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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1564/2024 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
SOSTITUZIONE UDIENZA DEL 05/06/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate da parte ricorrente;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1564 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TURCO Parte_1 P.IVA_1
MARIALUCREZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Barberini
47
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) – CONTUMACE CP_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la , per essa, quale mandataria, Parte_1 la assegnava le seguenti conclusioni: Parte_2
pagina 1 di 7 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- IN VIA PRINCIPALE, dichiarare ed accertare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del
Sig. c.f. , nato a [...], il [...] degli immobili di CP_1 C.F._1 cui alla parte narrativa del presente atto, pervenuti per successione in morte del sig.
c.f. , e della sig.ra c.f. Persona_1 C.F._2 Controparte_2
; C.F._3
- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e malaugurata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, adottare ogni provvedimento idoneo per la opportuna formalizzazione di pubblicità immobiliare per la continuità degli atti trascritti”.
Con decreto dell'11/10/2024 veniva fissata l'udienza del 20/02/2025 per la comparizione delle parti all'esito della quale il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
La parte resistente, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio CP_1 per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
A sostegno delle suesposte conclusioni, parte attrice deduceva che:
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Macerata n. 2079/2013, emesso il 23.10.2013, munito formula esecutiva il successivo 28.10.2013 e debitamente notificato in date 15.11.2013 e 17.12.2013, veniva ingiunto ai Sig.ri. c.f. CP_1
, nato a [...], il [...], e c.f. C.F._1 CP_3
, nata a [...], il [...], il pagamento in favore dell'allora C.F._4 [...]
oggi della somma complessiva di Euro 112.581,21 Controparte_4 Parte_1
(centododicimilacinquecentoottantuno/21), oltre interessi e spese della procedura ivi liquidate (doc.5).
2. in data 25.10.2013, a garanzia del detto titolo, l'allora iscriveva Controparte_4 presso la competente Conservatoria, ipoteca giudiziale identificata ai numeri 10435/1158, per la somma complessiva di Euro 120.000,00, tra gli altri, sui seguenti n. 2 immobili siti nel
Comune di Narni (TR), in Via Cappuccini Nuovi n. 8, nella proprietà del debitore CP_1
(c.f. ) per la quota di 1/2:
[...] C.F._1
1) Autorimessa o rimessa, iscritta al foglio 76, part. 115, sub.1, cat. C/6, cons. 19 mq;
2) Appartamento di tipo civile, iscritto al foglio 76, part. 115, sub. 2, cat. A/3, cons. 11,5 vani.
pagina 2 di 7 3. a causa della persistente morosità delle Parti Mutuatarie, l'odierna creditrice Parte_1
con atto depositato in data 08.03.2024, interveniva ex art. 499 c.p.c. nella procedura
[...] esecutiva già pendente ai danni dei Sig.ri e innanzi il Tribunale di Terni al n. CP_1 CP_3
r.g.e. 123/2023 (doc.6).
- dalla relazione notarile regolarmente depositata nella detta procedura esecutiva dal creditore procedente (doc.7), relativamente ai beni sopradescritti (“unità immobiliare Controparte_5
n. 2”) emergeva, tuttavia, una duplice discontinuità nelle trascrizioni nell'ultimo ventennio.
- all'odierno resistente, le porzioni dei sopradescritti fabbricati sono pervenute dapprima, per la quota di 1/3, per successione in morte del padre c.f. Persona_1
, nato Fermignano (PU) il 13.08.1920 e deceduto a Narni il 03.05.2003 C.F._2
(doc.8) e poi, per l'ulteriore quota di 1/6, per successione in morte della madre CP_2
c.f. , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il
[...] C.F._3
09.03.2019 (doc.9).
- pur risultando intestatario in catasto dei due beni nella misura di 1/2, per aver tempestivamente effettuato le necessarie volture, come da visura in atti (doc.10), il Sig.
non ha mai provveduto alla trascrizione né dell'accettazione dell'eredità paterna, né di CP_1 quella successiva della madre.
