detratte 2 classi e così via fino ad un massimo di 3 classi.
All'aumentare della consistenza diminuisce la classe da attribuire per tener conto degli anzidetti limiti di superficie.
Pertanto, all'immobile di riferimento dell'Ufficio, avente consistenza pari a 116 m2 e 10a classe di merito, in realtà, a suo tempo, sono state detratte 2 classi di merito.
Parte ricorrente, in sede di richiesta di autotutela ha chiesto l'inquadramento in classe 8 ma in sede di ricorso ha chiesto indifferentemente la classe 7 o quella 8 senza, tuttavia, illustrare ragioni concrete e convincenti idonee a sostenere l'attribuzione indifferente della classe 8 ovvero di quela 7.
L'esito della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialemente l'appello nei sensi di cui in motivazione;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il Presidentedr. Giulio Maisano
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
PILIEGO ES, RE
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1074/2022 depositato il 04/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1514/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 9 e pubblicata il 13/10/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. BA0267555-2019 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1514/21, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sez. n. 9 depositata il 13/10/2021 reiettiva del ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento censuario, notificato in data 16/01/2020, avente ad oggetto la rettifica della rendita catastale proposta dalla parte in sede Do.C.Fa. (ex D.M. n. 701/94), rif. var. n. 78067.1/2019, in atti dal
03/12/2019 (prot. n. BA0242497), operata a seguito della denuncia per intervenuta destinazione Abitazione-Laboratorio per arti e mestieri>, relativamente all'immobile a destinazione ordinaria sita nel Luogo_1, alla Indirizzo_1, Indirizzo_2,
per il quale veniva accertata la seguente attribuzione censuaria:
(in luogo dei dati proposti in m² 73 e r.c. di € 742,72>).
Parte ricorrente contestava l'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione.
Nel merito contestava che i nuovi dati di classamento erano stati attribuiti senza che l'Ufficio
avesse effettuato alcun sopralluogo.
Contestava, altresì, le unità di comparazione indicate nell'avviso di accertamento, assumendo che le stesse
.
Resisteva l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmengte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Parte ricorrente lamenta la rettifica della categoria (da C/3 a C/1), operata dall'Ufficio che non ha condiviso la proposta C/3 (laboratori per arti e mestieri) con riferimento all'immobile oggetto di ricorso, poichè, a far data dal suo primo accatastamento, risalente agli anni '40, risultava censito come abitazione di categoria A/3.
Ha articolato i seguenti motivi:
, insistendo per causa degli altri intestatari dell'immobile oggetto dell'avviso di accertamento>. – della sentenzaper violazione dell'art. 112 cpc e 26 D.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cpc>, ritenendo che rispetto alle proprie controdeduzioni, ragioni sottese alla mancata condivisione delle osservazioni ivi formulate>.
Instava, in riforma della sentenza di primo grado, per l'accoglimento dell'originario ricorso.
Si costituiva l'Ufficio contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Il primo motivo è infondato atteso che l'avviso di accertamento è stato notificato a tutti i cointestatari dell'immobile ma solo il Ricorrente_1 ha deciso di impugnarlo.
Non sussiste alcun difetto di motivazione.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29370 del 6 novembre 2025, ha affermato che nei casi di classamento Docfa, l'obbligo motivazionale è soddisfatto con la semplice indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, purché l'ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente, ma si limiti a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Solo quando vengano disattesi gli elementi di fatto, la motivazione deve essere più articolata.
Ha richiamato i propri precedenti conformi (Cassazione, nn. 31809/2018, 17016/2020, 3104/2021, 9127/2024
e 151/2025), la Corte ha riaffermato che, quando la diversa rendita deriva da una valutazione tecnica e non da un diverso accertamento di fatto, l'avviso è sufficientemente motivato anche se privo di dettagli comparativi o di riferimento a specifici immobili analoghi.
Nel caso specifico, la rendita maggiore è frutto di una rivalutazione tecnico estimativa basata sugli stessi dati forniti dalla parte ricorrente nella propria dichiarazione, senza contestazioni circa lo stato dei luoghi.
