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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 03/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 133/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, in persona del le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Daniele De Leonardis;
appellante
e
, nato l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Controparte_1
Scardicchio, giusta procura depositata nel fascicolo telematico appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 13 maggio
2020 , in virtù dell'attività lavorativa espletata come brac- Controparte_1 ciante agricolo alle dipendenze della ”, ha Controparte_2 chiesto l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi ana- grafici dei braccianti agricoli del Comune di residenza per gli anni 2013 (per
47 giornate), 2014 (per 87 giornate), 2015 (per 101 giornate), 2016 (per 82 giornate), 2017 (per 70 giornate) e 2018 (per 53 giornate), con la conse- guente condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione Pt_1 per il 2018 e l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituire le somme percepite al medesimo titolo per gli anni dal 2013 al 2017.
A sostegno delle domande proposte ha dedotto che: CP_1
- 1 - - aveva lavorato per l'azienda agricola Riso s.r.l.u. nel 2013 per 133 giornate nei periodi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre;
nel 2014 per 87 giornate nel periodo da gennaio a maggio e nel mese di dicembre;
nel
2015 per 101 giornate nel periodo da gennaio a maggio e nel mese di di- cembre;
nel 2016 per 82 giornate nel periodo da gennaio ad aprile e nel me- se di dicembre;
nel 2017 per 70 giornate nel periodo da gennaio ad aprile;
nel 2018 per 53 giornate nel periodo da gennaio ad aprile;
- aveva sempre lavorato presso fondi ubicati in agro di Polignano a
Mare, Monopoli e Fasano.
- aveva svolto mansioni di taglio e raccolta ortaggi e verdure (seda- no, bietola, prezzemolo e cicoria), raccolta e incassettamento patate, incas- settamento delle verdure e caricamento delle cassette sulle pedane e sui ca- mion, taglio e imballaggio uva;
inoltre, aveva condotto il camion per tra- sportare la verdura dai campi al magazzino;
- aveva sempre osservato un orario di lavoro giornaliero di sei ore e quaranta, con inizio alle prime luci dell'alba;
- era stato diretto sul lavoro dal titolare, , o da un re- Persona_1 sponsabile aziendale;
- aveva ricevuto una retribuzione giornaliera come da busta paga corrisposta dal titolare o da un responsabile aziendale mediante assegni cir- colari mediante assegni circolari o bonifici.
L' si è costituito ed ha insistito per il rigetto del ricorso rappre- Pt_1 sentando che le giornate di lavoro erano state disconosciute a seguito di ver- bale ispettivo.
2. Espletata attività istruttoria, con sentenza n. 464/2024 del 6 feb- braio 2024 il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha: I) di- chiarato il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavo- CP_1 ratori agricoli del Comune di Monopoli per 133 giornate nel 2013 per 87, nel 2014 per 101 giornate, nel 2015 per 82 giornate, nel 2016 per 82 giorna- te, nel 2017 per 70 giornate e nel 2018 per 53 giornate, condannando l' Pt_1
a provvedere alla relativa reiscrizione;
II) dichiarato il diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite e titolo di disoccupazione agricola relative agli anni sopra indicati;
III) condannato l' al pagamento dell'indennità Pt_1 di disoccupazione agricola per il 2018; IV) posto a carico dell' le spese Pt_1 di lite, con distrazione.
In sintesi, la decisione del Giudice di prime cure è stata assunta sulla scorta dei seguenti rilievi:
- le risultanze istruttorie, in particolare le prove testimoniali, avevano consentito di appurare che tra la e il ricor- Controparte_2
- 2 - rente era intercorso un rapporto di lavoro agricolo negli anni dal 2013 al
2018;
- la deposizione di e la documentazione prodotta uni- Persona_1 tamente al ricorso dimostravano sia il numero di giornate lavorate e l'effettivo pagamento del compenso sia la natura dell'attività svolta dall'azienda (acquisto in blocco di uva da tavola e verdura nel periodo e nei luoghi indicati nel ricorso);
- tutti i testi escussi – nessuno dei quali aveva contenzioso con l'Istituto, in quanto non avevano visto cancellate le proprie giornate di lavo- ro, sì da essere senz'altro attendibili – avevano confermato le mansioni espletate dal ricorrente, nonché il periodo di lavoro e il numero di giornate;
peraltro, anche altri lavoratori escussi nel corso dell'accesso ispettivo aveva riferito di aver visto il ricorrente al lavoro (cfr. dichiarazioni di Tes_1
e );
[...] Testimone_2
- come osservato dal Tribunale di Brindisi in altre pronunce relative ad analogo contenzioso, il calcolo del fabbisogno di manodopera della ditta CP_
operato dai funzionari ispettivi si riferiva esclusivamente al numero di giornate (pari a 200) necessario per la coltivazione dell'unico fondo condot- to dall'azienda e indicato nella denunzia aziendale, ma non teneva conto della natura essenzialmente commerciale del datore di lavoro, che operava mediante acquisti alla pianta su fondi di terzi e, quindi, necessitava di ma- nodopera in misura consistente per la raccolta del prodotto ortofrutticolo;
inoltre, considerato che nella prassi gli acquisti alla pianta non necessaria- mente sono consacrati in contratti scritti, i funzionari avevano potuto avere contezza del volume d'affari registrato dall'azienda mediante l'analisi del fatturato, che richiedeva certamente un fabbisogno di giornate ben superiore alle 200 giornate indicate dagli ispettori;
non rilevava la circostanza che l'azienda avesse registrato perdite in alcuni esercizi o che il datore di lavoro avesse evaso gli obblighi contributivi, perché ciò non provava la fittizietà dei rapporti di lavoro denunziati e, segnatamente, di quello della ricorrente;
- la mancanza di genuinità del rapporto di lavoro in questione non poteva desumersi dalla dichiarazione resa dal ricorrente in fase ispettiva, perché eventuali imprecisioni potevano giustificarsi in considerazione del fatto che la dichiarazione era stata acquisita dopo sei anni dall'anno cui si riferiva il disconoscimento sia perché le dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda si riferivano sostanzialmente al 2017 ed al 2018, mentre le giornate oggetto di ricorso erano del 2013, anno in ordine al quale non vi era alcun accenno nella dichiarazione del titolare.
3. Avverso detta sentenza l' ha interposto tempestivo appello. Pt_1
- 3 - ET ha resistito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 3 febbraio 2025 la causa è stata discussa decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Il gravame consta di quattro motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo l' censura la sentenza impugnata per Pt_1 omessa e/o erronea valutazione delle dichiarazioni rilasciate in sede ispetti- va dai colleghi dell'appellato e per aver ritenuto prevalenti le testimonianze dai medesimi rese.
L'Ente previdenziale critica la decisione nella parte in cui il primo
Giudice, sulla scorta di tali deposizioni, ha ritenuto provato il rapporto di la- voro e l'irrilevanza di eventuali imprecisioni. Al contrario, secondo l'appellante le dichiarazioni rese agli ispettori avrebbero dovuto essere giu- dicate prevalenti rispetto a quelle rese in sede di prova testimoniale, sia per- ché acquisite molto tempo dopo l'accertamento dei fatti, sia alla luce delle numerose contraddizioni nelle quali i testi erano incorsi rispetto a quanto as- serito in sede ispettiva, anche in raffronto a quanto affermato da CP_1 agli ispettori.
La critica alla decisione impugnata si appunta, inoltre, sulle ragioni per le quali il Tribunale ha valorizzato l'assunto secondo cui il calcolo di fabbisogno di manodopera relativo alle 200 giornate denunciate si riferiva a quelle occorrenti per coltivare l'unico fondo condotto dalla società, con la conseguente irrilevanza tanto del notevole disavanzo economico dell'attività quanto delle omissioni contributive in cui l'azienda era incorsa. A dire dell' la sentenza sarebbe viziata perché non considera la sproporzione Pt_1 tra costi e ricavi e perché non vi erano contratti di vendita in blocco tali da poter determinare l'esatto fabbisogno, non potendosi attribuire forza proba- toria alla prassi relativa agli acquisti alla pianta (anche in base a quanto pre- visto dall'art. 5 del d.lgs. n. 375 del 1993) o ignorare che la Parte_2
era azienda “senza terra”.
[...]
4.2. Con il secondo motivo di appello l' addebita alla sentenza Pt_1 gravata di non aver valutato il verbale unico di accertamento del 31 luglio
2019, dal quale risultava la palese antieconomicità della gestione aziendale e la mancanza di documentazione contabile afferente all'attività agricola di raccolta alla pianta da cui evincere la forza lavoro necessaria.
Ciò anche in ragione della fede privilegiata del verbale ispettivo e delle caratteristiche proprie del rapporto di lavoro agricolo, limitato a singo- le giornate e quindi privo del requisito della stabilità, che non permette agli
- 4 - altri lavoratori di fornire precise indicazioni sull'effettiva sussistenza, lasso temporale e mansioni del lavoro svolto dagli altri braccianti.
4.3. Il terzo motivo è volto a denunciare la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 375 del 1993, che impone ai datori di lavoro agricoli l'obbligo di trasmettere la denuncia aziendale necessaria per l'accertamento dei contri- buti previdenziali dovuti, anche a seguito della presentazione delle denunce trimestrali di manodopera agricola (DMAG), che consentono all' di ve- Pt_1 rificare la congruità della forza lavoro denunciata rispetto alla consistenza aziendale da essa dichiarata.
L' deduce che la mancata indicazione nella denuncia aziendale Pt_1 dei fondi che sarebbero stati concessi alla società (di cui non era nota né
l'ubicazione né la consistenza né le coltivazioni praticate) rendevano irrile- vanti le deposizioni rese dai testimoni. Ed infatti, anche ove fosse stato ac- certato il lavoro sui fondi in questione l'Ente previdenziale non avrebbe po- tuto concedere le prestazioni previdenziali per attività lavorativa svolta sui terreni non presenti nella denuncia o comunque riconducibili ad attività non verificabile dall'acquisizione dei contratti di vendita in blocco.
4.4. Attraverso il quarto motivo l' denuncia l'erroneità della sen- Pt_1 tenza appellata rimarcando nuovamente la discordanza tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e le deposizioni raccolte in giudizio e ribadendo che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, le dichiarazioni rilasciate agli ispettori sono da considerarsi maggiormente attendibili perché rese nell'immediatezza dei fatti.
