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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAGNI FEDERICA ( e C.F._1 dell'avv. DEL ROSSO CLAUDIO ( ), C.F._2 reclamante
e
RO
[...] reclamata – contumace
(C.F. ) per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2 mandataria, con il patrocinio Controparte_3 dell'avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO ( , C.F._3 reclamata IL P.G. presso la Corte d'appello intervenuto
Conclusioni
per : «conclude come da Parte_1 reclamo anche subordinatamente in via istruttoria per l'ammissione di CTU, con vittoria di spese e compensi di giudizio», ossia «per tutte le causali di cui in premessa stante l'inesistenza della notifica eseguita dalla cancelleria all'indirizzo pec attribuito dal conservatore del registro delle Imprese alla società reclamante in violazione di legge e, comunque, in violazione del diritto costituzionalmente tutelato di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost. E comunque stante il difetto di titolarità del credito da parte dell'istante e, comunque, il suo difetto di legittimazione attiva Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Firenze revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio»; per e per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
«NEL MERITO: Controparte_3
- dichiarare inammissibile, ovvero respingere il reclamo ex art. 52
d.l.vo 14/2019 proposto dalla essendo lo Parte_2 stesso inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, che quivi si devono intendere tutti integralmente richiamati;
- conseguentemente, dato atto della sussistenza attuale del credito dell'esponente nei confronti della società debitrice, respingere integralmente le domande tutte formulate dalla in Parte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, che quivi si devono intendere tutti integralmente richiamati e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 59/2024 qui reclamata.
IN VIA ISTRUTTORIA: pag. 2/16 - ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e deducendi
(segnatamente CTU tecnica) di parte reclamante.
- Con ogni conseguente statuizione, e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio».
Rilevato
(in prosieguo ha Parte_1 _1 proposto reclamo avverso la sentenza n. 59 del 2024 del Tribunale di
Pistoia, con la quale ne è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare, il Tribunale, su istanza della creditrice
[...]
(in prosieguo ), ritenuta la rituale evocazione Controparte_2 CP_2 dell'odierna reclamante – che non ha partecipato alla fase preliquidatoria – ne ha ravvisato gli estremi dimensionali per l'assoggettamento alla procedura e l'insolvenza, valutata in relazione allo stato liquidatorio in cui la debitrice versava.
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi, ove possibile, la sintesi impiegata da nell'atto di gravame): _1
1. «In via preliminare - Inesistenza della notifica eseguita alla società debitrice a mezzo pec presso l'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito d'ufficio alla Parte_1
dal conservatore del Registro delle Imprese in
[...] violazione di legge (in particolare degli artt. 16 comma 6-bis del D.L.
185/2008 e dell'art. 8 L. 241/90) e, comunque, del diritto di difesa costituzionalmente tutelato ex artt. 3 e 24 Costituzione»;
2. «Difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla e per essa della mandataria Controparte_4 Controparte_3
»;
[...]
pag. 3/16 3. insussistenza dell'insolvenza, parametrata allo stato liquidatorio in cui versava la società, alla luce di un ulteriore cespite immobiliare ubicato in Valle d'Aosta.
Si è costituita in giudizio , a mezzo della mandataria CP_2 [...]
protestando l'inammissibilità e, comunque, Controparte_3
l'infondatezza del reclamo.
Non si è costituita in giudizio la RO
.
[...]
Il P.G. presso la Corte d'appello ha apposto il visto in data 5 agosto
2024, senza rassegnare conclusioni.
Sono stati acquisiti dalla curatela la relazione ex art. 130 c.c.i.i., nella parte non secretata, lo stato passivo e nota in cui il curatore riferisse in ordine alla sua definitività nonché in merito al valore del patrimonio sociale.
All'esito dell'udienza del 31 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4 febbraio 2025, senza assegnazione di termini per il deposito di scritti defensionali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della
[...]
, non costituitasi in RO giudizio sebbene ritualmente evocatavi.
2. Con il primo motivo d'impugnazione la reclamante lamenta la nullità
e/o l'inesistenza della notifica effettuatale a mezzo pec a un indirizzo attribuitole d'ufficio dal conservatore del registro delle imprese con modalità contrarie al dettato di cui agli artt. 16 del d.l. n. 185 del 2008 e 8 della legge n. 241 del 1990, comunicando l'avvio del procedimento mediante pubblicazione nell'albo camerale e disponendo fin da subito, nel caso di pag. 4/16 mancata regolarizzazione, la cancellazione officiosa dei domicili inattivi, con ciò violando il diritto di difesa costituzionalmente garantito, di fatto impedendone l'esercizio dinnanzi al Tribunale. Ne discenderebbe la necessità di «revocare la decisione contestata e in conformità con l'art. 354
c.[p.]c. rinviare al giudice di primo grado».
Il motivo è destituito di fondamento.
L'art. 16, comma 6-ter, del d.l. n. 185 del 2008 prevede che «[i]l
Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo
2189 del codice civile».