La parte contribuente era dunque in grado di comprendere immediatamente i presupposti e le ragioni della rettifica.
Orbene, nel caso di specie si verte nell'ambito di un procedimento catastale azionato su input di parte (c.
d. .
L' U.P.T. di Bari, in riferimento all'elaborato dichiarativo DocFa '2018 prodotto dalla parte (professionalmente assistita dall'incaricato tecnico di fiducia, geom. Nominativo_1), ha rettificato la r.c. proposta nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.M. n. 701/94, laddove si prevede che provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva>.
La relativa rettifica censuaria dell'Ufficio rappresenta l'esito finale del rituale procedimento c.d. nell'ambito del quale è stata attribuita la categoria C/1 (per ordinaria destinazione d'uso commerciale), assegnando l'adeguata 10^ classe di merito e pervenendo alla determinazione della suddetta rendita (di € 5.505,43) sulla scorta della relativa tariffa d'estimo comunale (zona censuaria II di Luogo_1).
Parte ricorrente, all'odierna udienza, ha aderito alla categoria C1 riconosciuta dall'Ufficio ma ha chiesto una rideterminazione della classe: dalla 10 riconosciuta dall'Ufficio alla 7 o alla 8.
Al riguardo ha contestato i comparabili scelti dall'Ufficio trattandosi di immobili posti a piano terra (uno in Indirizzo_3 e l'altro in Indirizzo_4) laddove quello oggetto di giudizio è posto a primo piano ed è accessibile solo dal vano scala condominiale.
Per queste ragioni, parte ricorrente chiedeva, in sede di richiesta di riesame in autotutela l'attribuzione della classe 8.
Il fabbricato in questione è sito nel Luogo_1, nella centralissima Indirizzo_1 (angolo Indirizzo_4), fa parte di un fabbricato edificato antecedentemente all'anno 1942, realizzato con struttura portante e tompagnature in muratura. Emerge, altresì, dalla documentazione in atti, che trattasi di unità posta ad angolo questa dispone di n. 2 affacci sulla Indirizzo_1 e di ben 3 affacci sulla centralissima Indirizzo_3. Lungo tutto il perimetro esterno vi è poi una balconata a cui si accede da ognuna delle 5 porte-finestre di cui dispone l'immobile.
Nel classamento delle unità a destinazione commerciale (C/1) bisogna tener conto dei limiti di superficie che per la Provincia di Luogo_1 sono stati stabiliti in 40, 80, 160 e 300 m2.
L'ubicazione centrale, la superficie e la luminosità garantita da tre affacci giustificano la classe 10 attribuita dall'Ufficio.
Fino a 40 m2 le unità sono ritenute “ordinarie” e viene assegnata la classe massima ovvero la classe ordinaria prevista per la zona censuaria in cui ricade l'immobile; per le unità che hanno consistenza compresa tra 40 e 80 m2 è stato stabilito che va detratta 1 classe dalla massima prevista;
per quelle comprese tra 80 e 160 m2 vanno detratte 2 classi e così via fino ad un massimo di 3 classi.
All'aumentare della consistenza diminuisce la classe da attribuire per tener conto degli anzidetti limiti di superficie.
Pertanto, all'immobile di riferimento dell'Ufficio, avente consistenza pari a 116 m2 e 10a classe di merito, in realtà, a suo tempo, sono state detratte 2 classi di merito.
Parte ricorrente, in sede di richiesta di autotutela ha chiesto l'inquadramento in classe 8 ma in sede di ricorso ha chiesto indifferentemente la classe 7 o quella 8 senza, tuttavia, illustrare ragioni concrete e convincenti idonee a sostenere l'attribuzione indifferente della classe 8 ovvero di quela 7.
L'esito della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialemente l'appello nei sensi di cui in motivazione;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Bari, 28.01.2026
Il Presidentedr. Giulio Maisano
Il giudice est.
dr. Alessandra Piliego