5. Le doglianze – che per evidenti ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente – sono infondate, dovendosi nella sostanza condividere la decisione del Tribunale, sia pure con le precisazioni e inte- grazioni che seguono.
5.1. Giova premettere che, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali la giurisprudenza, pure di legittimi- tà, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente concilia- bili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito (v. Cass. sez. un. n. 1133 del 2000):
a) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi
- 5 - istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giu- dizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti- tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferi- mento);
b) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla de- cisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprez- zamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rappor- to di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sem- pre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. n. 13877 del 2012; cfr. altresì, più di recente,
Cass. Cass. n. 6300 del 2021; Cass. n. 11371 del 2020; Cass. n. 26230 del
2019; Cass. n. 26949 del 2014; cfr. anche App. Bari, sent. 25 giugno 2024,
n. 748, est. Saracino;
App. Bari, sent. 28 aprile 2023, n. 908, est. ). Per_2
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazio- ne disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. nn. 2739 del
2016 e 18605 del 2017), invero, «l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza Pt_1 del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il la- voratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro dirit- to consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Da ultimo, la Suprema Corte ha ancor più puntualmente chiarito, in fattispecie analoga alla presente, che «l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi esime l'assicurato (ma non è il caso di specie) dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, fino a che sussiste (id est: fino a che non vi sia stata la cancellazione) e sempre che l'ente previdenzia- le, convenuto in giudizio, non contesti l'attendibilità delle risultanze docu-
- 6 - mentali richiamando elementi di fatto (come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), idonei a far dubitare dell'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo inve- ce pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 cod. civ.» (v. Cass. n. 7079 del 2024).
5.2. Nel caso di specie, la cancellazione di Controparte_1 dall'elenco nominativo dei braccianti agricoli è scaturita dagli accertamenti compiuti dai funzionari di vigilanza nei confronti della società CP_2 CP_
” unipersonale.
[...]
Tali accertamenti, iniziati il 12 marzo 2019 e sfociati nel verbale n.
2019006055/DDL del 31 luglio 2019 in relazione al periodo compreso tra il
1° luglio 2013 e il 31 dicembre 2018, sono stati svolti al fine di controllare la regolarità contributiva e contrastare il fenomeno della costituzione di fit- tizi rapporti di lavoro in agricoltura.
In particolare, dalla lettura del menzionato verbale si apprende che:
- la unipersonale era stata costituita in data 15 lu- Controparte_2 glio 2011 con sede legale in Monopoli e aveva quale socio e amministratore unico;
Persona_1
- la società era stata iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari per l'esercizio in via principale di «commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e del suolo in genere», con data di inizio attività il 15 luglio 2011;
- il 18 maggio 2012 la società aveva trasmesso una denuncia azien- dale dichiarando di essere un'azienda agricola “senza terra” e indicando un fabbisogno aziendale annuo di 200 giornate;
- a fronte di tale denuncia iniziale, tuttavia, la società aveva denun- ciato all' 68 lavoratori per 2.024 giornate lavorative per l'anno 2013, 66 Pt_1 lavoratori per 3.923 giornate nel 2014, 34 lavoratori per 2.863 giornate nel
2015, 47 lavoratori per 2.419 giornate nel 2016, 23 lavoratori per 2.632 giornate nel 2017 e 27 lavoratori per 2.045 giornate nel 2018;
- gli ispettori hanno ritenuto, quindi, che il numero delle giornate de- nunciate fosse palesemente superiore rispetto al fabbisogno aziendale evin- cibile dalla denuncia ex art. 5 del d.lgs. n. 375 del 1993, in cui era stato co- municato che l'azienda conduceva quale unico terreno quello oggetto del contratto stipulato con in data 20 aprile 2012 ed interamente Parte_3
- 7 - coltivato ad insalata;
peraltro, nel corso dell'accertamento non Persona_1 aveva provato l'esistenza di contratti di acquisto alla pianta tali da giustifi- care il notevole numero di giornate denunciate annualmente;
- inoltre, dalla documentazione fiscale e contabile risultava che le spese sostenute per la gestione del personale erano esorbitanti (l'impresa aveva conseguito utili solo negli anni 2015 e 2017), sicché in definitiva l'attività era risultata antieconomica;
- la società era risultata inadempiente agli obblighi contributivi in quanto non aveva provveduto, per la quasi totalità degli anni oggetto dell'accertamento, a versare la contribuzione delle quote a carico dei lavora- tori, che risultavano quindi illecitamente trattenute;
- le dichiarazioni del socio unico ed amministratore Persona_1 evidenziavano la sua mancanza di conoscenza dei dati relativi al personale occupato, alle giornate denunciate e ai relativi costi per retribuzioni;
- gli ispettori hanno raccolto informazioni da 112 lavoratori denun- ciati per poi incrociarle con quelle dei dipendenti che effettivamente aveva- no prestato attività lavorativa e confrontarle con le dichiarazioni di _1
, con le registrazioni contenute nel Libro Unico del Lavoro e con altra
[...] documentazione esibita nel corso dell'accertamento;
- gli ispettori, quindi, hanno disconosciuto i rapporti di lavoro relati- vi a soggetti che avevano reso dichiarazioni lacunose, contraddittorie o in- congruenti relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, con particolare riguardo ai periodi, alle presenze registrate, ai luoghi di esecuzione della prestazione, alla tipologia di mansioni, ai nominativi dei colleghi, all'orario effettuato ed alla retribuzione ricevuta;
- in molti casi i dichiaranti avevano dimostrato di essere ignari di es- sere occupati e denunciati;
in particolare, alcuni soggetti non erano stati in grado di riferire alcun elemento sostanziale in merito al presunto rapporto di lavoro intercorso con la società ispezionata;
- di conseguenza (e per quanto qui strettamente rileva), l' ha di- Pt_1 sconosciuto il rapporto di lavoro di con riguardo all'anno Controparte_1
2013 per 47 giornate, al 2014 per 87 giornate, al 2015 per 101 giornate, al
2016 per 82 giornate, al 2017 per 70 giornate ed al 2018 per 53 giornate, cancellando il suo nominativo dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli in relazione alle quali era stato denunciato dalla . CP_2
5.3. Ciò posto, occorre innanzitutto sottolineare come non siano di- rimenti ai fini del decidere né la rilevata incongruenza tra la denuncia azien- dale presentata dalla società e le giornate di lavoro comunicate all' tra- Pt_1
- 8 - mite le denunce trimestrali di manodopera né la stessa antieconomicità della gestione dell'impresa.
L'accertamento ispettivo, invero, non ha escluso l'effettiva attività di coltivazione agricola da parte della ditta in oggetto, tant'è che non tutti i rapporti di lavoro facenti capo alla sono stati disconosciti CP_2 dall' . Controparte_3
Piuttosto, l'effettiva realtà operativa dell'azienda così come descritta dal suo titolare (il quale ha dichiarato agli ispettori di aver acquistato “alla pianta” prodotti coltivati su fondi di soggetti terzi) appare corroborata dalla copiosa documentazione fiscale raccolta e, in particolare, dalle numerose fatture di acquisto depositate in atti aventi ad oggetto tanto vendite “in bloc- co” di prodotti ortofrutticoli quanto materiali da imballaggio indispensabili per procedere alla commercializzazione dei prodotti stessi. Mette conto sot- tolineare, al riguardo, che le fatture in questione sono state emesse da mol- teplici aziende fra loro diverse, circostanza che lascia chiaramente intendere come l'attività di acquisto e raccolta da fondi di terzi fosse di notevole con- sistenza.
Né in senso contrario non vale addurre la mancanza di prova scritta dei contratti di compravendita alla pianta, dato che la loro forma scritta non
è richiesta dalla legge ab substantiam o ad probationem. Sul punto assume peculiare rilievo la testimonianza di («acquisto alla pianta su Persona_1 vari terreni che possono trovarsi nella provincia di Bari, Taranto e Brindisi
[…] La mia azienda vende poi il prodotto a ditte estere e nazionali»), la quale – come detto – trova puntuale e convincente riscontro nelle numerose copie di fatture in precedenza menzionate.
In questo senso va senz'altro condivisa la sentenza impugnata laddo- ve – richiamando un precedente arresto del Tribunale di Brindisi relativo ad una causa analoga – ha osservato che l'accertamento ispettivo non tiene conto «… della natura essenzialmente commerciale del datore di lavoro, che opera mediante acquisti alla pianta su fondi di terzi ed evidentemente necessita di manodopera in misura consistente per la raccolta del prodotto ortofrutticolo».
Viceversa, non è condivisibile l'argomento di parte appellante se- condo cui, quand'anche fosse accertato lo svolgimento di attività lavorativa su fondi non indicati nella denuncia aziendale o comunque non risultanti da contratti di vendita “a blocco” delle coltivazioni, all'Istituto previdenziale non sarebbe possibile erogare le prestazioni previdenziali richieste dai brac- cianti impiegati sui terreni in questione. Nessuna disposizione, difatti, pre- vede limitazioni di tal genere, tanto più che l'omessa, infedele o reticente
- 9 - denuncia è fonte di responsabilità amministrativa del datore di lavoro (art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 375 del 1993), mentre nel caso di scostamenti tra la manodopera denunciata e quella effettivamente occupata l' è tenuto ad Pt_1 imporre al datore medesimo il versamento di contributi quantificati sulla scorta del fabbisogno presuntivo calcolato mediante apposita stima tecnica
(cfr. l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, sostituito dall'art. 9ter, comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996, conv. in l. n. 608 del
1996).
A ciò si aggiunga, con riferimento al caso in esame, che nello stesso verbale di accertamento si dà atto che la denuncia aziendale presentata il 18 maggio 2012 qualificava l'azienda in questione come “senza terra”. Già nel- la menzionata denuncia, quindi, era stato specificato che l'attività poteva svolta su fondi di cui la società non era proprietaria o affittuaria.
Ne consegue che le citate risultanze documentali non possono essere ritenute decisive nel presente giudizio, limitato all'accertamento avente ad oggetto la reale sussistenza dello specifico rapporto di lavoro in agricoltura intercorso tra la ditta ispezionata e l'odierno appellato.
