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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Campobasso - collegio civile - nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico presidente rel. dr. Rita Carosella consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 268/2020 R.G. avente ad oggetto: domanda di liquidazione dell'indennità da reiterazione del vincolo espropriativo ex art. 39 del d.P.R. n. 327/2001
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Parte_1 C.F._1
Cappellu e Stefania Onorato, in virtù di procura unita all'atto di citazione - pec:
- Email_1 Email_2
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Alda Colesanti in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta -pec:
Email_3
CONVENUTO
NONCHE'
(c.f. ) ed Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso - pec: Email_4
CHIAMATI IN CAUSA
1
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per le conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e
127 ter c.p.c., i procuratori delle parti che hanno depositato le note hanno concluso come segue: avv.ti Cappellu e Onorato per l'attore nel riportarsi tutto quanto dedotto nei pregressi scritti difensivi e nel contestare tutto quanto dedotto, eccepito ed argomentato ex adverso, preso atto della quantificazione degli importi riconosciuti di cui alla ctu, precisano le conclusioni come da atto di citazione, insistendo per il riconoscimento in favore dell'attore di tutte le somme indicate nella ctu depositata in giudizio, oltre interessi avv. Colesanti per il convenuto fermo tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto, contesta la ctu.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con atto di citazione spedito per la notifica il 9/10/2020, ha convenuto Parte_1
dinanzi a questa Corte il esponendo: Controparte_1
- di essere proprietario del terreno sito in , in Località Nunziatella, di cui alla particella CP_1
n. 389 del Foglio n. 79 dell'estensione di mq. 1.840, che nel 2004 era stato classificato per effetto dell'approvazione del P.R.G. comunale in zona omogenea F/12 “attrezzature militari, per ordine pubblico e protezione civile” ed interessato da un vincolo preordinato all'esproprio della durata quinquennale, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 30/11/2009 il Comune di aveva CP_1
disposto solo per alcuni terreni la reiterazione per cinque anni dei vincoli preordinati all'esproprio e con successiva delibera n. 24 dell'08/04/2010 (approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 3 aprile 2012, n. 91), a modifica e integrazione della precedente,
l'amministrazione aveva reiterato il vincolo espropriativo anche con riguardo, fra gli altri, al terreno di proprietà di esso attore;
- di avere presentato in data 31/10/2017 al (essendo decorso il Controparte_1
quinquennio il 3/04/2017) istanza per la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 327/2001, dovuta per la reiterazione del vincolo espropriativo, e che in riscontro il si era limitato a comunicare che l'indennità era dovuta dall'ente attuatore Controparte_1
(Provveditorato alle per Campania, Puglia e ); CP_2 CP_3 CP_2
2 - che il soggetto tenuto alla liquidazione dell'indennità era in realtà il Controparte_1
quale autorità che aveva disposto il vincolo, secondo la previsione del citato art. 39, co.2, l. n.
327/2001, autorità che peraltro con la delibera n. 97/2009, richiamata sul punto dalla n.
24/2010, aveva anche previsto i relativi criteri di determinazione (indicati dalla sentenza del
Tar n. 445 del 28/08/2006). CP_3
L'attore ha quindi adito questa Corte, competente quale giudice di unico grado di merito ai sensi dell'art. 39, co.4, del d.P.R. n. 327/2001, per vedersi riconoscere l'indennità quantificata con relazione a firma del proprio tecnico di parte nell'importo di € 28.462,50 oltre interessi e rivalutazione, o nella somma maggiore o minore da determinarsi.