- con provvedimento del 12.09.2024, il Giudice dell'Esecuzione, Dott. Francesco Angelini, ordinava di provvedere nel termine di 45 giorni alla trascrizione di un atto idoneo ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, ovvero, entro lo stesso termine, all'introduzione del giudizio di merito volto all'accertamento della qualità di erede in capo all'esecutato (doc.11).
2. La domanda azionata da parte attrice è fondata e merita di essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
Giova premettere che parte ricorrente ha senz'altro interesse ad ottenere la pronuncia accertante la qualità di erede in capo all'odierno resistente (contumace), in quanto necessaria per ripristinare la continuità delle trascrizioni, come disposto dall'art. 2650 c.c., e per consentire il regolare decorso della procedura immobiliare già intrapresa.
Infatti, nell'ambito della predetta procedura, a seguito del deposito della documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. del 27.11.2023, a firma del Notaio Per_2
di Perugia, è emerso che gli immobili oggetto di espropriazione sono pervenuti alla
[...] parte resistente in via mediata, in virtù della successione ereditaria per la quota di 1/3, per successione in morte del padre c.f. , nato Fermignano Persona_1 C.F._2
pagina 3 di 7 (PU) il 13.08.1920 e deceduto a Narni il 03.05.2003 (doc.8) e poi, per l'ulteriore quota di 1/6, per successione in morte della madre c.f. , nata Controparte_2 C.F._3
a Narni (TR) il 21.07.1932 e ivi deceduta il 09.03.2019 (doc.9).
Tuttavia, non risultando trascritta alcuna accettazione espressa o tacita dell'eredità paterna, né di quella successiva della madre del Sig. , in data Parte_3
12/9/2024 il G.E. del Tribunale di Terni, Dott. Angelini, concedeva al creditore procedente termine di 45 giorni perché provvedesse alla trascrizione di un atto idoneo ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, ovvero, entro lo stesso termine, introducesse il giudizio di merito volto all'accertamento della qualità di erede in capo all'esecutato (doc.11).
Ciò posto, occorre osservare che la disciplina di cui all'art. 476 c.c. richiede la presenza cumulativa di due presupposti, e cioè che il chiamato all'eredità effettui un atto che: i) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
ii) non avrebbe diritto di effettuare se non nella qualità di erede.
Sul piano soggettivo, può dunque ritenersi necessario l'accertamento dell'effettiva volontarietà degli effetti propri dell'atto compiuto, nonché della consapevolezza che l'atto incida su beni ereditari di cui si è a conoscenza che sono a sé devoluti.
Ne consegue che, mentre la presentazione della dichiarazione di successione (cui è obbligato pure il mero chiamato ai sensi dell'art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 346/1990 sull'imposta sulle successioni e donazioni) è ritenuta dall'orientamento giurisprudenziale prevalente un mero elemento indiziario liberamente valutabile, la voltura catastale, al contrario, è idonea ad integrare atto di accettazione tacita dell'eredità.
La Suprema Corte, con una recente pronuncia ha ribadito, infatti, che “l'accettazione tacita dell'eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. civ. Sez. VI- 2, ord. n. 1438 del 22.01.2020).
pagina 4 di 7 Ciò evidenziato, come correttamente sottolineato da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo e nelle successive note conclusive in atti, sussistono tutti gli elementi per cui possa ritenersi perfezionata, da parte del resistente, l'accettazione tacita ex art. 485 c.c. dell'eredità del padre e della madre (doc. 8 e 9), Persona_1 Controparte_2 atteso che lo stesso ha adottato atti che integrano un'ipotesi di accettazione tacita ex art. 476 c.c. avendo, in qualità di chiamato all'eredità, presentato denuncia di successione presso l'Ufficio del Registro di Terni rispettivamente del 19.02.2004, ai num. Rep.