Lo stesso rilievo vale in ordine alla pretesa antieconomicità della ge- stione aziendale, trattandosi anche in questo caso di elemento che non attie- ne in modo precipuo al rapporto di lavoro oggetto di lite. Senza dire che in due dei cinque anni oggetto di accertamento il risultato della gestione è po- sitivo (2015 e 2017), il che logicamente esclude che la possa CP_2 essere stata utilizzata al solo scopo di far apparire esistenti rapporti di lavoro agricolo fittizi.
Analogo ragionamento può essere seguito, infine, per le omissioni contributive di cui si è resa responsabile l'azienda. Dal verbale emerge che tali omissioni hanno riguardato le sole quote a carico dei lavoratori (che quindi, sarebbero state illecitamente trattenute dalla società), a riprova del fatto che l'azienda era effettivamente operativa, tant'è che ha versato la con- tribuzione dovuta per i dipendenti denunciati, con la sola esclusione di una determinata porzione.
5.4. Piuttosto, la complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio raccolto consente di ritenere pienamente raggiunta la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui si controverte.
Come evidenziato dal Tribunale, le deposizioni rese dai testimoni hanno confermato in maniera adeguata e con sufficiente precisione le man- sioni svolte da , il numero di giornate svolte ed il periodo di lavoro, CP_1 nonché l'identità de soggetto che impartiva le direttive e corrispondeva la retribuzione.
- 10 - Mette conto innanzitutto rimarcare – come ha già opportunamente sottolineato il primo Giudice – che i testi sentiti non sono stati attinti da provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro prestate alle di- pendenze dell' . I rispettivi rapporti di lavoro con la Parte_4 citata impresa, dunque, sono stati ritenuti genuini dallo stesso , con Pt_1
l'ulteriore conseguenza che l'indice di attendibilità degli stessi è da conside- rarsi particolarmente elevato.
ha dichiarato agli ispettori di essere Testimone_3 dipendente della da circa sette anni e ha descritto con Controparte_2 dovizia di particolari le modalità di taglio e raccolta, carico e scarico sui camion di verdura e ortaggi, senza tuttavia menzionare il nome dell'odierno appellato tra i suoi colleghi di lavoro e affermando «ogni anno ho fatto le stesse attività sempre con le stesse persone».
Escussa all'udienza dell'11 maggio 2022, invece, ha dichiarato di conoscere perché abbiamo lavorato insieme come brac- Controparte_1 cianti agricoli per la ditta . Io ho lavorato per la ditta di Persona_1 [...] dal 2013 al 2018 e ci lavoro ancora anche se si chiama Apofruit». _1
Circa i periodi lavorativi la teste ha riferito: «ho visto lavorare il ricorrente per la ditta dal 2013 al 2018. Io per dal 2013 al Persona_1 Persona_1
2018 ho lavorato tutto l'anno, da gennaio sino a novembre / dicembre e fa- cevo dalle 170 alle 180 giornate. Nell'anno 2013 ricordo che il sig. Pt_5 tra venne a lavorare da gennaio sino ad aprile e poi l'ho rivisto nell'ultimo periodo dell'anno. L'ho visto lavorare nel 2013 almeno un centinaio di giornate. Posso confermare che negli anni 2014, 2015 e 2016 l'ho visto la- vorare da gennaio sino a aprile/maggio (qualche giornata di maggio) per- ché dopo la verdura lui andava via e poi ritornava a fine anno. In questi anni mi sono trovata a lavorare con lui per una settantina/ottantina di gior- nate. Negli anni 2017 e 2018 ricordo di averlo visto lavorare da gennaio ad aprile, sempre per 70/80 giornate, poi non è più venuto a lavorare». In me- rito ai luoghi di esecuzione delle prestazioni e alle mansioni la teste ha rife- rito: «i terreni dove abbiamo lavorato si trovavano in Monopoli, Polignano,
l'assunta che è una contrada tra Monopoli e Fasano, Conversano, Pezze di
Greco. Trattasi tutti di terreni coltivati a verdure perché il sig. si CP_1 occupava delle verdure. Ho visto fare al sig. il carico e scarico CP_1 delle pedane composte dalle cassette di verdure perché lui aiutava anche nella conduzione del camion dell'azienda, poi sul terreno aiutava a prende- re il sedano e la bietola da terra per consegnarlo a chi doveva imballarlo. A volte tagliava anche la verdura perché lui aiutava a fare un po' di tutto […]
- 11 - una volta arrivato al magazzino prendeva il camion della Controparte_1 ditta che guidava insieme a ». Parte_6
Pertanto, sebbene effettivamente in sede ispettiva la teste non avesse fatto menzione di quale suo collega di lavoro, nel corso CP_1 dell'escussione testimoniale non è incorsa in alcuna palese contraddizione perché, da un lato, può ritenersi che la stessa non abbia lavorato a stretto contatto con l'appellato, e, dall'altro, ella lo ha visto raccogliere la verdura e condurre il mezzo con il quale i prodotti agricoli venivano trasportati in ma- gazzino.
Particolarmente significativa è la dichiarazione resa agli ispettori da
, la quale ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della Testimone_1
dal 2014 come addetta all'imballaggio del sedano, bietole e CP_2 cicorie, menzionando quale dipendente della ditta, sia pure Controparte_1 con riferimento ad un limitato periodo dell'anno (per l'esattezza: «La squa- dra di lavoro è sempre la stessa a cui si aggiungono , Parte_6 CP_1
di 60 anni circa che viene a lavorare solo nel periodo invernale (da
[...] novembre a marzo) […] Questa è la squadra di lavoro degli ultimi 5 anni»).
Sentita all'udienza del 14 giugno 2023 ha ribadito Testimone_1 di conoscere per aver lavorato con lui, soggiungendo quanto ai pe- CP_1 riodi lavorativi: «io ho lavorato per questa azienda dal 2014 […] Ho lavo- CP_ rato con il sig. per l'azienda agricola del sig. dal 2014 Controparte_1 al 2018 […] nell'anno 2014 io ho iniziato a lavorare per dal Persona_1 mese di aprile e ho proseguito per tutto il resto dell'anno, lavorando all'incirca un 140/150 giornate. Quando sono arrivata nell'azienda il ricor- rente già c'era e ho lavorato insieme a lui nel mese di aprile e maggio e poi
a dicembre, ricordo di averlo visto una quarantina di giornate. Nell'anno CP_ 2015 io ho lavorato per tutto l'anno per 180 giornate e ricordo di aver lavorato con il ricorrente da gennaio a maggio e poi nel mese di dicembre per un centinaio di giornate. Anche nell'anno 2016 io ho lavorato da gen- naio a dicembre per 180 giornate. Posso confermare di aver lavorato con il sig. da gennaio ad aprile e poi a dicembre per una ottantina di CP_1 CP_ giornate. Anche nell'anno 2017 io ho lavorato per da gennaio a di- cembre per 180 giornate e posso confermare di aver lavorato con il ricor- rente da gennaio ad aprile per circa una settantina di giornate. Anche nel CP_ 2018 io ho lavorato per da gennaio a dicembre per 180 giornate e pos- so riferire di aver lavorato con ET da gennaio ad aprile per circa 50 giornate». In merito ai luoghi di lavoro ha dichiarato: «i Testimone_1 terreni dove abbiamo lavorato si trovavano in Polignano a Mare, Monopo- li, Fasano anche Conversano. Erano terreni dove raccoglievamo le verdure
- 12 - […] il ricorrente si è occupato delle verdure, in particolare preparava le pedane con le cassette di verdura che venivano caricate sui camion, condot- to da o anche dallo stesso […] Il sig. Parte_6 Controparte_1 CP_1 non arrivava sui terreni con il pulmanino ma con il camion dell'azienda contenente le cassette vuote che poi venivano riempite con la verdura che raccoglievamo. Il sig. era sempre con noi nei vari terreni dove si CP_1 lavorava».
Durante l'ispezione ha asserito di aver lavorato alle Testimone_4 dipendenze della società in questione nel 2017 da novembre ad aprile, non- ché negli ultimi cinque anni sempre nello stesso periodo, occupandosi della raccolta e imballaggio della verdura.
Anch'egli durante l'ispezione non ha mai citato quale colle- CP_1 ga di lavoro, ma, escusso all'udienza del 10 gennaio 2024, ha dichiarato di aver lavorato con l'odierno appellato «dal 2013 al 2017, che sono gli anni in cui ho lavorato io. Ricordo di aver lavorato con il sig. Controparte_1 ogni anno nel periodo invernale, si iniziava a gennaio sino ad aprile e poi vedevo il ricorrente verso la fine dell'anno. Io ogni anno ho lavorato per CP_
da gennaio ad aprile e poi tornavo verso la seconda parte dell'anno sino a fine anno. Ricordo che il sig. si occupava delle verdure, in CP_1 particolare portava il camion con il materiale che serviva in campagna e poi riportava in magazzino la merce raccolta». Il teste ha poi confermato la dichiarazione rilasciata agli ispettori precisando di non essersi riferito all'odierno appellato «perché in quel momento non ho ricordato il suo no- me, ho pensato più a quelli con cui mi sono trovato di più a tagliare o im- ballare, anche perché si occupava soprattutto del camion e di fare le CP_1 pedane».
Particolare rilievo sul piano probatorio deve altresì assegnarsi alla dichiarazione rese in sede ispettiva da (non destinatario di Testimone_2 alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccian- ti agricoli, poiché non indicato nell'allegato A del verbale), assunto alle di- pendenze della azienda agricola in questione dal 2013 al 2016, il quale ha ricordato di aver lavorato insieme a , soggiungendo peraltro Controparte_1 che «la squadra di lavoro era sempre la stessa» (v. verbale del 29 marzo
2019).
5.5. Le convergenti deposizioni appena riportate non sono scalfite dalla testimonianza (funzionario di vigilanza dell' che ha Testimone_5 Pt_1 redatto il verbale di accertamento del 31 luglio 2019), le cui dichiarazioni si riferiscono principalmente a profili relativi alla gestione imprenditoriale dell'azienda (quali disavanzi economici e omissioni contributive imputabili
- 13 - al datore di lavoro, che “talvolta” aveva omesso di versare le quote a carico dei dipendenti) ovvero alle discordanze tra le dichiarazioni di (che CP_1 aveva dichiarato di aver lavorato per l' da ottobre a marzo- CP_2 aprile) e le risultanze del UL (dal quale risultava, invece, che in alcuni anni iniziava a lavorare a dicembre e finiva verso maggio), ovvero ancora al raf- fronto tra le dichiarazioni rilasciate dall'appellato e quanto reso in giudizio da (con particolare riguardo alle lavorazioni dei prodotti una Persona_1 volta giunti in magazzino).