Il costituitosi tempestivamente in data 05/01/2021, ha eccepito Controparte_1
preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita (in riferimento alla quale eccezione l'attore ha allegato invito alla negoziazione assistita comunicato al a mezzo posta certificata in data 16/11/2020). CP_1
Nel merito, ha dedotto di avere proceduto alla reiterazione del vincolo, preordinato all'esproprio delle aree già individuate per la realizzazione di nuovi edifici demaniali, in virtù di richiesta del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania e ha aggiunto CP_3
che, decorso il quinquennio, avendo ricevuto comunicazione in data 09/05/2019 e 17/03/2020 dell' circa il parere del M.E.F. di Controparte_3
non finanziabilità delle opere, aveva chiesto alle amministrazioni ed ai soggetti indicati nella nota allegata agli atti di far conoscere il proprio eventuale perdurante interesse alla realizzazione delle opere con accollo dei relativi oneri, previo mantenimento del vincolo, avvertendo che in mancanza si sarebbe inteso ottenuto dalle stesse amministrazioni il placet alla riclassificazione urbanistica dei suoli;
ha chiesto il differimento dell'udienza di prima comparizione per chiamare in causa il ed il Provveditorato interregionale al fine di CP_3 esserne garantito e manlevato dalle pretese dell'attore.
Lo stesso convenuto ha in ogni caso contestato la sussistenza del danno lamentato, trattandosi di suolo rimasto nella disponibilità dell'attore, nonchè l'entità dell'indennità richiesta, non commisurabile ad una vera e propria espropriazione.
Concesso il termine richiesto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si sono costituiti i chiamati
Provveditorato OO.PP. per la Campania, Puglia e ed CP_3 CP_2 [...]
affermando la propria estraneità rispetto alla Controparte_3 controversia di liquidazione dell'indennità richiesta, concernente esclusivamente l'amministrazione comunale, e prospettando il difetto della giurisdizione ordinaria in ordine a
3 qualsiasi pretesa di accertamento di illegittimità di atti o di carattere risarcitorio nei confronti di esse amministrazioni chiamate.
Acquisita consulenza tecnica d'ufficio tramite l'ing. , il collegio Persona_1
si è riservato per la decisione con ordinanza del 21/03/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- Va respinta l'eccezione sollevata dalle chiamate in causa con la propria memoria di replica, relativa al mancato rispetto da parte del del termine perentorio Controparte_1
previsto dall'art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale ed all'inammissibilità della memoria di replica depositata nell'interesse della stessa parte.
La memoria di replica deve essere presa in considerazione dal giudice anche nel caso in cui la parte che la presenti abbia omesso di comunicare all'avversario una comparsa conclusionale
(Cass. 2002/n.4211; Cass. 2009/n.6439), purchè tale memoria sia depositata o comunicata alla controparte entro il termine prescritto dei venti giorni successivi al termine assegnato per il deposito delle comparse conclusionali, sempre che si tratti effettivamente di una memoria di replica e non di scritto avente il contenuto proprio della comparsa conclusionale.
Quest'ultima deve contenere il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le conclusioni formulate, mentre con le memorie di replica le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie contenute nella comparsa conclusionale, il deposito delle stesse non potendo valere a surrogare la comparsa conclusionale non depositata in termini.
Nella specie, la memoria in esame è stata depositata il 28/05/2025, oltre il termine previsto per il deposito della conclusionale - scaduto il 20/05/2024 - ed entro quello del 10/06/2024 assegnato per le repliche;
la stessa ha effettivamente il contenuto della memoria di replica per la sua sinteticità, per l'esplicito riferimento alle conclusionali avversarie (entrambe depositate il 20/05/2024) e per il suo contenuto, consistente nella presa di posizione sui punti esposti in queste ultime -in particolare, la quantificazione dell'indennità richiesta dall'attore e l'asserito obbligo di pagamento di tale indennità a carico del beneficiario dell'espropriazione, contro la tesi della P.A. secondo cui esso grava sull'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo-.
3.-- Gli enti chiamati in causa sono carenti di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Premesso che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum
4
sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, nella specie l'attore (il quale non ha esteso la domanda nei confronti delle parti chiamate in causa) si limita a chiedere la condanna del al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, Controparte_1
sulla quale la decisione spetta pacificamente al giudice ordinario - Cass., sez. un.,
n. 12185 del 25/05/2007: “è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta ad ottenere la condanna della p.a. al pagamento dell'indennizzo dovuto per effetto della reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi, quando non si faccia questione circa la legittimità degli atti amministrativi impositivi di quei vincoli”; conforme, sez. un.
n. 9302 del 19/04/2010 -.