Il precedente comma 6-bis del medesimo articolo dispone che «[l]'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020,
o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di
pag. 5/16 comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
Nella specie, il dettato normativo è stato rispettato.
Il conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio di
Pistoia-Prato, con determinazione n. 179/2022 del 1° settembre 2022, rilevata una serie di domicili digitali inattivi, ha avviato il procedimento di cui all'art. 16, comma 6-ter, del d.l. n. 185 del 2008, con riferimento alle imprese di cui a uno specifico elenco (in cui, al punto 8, è menzionata
, indicando il termine di 30 giorni (punto 2); evidenziando che «nel _1 termine sopra indicato le imprese possono regolarizzare la propria posizione dichiarando un nuovo domicilio digitale, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria» (punto 5); prevedendo «di verificare, alla scadenza del termine assegnato e prima di procedere alla cancellazione d'ufficio dei domicili digitali inattivi, quali imprese abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione, disponendo la cancellazione solo dei domicili digitali che risultino ancora non attivi» e, infine, statuendo che «successivamente alla cancellazione dei domicili digitali inattivi, sia iniziato nei confronti delle imprese sprovviste del domicilio digitale il procedimento di assegnazione massiva dello stesso, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge» (punto 7).
Nessuna violazione normativa si ravvisa nella statuizione da ultimo citata, atteso che essa è destinata a operare solo a seguito della verifica delle società che hanno «provveduto a regolarizzare la propria posizione, disponendo la cancellazione solo dei domicili digitali che risultino ancora non attivi».
pag. 6/16 Nulla impone che tale ultima statuizione sia assunta nel contesto di un diverso provvedimento;
anzi, è proprio la cancellazione, che _1 vorrebbe disposta solo in un momento successivo, l'atto chiamato, secondo il modello normativo, a definire il procedimento avviato. Essa, inoltre, è necessariamente postergata rispetto alla verifica, per cui l'effetto pratico conseguito è analogo e in nessun modo pregiudica la società interessata.
Né si può condividere la doglianza circa la modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento: pubblicazione nell'albo camerale online, senza indicazione nel provvedimento delle società interessate e del fatto che, a seguito della cancellazione, sarebbe stato attribuito un diverso domicilio digitale.
Infatti, l'oggetto della comunicazione indica «comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale con contestuale applicazione della sanzione amministrativa», ciò che viene ribadito nel corpo della comunicazione.
Le società interessate sono enumerate nell'elenco – che, come accennato, al punto 8 menziona, appunto, – allegato sub 1 alla _1 comunicazione.
Infine, la modalità di comunicazione mediante pubblicazione nell'albo camerale online risulta perfettamente legittima.
Infatti, l'art. 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990 prevede che,
«[q]ualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima».
Ebbene, nella fattispecie, i destinatari della procedura erano 344, numero evidentemente elevato al punto da rendere particolarmente gravosa la comunicazione personale – così come indicato nella motivazione della pag. 7/16 citata determinazione del conservatore n. 179/2022 del 1° settembre 2022 –
e legittimare l'impiego di forme di pubblicità alternative, stabilite dell'amministrazione medesima, la quale, nell'occasione, si è avvalsa del proprio «Albo camerale online», in coerenza, non solo con l'art. 21, comma
1, lettera c) del «Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato» – ai sensi del quale «[l]a comunicazione dell'avvio del procedimento avviene:
[…] c) mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa» – ma anche, più in generale, con l'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009, secondo cui, «[a] far data dal
1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati». Ciò a dimostrazione del fatto che le modalità di comunicazione concretamente seguite non possano considerarsi non consentite o inidonee.
D'altra parte, e al contempo, nemmeno può obliterarsi il rilievo che le società «hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese» (Cass. n. 6866 del 2022, in motivazione;
analogamente, Cass. n. 7083 del 2022, in motivazione, nonché
Corte cost. n. 146 del 2016, in motivazione) l'indirizzo pec, ciò che quindi fa gravare sulla società le conseguenze che derivano dal mancato assolvimento.
In conclusione, la procedura seguita risulta rispettosa del dettato normativo e tale da mettere in condizione ove avesse tenuto la _1 diligenza a cui era tenuta, di partecipare alla fase preliquidatoria, altresì rammentandosi, quanto alla possibilità della stessa di far valere le proprie ragioni, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale a proposito del fallimento, ma estendibili alla liquidazione giudiziale, secondo cui «[l]a pag. 8/16 riconosciuta natura “devolutiva” del reclamo – come regolato dall'art. 18 della legge fallimentare, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e
6, della l. 14 maggio 2005, n. 80) – consente, infatti, al fallito, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di cassazione, sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012)» (Corte cost. n. 146 del 2016, in motivazione), con ciò impedendo la configurabilità di un deficit defensionale.
La legittimità, alla stregua di quanto illustrato, della procedura seguita nella cancellazione e avvio dell'assegnazione di nuovo indirizzo pec – contro cui, peraltro, non risulta che abbia reagito, come consentito _1 dall'art. 16, comma 6-ter, del d.l. n. 185 del 2008 («Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo
2189 del codice civile») –rende valida la notifica effettuata, con conseguente infondatezza del primo motivo di gravame.