Si tratta di dichiarazioni che attengono soprattutto ad elementi estrin- seci al rapporto di lavoro in questione e, comunque, senz'altro recessivi sul piano della formazione del convincimento del giudice rispetto alle deposi- zioni rese da altri lavoratori – i cui rapporti, è utile ribadire, non sono stati affatto disconosciuti – che hanno concordemente indicato quale lo- CP_1 ro collega di lavoro.
Quanto alla deposizione di , è vero che in sede ispettiva Persona_1 egli non ha indicato tra i lavoratori che aveva assunto alle dipen- CP_1 denze della società dal medesimo amministrata. Occorre tuttavia considerare CP_ che, sul punto, la dichiarazione rilasciata da è quanto mai generica, giacché questi si è limitato a indicare soltanto i nomi dei parenti che erano stati assunti e il luogo di provenienza degli altri dipendenti («Negli ultimi 5 anni ho occupato al massimo 14-15 persone, la maggior parte donne. Oltre ai miei fratelli e , solo a fine 2018 ho occupato mio fratel- Per_3 Pt_6 lo . Non occupo altri parenti a parte mia moglie e i miei fratel- Parte_7 li. Queste 10 o 15 persone, tutte di Monopoli salvo uno che è di Polignano, hanno lavorato per me negli ultimi 5 anni»), cioè fornendo un'indicazione approssimativa ma comunque compatibile con la posizione di (che CP_1
è residente a [...]).
Inoltre, nel corso dell'escussione testimoniale ha dato Persona_1 una spiegazione non irragionevole – e quindi credibile – del motivo per il quale durante l'ispezione egli non aveva menzionato fra i lavoratori CP_1 ingaggiati negli ultimi anni (v. verbale di udienza dell'11 maggio 2021: «…
Preciso che nella dichiarazione rilasciata agli Ispettori ho fatto il nome solo degli operai a me più vicini, che sono stati sempre con me. Non mi sono spiegato bene con gli ispettori perché gli operai che hanno lavorato per me sono stati dai 40 agli 80 (negli anni più intensi di lavoro). Inoltre, se ben ri- cordo, gli ispettori mi hanno chiesto chi erano i lavoratori che in quel mo- mento stavano lavorando con me. Tanto vero che non mi è venuto in mente CP_ il ricorrente pur lavorando per me dal 2013 al 2018 ( è stato sentito dagli ispettori il 12 marzo 2019 – n.d.e.)»).
- 14 - 5.6. La concludenza della prova orale raccolta è ulteriormente raffor- zata dalla documentazione acquisita e, in particolare, dalle buste paga e da- gli assegni circolari tramite i quali veniva effettuato il pagamento del com- penso.
Giova rilevare, peraltro, che le buste paga risultano quietanzate dal bracciante e che vi è perfetta corrispondenza tra gli importi delle stesse e quelli dei titoli dati in pagamento.
È importante sottolineare come tale modalità di pagamento sia stata confermata dai terzi dichiaranti, i quali hanno riferito sia agli ispettori che in sede di escussione testimoniale che provvedeva al pagamento Persona_1 mensilmente tramite assegno corrisposto presso l'ufficio del magazzino op- pure mediante bonifici. Tale circostanza, peraltro, trova puntuale conferma nelle dichiarazioni dello stesso socio unico dell'azienda agricola in questio- ne rilasciate in sede giudiziale e stragiudiziale (con la precisazione che a volte, soprattutto nel 2013, il pagamento avveniva anche in contanti in cam- pagna).
5.7. Nel verbale del 31 luglio 2019 si evidenzia che sono stati disco- nosciuti i rapporti di lavoro riguardanti i soggetti ascoltati che hanno rila- sciato dichiarazioni lacunose, contraddittorie e non veritiere in merito allo svolgimento del presunto rapporto di lavoro alle dipendenze della società. Si sottolinea, inoltre, che alcuni soggetti non erano stati in grado neppure di ri- ferire alcun elemento sostanziale in merito al rapporto di lavoro denunciato dalla società, tant'è che in alcuni casi essi ignoravano perfino di essere stati occupati (o “formalmente” assunti e denunciati) alle dipendenze della socie- tà ispezionata.
Certamente non appartiene a tale ultima categoria, giacché CP_1 nel corso dell'audizione operata dagli ispettori ha descritto con assoluta pre- cisione e puntualità una serie di circostanze di fatto di cui non poteva essere a conoscenza chi non ha operato nell'azienda in questione, quali: a) il tipo di veicoli di cui era in possesso la società; b) le colture raccolte e le modalità con cui la raccolta medesima avveniva;
c) il nome di altri soggetti impegnati nelle lavorazioni.
Segnatamente, questo è il tenore della sua dichiarazione: «Lavoro da CP_
dal 1996, dapprima dal padre e poi con il figlio Io Pt_3 _1 lavoro da ottobre a marzo, aprile dell'anno successivo. Riesco a fare 70-80 giornate all'anno. Nel 2019, per mi sono occupato di tagliare Persona_1 CP_ la bietola, sedano, prezzemolo e di guidare il camion. ha due camion Con (un 110, un 145, entrambi marchio ) e un autotreno 190 Turbo Star.
Conduco il camion dalla campagna al magazzino. Sono titolare di patente
- 15 - CQC. Al mattino, alle 6, nel 2019 mi recavo presso il magazzino ove trova- Per_ Per vo e gli altri operai di circa 30 anni, , , _1 Per_4 Tes_3
[...
. Guidavo o il 110 o il 145 e non trasportava nessun dipendente. […] Da CP_ quando ho iniziato a lavorare per , c'era di tagliava e chi imballava: io facevo o il taglio o l'imballaggio. Nel 2018 ho lavorato a novembre e di- cembre e mi sono occupato della raccolta delle verdure. Nella raccolta del- le verdure che ho menzionato (sedano, prezzemolo, bietole),
l'organizzazione è sempre la stessa: ogni operaio porta avanti un solo filare
e/o taglia o imballa. Le casse delle verdure sono da 6 kg o 10 kg, sempre in plastica o in legno e hanno tutte il nome dell'azienda […] Ho tagliato il prezzemolo riccio e liscio, e per entrambi i tipi di prezzemolo, sia il taglio del gambo, che l'imballaggio è lo stesso: non c'è alcuna differenza. Nel
2018 ricordo di aver lavorato più intensamente nel periodo natalizio. Io in campagna appena arrivo sistemo le casse vuote, taglio un po', e appena le casse sono piene, le carico sul camion […] Durante la mattina, faccio un paio di viaggi per scaricare la verdura in magazzino. Una volta arrivati in magazzino, io scarico le pedane e immediatamente, senza alcuna lavorazio- ne intermedia, le pedane vengono caricate con un muletto condotto da
[...]
, direttamente sui tir. Questo vale per tutti i tipi di verdura Per_7 Pt_6 che raccogliamo. Ogni anno, ribadisco, lavoro da gennaio a marzo/aprile e poi da ottobre a dicembre. Questo posso affermarlo con certezza da quando ho iniziato a lavorare […] Negli ultimi 5 anni non ho mai lavorato nel mese di maggio, in quanto comincio a lavorare con mio fratello al prato pronto».
5.8. L' addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto in Pt_1 alcun conto le incongruenze esistenti tra le dichiarazioni rese da in CP_1 sede ispettiva, da un lato, e le risultanze degli accertamenti condotti dal per- sonale ispettivo ovvero le dichiarazioni rese dal socio unico o dagli altri la- voratori, dall'altro (v. prospetto inserito nell'atto di gravame).
Si tratta di doglianza priva di fondamento.
Come detto, ha descritto le modalità di svolgimento del la- CP_1 voro presso la con dichiarazioni puntuali e sostanzial- Parte_8 mente conformi alle altre risultanze probatorie di natura orale e documenta- le. È evidente, invece, che le prospettate incongruenze rappresentano in real- tà semplici imprecisioni o inesattezze che non possono certamente legittima- re il disconoscimento del rapporto di lavoro a fronte del corposo compendio probatorio sopra rassegnato.
Ad esempio, il fatto che abbia genericamente asserito di CP_1 aver lavoro da “ottobre a marzo/aprile dell'anno successivo” ed abbia esclu- so di aver lavorato a maggio (dati non del tutto coincidenti con le risultanze
- 16 - dei registri aziendali) non può condurre a ritenere fittizio il rapporto, trat- tandosi di dichiarazione formulata in maniera evidentemente generica la cui credibilità non può essere esclusa per marginali inesattezze (si tenga presen- te, al riguardo, l'attività bracciantile svolta nel mese di maggio negli anni
2014 e 2015 è davvero molto ridotta, pari a sei giornate nel 2014 e tre nel
2015). D'altra parte, come giustamente osserva l'appellato (v. pag. 18 della memoria) l'errore di memoria è agevolmente comprensibile posto che, come egli stesso ha dichiarato, era solito lavorare nel mese di maggio per CP_1
l'azienda del fratello («negli ultimi cinque anni non ho mai lavorato nel me- se di maggio in quanto comincio a lavorare con mio fratello al prato pron- to»).
Quanto alla tipologia di cassette utilizzate, è solo apparente la discra- sia delle dichiarazioni di e del socio unico della . Ed CP_1 CP_2 infatti, mentre ha riferito che le cassette utilizzate sono in plastica o CP_1 in legno e recano il nome dell'azienda, ha asserito che sono in Persona_1 legno e che solamente quelle utilizzate per l'uva sono in plastica, precisando che esse non hanno il logo ma che di solito un operaio (in genere un proprio fratello) si occupa di inserire l'etichetta sulla quale è indicato il nome dell'azienda e la provenienza.
Infine, quanto alla raccolta delle verdure non sono affatto discordanti le dichiarazioni di e quelle di alcuni lavoratori (tra cui CP_1 [...]
), in quanto tutti riferiscono che c'era un operaio che tagliava e Tes_1 uno che imballava ( : «ogni operaio porta avanti un solo filare e o CP_1 taglia o imballa»; «c'è chi taglia e chi imballa»). Testimone_1
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' con distrazione in favore del difensore dichia- Pt_1 ratosi antistatario.