L'articolo citato prevede che “in caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.
Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali”.
Secondo le definizioni contenute nell'art. 3 dello stesso d.P.R.:
b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
Ne deriva che nella specie “l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo” si identifica nell'”autorità espropriante”, vale a dire nel Comune di , il quale curato il procedimento CP_1
di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio adottando la delibera del Consiglio
Comunale n. 24 dell'08/04/2010, approvata il 3/04/2012, n. 91.
Non rileva ai fini della presente decisione ogni altra questione posta dal convenuto in ordine ai principi di sussidiarietà, collaborazione e coordinamento tra amministrazioni.
5
4.-- Va respinta l'eccezione del , secondo cui l'attore non avrebbe fornito Controparte_1
alcuna prova dell'entità del danno subito per effetto del vincolo espropriativo reiterato dall'amministrazione sul terreno in discussione.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata;
a tali accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A., o sorgano contestazioni sulla misura dell'indennizzo liquidato in favore del proprietario, ma al privato non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito.
Ne deriva che il riconoscimento del diritto all'indennità non è collegato in modo rigido al principio dell'onere della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c., in relazione alla sua specifica funzione riequilibratrice rispetto al provvedimento che reitera il vincolo e viene quantificato sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico, che è tipico della responsabilità da atto legittimo (Cass. n. 11767 del 02/05/2024; Cass. 2022/n.17012; Cass. 2022/n. 37414;
Cass. 2021/n.19952; Cass. 2021/n. 38326; Cass. 2018/n. 12468).
Come pertanto chiarito da Cass., 25 giugno 2020, n. 12619, la quantificazione dell'indennità, ove demandata al giudice, deve essere vagliata in sede giudiziale anche prescindendo dalle prospettazioni delle parti, non essendo neppure necessario che nell'atto di citazione sia quantificata la somma pretesa titolo di indennità.
5.-- In ordine al quantum dell'indennità, con le delibere n. 97/2009 e n. 24/2010 il CP_1
non ha quantificato l'indennizzo, ma ha stabilito che l'indennità da reiterazione del
[...]
vincolo espropriativo sarebbe stata calcolata sulla scorta del criterio enunciato nella sentenza del TAR Abruzzo, sezione di Pescara, n. 445/2006, secondo cui l'indennità da reiterazione del vincolo espropriativo corrisponde “alla indennità fissata dalla normativa vigente per le occupazioni d'urgenza, ridotta del 50% (atteso che le aree sono rimaste nella disponibilità dei ricorrenti)”.
6 L'art. 50 del d.P.R. n. 327/2001 quantifica l'indennità per l'occupazione di urgenza, per ogni anno, in un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area, sulla base del valore di mercato dell'immobile (in proposito la delibera, per le zone F/12 e F/8, prevede la stima “sulla base degli importi pagati in procedimenti espropriativi relativi a terreni vicini, come ad esempio quello relativo alla realizzazione della strada per Università o quello riguardante la realizzazione della nuova sede della Questura”).
Si è pertanto incaricato il ctu di individuare il valore di mercato del bene sulla scorta delle caratteristiche naturali, economiche e giuridiche del terreno di proprietà del ricorrente, tenuto conto anche delle indennità di espropriazione determinate per terreni vicini, e di determinare l'indennità di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio secondo la formula: indennità annuale da vincolo espropriativo = indennità di espropriazione x 1/12 x 50%.