3. Con il secondo motivo, nega la titolarità del credito in capo _1
a e, quindi, la sua legittimazione attiva, mancando adeguata prova CP_2 della cessione del credito prima alla sua dante causa da parte della titolare originaria e poi alla reclamata stessa.
Il motivo è destituito di fondamento.
pag. 9/16 La titolarità del credito in capo a – e, quindi, la sua CP_2 legittimazione all'istanza di liquidazione giudiziale – si desume in via presuntiva.
Se è documentato che il contratto di finanziamento è intervenuto tra
Banca Toscana s.p.a. e è parimenti dimostrato che Banca Carige _1
Italia s.p.a. ha ottenuto nei confronti di quest'ultima, proprio per il credito da esso scaturito, decreto ingiuntivo – peraltro, solo a seguito di richiesta da parte del giudice del monitorio di documentazione che attestasse la successione della ricorrente a Banca Toscana s.p.a. (doc. 7 fasc. ) – CP_2 che non risulta opposto – come si evince dall'atto di pignoramento (doc. 8 fasc. ) e dallo stato passivo (ove si dice che non è documentato il CP_2 passaggio in giudicato, ex art. 647 c.p.c., in data anteriore all'apertura della procedura) – e che ha condotto all'espropriazione immobiliare forzata e alle vendite di cui la stessa reclamante dà atto.
Se ciò impedisce di revocare in dubbio la titolarità del credito in capo a
Carige, a dimostrazione della sua cessione a giova richiamare: a) la CP_2 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso di cessione, che riveste portata indiziaria (Cass. n. 17944 del 2023, in motivazione: «unitamente ad altri elementi» può «essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione»); b) il fatto che disponga e abbia prodotto copia del CP_2 contratto di finanziamento, del titolo esecutivo, del pignoramento e di altra documentazione promanante da Carige;
c) la dichiarazione (doc. 21 fasc.
) di in cui Carige è stata fusa per incorporazione, CP_2 Controparte_5 attestante la cessione a , tra gli altri, del credito nei confronti di CP_2
pag. 10/16 (Cass. n. 10200 del 2021, in motivazione: «la dichiarazione del _1 cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo»); d) il credito di
è stato ammesso al passivo liquidatorio, come emerge dallo stato CP_2 passivo trasmesso dal curatore (Cass. n. 19477 del 2022, in massima: «[i]n tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'esistenza del credito del ricorrente, necessario ai fini della sua legittimazione, deve essere oggetto di una valutazione incidentale da parte del giudice che, non richiedendo un accertamento giudiziale e neppure l'esecutorietà del titolo, può in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento fondarsi anche sulle risultanze del processo di verificazione dei crediti, quali elementi dimostrativi dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento»).
Al lume delle considerazioni che precedono, la titolarità del diritto da parte della creditrice istante e la sua legittimazione attiva risultano sufficientemente comprovate.
4. Con il terzo motivo di gravame contesta lo stato _1
d'insolvenza.
Occorre premettere al riguardo che, così come ritenuto dal Tribunale
(«assume rilievo […] l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori»), «quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente pag. 11/16 inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria» (Cass. n. 28193 del
2020, in massima).
Tanto premesso, dallo stato passivo risulta un'esposizione debitoria per euro 502.227,17 (si veda la nota del curatore di accompagnamento allo stato passivo e alla relazione ex art. 130 c.c.i.i.), peraltro da considerarsi al netto di quanto ottenuto dalla dante causa Carige nel corso dell'esecuzione immobiliare.
A fronte di ciò, e del principio giurisprudenziale poc'anzi richiamato, è irrilevante il valore attribuito ai cespiti immobiliari dalla perizia di stima
(doc. 15 fasc. espletata nell'ambito della procedura esecutiva _1 individuale, atteso che essi, a dire della stessa reclamante, sono stati venduti all'asta a un prezzo molto più basso, evidenziando così un valore radicalmente inferiore, l'unico da prendere in considerazione perché espresso dal mercato, considerando che il raffronto in cui consiste, nella specie, l'insolvenza non può prescindere dall'importo di realizzo, da destinare alla soddisfazione del ceto creditorio.
Ciò appare peraltro coerente con quanto riferito dal liquidatore al curatore in merito alle ragioni del dissesto, da individuarsi nel «crollo del valore degli immobili nel Comune di Montecatini Terme [proprio dove sono collocati i cespiti in questione], causato soprattutto dalla crisi del sistema termale, che ha avuto ripercussioni in tutti i comparti delle città» (pag. 8 della relazione ex art. 130 c.c.i.i.).
