2. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 724 procede all'esecuzione della richiesta, salvo che sia contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento. L'audizione e la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato e' subordinata all'acquisizione del consenso dello stesso.
3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' richiedente concordano le modalita' dell'audizione o della partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui e' richiesto l'esame o la partecipazione a distanza.
4. Per la citazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione a distanza si applicano le norme del presente codice.
5. L'autorita' giudiziaria provvede all'identificazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o la partecipazione e assicura, ove necessario, la presenza di un interprete e la traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge.
6. L'audizione e' direttamente condotta dall'autorita' richiedente secondo il proprio diritto interno, in presenza dell'autorita' nazionale che, assistita se del caso da un interprete, assicura il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
7. Al termine delle operazioni e' redatto processo verbale attestante la data e il luogo di esecuzione delle medesime, l'identita' della persona sentita o che ha partecipato all'udienza, fatte salve le misure eventualmente concordate per la protezione della stessa, nonche' l'identita' e le qualifiche di tutte le altre persone presenti, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si e' svolto il collegamento. Il processo verbale, sottoscritto dall'autorita' giudiziaria procedente, e' trasmesso all'autorita' richiedente.
8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366 , 367 , 368 , 369 , 371-bis , 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza. ))