Nell'accertamento del valore di mercato del suolo, il ctu (anche tenuto conto delle osservazioni delle parti riscontrate come da relazione integrativa, che si richiama in quanto puntuale e documentata) ha operato la media fra:
- il valore venale di 100,00 €/mq. riconosciuto dall'ente comunale ai terreni acquisiti per la realizzazione dalla nuova sede della Questura, ritenuto più aderente all'effettiva situazione di mercato rispetto al valore unitario di esproprio degli stessi terreni, conseguente alla relativa cessione volontaria;
- i valori medi delle compravendite immobiliari OMI della zona della particella in questione, attualizzati al 2010, epoca della delibera = 82,13 €/mq;
- il costo di costruzione unitario della Questura (quadro economico del 2010) in zona F/12, desumendo, applicando gli stessi coefficienti della tabella comunale, un valore unitario di
83,65 €/mq; ha quindi ottenuto il valore venale medio pari a 88,55 €/mq.
Sulla scorta di tale valore, l'indennità annuale dovuta per la reiterazione del vincolo espropriativo è pari ad € 6.789,60 [88,55 x 1/12 x 50% = € 3,69/mq. x 1.840 mq.]
Poiché il vincolo espropriativo, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 327/2001 è stato reiterato per 5 anni (dal 3/04/2012 al 3/04/2017, come precisato nella citazione introduttiva)
l'indennità globale corrisponde all'indennità annuale moltiplicata per 5 anni, per un totale di €
33.948,00.
L'importo liquidato va versato dal Comune di al l'indennità in questione CP_1 Pt_1
va infatti erogata dall'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo direttamente al proprietario, essendo previsto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti (ora Ministero
7 dell'economia e delle finanze) soltanto nell'ambito di una procedura perfezionatasi con l'emissione di un valido ed efficace decreto di esproprio o di occupazione temporanea (Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 643 del 15/01/2021).
In base al citato secondo comma dell'art. 39 del d.P.R. n. 327/2001, l'indennità va liquidata entro il termine di due mesi dalla ricezione della domanda di pagamento e corrisposta entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali: la richiesta di pagamento essendo pervenuta al in data 31/10/2017, gli interessi legali CP_1 sull'indennità liquidata decorrono a partire dal 1°/02/2018.
L'originaria richiesta di rivalutazione non è stata reiterata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, allorchè il si è limitato alla richiesta dell'indennità Pt_1
secondo la determinazione del ctu, “oltre interessi”; in ogni caso, vertendosi come già chiarito in ipotesi di indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A. e non di risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito, ai fini dell'eventuale riconoscimento di ulteriore ristoro avrebbe dovuto quanto meno allegarsi da parte dell'istante una maggiore entità del danno, del che manca qualsiasi accenno in atti.
6.-- Segue la condanna del soccombente a rimborsare sia all'attore che alle parti CP_1
chiamate in causa (difese unitariamente) le spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022 in riferimento al valore della causa, parametri minimi per la non particolare complessità e novità della controversiaa, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Il compenso al ctu, già posto in via provvisoria a carico delle parti in pari misura, è dovuto in via definitiva dalla medesima parte convenuta.
PQM
La Corte, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da con citazione del Parte_1
9/10/2020, nei confronti del , in persona del sindaco p.t., con la chiamata in Controparte_1 causa da parte di quest'ultimo del Provveditorato OO.PP. per la Campania, Puglia e CP_3
e dell' , in persona dei CP_2 Controparte_3
rispettivi l.r.p.t., così provvede:
8 - accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna il a Controparte_1
corrispondere in favore di la somma di euro 33.984,00 oltre agli interessi Parte_1
legali dal 01/02/2018 sino alla data del soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda di manleva avanzata dal nei confronti Controparte_1
delle amministrazioni chiamate in causa;
- condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore, Controparte_1
