Articolo 62 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
Articolo 61Articolo 63
Versione
23 aprile 1958
Art. 62.
Per gli iscritti al Fondo, in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, che, ai sensi dell' art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528 , le pensioni calcolate ai sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge, tenuto conto del minimo garantito dall'art. 59, verranno maggiorate del 10 per cento.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958