Tanto considerato, gli immobili ancora disponibili risultano assolutamente insufficienti a tacitare i creditori, atteso che il lotto ancora da liquidare era stato posto all'incanto a un prezzo base di euro 28.500,00 e l'asta è andata deserta, mentre l'immobile ubicato in Pre' Saint Didier (AO) – non stimato – è un monolocale di appena mq 34, di cui la reclamante risulta proprietaria solo per 18/10.000 (doc. 17 fasc. ; ciò che _1 induce comunque a escludere che il valore della quota possa incidere pag. 12/16 sull'attivo patrimoniale in misura tale da renderlo in grado, assieme all'altra componente, di fronteggiare l'esposizione debitoria. Il rilievo rende inutile l'espletamento di una c.t.u. estimativa.
Deve, dunque, concludersi che l'insolvenza – nei termini in cui essa si atteggia per le società in liquidazione – sussista, mentre «resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto» (Cass. n. 5856 del 2022, in massima;
conforme a
Cass., sez. un., n. 115 del 2001, in massima).
5. In conclusione il reclamo dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata.
6. Le spese di lite afferenti al rapporto processuale tra e _1
, in giudizio tramite la mandataria, seguono la soccombenza e si CP_2 liquidano in dispositivo, secondo i valori prossimi alla media tra i minimi e medi relativi alle cause di valore indeterminabile (Cass. n. 1346 del 2013, in massima) di bassa complessità.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo _1 unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
8. Ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i., «[i]n caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale pag. 13/16 rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater».
Nella fattispecie la mala fede del legale rappresentante, nell'ambito della generale reiezione del gravame, può specificamente desumersi dalla manifesta infondatezza di alcuni dei profili di censura mossi alla sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, l'indicazione delle società interessate dalla procedura di cancellazione risulta palesemente dall'elenco allegato alla comunicazione dell'avvio della procedura di assegnazione del domicilio digitale, prodotta dalla stessa (doc. 11.2 fasc. ; parimenti, _1 _1 dal suo «oggetto», oltre che dal corpo motivazionale, risulta per tabulas
l'intento, a seguito della cancellazione, di attribuire un diverso domicilio digitale.
Ancora, le ragioni della modalità di comunicazione mediante pubblicazione sono chiaramente espresse nella motivazione della determinazione del conservatore, anch'essa prodotta da (doc. 11 _1 fasc. , dove sono anche riportati gli estremi normativi – anche _1 sopra richiamati – che ne hanno fondato il modus operandi.
Quanto al secondo motivo, la (contestata) titolarità del credito in capo alla dante causa di risulta non solo da un titolo passato in giudicato CP_2 ma anche dalla procedura esecutiva, che ha pacificamente condotto alla vendita all'incanto di alcuni immobili.
Quanto al terzo motivo, la lamentata mancata considerazione, onde negare l'insolvenza, di un immobile risulta palesemente irrilevante, trattandosi di bene rivelatosi non solo di modeste dimensioni, ma nemmeno in proprietà esclusiva, anzi solo per l'esigua quota di 18/10.000, di cui si è addirittura chiesta la stima attraverso l'espletamento di una perizia estimativa.
pag. 14/16 Non può sfuggire che la società, pur restando eccezionalmente legittimata a impugnare la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, dopo avere perso la generale capacità d'agire, è stata ormai espropriata dell'intero suo patrimonio, sicché può permettersi di compiere scelte processuali temerarie, senza andare incontro a conseguenze patrimoniali ulteriori a quelle già subite. Accade insomma che, mentre la condizione d'insolvenza dovrebbe responsabilizzare massimamente chi agisce in giudizio, la reclamante contro l'apertura della propria liquidazione giudiziaria finisce per essere praticamente irresponsabile verso i contraddittori, privandoli, di fatto, di ogni garanzia patrimoniale. La creditrice istante che ha resistito vittoriosamente al reclamo non ha, invero, alcuna opportunità pratica di recuperare da le spese di lite _1 sopportate, probabilmente nemmeno sottraendole dall'attivo destinato ai riparti.
Reputa, quindi, il Collegio che, alla stregua delle considerazioni che precedono, le spese e il raddoppio dell'onere tributario vadano poste anche a carico del legale rappresentante della società reclamante,
[...]
personalmente e in solido con essa, ricorrendo un'ipotesi di Parte_3 proposizione del reclamo con la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, valutazione che ha esposto la rappresentata, oltre che la controparte, a inutili ed evitabili esborsi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della RO
;
[...]
2. rigetta il reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 59 del 2024 del Tribunale di
[...]