che liquida in euro 675,00 per esborsi ed in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA come per legge, nonché di quelle sostenute dalle amministrazioni chiamate in causa, che liquida unitariamente in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- pone in via definitiva a carico del medesimo il compenso liquidato al ctu. CP_1
Deciso nella camera di consiglio della Corte del 30/01/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Campobasso - collegio civile - nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico presidente rel. dr. Rita Carosella consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 268/2020 R.G. avente ad oggetto: domanda di liquidazione dell'indennità da reiterazione del vincolo espropriativo ex art. 39 del d.P.R. n. 327/2001
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Parte_1 C.F._1
Cappellu e Stefania Onorato, in virtù di procura unita all'atto di citazione - pec:
- Email_1 Email_2
ATTORE
E
(c.f. ), in persona del sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Alda Colesanti in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta -pec:
Email_3
CONVENUTO
NONCHE'
(c.f. ) ed Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_3 persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso - pec: Email_4
CHIAMATI IN CAUSA
1
CONCLUSIONI: disposta la trattazione dell'udienza fissata per le conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 e
127 ter c.p.c., i procuratori delle parti che hanno depositato le note hanno concluso come segue: avv.ti Cappellu e Onorato per l'attore nel riportarsi tutto quanto dedotto nei pregressi scritti difensivi e nel contestare tutto quanto dedotto, eccepito ed argomentato ex adverso, preso atto della quantificazione degli importi riconosciuti di cui alla ctu, precisano le conclusioni come da atto di citazione, insistendo per il riconoscimento in favore dell'attore di tutte le somme indicate nella ctu depositata in giudizio, oltre interessi avv. Colesanti per il convenuto fermo tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto, contesta la ctu.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con atto di citazione spedito per la notifica il 9/10/2020, ha convenuto Parte_1
dinanzi a questa Corte il esponendo: Controparte_1
- di essere proprietario del terreno sito in , in Località Nunziatella, di cui alla particella CP_1
n. 389 del Foglio n. 79 dell'estensione di mq. 1.840, che nel 2004 era stato classificato per effetto dell'approvazione del P.R.G. comunale in zona omogenea F/12 “attrezzature militari, per ordine pubblico e protezione civile” ed interessato da un vincolo preordinato all'esproprio della durata quinquennale, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 327/2001;
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 30/11/2009 il Comune di aveva CP_1
disposto solo per alcuni terreni la reiterazione per cinque anni dei vincoli preordinati all'esproprio e con successiva delibera n. 24 dell'08/04/2010 (approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 3 aprile 2012, n. 91), a modifica e integrazione della precedente,
l'amministrazione aveva reiterato il vincolo espropriativo anche con riguardo, fra gli altri, al terreno di proprietà di esso attore;
- di avere presentato in data 31/10/2017 al (essendo decorso il Controparte_1
quinquennio il 3/04/2017) istanza per la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 327/2001, dovuta per la reiterazione del vincolo espropriativo, e che in riscontro il si era limitato a comunicare che l'indennità era dovuta dall'ente attuatore Controparte_1
(Provveditorato alle per Campania, Puglia e ); CP_2 CP_3 CP_2
2 - che il soggetto tenuto alla liquidazione dell'indennità era in realtà il Controparte_1
quale autorità che aveva disposto il vincolo, secondo la previsione del citato art. 39, co.2, l. n.
327/2001, autorità che peraltro con la delibera n. 97/2009, richiamata sul punto dalla n.
24/2010, aveva anche previsto i relativi criteri di determinazione (indicati dalla sentenza del
Tar n. 445 del 28/08/2006). CP_3
L'attore ha quindi adito questa Corte, competente quale giudice di unico grado di merito ai sensi dell'art. 39, co.4, del d.P.R. n. 327/2001, per vedersi riconoscere l'indennità quantificata con relazione a firma del proprio tecnico di parte nell'importo di € 28.462,50 oltre interessi e rivalutazione, o nella somma maggiore o minore da determinarsi.
