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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1972/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1972/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Pinelli Michele) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...] (Avv. Menallo Francesco) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 12.03.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/09/2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
09.02.1972, con Controparte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata da questo Tribunale con sentenza n. 109/2021, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla domanda principale di Controparte_1 divorzio
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione davanti al giudice delegato, veniva confermata l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
In assenza di attività istruttoria e sulle conclusioni delle parti e del P.M., il 12 marzo 2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi
è stata pronunciata dal Tribunale di Agrigento con sentenza di separazione n. 109/21 depositata il
19-26.01.2021, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi davanti al giudice delegato nella predetta procedura di separazione risale al 28.11.2017;
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice delegato e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti. In assenza di domande diverse dallo status, nessun'altra statuizione deve essere adottata.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Monreale (PA) il 09.02.1972 da , nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 Controparte_1
IC (AG) l'01/10/1950, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Monreale al n. 17 parte II, serie A, anno 1972. DICHIARA
Compensate le spese di giudizio
DISPONE
che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monreale, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.3.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
(atto firmato digitalmente)
IL PRESIDENTE
Marco Salvatori