La liquidazione affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei pa- rametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modi- fiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valo- re della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, co- me modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peral- tro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del con-
- 17 - tributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato il 4.3.2024 nei con- Pt_1 fronti di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Controparte_1 sezione lavoro, in data 6.2.2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giu- Pt_1 dizio, che liquida in € 2.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con di- strazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.
13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 3 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
- 18 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
, in persona del le- Parte_1 gale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Daniele De Leonardis;
appellante
e
, nato l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Controparte_1
Scardicchio, giusta procura depositata nel fascicolo telematico appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato il 13 maggio
2020 , in virtù dell'attività lavorativa espletata come brac- Controparte_1 ciante agricolo alle dipendenze della ”, ha Controparte_2 chiesto l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi ana- grafici dei braccianti agricoli del Comune di residenza per gli anni 2013 (per
47 giornate), 2014 (per 87 giornate), 2015 (per 101 giornate), 2016 (per 82 giornate), 2017 (per 70 giornate) e 2018 (per 53 giornate), con la conse- guente condanna dell' al pagamento dell'indennità di disoccupazione Pt_1 per il 2018 e l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di restituire le somme percepite al medesimo titolo per gli anni dal 2013 al 2017.
A sostegno delle domande proposte ha dedotto che: CP_1
- 1 - - aveva lavorato per l'azienda agricola Riso s.r.l.u. nel 2013 per 133 giornate nei periodi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre;
nel 2014 per 87 giornate nel periodo da gennaio a maggio e nel mese di dicembre;
nel
2015 per 101 giornate nel periodo da gennaio a maggio e nel mese di di- cembre;
nel 2016 per 82 giornate nel periodo da gennaio ad aprile e nel me- se di dicembre;
nel 2017 per 70 giornate nel periodo da gennaio ad aprile;
nel 2018 per 53 giornate nel periodo da gennaio ad aprile;
- aveva sempre lavorato presso fondi ubicati in agro di Polignano a
Mare, Monopoli e Fasano.
- aveva svolto mansioni di taglio e raccolta ortaggi e verdure (seda- no, bietola, prezzemolo e cicoria), raccolta e incassettamento patate, incas- settamento delle verdure e caricamento delle cassette sulle pedane e sui ca- mion, taglio e imballaggio uva;
inoltre, aveva condotto il camion per tra- sportare la verdura dai campi al magazzino;
- aveva sempre osservato un orario di lavoro giornaliero di sei ore e quaranta, con inizio alle prime luci dell'alba;
- era stato diretto sul lavoro dal titolare, , o da un re- Persona_1 sponsabile aziendale;
- aveva ricevuto una retribuzione giornaliera come da busta paga corrisposta dal titolare o da un responsabile aziendale mediante assegni cir- colari mediante assegni circolari o bonifici.
L' si è costituito ed ha insistito per il rigetto del ricorso rappre- Pt_1 sentando che le giornate di lavoro erano state disconosciute a seguito di ver- bale ispettivo.
2. Espletata attività istruttoria, con sentenza n. 464/2024 del 6 feb- braio 2024 il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha: I) di- chiarato il diritto di all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavo- CP_1 ratori agricoli del Comune di Monopoli per 133 giornate nel 2013 per 87, nel 2014 per 101 giornate, nel 2015 per 82 giornate, nel 2016 per 82 giorna- te, nel 2017 per 70 giornate e nel 2018 per 53 giornate, condannando l' Pt_1
a provvedere alla relativa reiscrizione;
II) dichiarato il diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite e titolo di disoccupazione agricola relative agli anni sopra indicati;
III) condannato l' al pagamento dell'indennità Pt_1 di disoccupazione agricola per il 2018; IV) posto a carico dell' le spese Pt_1 di lite, con distrazione.
In sintesi, la decisione del Giudice di prime cure è stata assunta sulla scorta dei seguenti rilievi:
- le risultanze istruttorie, in particolare le prove testimoniali, avevano consentito di appurare che tra la e il ricor- Controparte_2
- 2 - rente era intercorso un rapporto di lavoro agricolo negli anni dal 2013 al
2018;
- la deposizione di e la documentazione prodotta uni- Persona_1 tamente al ricorso dimostravano sia il numero di giornate lavorate e l'effettivo pagamento del compenso sia la natura dell'attività svolta dall'azienda (acquisto in blocco di uva da tavola e verdura nel periodo e nei luoghi indicati nel ricorso);
- tutti i testi escussi – nessuno dei quali aveva contenzioso con l'Istituto, in quanto non avevano visto cancellate le proprie giornate di lavo- ro, sì da essere senz'altro attendibili – avevano confermato le mansioni espletate dal ricorrente, nonché il periodo di lavoro e il numero di giornate;
peraltro, anche altri lavoratori escussi nel corso dell'accesso ispettivo aveva riferito di aver visto il ricorrente al lavoro (cfr. dichiarazioni di Tes_1
e );
[...] Testimone_2
- come osservato dal Tribunale di Brindisi in altre pronunce relative ad analogo contenzioso, il calcolo del fabbisogno di manodopera della ditta CP_
operato dai funzionari ispettivi si riferiva esclusivamente al numero di giornate (pari a 200) necessario per la coltivazione dell'unico fondo condot- to dall'azienda e indicato nella denunzia aziendale, ma non teneva conto della natura essenzialmente commerciale del datore di lavoro, che operava mediante acquisti alla pianta su fondi di terzi e, quindi, necessitava di ma- nodopera in misura consistente per la raccolta del prodotto ortofrutticolo;
inoltre, considerato che nella prassi gli acquisti alla pianta non necessaria- mente sono consacrati in contratti scritti, i funzionari avevano potuto avere contezza del volume d'affari registrato dall'azienda mediante l'analisi del fatturato, che richiedeva certamente un fabbisogno di giornate ben superiore alle 200 giornate indicate dagli ispettori;
non rilevava la circostanza che l'azienda avesse registrato perdite in alcuni esercizi o che il datore di lavoro avesse evaso gli obblighi contributivi, perché ciò non provava la fittizietà dei rapporti di lavoro denunziati e, segnatamente, di quello della ricorrente;
- la mancanza di genuinità del rapporto di lavoro in questione non poteva desumersi dalla dichiarazione resa dal ricorrente in fase ispettiva, perché eventuali imprecisioni potevano giustificarsi in considerazione del fatto che la dichiarazione era stata acquisita dopo sei anni dall'anno cui si riferiva il disconoscimento sia perché le dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda si riferivano sostanzialmente al 2017 ed al 2018, mentre le giornate oggetto di ricorso erano del 2013, anno in ordine al quale non vi era alcun accenno nella dichiarazione del titolare.
3. Avverso detta sentenza l' ha interposto tempestivo appello. Pt_1
- 3 - ET ha resistito depositando memoria.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 3 febbraio 2025 la causa è stata discussa decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. Il gravame consta di quattro motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo l' censura la sentenza impugnata per Pt_1 omessa e/o erronea valutazione delle dichiarazioni rilasciate in sede ispetti- va dai colleghi dell'appellato e per aver ritenuto prevalenti le testimonianze dai medesimi rese.
L'Ente previdenziale critica la decisione nella parte in cui il primo
Giudice, sulla scorta di tali deposizioni, ha ritenuto provato il rapporto di la- voro e l'irrilevanza di eventuali imprecisioni. Al contrario, secondo l'appellante le dichiarazioni rese agli ispettori avrebbero dovuto essere giu- dicate prevalenti rispetto a quelle rese in sede di prova testimoniale, sia per- ché acquisite molto tempo dopo l'accertamento dei fatti, sia alla luce delle numerose contraddizioni nelle quali i testi erano incorsi rispetto a quanto as- serito in sede ispettiva, anche in raffronto a quanto affermato da CP_1 agli ispettori.
La critica alla decisione impugnata si appunta, inoltre, sulle ragioni per le quali il Tribunale ha valorizzato l'assunto secondo cui il calcolo di fabbisogno di manodopera relativo alle 200 giornate denunciate si riferiva a quelle occorrenti per coltivare l'unico fondo condotto dalla società, con la conseguente irrilevanza tanto del notevole disavanzo economico dell'attività quanto delle omissioni contributive in cui l'azienda era incorsa. A dire dell' la sentenza sarebbe viziata perché non considera la sproporzione Pt_1 tra costi e ricavi e perché non vi erano contratti di vendita in blocco tali da poter determinare l'esatto fabbisogno, non potendosi attribuire forza proba- toria alla prassi relativa agli acquisti alla pianta (anche in base a quanto pre- visto dall'art. 5 del d.lgs. n. 375 del 1993) o ignorare che la Parte_2
era azienda “senza terra”.
[...]
4.2. Con il secondo motivo di appello l' addebita alla sentenza Pt_1 gravata di non aver valutato il verbale unico di accertamento del 31 luglio
2019, dal quale risultava la palese antieconomicità della gestione aziendale e la mancanza di documentazione contabile afferente all'attività agricola di raccolta alla pianta da cui evincere la forza lavoro necessaria.
Ciò anche in ragione della fede privilegiata del verbale ispettivo e delle caratteristiche proprie del rapporto di lavoro agricolo, limitato a singo- le giornate e quindi privo del requisito della stabilità, che non permette agli
- 4 - altri lavoratori di fornire precise indicazioni sull'effettiva sussistenza, lasso temporale e mansioni del lavoro svolto dagli altri braccianti.
4.3. Il terzo motivo è volto a denunciare la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 375 del 1993, che impone ai datori di lavoro agricoli l'obbligo di trasmettere la denuncia aziendale necessaria per l'accertamento dei contri- buti previdenziali dovuti, anche a seguito della presentazione delle denunce trimestrali di manodopera agricola (DMAG), che consentono all' di ve- Pt_1 rificare la congruità della forza lavoro denunciata rispetto alla consistenza aziendale da essa dichiarata.
L' deduce che la mancata indicazione nella denuncia aziendale Pt_1 dei fondi che sarebbero stati concessi alla società (di cui non era nota né
l'ubicazione né la consistenza né le coltivazioni praticate) rendevano irrile- vanti le deposizioni rese dai testimoni. Ed infatti, anche ove fosse stato ac- certato il lavoro sui fondi in questione l'Ente previdenziale non avrebbe po- tuto concedere le prestazioni previdenziali per attività lavorativa svolta sui terreni non presenti nella denuncia o comunque riconducibili ad attività non verificabile dall'acquisizione dei contratti di vendita in blocco.