Il costituitosi tempestivamente in data 05/01/2021, ha eccepito Controparte_1
preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita (in riferimento alla quale eccezione l'attore ha allegato invito alla negoziazione assistita comunicato al a mezzo posta certificata in data 16/11/2020). CP_1
Nel merito, ha dedotto di avere proceduto alla reiterazione del vincolo, preordinato all'esproprio delle aree già individuate per la realizzazione di nuovi edifici demaniali, in virtù di richiesta del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania e ha aggiunto CP_3
che, decorso il quinquennio, avendo ricevuto comunicazione in data 09/05/2019 e 17/03/2020 dell' circa il parere del M.E.F. di Controparte_3
non finanziabilità delle opere, aveva chiesto alle amministrazioni ed ai soggetti indicati nella nota allegata agli atti di far conoscere il proprio eventuale perdurante interesse alla realizzazione delle opere con accollo dei relativi oneri, previo mantenimento del vincolo, avvertendo che in mancanza si sarebbe inteso ottenuto dalle stesse amministrazioni il placet alla riclassificazione urbanistica dei suoli;
ha chiesto il differimento dell'udienza di prima comparizione per chiamare in causa il ed il Provveditorato interregionale al fine di CP_3 esserne garantito e manlevato dalle pretese dell'attore.
Lo stesso convenuto ha in ogni caso contestato la sussistenza del danno lamentato, trattandosi di suolo rimasto nella disponibilità dell'attore, nonchè l'entità dell'indennità richiesta, non commisurabile ad una vera e propria espropriazione.
Concesso il termine richiesto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., si sono costituiti i chiamati
Provveditorato OO.PP. per la Campania, Puglia e ed CP_3 CP_2 [...]
affermando la propria estraneità rispetto alla Controparte_3 controversia di liquidazione dell'indennità richiesta, concernente esclusivamente l'amministrazione comunale, e prospettando il difetto della giurisdizione ordinaria in ordine a
3 qualsiasi pretesa di accertamento di illegittimità di atti o di carattere risarcitorio nei confronti di esse amministrazioni chiamate.
Acquisita consulenza tecnica d'ufficio tramite l'ing. , il collegio Persona_1
si è riservato per la decisione con ordinanza del 21/03/2024, assegnando alle parti i termini per il deposito di note conclusionali e repliche di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- Va respinta l'eccezione sollevata dalle chiamate in causa con la propria memoria di replica, relativa al mancato rispetto da parte del del termine perentorio Controparte_1
previsto dall'art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale ed all'inammissibilità della memoria di replica depositata nell'interesse della stessa parte.
La memoria di replica deve essere presa in considerazione dal giudice anche nel caso in cui la parte che la presenti abbia omesso di comunicare all'avversario una comparsa conclusionale
(Cass. 2002/n.4211; Cass. 2009/n.6439), purchè tale memoria sia depositata o comunicata alla controparte entro il termine prescritto dei venti giorni successivi al termine assegnato per il deposito delle comparse conclusionali, sempre che si tratti effettivamente di una memoria di replica e non di scritto avente il contenuto proprio della comparsa conclusionale.
Quest'ultima deve contenere il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le conclusioni formulate, mentre con le memorie di replica le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie contenute nella comparsa conclusionale, il deposito delle stesse non potendo valere a surrogare la comparsa conclusionale non depositata in termini.
Nella specie, la memoria in esame è stata depositata il 28/05/2025, oltre il termine previsto per il deposito della conclusionale - scaduto il 20/05/2024 - ed entro quello del 10/06/2024 assegnato per le repliche;
la stessa ha effettivamente il contenuto della memoria di replica per la sua sinteticità, per l'esplicito riferimento alle conclusionali avversarie (entrambe depositate il 20/05/2024) e per il suo contenuto, consistente nella presa di posizione sui punti esposti in queste ultime -in particolare, la quantificazione dell'indennità richiesta dall'attore e l'asserito obbligo di pagamento di tale indennità a carico del beneficiario dell'espropriazione, contro la tesi della P.A. secondo cui esso grava sull'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo-.
3.-- Gli enti chiamati in causa sono carenti di legittimazione passiva nel presente giudizio.