2080/1335, e del 10.03.2020, ai num. RG 2323 e num. RP 1685 e avendo lo stesso provveduto alla voltura catastale degli immobili sopra descritti e oggetto di pignoramento di cui alla p.e.i. rge 123/2023 (cfr. doc.7 e 10).
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, tra i comportamenti concludenti che integrano un'ipotesi di accettazione tacita ex art. 476 c.c. vi rientra la domanda di voltura catastale dell'immobile oggetto di successione (Cfr. Cass. n.
10796/2009; Cass., ord. n. 11478 del 30/04/2021); a ciò si aggiunga che la parte resistente risulta risiedere in Narni, Via Cappuccini Nuovi n. 8, ove risultano ubicati i suddetti beni caduti in successione, per cui in assenza di redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, come disposto dall'art. 485 c.c., lo stesso deve essere considerato erede puro e semplice.
In virtù della sopra menzionata disposizione, infatti, il chiamato all'eredità che si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, ha l'onere di provvedere alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi e la mancata redazione condiziona non solo la sua facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma gli preclude altresì di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, con il conseguente acquisto della qualità di erede puro e semplice (Cfr. Cass. n.
13550/2022).
Ciò posto, atteso che dagli atti di causa è emerso in modo incontrovertibile la proprietà (nella misura di 1/2) del convenuto del compendio immobiliare di proprietà dei propri genitori deceduti, si ritiene raggiunta la prova dell'acquisto della sua qualità di erede.
Ne consegue che la domanda merita di essere accolta per cui deve ritenersi accertato che l'odierno resistente, è erede del padre c.f. CP_1 Persona_1
, nato Fermignano (PU) il 13.08.1920 e deceduto a Narni il C.F._2
pagina 5 di 7 03.05.2003 (doc.8) e della madre c.f. , Controparte_2 C.F._3 nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 09.03.2019 (doc.9), per averne tacitamente accettato l'eredità ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c.
3. Deve altresì essere ordinata la trascrizione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., quale effetto ex lege della sentenza che accerti l'accettazione di eredità.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte convenuta, pur se contumace, e ciò in base all'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, con la conseguenza che la soccombenza non può essere esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da rendere necessario l'accertamento giudiziale (v. Cass. 5813/2023; Cass. 13489/2018).
La liquidazione, in dispositivo, tiene conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(aggiornato dal D.M. n. 147/2022) e altresì del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, alla luce delle questioni giuridiche sottese ed applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accerta e dichiara che il convenuto è erede del padre CP_1 Per_1
c.f. , nato Fermignano (PU) il 13.08.1920 e
[...] C.F._2 deceduto a Narni il 03.05.2003 (doc.8) e della madre c.f. Controparte_2
, nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 09.03.2019 C.F._3
(doc.9), per averne tacitamente accettato l'eredità ai sensi dell'art. 485, comma 2,
c.c., comprendente, tra l'altro, i seguenti beni:
a) Autorimessa o rimessa, iscritta al foglio 76, part. 115, sub.1, cat. C/6, cons. 19 mq;
b) Appartamento di tipo civile, iscritto al foglio 76, part. 115, sub. 2, cat. A/3, cons. 11,5 vani.
pagina 6 di 7 2. ordina la trascrizione ex art. 2648 c.c. della presente sentenza, a cura e spese di parte attrice, salvo rivalsa verso i convenuti;
3. condanna alla rifusione in favore della delle CP_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 545,00 a titolo di rimborso delle spese vive ed €
2.906,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA, come per legge.
Terni, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Tommaso Bellei)
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
SOSTITUZIONE UDIENZA DEL 05/06/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate da parte ricorrente;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza ai sensi degli artt.