Pistoia, che per l'effetto conferma;
pag. 15/16 3. condanna , in solido con Parte_1 Parte_1 la legale rappresentante a rifondere a Parte_3 [...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
le spese processuali, che liquida in euro 7.000,00, Controparte_3 oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13, importo al cui versamento è tenuta, in solido, anche la legale rappresentante
Parte_3
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
4 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAGNI FEDERICA ( e C.F._1 dell'avv. DEL ROSSO CLAUDIO ( ), C.F._2 reclamante
e
RO
[...] reclamata – contumace
(C.F. ) per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2 mandataria, con il patrocinio Controparte_3 dell'avv. GIULINI RICHARD LUIGI GIULIO ( , C.F._3 reclamata IL P.G. presso la Corte d'appello intervenuto
Conclusioni
per : «conclude come da Parte_1 reclamo anche subordinatamente in via istruttoria per l'ammissione di CTU, con vittoria di spese e compensi di giudizio», ossia «per tutte le causali di cui in premessa stante l'inesistenza della notifica eseguita dalla cancelleria all'indirizzo pec attribuito dal conservatore del registro delle Imprese alla società reclamante in violazione di legge e, comunque, in violazione del diritto costituzionalmente tutelato di difesa di cui agli artt. 3 e 24 Cost. E comunque stante il difetto di titolarità del credito da parte dell'istante e, comunque, il suo difetto di legittimazione attiva Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Firenze revocare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante;
il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio»; per e per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
«NEL MERITO: Controparte_3
- dichiarare inammissibile, ovvero respingere il reclamo ex art. 52
d.l.vo 14/2019 proposto dalla essendo lo Parte_2 stesso inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, che quivi si devono intendere tutti integralmente richiamati;
- conseguentemente, dato atto della sussistenza attuale del credito dell'esponente nei confronti della società debitrice, respingere integralmente le domande tutte formulate dalla in Parte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, che quivi si devono intendere tutti integralmente richiamati e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 59/2024 qui reclamata.
IN VIA ISTRUTTORIA: pag. 2/16 - ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori dedotti e deducendi
(segnatamente CTU tecnica) di parte reclamante.
- Con ogni conseguente statuizione, e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio».
Rilevato
(in prosieguo ha Parte_1 _1 proposto reclamo avverso la sentenza n. 59 del 2024 del Tribunale di
Pistoia, con la quale ne è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare, il Tribunale, su istanza della creditrice
[...]
(in prosieguo ), ritenuta la rituale evocazione Controparte_2 CP_2 dell'odierna reclamante – che non ha partecipato alla fase preliquidatoria – ne ha ravvisato gli estremi dimensionali per l'assoggettamento alla procedura e l'insolvenza, valutata in relazione allo stato liquidatorio in cui la debitrice versava.
Il reclamo è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi, ove possibile, la sintesi impiegata da nell'atto di gravame): _1
1. «In via preliminare - Inesistenza della notifica eseguita alla società debitrice a mezzo pec presso l'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito d'ufficio alla Parte_1
dal conservatore del Registro delle Imprese in
[...] violazione di legge (in particolare degli artt. 16 comma 6-bis del D.L.
185/2008 e dell'art. 8 L. 241/90) e, comunque, del diritto di difesa costituzionalmente tutelato ex artt. 3 e 24 Costituzione»;
2. «Difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo alla e per essa della mandataria Controparte_4 Controparte_3
»;
[...]
pag. 3/16 3. insussistenza dell'insolvenza, parametrata allo stato liquidatorio in cui versava la società, alla luce di un ulteriore cespite immobiliare ubicato in Valle d'Aosta.
Si è costituita in giudizio , a mezzo della mandataria CP_2 [...]
protestando l'inammissibilità e, comunque, Controparte_3
l'infondatezza del reclamo.
Non si è costituita in giudizio la RO
.
[...]
Il P.G. presso la Corte d'appello ha apposto il visto in data 5 agosto
2024, senza rassegnare conclusioni.
Sono stati acquisiti dalla curatela la relazione ex art. 130 c.c.i.i., nella parte non secretata, lo stato passivo e nota in cui il curatore riferisse in ordine alla sua definitività nonché in merito al valore del patrimonio sociale.
All'esito dell'udienza del 31 gennaio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 4 febbraio 2025, senza assegnazione di termini per il deposito di scritti defensionali, stante la specialità del rito.
Considerato
1. Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della
[...]
, non costituitasi in RO giudizio sebbene ritualmente evocatavi.
2. Con il primo motivo d'impugnazione la reclamante lamenta la nullità
e/o l'inesistenza della notifica effettuatale a mezzo pec a un indirizzo attribuitole d'ufficio dal conservatore del registro delle imprese con modalità contrarie al dettato di cui agli artt. 16 del d.l. n. 185 del 2008 e 8 della legge n. 241 del 1990, comunicando l'avvio del procedimento mediante pubblicazione nell'albo camerale e disponendo fin da subito, nel caso di pag. 4/16 mancata regolarizzazione, la cancellazione officiosa dei domicili inattivi, con ciò violando il diritto di difesa costituzionalmente garantito, di fatto impedendone l'esercizio dinnanzi al Tribunale. Ne discenderebbe la necessità di «revocare la decisione contestata e in conformità con l'art. 354
c.[p.]c. rinviare al giudice di primo grado».
Il motivo è destituito di fondamento.
L'art. 16, comma 6-ter, del d.l. n. 185 del 2008 prevede che «[i]l
Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al comma 6-bis. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo
2189 del codice civile».
Il precedente comma 6-bis del medesimo articolo dispone che «[l]'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020,
o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di
pag. 5/16 comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
Nella specie, il dettato normativo è stato rispettato.