Premesso che ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum
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sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, nella specie l'attore (il quale non ha esteso la domanda nei confronti delle parti chiamate in causa) si limita a chiedere la condanna del al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, Controparte_1
sulla quale la decisione spetta pacificamente al giudice ordinario - Cass., sez. un.,
n. 12185 del 25/05/2007: “è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda volta ad ottenere la condanna della p.a. al pagamento dell'indennizzo dovuto per effetto della reiterazione di vincoli sostanzialmente espropriativi, quando non si faccia questione circa la legittimità degli atti amministrativi impositivi di quei vincoli”; conforme, sez. un.
n. 9302 del 19/04/2010 -.
L'articolo citato prevede che “in caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.
Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali”.
Secondo le definizioni contenute nell'art. 3 dello stesso d.P.R.:
b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.
Ne deriva che nella specie “l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo” si identifica nell'”autorità espropriante”, vale a dire nel Comune di , il quale curato il procedimento CP_1
di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio adottando la delibera del Consiglio
Comunale n. 24 dell'08/04/2010, approvata il 3/04/2012, n. 91.
Non rileva ai fini della presente decisione ogni altra questione posta dal convenuto in ordine ai principi di sussidiarietà, collaborazione e coordinamento tra amministrazioni.
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4.-- Va respinta l'eccezione del , secondo cui l'attore non avrebbe fornito Controparte_1
alcuna prova dell'entità del danno subito per effetto del vincolo espropriativo reiterato dall'amministrazione sul terreno in discussione.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata;
a tali accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A., o sorgano contestazioni sulla misura dell'indennizzo liquidato in favore del proprietario, ma al privato non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito.
Ne deriva che il riconoscimento del diritto all'indennità non è collegato in modo rigido al principio dell'onere della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c., in relazione alla sua specifica funzione riequilibratrice rispetto al provvedimento che reitera il vincolo e viene quantificato sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico, che è tipico della responsabilità da atto legittimo (Cass. n. 11767 del 02/05/2024; Cass. 2022/n.17012; Cass. 2022/n. 37414;
Cass. 2021/n.19952; Cass. 2021/n. 38326; Cass. 2018/n. 12468).
Come pertanto chiarito da Cass., 25 giugno 2020, n. 12619, la quantificazione dell'indennità, ove demandata al giudice, deve essere vagliata in sede giudiziale anche prescindendo dalle prospettazioni delle parti, non essendo neppure necessario che nell'atto di citazione sia quantificata la somma pretesa titolo di indennità.
5.-- In ordine al quantum dell'indennità, con le delibere n. 97/2009 e n. 24/2010 il CP_1
non ha quantificato l'indennizzo, ma ha stabilito che l'indennità da reiterazione del
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vincolo espropriativo sarebbe stata calcolata sulla scorta del criterio enunciato nella sentenza del TAR Abruzzo, sezione di Pescara, n. 445/2006, secondo cui l'indennità da reiterazione del vincolo espropriativo corrisponde “alla indennità fissata dalla normativa vigente per le occupazioni d'urgenza, ridotta del 50% (atteso che le aree sono rimaste nella disponibilità dei ricorrenti)”.
6 L'art. 50 del d.P.R. n. 327/2001 quantifica l'indennità per l'occupazione di urgenza, per ogni anno, in un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area, sulla base del valore di mercato dell'immobile (in proposito la delibera, per le zone F/12 e F/8, prevede la stima “sulla base degli importi pagati in procedimenti espropriativi relativi a terreni vicini, come ad esempio quello relativo alla realizzazione della strada per Università o quello riguardante la realizzazione della nuova sede della Questura”).
Si è pertanto incaricato il ctu di individuare il valore di mercato del bene sulla scorta delle caratteristiche naturali, economiche e giuridiche del terreno di proprietà del ricorrente, tenuto conto anche delle indennità di espropriazione determinate per terreni vicini, e di determinare l'indennità di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio secondo la formula: indennità annuale da vincolo espropriativo = indennità di espropriazione x 1/12 x 50%.