127-ter e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
Tommaso Bellei
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. Tommaso Bellei ha pronunciato, dandone lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1564 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TURCO Parte_1 P.IVA_1
MARIALUCREZIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Barberini
47
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) – CONTUMACE CP_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. la , per essa, quale mandataria, Parte_1 la assegnava le seguenti conclusioni: Parte_2
pagina 1 di 7 “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- IN VIA PRINCIPALE, dichiarare ed accertare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del
Sig. c.f. , nato a [...], il [...] degli immobili di CP_1 C.F._1 cui alla parte narrativa del presente atto, pervenuti per successione in morte del sig.
c.f. , e della sig.ra c.f. Persona_1 C.F._2 Controparte_2
; C.F._3
- IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e malaugurata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, adottare ogni provvedimento idoneo per la opportuna formalizzazione di pubblicità immobiliare per la continuità degli atti trascritti”.
Con decreto dell'11/10/2024 veniva fissata l'udienza del 20/02/2025 per la comparizione delle parti all'esito della quale il giudizio veniva rinviato all'odierna udienza per la discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
La parte resistente, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio CP_1 per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
A sostegno delle suesposte conclusioni, parte attrice deduceva che:
- con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo del Tribunale di Macerata n. 2079/2013, emesso il 23.10.2013, munito formula esecutiva il successivo 28.10.2013 e debitamente notificato in date 15.11.2013 e 17.12.2013, veniva ingiunto ai Sig.ri. c.f. CP_1
, nato a [...], il [...], e c.f. C.F._1 CP_3
, nata a [...], il [...], il pagamento in favore dell'allora C.F._4 [...]
oggi della somma complessiva di Euro 112.581,21 Controparte_4 Parte_1
(centododicimilacinquecentoottantuno/21), oltre interessi e spese della procedura ivi liquidate (doc.5).
2. in data 25.10.2013, a garanzia del detto titolo, l'allora iscriveva Controparte_4 presso la competente Conservatoria, ipoteca giudiziale identificata ai numeri 10435/1158, per la somma complessiva di Euro 120.000,00, tra gli altri, sui seguenti n. 2 immobili siti nel
Comune di Narni (TR), in Via Cappuccini Nuovi n. 8, nella proprietà del debitore CP_1
(c.f. ) per la quota di 1/2:
[...] C.F._1
1) Autorimessa o rimessa, iscritta al foglio 76, part. 115, sub.1, cat. C/6, cons. 19 mq;
2) Appartamento di tipo civile, iscritto al foglio 76, part. 115, sub. 2, cat. A/3, cons. 11,5 vani.
pagina 2 di 7 3. a causa della persistente morosità delle Parti Mutuatarie, l'odierna creditrice Parte_1
con atto depositato in data 08.03.2024, interveniva ex art. 499 c.p.c. nella procedura
[...] esecutiva già pendente ai danni dei Sig.ri e innanzi il Tribunale di Terni al n. CP_1 CP_3
r.g.e. 123/2023 (doc.6).
- dalla relazione notarile regolarmente depositata nella detta procedura esecutiva dal creditore procedente (doc.7), relativamente ai beni sopradescritti (“unità immobiliare Controparte_5
n. 2”) emergeva, tuttavia, una duplice discontinuità nelle trascrizioni nell'ultimo ventennio.
- all'odierno resistente, le porzioni dei sopradescritti fabbricati sono pervenute dapprima, per la quota di 1/3, per successione in morte del padre c.f. Persona_1
, nato Fermignano (PU) il 13.08.1920 e deceduto a Narni il 03.05.2003 C.F._2
(doc.8) e poi, per l'ulteriore quota di 1/6, per successione in morte della madre CP_2
c.f. , nata a [...] il [...] e ivi deceduta il
[...] C.F._3
09.03.2019 (doc.9).
- pur risultando intestatario in catasto dei due beni nella misura di 1/2, per aver tempestivamente effettuato le necessarie volture, come da visura in atti (doc.10), il Sig.
non ha mai provveduto alla trascrizione né dell'accettazione dell'eredità paterna, né di CP_1 quella successiva della madre.