4.4. Attraverso il quarto motivo l' denuncia l'erroneità della sen- Pt_1 tenza appellata rimarcando nuovamente la discordanza tra le dichiarazioni rese in sede ispettiva e le deposizioni raccolte in giudizio e ribadendo che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza, le dichiarazioni rilasciate agli ispettori sono da considerarsi maggiormente attendibili perché rese nell'immediatezza dei fatti.
5. Le doglianze – che per evidenti ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente – sono infondate, dovendosi nella sostanza condividere la decisione del Tribunale, sia pure con le precisazioni e inte- grazioni che seguono.
5.1. Giova premettere che, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali la giurisprudenza, pure di legittimi- tà, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente concilia- bili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito (v. Cass. sez. un. n. 1133 del 2000):
a) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi
- 5 - istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giu- dizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti- tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferi- mento);
b) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla de- cisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprez- zamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rappor- to di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sem- pre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. n. 13877 del 2012; cfr. altresì, più di recente,
Cass. Cass. n. 6300 del 2021; Cass. n. 11371 del 2020; Cass. n. 26230 del
2019; Cass. n. 26949 del 2014; cfr. anche App. Bari, sent. 25 giugno 2024,
n. 748, est. Saracino;
App. Bari, sent. 28 aprile 2023, n. 908, est. ). Per_2
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazio- ne disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. nn. 2739 del
2016 e 18605 del 2017), invero, «l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza Pt_1 del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9), con la conseguenza che, in tal caso, il la- voratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro dirit- to consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Da ultimo, la Suprema Corte ha ancor più puntualmente chiarito, in fattispecie analoga alla presente, che «l'agevolazione probatoria costituita dall'iscrizione negli elenchi esime l'assicurato (ma non è il caso di specie) dalla prova dei presupposti di fatto utili al riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali per gli operai agricoli, fino a che sussiste (id est: fino a che non vi sia stata la cancellazione) e sempre che l'ente previdenzia- le, convenuto in giudizio, non contesti l'attendibilità delle risultanze docu-
- 6 - mentali richiamando elementi di fatto (come il contenuto di accertamenti ispettivi o la sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio tra le parti), idonei a far dubitare dell'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato: tale contestazione, pur in presenza dell'iscrizione, è infatti sufficiente ad escludere che il giudice possa risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione ancora in essere, dovendo inve- ce pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa e, in caso di persistenza del dubbio, tornando ad applicare la regola di giudizio consacrata nell'art. 2697 cod. civ.» (v. Cass. n. 7079 del 2024).
5.2. Nel caso di specie, la cancellazione di Controparte_1 dall'elenco nominativo dei braccianti agricoli è scaturita dagli accertamenti compiuti dai funzionari di vigilanza nei confronti della società CP_2 CP_
” unipersonale.
[...]
Tali accertamenti, iniziati il 12 marzo 2019 e sfociati nel verbale n.
2019006055/DDL del 31 luglio 2019 in relazione al periodo compreso tra il
1° luglio 2013 e il 31 dicembre 2018, sono stati svolti al fine di controllare la regolarità contributiva e contrastare il fenomeno della costituzione di fit- tizi rapporti di lavoro in agricoltura.
In particolare, dalla lettura del menzionato verbale si apprende che:
- la unipersonale era stata costituita in data 15 lu- Controparte_2 glio 2011 con sede legale in Monopoli e aveva quale socio e amministratore unico;
Persona_1
- la società era stata iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari per l'esercizio in via principale di «commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e del suolo in genere», con data di inizio attività il 15 luglio 2011;
- il 18 maggio 2012 la società aveva trasmesso una denuncia azien- dale dichiarando di essere un'azienda agricola “senza terra” e indicando un fabbisogno aziendale annuo di 200 giornate;
- a fronte di tale denuncia iniziale, tuttavia, la società aveva denun- ciato all' 68 lavoratori per 2.024 giornate lavorative per l'anno 2013, 66 Pt_1 lavoratori per 3.923 giornate nel 2014, 34 lavoratori per 2.863 giornate nel
2015, 47 lavoratori per 2.419 giornate nel 2016, 23 lavoratori per 2.632 giornate nel 2017 e 27 lavoratori per 2.045 giornate nel 2018;
- gli ispettori hanno ritenuto, quindi, che il numero delle giornate de- nunciate fosse palesemente superiore rispetto al fabbisogno aziendale evin- cibile dalla denuncia ex art. 5 del d.lgs. n. 375 del 1993, in cui era stato co- municato che l'azienda conduceva quale unico terreno quello oggetto del contratto stipulato con in data 20 aprile 2012 ed interamente Parte_3
- 7 - coltivato ad insalata;
peraltro, nel corso dell'accertamento non Persona_1 aveva provato l'esistenza di contratti di acquisto alla pianta tali da giustifi- care il notevole numero di giornate denunciate annualmente;
- inoltre, dalla documentazione fiscale e contabile risultava che le spese sostenute per la gestione del personale erano esorbitanti (l'impresa aveva conseguito utili solo negli anni 2015 e 2017), sicché in definitiva l'attività era risultata antieconomica;
- la società era risultata inadempiente agli obblighi contributivi in quanto non aveva provveduto, per la quasi totalità degli anni oggetto dell'accertamento, a versare la contribuzione delle quote a carico dei lavora- tori, che risultavano quindi illecitamente trattenute;
- le dichiarazioni del socio unico ed amministratore Persona_1 evidenziavano la sua mancanza di conoscenza dei dati relativi al personale occupato, alle giornate denunciate e ai relativi costi per retribuzioni;
- gli ispettori hanno raccolto informazioni da 112 lavoratori denun- ciati per poi incrociarle con quelle dei dipendenti che effettivamente aveva- no prestato attività lavorativa e confrontarle con le dichiarazioni di _1
, con le registrazioni contenute nel Libro Unico del Lavoro e con altra
[...] documentazione esibita nel corso dell'accertamento;
- gli ispettori, quindi, hanno disconosciuto i rapporti di lavoro relati- vi a soggetti che avevano reso dichiarazioni lacunose, contraddittorie o in- congruenti relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, con particolare riguardo ai periodi, alle presenze registrate, ai luoghi di esecuzione della prestazione, alla tipologia di mansioni, ai nominativi dei colleghi, all'orario effettuato ed alla retribuzione ricevuta;
- in molti casi i dichiaranti avevano dimostrato di essere ignari di es- sere occupati e denunciati;
in particolare, alcuni soggetti non erano stati in grado di riferire alcun elemento sostanziale in merito al presunto rapporto di lavoro intercorso con la società ispezionata;
- di conseguenza (e per quanto qui strettamente rileva), l' ha di- Pt_1 sconosciuto il rapporto di lavoro di con riguardo all'anno Controparte_1
2013 per 47 giornate, al 2014 per 87 giornate, al 2015 per 101 giornate, al
2016 per 82 giornate, al 2017 per 70 giornate ed al 2018 per 53 giornate, cancellando il suo nominativo dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli in relazione alle quali era stato denunciato dalla . CP_2
5.3. Ciò posto, occorre innanzitutto sottolineare come non siano di- rimenti ai fini del decidere né la rilevata incongruenza tra la denuncia azien- dale presentata dalla società e le giornate di lavoro comunicate all' tra- Pt_1
- 8 - mite le denunce trimestrali di manodopera né la stessa antieconomicità della gestione dell'impresa.
L'accertamento ispettivo, invero, non ha escluso l'effettiva attività di coltivazione agricola da parte della ditta in oggetto, tant'è che non tutti i rapporti di lavoro facenti capo alla sono stati disconosciti CP_2 dall' . Controparte_3
Piuttosto, l'effettiva realtà operativa dell'azienda così come descritta dal suo titolare (il quale ha dichiarato agli ispettori di aver acquistato “alla pianta” prodotti coltivati su fondi di soggetti terzi) appare corroborata dalla copiosa documentazione fiscale raccolta e, in particolare, dalle numerose fatture di acquisto depositate in atti aventi ad oggetto tanto vendite “in bloc- co” di prodotti ortofrutticoli quanto materiali da imballaggio indispensabili per procedere alla commercializzazione dei prodotti stessi. Mette conto sot- tolineare, al riguardo, che le fatture in questione sono state emesse da mol- teplici aziende fra loro diverse, circostanza che lascia chiaramente intendere come l'attività di acquisto e raccolta da fondi di terzi fosse di notevole con- sistenza.
Né in senso contrario non vale addurre la mancanza di prova scritta dei contratti di compravendita alla pianta, dato che la loro forma scritta non
è richiesta dalla legge ab substantiam o ad probationem. Sul punto assume peculiare rilievo la testimonianza di («acquisto alla pianta su Persona_1 vari terreni che possono trovarsi nella provincia di Bari, Taranto e Brindisi
[…] La mia azienda vende poi il prodotto a ditte estere e nazionali»), la quale – come detto – trova puntuale e convincente riscontro nelle numerose copie di fatture in precedenza menzionate.
In questo senso va senz'altro condivisa la sentenza impugnata laddo- ve – richiamando un precedente arresto del Tribunale di Brindisi relativo ad una causa analoga – ha osservato che l'accertamento ispettivo non tiene conto «… della natura essenzialmente commerciale del datore di lavoro, che opera mediante acquisti alla pianta su fondi di terzi ed evidentemente necessita di manodopera in misura consistente per la raccolta del prodotto ortofrutticolo».
Viceversa, non è condivisibile l'argomento di parte appellante se- condo cui, quand'anche fosse accertato lo svolgimento di attività lavorativa su fondi non indicati nella denuncia aziendale o comunque non risultanti da contratti di vendita “a blocco” delle coltivazioni, all'Istituto previdenziale non sarebbe possibile erogare le prestazioni previdenziali richieste dai brac- cianti impiegati sui terreni in questione. Nessuna disposizione, difatti, pre- vede limitazioni di tal genere, tanto più che l'omessa, infedele o reticente
- 9 - denuncia è fonte di responsabilità amministrativa del datore di lavoro (art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 375 del 1993), mentre nel caso di scostamenti tra la manodopera denunciata e quella effettivamente occupata l' è tenuto ad Pt_1 imporre al datore medesimo il versamento di contributi quantificati sulla scorta del fabbisogno presuntivo calcolato mediante apposita stima tecnica
(cfr. l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, sostituito dall'art. 9ter, comma 3, quinto periodo, del d.l. n. 510 del 1996, conv. in l. n. 608 del
1996).