Nell'accertamento del valore di mercato del suolo, il ctu (anche tenuto conto delle osservazioni delle parti riscontrate come da relazione integrativa, che si richiama in quanto puntuale e documentata) ha operato la media fra:
- il valore venale di 100,00 €/mq. riconosciuto dall'ente comunale ai terreni acquisiti per la realizzazione dalla nuova sede della Questura, ritenuto più aderente all'effettiva situazione di mercato rispetto al valore unitario di esproprio degli stessi terreni, conseguente alla relativa cessione volontaria;
- i valori medi delle compravendite immobiliari OMI della zona della particella in questione, attualizzati al 2010, epoca della delibera = 82,13 €/mq;
- il costo di costruzione unitario della Questura (quadro economico del 2010) in zona F/12, desumendo, applicando gli stessi coefficienti della tabella comunale, un valore unitario di
83,65 €/mq; ha quindi ottenuto il valore venale medio pari a 88,55 €/mq.
Sulla scorta di tale valore, l'indennità annuale dovuta per la reiterazione del vincolo espropriativo è pari ad € 6.789,60 [88,55 x 1/12 x 50% = € 3,69/mq. x 1.840 mq.]
Poiché il vincolo espropriativo, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 327/2001 è stato reiterato per 5 anni (dal 3/04/2012 al 3/04/2017, come precisato nella citazione introduttiva)
l'indennità globale corrisponde all'indennità annuale moltiplicata per 5 anni, per un totale di €
33.948,00.
L'importo liquidato va versato dal Comune di al l'indennità in questione CP_1 Pt_1
va infatti erogata dall'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo direttamente al proprietario, essendo previsto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti (ora Ministero
7 dell'economia e delle finanze) soltanto nell'ambito di una procedura perfezionatasi con l'emissione di un valido ed efficace decreto di esproprio o di occupazione temporanea (Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 643 del 15/01/2021).
In base al citato secondo comma dell'art. 39 del d.P.R. n. 327/2001, l'indennità va liquidata entro il termine di due mesi dalla ricezione della domanda di pagamento e corrisposta entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali: la richiesta di pagamento essendo pervenuta al in data 31/10/2017, gli interessi legali CP_1 sull'indennità liquidata decorrono a partire dal 1°/02/2018.
L'originaria richiesta di rivalutazione non è stata reiterata dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, allorchè il si è limitato alla richiesta dell'indennità Pt_1
secondo la determinazione del ctu, “oltre interessi”; in ogni caso, vertendosi come già chiarito in ipotesi di indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A. e non di risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito, ai fini dell'eventuale riconoscimento di ulteriore ristoro avrebbe dovuto quanto meno allegarsi da parte dell'istante una maggiore entità del danno, del che manca qualsiasi accenno in atti.
6.-- Segue la condanna del soccombente a rimborsare sia all'attore che alle parti CP_1
chiamate in causa (difese unitariamente) le spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo in base al D.M. n. 147/2022 in riferimento al valore della causa, parametri minimi per la non particolare complessità e novità della controversiaa, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Il compenso al ctu, già posto in via provvisoria a carico delle parti in pari misura, è dovuto in via definitiva dalla medesima parte convenuta.
PQM
La Corte, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da con citazione del Parte_1
9/10/2020, nei confronti del , in persona del sindaco p.t., con la chiamata in Controparte_1 causa da parte di quest'ultimo del Provveditorato OO.PP. per la Campania, Puglia e CP_3
e dell' , in persona dei CP_2 Controparte_3
rispettivi l.r.p.t., così provvede:
8 - accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna il a Controparte_1
corrispondere in favore di la somma di euro 33.984,00 oltre agli interessi Parte_1
legali dal 01/02/2018 sino alla data del soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda di manleva avanzata dal nei confronti Controparte_1
delle amministrazioni chiamate in causa;
- condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dall'attore, Controparte_1
che liquida in euro 675,00 per esborsi ed in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA come per legge, nonché di quelle sostenute dalle amministrazioni chiamate in causa, che liquida unitariamente in € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA, CPA come per legge;
- pone in via definitiva a carico del medesimo il compenso liquidato al ctu. CP_1
Deciso nella camera di consiglio della Corte del 30/01/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore
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