- con provvedimento del 12.09.2024, il Giudice dell'Esecuzione, Dott. Francesco Angelini, ordinava di provvedere nel termine di 45 giorni alla trascrizione di un atto idoneo ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, ovvero, entro lo stesso termine, all'introduzione del giudizio di merito volto all'accertamento della qualità di erede in capo all'esecutato (doc.11).
2. La domanda azionata da parte attrice è fondata e merita di essere accolta per i motivi di seguito illustrati.
Giova premettere che parte ricorrente ha senz'altro interesse ad ottenere la pronuncia accertante la qualità di erede in capo all'odierno resistente (contumace), in quanto necessaria per ripristinare la continuità delle trascrizioni, come disposto dall'art. 2650 c.c., e per consentire il regolare decorso della procedura immobiliare già intrapresa.
Infatti, nell'ambito della predetta procedura, a seguito del deposito della documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. del 27.11.2023, a firma del Notaio Per_2
di Perugia, è emerso che gli immobili oggetto di espropriazione sono pervenuti alla
[...] parte resistente in via mediata, in virtù della successione ereditaria per la quota di 1/3, per successione in morte del padre c.f. , nato Fermignano Persona_1 C.F._2
pagina 3 di 7 (PU) il 13.08.1920 e deceduto a Narni il 03.05.2003 (doc.8) e poi, per l'ulteriore quota di 1/6, per successione in morte della madre c.f. , nata Controparte_2 C.F._3
a Narni (TR) il 21.07.1932 e ivi deceduta il 09.03.2019 (doc.9).
Tuttavia, non risultando trascritta alcuna accettazione espressa o tacita dell'eredità paterna, né di quella successiva della madre del Sig. , in data Parte_3
12/9/2024 il G.E. del Tribunale di Terni, Dott. Angelini, concedeva al creditore procedente termine di 45 giorni perché provvedesse alla trascrizione di un atto idoneo ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, ovvero, entro lo stesso termine, introducesse il giudizio di merito volto all'accertamento della qualità di erede in capo all'esecutato (doc.11).
Ciò posto, occorre osservare che la disciplina di cui all'art. 476 c.c. richiede la presenza cumulativa di due presupposti, e cioè che il chiamato all'eredità effettui un atto che: i) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
ii) non avrebbe diritto di effettuare se non nella qualità di erede.
Sul piano soggettivo, può dunque ritenersi necessario l'accertamento dell'effettiva volontarietà degli effetti propri dell'atto compiuto, nonché della consapevolezza che l'atto incida su beni ereditari di cui si è a conoscenza che sono a sé devoluti.
Ne consegue che, mentre la presentazione della dichiarazione di successione (cui è obbligato pure il mero chiamato ai sensi dell'art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 346/1990 sull'imposta sulle successioni e donazioni) è ritenuta dall'orientamento giurisprudenziale prevalente un mero elemento indiziario liberamente valutabile, la voltura catastale, al contrario, è idonea ad integrare atto di accettazione tacita dell'eredità.
La Suprema Corte, con una recente pronuncia ha ribadito, infatti, che “l'accettazione tacita dell'eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. civ. Sez. VI- 2, ord. n. 1438 del 22.01.2020).
pagina 4 di 7 Ciò evidenziato, come correttamente sottolineato da parte ricorrente nel proprio atto introduttivo e nelle successive note conclusive in atti, sussistono tutti gli elementi per cui possa ritenersi perfezionata, da parte del resistente, l'accettazione tacita ex art. 485 c.c. dell'eredità del padre e della madre (doc. 8 e 9), Persona_1 Controparte_2 atteso che lo stesso ha adottato atti che integrano un'ipotesi di accettazione tacita ex art. 476 c.c. avendo, in qualità di chiamato all'eredità, presentato denuncia di successione presso l'Ufficio del Registro di Terni rispettivamente del 19.02.2004, ai num. Rep.