A ciò si aggiunga, con riferimento al caso in esame, che nello stesso verbale di accertamento si dà atto che la denuncia aziendale presentata il 18 maggio 2012 qualificava l'azienda in questione come “senza terra”. Già nel- la menzionata denuncia, quindi, era stato specificato che l'attività poteva svolta su fondi di cui la società non era proprietaria o affittuaria.
Ne consegue che le citate risultanze documentali non possono essere ritenute decisive nel presente giudizio, limitato all'accertamento avente ad oggetto la reale sussistenza dello specifico rapporto di lavoro in agricoltura intercorso tra la ditta ispezionata e l'odierno appellato.
Lo stesso rilievo vale in ordine alla pretesa antieconomicità della ge- stione aziendale, trattandosi anche in questo caso di elemento che non attie- ne in modo precipuo al rapporto di lavoro oggetto di lite. Senza dire che in due dei cinque anni oggetto di accertamento il risultato della gestione è po- sitivo (2015 e 2017), il che logicamente esclude che la possa CP_2 essere stata utilizzata al solo scopo di far apparire esistenti rapporti di lavoro agricolo fittizi.
Analogo ragionamento può essere seguito, infine, per le omissioni contributive di cui si è resa responsabile l'azienda. Dal verbale emerge che tali omissioni hanno riguardato le sole quote a carico dei lavoratori (che quindi, sarebbero state illecitamente trattenute dalla società), a riprova del fatto che l'azienda era effettivamente operativa, tant'è che ha versato la con- tribuzione dovuta per i dipendenti denunciati, con la sola esclusione di una determinata porzione.
5.4. Piuttosto, la complessiva valutazione dell'intero compendio probatorio raccolto consente di ritenere pienamente raggiunta la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui si controverte.
Come evidenziato dal Tribunale, le deposizioni rese dai testimoni hanno confermato in maniera adeguata e con sufficiente precisione le man- sioni svolte da , il numero di giornate svolte ed il periodo di lavoro, CP_1 nonché l'identità de soggetto che impartiva le direttive e corrispondeva la retribuzione.
- 10 - Mette conto innanzitutto rimarcare – come ha già opportunamente sottolineato il primo Giudice – che i testi sentiti non sono stati attinti da provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro prestate alle di- pendenze dell' . I rispettivi rapporti di lavoro con la Parte_4 citata impresa, dunque, sono stati ritenuti genuini dallo stesso , con Pt_1
l'ulteriore conseguenza che l'indice di attendibilità degli stessi è da conside- rarsi particolarmente elevato.
ha dichiarato agli ispettori di essere Testimone_3 dipendente della da circa sette anni e ha descritto con Controparte_2 dovizia di particolari le modalità di taglio e raccolta, carico e scarico sui camion di verdura e ortaggi, senza tuttavia menzionare il nome dell'odierno appellato tra i suoi colleghi di lavoro e affermando «ogni anno ho fatto le stesse attività sempre con le stesse persone».
Escussa all'udienza dell'11 maggio 2022, invece, ha dichiarato di conoscere perché abbiamo lavorato insieme come brac- Controparte_1 cianti agricoli per la ditta . Io ho lavorato per la ditta di Persona_1 [...] dal 2013 al 2018 e ci lavoro ancora anche se si chiama Apofruit». _1
Circa i periodi lavorativi la teste ha riferito: «ho visto lavorare il ricorrente per la ditta dal 2013 al 2018. Io per dal 2013 al Persona_1 Persona_1
2018 ho lavorato tutto l'anno, da gennaio sino a novembre / dicembre e fa- cevo dalle 170 alle 180 giornate. Nell'anno 2013 ricordo che il sig. Pt_5 tra venne a lavorare da gennaio sino ad aprile e poi l'ho rivisto nell'ultimo periodo dell'anno. L'ho visto lavorare nel 2013 almeno un centinaio di giornate. Posso confermare che negli anni 2014, 2015 e 2016 l'ho visto la- vorare da gennaio sino a aprile/maggio (qualche giornata di maggio) per- ché dopo la verdura lui andava via e poi ritornava a fine anno. In questi anni mi sono trovata a lavorare con lui per una settantina/ottantina di gior- nate. Negli anni 2017 e 2018 ricordo di averlo visto lavorare da gennaio ad aprile, sempre per 70/80 giornate, poi non è più venuto a lavorare». In me- rito ai luoghi di esecuzione delle prestazioni e alle mansioni la teste ha rife- rito: «i terreni dove abbiamo lavorato si trovavano in Monopoli, Polignano,
l'assunta che è una contrada tra Monopoli e Fasano, Conversano, Pezze di
Greco. Trattasi tutti di terreni coltivati a verdure perché il sig. si CP_1 occupava delle verdure. Ho visto fare al sig. il carico e scarico CP_1 delle pedane composte dalle cassette di verdure perché lui aiutava anche nella conduzione del camion dell'azienda, poi sul terreno aiutava a prende- re il sedano e la bietola da terra per consegnarlo a chi doveva imballarlo. A volte tagliava anche la verdura perché lui aiutava a fare un po' di tutto […]
- 11 - una volta arrivato al magazzino prendeva il camion della Controparte_1 ditta che guidava insieme a ». Parte_6
Pertanto, sebbene effettivamente in sede ispettiva la teste non avesse fatto menzione di quale suo collega di lavoro, nel corso CP_1 dell'escussione testimoniale non è incorsa in alcuna palese contraddizione perché, da un lato, può ritenersi che la stessa non abbia lavorato a stretto contatto con l'appellato, e, dall'altro, ella lo ha visto raccogliere la verdura e condurre il mezzo con il quale i prodotti agricoli venivano trasportati in ma- gazzino.
Particolarmente significativa è la dichiarazione resa agli ispettori da
, la quale ha riferito di aver lavorato alle dipendenze della Testimone_1
dal 2014 come addetta all'imballaggio del sedano, bietole e CP_2 cicorie, menzionando quale dipendente della ditta, sia pure Controparte_1 con riferimento ad un limitato periodo dell'anno (per l'esattezza: «La squa- dra di lavoro è sempre la stessa a cui si aggiungono , Parte_6 CP_1
di 60 anni circa che viene a lavorare solo nel periodo invernale (da
[...] novembre a marzo) […] Questa è la squadra di lavoro degli ultimi 5 anni»).
Sentita all'udienza del 14 giugno 2023 ha ribadito Testimone_1 di conoscere per aver lavorato con lui, soggiungendo quanto ai pe- CP_1 riodi lavorativi: «io ho lavorato per questa azienda dal 2014 […] Ho lavo- CP_ rato con il sig. per l'azienda agricola del sig. dal 2014 Controparte_1 al 2018 […] nell'anno 2014 io ho iniziato a lavorare per dal Persona_1 mese di aprile e ho proseguito per tutto il resto dell'anno, lavorando all'incirca un 140/150 giornate. Quando sono arrivata nell'azienda il ricor- rente già c'era e ho lavorato insieme a lui nel mese di aprile e maggio e poi
a dicembre, ricordo di averlo visto una quarantina di giornate. Nell'anno CP_ 2015 io ho lavorato per tutto l'anno per 180 giornate e ricordo di aver lavorato con il ricorrente da gennaio a maggio e poi nel mese di dicembre per un centinaio di giornate. Anche nell'anno 2016 io ho lavorato da gen- naio a dicembre per 180 giornate. Posso confermare di aver lavorato con il sig. da gennaio ad aprile e poi a dicembre per una ottantina di CP_1 CP_ giornate. Anche nell'anno 2017 io ho lavorato per da gennaio a di- cembre per 180 giornate e posso confermare di aver lavorato con il ricor- rente da gennaio ad aprile per circa una settantina di giornate. Anche nel CP_ 2018 io ho lavorato per da gennaio a dicembre per 180 giornate e pos- so riferire di aver lavorato con ET da gennaio ad aprile per circa 50 giornate». In merito ai luoghi di lavoro ha dichiarato: «i Testimone_1 terreni dove abbiamo lavorato si trovavano in Polignano a Mare, Monopo- li, Fasano anche Conversano. Erano terreni dove raccoglievamo le verdure
- 12 - […] il ricorrente si è occupato delle verdure, in particolare preparava le pedane con le cassette di verdura che venivano caricate sui camion, condot- to da o anche dallo stesso […] Il sig. Parte_6 Controparte_1 CP_1 non arrivava sui terreni con il pulmanino ma con il camion dell'azienda contenente le cassette vuote che poi venivano riempite con la verdura che raccoglievamo. Il sig. era sempre con noi nei vari terreni dove si CP_1 lavorava».
Durante l'ispezione ha asserito di aver lavorato alle Testimone_4 dipendenze della società in questione nel 2017 da novembre ad aprile, non- ché negli ultimi cinque anni sempre nello stesso periodo, occupandosi della raccolta e imballaggio della verdura.
Anch'egli durante l'ispezione non ha mai citato quale colle- CP_1 ga di lavoro, ma, escusso all'udienza del 10 gennaio 2024, ha dichiarato di aver lavorato con l'odierno appellato «dal 2013 al 2017, che sono gli anni in cui ho lavorato io. Ricordo di aver lavorato con il sig. Controparte_1 ogni anno nel periodo invernale, si iniziava a gennaio sino ad aprile e poi vedevo il ricorrente verso la fine dell'anno. Io ogni anno ho lavorato per CP_
da gennaio ad aprile e poi tornavo verso la seconda parte dell'anno sino a fine anno. Ricordo che il sig. si occupava delle verdure, in CP_1 particolare portava il camion con il materiale che serviva in campagna e poi riportava in magazzino la merce raccolta». Il teste ha poi confermato la dichiarazione rilasciata agli ispettori precisando di non essersi riferito all'odierno appellato «perché in quel momento non ho ricordato il suo no- me, ho pensato più a quelli con cui mi sono trovato di più a tagliare o im- ballare, anche perché si occupava soprattutto del camion e di fare le CP_1 pedane».