Il conservatore del registro delle imprese della Camera di commercio di
Pistoia-Prato, con determinazione n. 179/2022 del 1° settembre 2022, rilevata una serie di domicili digitali inattivi, ha avviato il procedimento di cui all'art. 16, comma 6-ter, del d.l. n. 185 del 2008, con riferimento alle imprese di cui a uno specifico elenco (in cui, al punto 8, è menzionata
, indicando il termine di 30 giorni (punto 2); evidenziando che «nel _1 termine sopra indicato le imprese possono regolarizzare la propria posizione dichiarando un nuovo domicilio digitale, ovvero riattivando quello scaduto, mediante pratica telematica esente dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria» (punto 5); prevedendo «di verificare, alla scadenza del termine assegnato e prima di procedere alla cancellazione d'ufficio dei domicili digitali inattivi, quali imprese abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione, disponendo la cancellazione solo dei domicili digitali che risultino ancora non attivi» e, infine, statuendo che «successivamente alla cancellazione dei domicili digitali inattivi, sia iniziato nei confronti delle imprese sprovviste del domicilio digitale il procedimento di assegnazione massiva dello stesso, nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge» (punto 7).
Nessuna violazione normativa si ravvisa nella statuizione da ultimo citata, atteso che essa è destinata a operare solo a seguito della verifica delle società che hanno «provveduto a regolarizzare la propria posizione, disponendo la cancellazione solo dei domicili digitali che risultino ancora non attivi».
pag. 6/16 Nulla impone che tale ultima statuizione sia assunta nel contesto di un diverso provvedimento;
anzi, è proprio la cancellazione, che _1 vorrebbe disposta solo in un momento successivo, l'atto chiamato, secondo il modello normativo, a definire il procedimento avviato. Essa, inoltre, è necessariamente postergata rispetto alla verifica, per cui l'effetto pratico conseguito è analogo e in nessun modo pregiudica la società interessata.
Né si può condividere la doglianza circa la modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento: pubblicazione nell'albo camerale online, senza indicazione nel provvedimento delle società interessate e del fatto che, a seguito della cancellazione, sarebbe stato attribuito un diverso domicilio digitale.
Infatti, l'oggetto della comunicazione indica «comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale con contestuale applicazione della sanzione amministrativa», ciò che viene ribadito nel corpo della comunicazione.
Le società interessate sono enumerate nell'elenco – che, come accennato, al punto 8 menziona, appunto, – allegato sub 1 alla _1 comunicazione.
Infine, la modalità di comunicazione mediante pubblicazione nell'albo camerale online risulta perfettamente legittima.
Infatti, l'art. 8, comma 3, della legge n. 241 del 1990 prevede che,
«[q]ualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima».
Ebbene, nella fattispecie, i destinatari della procedura erano 344, numero evidentemente elevato al punto da rendere particolarmente gravosa la comunicazione personale – così come indicato nella motivazione della pag. 7/16 citata determinazione del conservatore n. 179/2022 del 1° settembre 2022 –
e legittimare l'impiego di forme di pubblicità alternative, stabilite dell'amministrazione medesima, la quale, nell'occasione, si è avvalsa del proprio «Albo camerale online», in coerenza, non solo con l'art. 21, comma
1, lettera c) del «Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato» – ai sensi del quale «[l]a comunicazione dell'avvio del procedimento avviene:
[…] c) mediante pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa» – ma anche, più in generale, con l'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009, secondo cui, «[a] far data dal
1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati». Ciò a dimostrazione del fatto che le modalità di comunicazione concretamente seguite non possano considerarsi non consentite o inidonee.
D'altra parte, e al contempo, nemmeno può obliterarsi il rilievo che le società «hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese» (Cass. n. 6866 del 2022, in motivazione;
analogamente, Cass. n. 7083 del 2022, in motivazione, nonché
Corte cost. n. 146 del 2016, in motivazione) l'indirizzo pec, ciò che quindi fa gravare sulla società le conseguenze che derivano dal mancato assolvimento.
In conclusione, la procedura seguita risulta rispettosa del dettato normativo e tale da mettere in condizione ove avesse tenuto la _1 diligenza a cui era tenuta, di partecipare alla fase preliquidatoria, altresì rammentandosi, quanto alla possibilità della stessa di far valere le proprie ragioni, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale a proposito del fallimento, ma estendibili alla liquidazione giudiziale, secondo cui «[l]a pag. 8/16 riconosciuta natura “devolutiva” del reclamo – come regolato dall'art. 18 della legge fallimentare, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e
6, della l. 14 maggio 2005, n. 80) – consente, infatti, al fallito, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di cassazione, sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012)» (Corte cost. n. 146 del 2016, in motivazione), con ciò impedendo la configurabilità di un deficit defensionale.