2080/1335, e del 10.03.2020, ai num. RG 2323 e num. RP 1685 e avendo lo stesso provveduto alla voltura catastale degli immobili sopra descritti e oggetto di pignoramento di cui alla p.e.i. rge 123/2023 (cfr. doc.7 e 10).
Come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte, tra i comportamenti concludenti che integrano un'ipotesi di accettazione tacita ex art. 476 c.c. vi rientra la domanda di voltura catastale dell'immobile oggetto di successione (Cfr. Cass. n.
10796/2009; Cass., ord. n. 11478 del 30/04/2021); a ciò si aggiunga che la parte resistente risulta risiedere in Narni, Via Cappuccini Nuovi n. 8, ove risultano ubicati i suddetti beni caduti in successione, per cui in assenza di redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, come disposto dall'art. 485 c.c., lo stesso deve essere considerato erede puro e semplice.
In virtù della sopra menzionata disposizione, infatti, il chiamato all'eredità che si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, ha l'onere di provvedere alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi e la mancata redazione condiziona non solo la sua facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma gli preclude altresì di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, con il conseguente acquisto della qualità di erede puro e semplice (Cfr. Cass. n.
13550/2022).
Ciò posto, atteso che dagli atti di causa è emerso in modo incontrovertibile la proprietà (nella misura di 1/2) del convenuto del compendio immobiliare di proprietà dei propri genitori deceduti, si ritiene raggiunta la prova dell'acquisto della sua qualità di erede.
Ne consegue che la domanda merita di essere accolta per cui deve ritenersi accertato che l'odierno resistente, è erede del padre c.f. CP_1 Persona_1
, nato Fermignano (PU) il 13.08.1920 e deceduto a Narni il C.F._2
pagina 5 di 7 03.05.2003 (doc.8) e della madre c.f. , Controparte_2 C.F._3 nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 09.03.2019 (doc.9), per averne tacitamente accettato l'eredità ai sensi dell'art. 485, comma 2, c.c.
3. Deve altresì essere ordinata la trascrizione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., quale effetto ex lege della sentenza che accerti l'accettazione di eredità.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte convenuta, pur se contumace, e ciò in base all'insegnamento della Suprema
Corte secondo cui, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rilevatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, con la conseguenza che la soccombenza non può essere esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da rendere necessario l'accertamento giudiziale (v. Cass. 5813/2023; Cass. 13489/2018).
La liquidazione, in dispositivo, tiene conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(aggiornato dal D.M. n. 147/2022) e altresì del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, alla luce delle questioni giuridiche sottese ed applicati i parametri minimi per tutte le fasi processuali, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. accerta e dichiara che il convenuto è erede del padre CP_1 Per_1
c.f. , nato Fermignano (PU) il 13.08.1920 e
[...] C.F._2 deceduto a Narni il 03.05.2003 (doc.8) e della madre c.f. Controparte_2
, nata a [...] il [...] e ivi deceduta il 09.03.2019 C.F._3
(doc.9), per averne tacitamente accettato l'eredità ai sensi dell'art. 485, comma 2,
c.c., comprendente, tra l'altro, i seguenti beni:
a) Autorimessa o rimessa, iscritta al foglio 76, part. 115, sub.1, cat. C/6, cons. 19 mq;
b) Appartamento di tipo civile, iscritto al foglio 76, part. 115, sub. 2, cat. A/3, cons. 11,5 vani.
pagina 6 di 7 2. ordina la trascrizione ex art. 2648 c.c. della presente sentenza, a cura e spese di parte attrice, salvo rivalsa verso i convenuti;
3. condanna alla rifusione in favore della delle CP_1 Parte_1 spese processuali, che liquida in € 545,00 a titolo di rimborso delle spese vive ed €
2.906,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA, come per legge.
Terni, 5 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Tommaso Bellei)
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