La legittimità, alla stregua di quanto illustrato, della procedura seguita nella cancellazione e avvio dell'assegnazione di nuovo indirizzo pec – contro cui, peraltro, non risulta che abbia reagito, come consentito _1 dall'art. 16, comma 6-ter, del d.l. n. 185 del 2008 («Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo
2189 del codice civile») –rende valida la notifica effettuata, con conseguente infondatezza del primo motivo di gravame.
3. Con il secondo motivo, nega la titolarità del credito in capo _1
a e, quindi, la sua legittimazione attiva, mancando adeguata prova CP_2 della cessione del credito prima alla sua dante causa da parte della titolare originaria e poi alla reclamata stessa.
Il motivo è destituito di fondamento.
pag. 9/16 La titolarità del credito in capo a – e, quindi, la sua CP_2 legittimazione all'istanza di liquidazione giudiziale – si desume in via presuntiva.
Se è documentato che il contratto di finanziamento è intervenuto tra
Banca Toscana s.p.a. e è parimenti dimostrato che Banca Carige _1
Italia s.p.a. ha ottenuto nei confronti di quest'ultima, proprio per il credito da esso scaturito, decreto ingiuntivo – peraltro, solo a seguito di richiesta da parte del giudice del monitorio di documentazione che attestasse la successione della ricorrente a Banca Toscana s.p.a. (doc. 7 fasc. ) – CP_2 che non risulta opposto – come si evince dall'atto di pignoramento (doc. 8 fasc. ) e dallo stato passivo (ove si dice che non è documentato il CP_2 passaggio in giudicato, ex art. 647 c.p.c., in data anteriore all'apertura della procedura) – e che ha condotto all'espropriazione immobiliare forzata e alle vendite di cui la stessa reclamante dà atto.
Se ciò impedisce di revocare in dubbio la titolarità del credito in capo a
Carige, a dimostrazione della sua cessione a giova richiamare: a) la CP_2 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso di cessione, che riveste portata indiziaria (Cass. n. 17944 del 2023, in motivazione: «unitamente ad altri elementi» può «essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione»); b) il fatto che disponga e abbia prodotto copia del CP_2 contratto di finanziamento, del titolo esecutivo, del pignoramento e di altra documentazione promanante da Carige;
c) la dichiarazione (doc. 21 fasc.
) di in cui Carige è stata fusa per incorporazione, CP_2 Controparte_5 attestante la cessione a , tra gli altri, del credito nei confronti di CP_2
pag. 10/16 (Cass. n. 10200 del 2021, in motivazione: «la dichiarazione del _1 cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo»); d) il credito di
è stato ammesso al passivo liquidatorio, come emerge dallo stato CP_2 passivo trasmesso dal curatore (Cass. n. 19477 del 2022, in massima: «[i]n tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'esistenza del credito del ricorrente, necessario ai fini della sua legittimazione, deve essere oggetto di una valutazione incidentale da parte del giudice che, non richiedendo un accertamento giudiziale e neppure l'esecutorietà del titolo, può in sede di reclamo avverso la sentenza di fallimento fondarsi anche sulle risultanze del processo di verificazione dei crediti, quali elementi dimostrativi dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento»).
Al lume delle considerazioni che precedono, la titolarità del diritto da parte della creditrice istante e la sua legittimazione attiva risultano sufficientemente comprovate.
4. Con il terzo motivo di gravame contesta lo stato _1
d'insolvenza.
Occorre premettere al riguardo che, così come ritenuto dal Tribunale
(«assume rilievo […] l'idoneità degli elementi attivi a consentire l'uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori»), «quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente pag. 11/16 inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria» (Cass. n. 28193 del
2020, in massima).
Tanto premesso, dallo stato passivo risulta un'esposizione debitoria per euro 502.227,17 (si veda la nota del curatore di accompagnamento allo stato passivo e alla relazione ex art. 130 c.c.i.i.), peraltro da considerarsi al netto di quanto ottenuto dalla dante causa Carige nel corso dell'esecuzione immobiliare.
A fronte di ciò, e del principio giurisprudenziale poc'anzi richiamato, è irrilevante il valore attribuito ai cespiti immobiliari dalla perizia di stima
(doc. 15 fasc. espletata nell'ambito della procedura esecutiva _1 individuale, atteso che essi, a dire della stessa reclamante, sono stati venduti all'asta a un prezzo molto più basso, evidenziando così un valore radicalmente inferiore, l'unico da prendere in considerazione perché espresso dal mercato, considerando che il raffronto in cui consiste, nella specie, l'insolvenza non può prescindere dall'importo di realizzo, da destinare alla soddisfazione del ceto creditorio.
Ciò appare peraltro coerente con quanto riferito dal liquidatore al curatore in merito alle ragioni del dissesto, da individuarsi nel «crollo del valore degli immobili nel Comune di Montecatini Terme [proprio dove sono collocati i cespiti in questione], causato soprattutto dalla crisi del sistema termale, che ha avuto ripercussioni in tutti i comparti delle città» (pag. 8 della relazione ex art. 130 c.c.i.i.).
Tanto considerato, gli immobili ancora disponibili risultano assolutamente insufficienti a tacitare i creditori, atteso che il lotto ancora da liquidare era stato posto all'incanto a un prezzo base di euro 28.500,00 e l'asta è andata deserta, mentre l'immobile ubicato in Pre' Saint Didier (AO) – non stimato – è un monolocale di appena mq 34, di cui la reclamante risulta proprietaria solo per 18/10.000 (doc. 17 fasc. ; ciò che _1 induce comunque a escludere che il valore della quota possa incidere pag. 12/16 sull'attivo patrimoniale in misura tale da renderlo in grado, assieme all'altra componente, di fronteggiare l'esposizione debitoria. Il rilievo rende inutile l'espletamento di una c.t.u. estimativa.
Deve, dunque, concludersi che l'insolvenza – nei termini in cui essa si atteggia per le società in liquidazione – sussista, mentre «resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto» (Cass. n. 5856 del 2022, in massima;
conforme a
Cass., sez. un., n. 115 del 2001, in massima).
5. In conclusione il reclamo dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata.
6. Le spese di lite afferenti al rapporto processuale tra e _1
, in giudizio tramite la mandataria, seguono la soccombenza e si CP_2 liquidano in dispositivo, secondo i valori prossimi alla media tra i minimi e medi relativi alle cause di valore indeterminabile (Cass. n. 1346 del 2013, in massima) di bassa complessità.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo _1 unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
8. Ai sensi dell'art. 51, comma 15, c.c.i.i., «[i]n caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale pag. 13/16 rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater».
Nella fattispecie la mala fede del legale rappresentante, nell'ambito della generale reiezione del gravame, può specificamente desumersi dalla manifesta infondatezza di alcuni dei profili di censura mossi alla sentenza impugnata.
Quanto al primo motivo, l'indicazione delle società interessate dalla procedura di cancellazione risulta palesemente dall'elenco allegato alla comunicazione dell'avvio della procedura di assegnazione del domicilio digitale, prodotta dalla stessa (doc. 11.2 fasc. ; parimenti, _1 _1 dal suo «oggetto», oltre che dal corpo motivazionale, risulta per tabulas
l'intento, a seguito della cancellazione, di attribuire un diverso domicilio digitale.
Ancora, le ragioni della modalità di comunicazione mediante pubblicazione sono chiaramente espresse nella motivazione della determinazione del conservatore, anch'essa prodotta da (doc. 11 _1 fasc. , dove sono anche riportati gli estremi normativi – anche _1 sopra richiamati – che ne hanno fondato il modus operandi.
Quanto al secondo motivo, la (contestata) titolarità del credito in capo alla dante causa di risulta non solo da un titolo passato in giudicato CP_2 ma anche dalla procedura esecutiva, che ha pacificamente condotto alla vendita all'incanto di alcuni immobili.
Quanto al terzo motivo, la lamentata mancata considerazione, onde negare l'insolvenza, di un immobile risulta palesemente irrilevante, trattandosi di bene rivelatosi non solo di modeste dimensioni, ma nemmeno in proprietà esclusiva, anzi solo per l'esigua quota di 18/10.000, di cui si è addirittura chiesta la stima attraverso l'espletamento di una perizia estimativa.
pag. 14/16 Non può sfuggire che la società, pur restando eccezionalmente legittimata a impugnare la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, dopo avere perso la generale capacità d'agire, è stata ormai espropriata dell'intero suo patrimonio, sicché può permettersi di compiere scelte processuali temerarie, senza andare incontro a conseguenze patrimoniali ulteriori a quelle già subite. Accade insomma che, mentre la condizione d'insolvenza dovrebbe responsabilizzare massimamente chi agisce in giudizio, la reclamante contro l'apertura della propria liquidazione giudiziaria finisce per essere praticamente irresponsabile verso i contraddittori, privandoli, di fatto, di ogni garanzia patrimoniale. La creditrice istante che ha resistito vittoriosamente al reclamo non ha, invero, alcuna opportunità pratica di recuperare da le spese di lite _1 sopportate, probabilmente nemmeno sottraendole dall'attivo destinato ai riparti.
Reputa, quindi, il Collegio che, alla stregua delle considerazioni che precedono, le spese e il raddoppio dell'onere tributario vadano poste anche a carico del legale rappresentante della società reclamante,
[...]
personalmente e in solido con essa, ricorrendo un'ipotesi di Parte_3 proposizione del reclamo con la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, valutazione che ha esposto la rappresentata, oltre che la controparte, a inutili ed evitabili esborsi.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la contumacia della RO
;
[...]
2. rigetta il reclamo proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 59 del 2024 del Tribunale di
[...]
Pistoia, che per l'effetto conferma;
pag. 15/16 3. condanna , in solido con Parte_1 Parte_1 la legale rappresentante a rifondere a Parte_3 [...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
le spese processuali, che liquida in euro 7.000,00, Controparte_3 oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13, importo al cui versamento è tenuta, in solido, anche la legale rappresentante
Parte_3
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
4 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 16/16