Particolare rilievo sul piano probatorio deve altresì assegnarsi alla dichiarazione rese in sede ispettiva da (non destinatario di Testimone_2 alcun provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccian- ti agricoli, poiché non indicato nell'allegato A del verbale), assunto alle di- pendenze della azienda agricola in questione dal 2013 al 2016, il quale ha ricordato di aver lavorato insieme a , soggiungendo peraltro Controparte_1 che «la squadra di lavoro era sempre la stessa» (v. verbale del 29 marzo
2019).
5.5. Le convergenti deposizioni appena riportate non sono scalfite dalla testimonianza (funzionario di vigilanza dell' che ha Testimone_5 Pt_1 redatto il verbale di accertamento del 31 luglio 2019), le cui dichiarazioni si riferiscono principalmente a profili relativi alla gestione imprenditoriale dell'azienda (quali disavanzi economici e omissioni contributive imputabili
- 13 - al datore di lavoro, che “talvolta” aveva omesso di versare le quote a carico dei dipendenti) ovvero alle discordanze tra le dichiarazioni di (che CP_1 aveva dichiarato di aver lavorato per l' da ottobre a marzo- CP_2 aprile) e le risultanze del UL (dal quale risultava, invece, che in alcuni anni iniziava a lavorare a dicembre e finiva verso maggio), ovvero ancora al raf- fronto tra le dichiarazioni rilasciate dall'appellato e quanto reso in giudizio da (con particolare riguardo alle lavorazioni dei prodotti una Persona_1 volta giunti in magazzino).
Si tratta di dichiarazioni che attengono soprattutto ad elementi estrin- seci al rapporto di lavoro in questione e, comunque, senz'altro recessivi sul piano della formazione del convincimento del giudice rispetto alle deposi- zioni rese da altri lavoratori – i cui rapporti, è utile ribadire, non sono stati affatto disconosciuti – che hanno concordemente indicato quale lo- CP_1 ro collega di lavoro.
Quanto alla deposizione di , è vero che in sede ispettiva Persona_1 egli non ha indicato tra i lavoratori che aveva assunto alle dipen- CP_1 denze della società dal medesimo amministrata. Occorre tuttavia considerare CP_ che, sul punto, la dichiarazione rilasciata da è quanto mai generica, giacché questi si è limitato a indicare soltanto i nomi dei parenti che erano stati assunti e il luogo di provenienza degli altri dipendenti («Negli ultimi 5 anni ho occupato al massimo 14-15 persone, la maggior parte donne. Oltre ai miei fratelli e , solo a fine 2018 ho occupato mio fratel- Per_3 Pt_6 lo . Non occupo altri parenti a parte mia moglie e i miei fratel- Parte_7 li. Queste 10 o 15 persone, tutte di Monopoli salvo uno che è di Polignano, hanno lavorato per me negli ultimi 5 anni»), cioè fornendo un'indicazione approssimativa ma comunque compatibile con la posizione di (che CP_1
è residente a [...]).
Inoltre, nel corso dell'escussione testimoniale ha dato Persona_1 una spiegazione non irragionevole – e quindi credibile – del motivo per il quale durante l'ispezione egli non aveva menzionato fra i lavoratori CP_1 ingaggiati negli ultimi anni (v. verbale di udienza dell'11 maggio 2021: «…
Preciso che nella dichiarazione rilasciata agli Ispettori ho fatto il nome solo degli operai a me più vicini, che sono stati sempre con me. Non mi sono spiegato bene con gli ispettori perché gli operai che hanno lavorato per me sono stati dai 40 agli 80 (negli anni più intensi di lavoro). Inoltre, se ben ri- cordo, gli ispettori mi hanno chiesto chi erano i lavoratori che in quel mo- mento stavano lavorando con me. Tanto vero che non mi è venuto in mente CP_ il ricorrente pur lavorando per me dal 2013 al 2018 ( è stato sentito dagli ispettori il 12 marzo 2019 – n.d.e.)»).
- 14 - 5.6. La concludenza della prova orale raccolta è ulteriormente raffor- zata dalla documentazione acquisita e, in particolare, dalle buste paga e da- gli assegni circolari tramite i quali veniva effettuato il pagamento del com- penso.
Giova rilevare, peraltro, che le buste paga risultano quietanzate dal bracciante e che vi è perfetta corrispondenza tra gli importi delle stesse e quelli dei titoli dati in pagamento.
È importante sottolineare come tale modalità di pagamento sia stata confermata dai terzi dichiaranti, i quali hanno riferito sia agli ispettori che in sede di escussione testimoniale che provvedeva al pagamento Persona_1 mensilmente tramite assegno corrisposto presso l'ufficio del magazzino op- pure mediante bonifici. Tale circostanza, peraltro, trova puntuale conferma nelle dichiarazioni dello stesso socio unico dell'azienda agricola in questio- ne rilasciate in sede giudiziale e stragiudiziale (con la precisazione che a volte, soprattutto nel 2013, il pagamento avveniva anche in contanti in cam- pagna).
5.7. Nel verbale del 31 luglio 2019 si evidenzia che sono stati disco- nosciuti i rapporti di lavoro riguardanti i soggetti ascoltati che hanno rila- sciato dichiarazioni lacunose, contraddittorie e non veritiere in merito allo svolgimento del presunto rapporto di lavoro alle dipendenze della società. Si sottolinea, inoltre, che alcuni soggetti non erano stati in grado neppure di ri- ferire alcun elemento sostanziale in merito al rapporto di lavoro denunciato dalla società, tant'è che in alcuni casi essi ignoravano perfino di essere stati occupati (o “formalmente” assunti e denunciati) alle dipendenze della socie- tà ispezionata.
Certamente non appartiene a tale ultima categoria, giacché CP_1 nel corso dell'audizione operata dagli ispettori ha descritto con assoluta pre- cisione e puntualità una serie di circostanze di fatto di cui non poteva essere a conoscenza chi non ha operato nell'azienda in questione, quali: a) il tipo di veicoli di cui era in possesso la società; b) le colture raccolte e le modalità con cui la raccolta medesima avveniva;
c) il nome di altri soggetti impegnati nelle lavorazioni.
Segnatamente, questo è il tenore della sua dichiarazione: «Lavoro da CP_
dal 1996, dapprima dal padre e poi con il figlio Io Pt_3 _1 lavoro da ottobre a marzo, aprile dell'anno successivo. Riesco a fare 70-80 giornate all'anno. Nel 2019, per mi sono occupato di tagliare Persona_1 CP_ la bietola, sedano, prezzemolo e di guidare il camion. ha due camion Con (un 110, un 145, entrambi marchio ) e un autotreno 190 Turbo Star.
Conduco il camion dalla campagna al magazzino. Sono titolare di patente
- 15 - CQC. Al mattino, alle 6, nel 2019 mi recavo presso il magazzino ove trova- Per_ Per vo e gli altri operai di circa 30 anni, , , _1 Per_4 Tes_3
[...
. Guidavo o il 110 o il 145 e non trasportava nessun dipendente. […] Da CP_ quando ho iniziato a lavorare per , c'era di tagliava e chi imballava: io facevo o il taglio o l'imballaggio. Nel 2018 ho lavorato a novembre e di- cembre e mi sono occupato della raccolta delle verdure. Nella raccolta del- le verdure che ho menzionato (sedano, prezzemolo, bietole),
l'organizzazione è sempre la stessa: ogni operaio porta avanti un solo filare
e/o taglia o imballa. Le casse delle verdure sono da 6 kg o 10 kg, sempre in plastica o in legno e hanno tutte il nome dell'azienda […] Ho tagliato il prezzemolo riccio e liscio, e per entrambi i tipi di prezzemolo, sia il taglio del gambo, che l'imballaggio è lo stesso: non c'è alcuna differenza. Nel
2018 ricordo di aver lavorato più intensamente nel periodo natalizio. Io in campagna appena arrivo sistemo le casse vuote, taglio un po', e appena le casse sono piene, le carico sul camion […] Durante la mattina, faccio un paio di viaggi per scaricare la verdura in magazzino. Una volta arrivati in magazzino, io scarico le pedane e immediatamente, senza alcuna lavorazio- ne intermedia, le pedane vengono caricate con un muletto condotto da
[...]
, direttamente sui tir. Questo vale per tutti i tipi di verdura Per_7 Pt_6 che raccogliamo. Ogni anno, ribadisco, lavoro da gennaio a marzo/aprile e poi da ottobre a dicembre. Questo posso affermarlo con certezza da quando ho iniziato a lavorare […] Negli ultimi 5 anni non ho mai lavorato nel mese di maggio, in quanto comincio a lavorare con mio fratello al prato pronto».
5.8. L' addebita alla sentenza impugnata di non aver tenuto in Pt_1 alcun conto le incongruenze esistenti tra le dichiarazioni rese da in CP_1 sede ispettiva, da un lato, e le risultanze degli accertamenti condotti dal per- sonale ispettivo ovvero le dichiarazioni rese dal socio unico o dagli altri la- voratori, dall'altro (v. prospetto inserito nell'atto di gravame).
Si tratta di doglianza priva di fondamento.
Come detto, ha descritto le modalità di svolgimento del la- CP_1 voro presso la con dichiarazioni puntuali e sostanzial- Parte_8 mente conformi alle altre risultanze probatorie di natura orale e documenta- le. È evidente, invece, che le prospettate incongruenze rappresentano in real- tà semplici imprecisioni o inesattezze che non possono certamente legittima- re il disconoscimento del rapporto di lavoro a fronte del corposo compendio probatorio sopra rassegnato.
Ad esempio, il fatto che abbia genericamente asserito di CP_1 aver lavoro da “ottobre a marzo/aprile dell'anno successivo” ed abbia esclu- so di aver lavorato a maggio (dati non del tutto coincidenti con le risultanze
- 16 - dei registri aziendali) non può condurre a ritenere fittizio il rapporto, trat- tandosi di dichiarazione formulata in maniera evidentemente generica la cui credibilità non può essere esclusa per marginali inesattezze (si tenga presen- te, al riguardo, l'attività bracciantile svolta nel mese di maggio negli anni
2014 e 2015 è davvero molto ridotta, pari a sei giornate nel 2014 e tre nel
2015). D'altra parte, come giustamente osserva l'appellato (v. pag. 18 della memoria) l'errore di memoria è agevolmente comprensibile posto che, come egli stesso ha dichiarato, era solito lavorare nel mese di maggio per CP_1
l'azienda del fratello («negli ultimi cinque anni non ho mai lavorato nel me- se di maggio in quanto comincio a lavorare con mio fratello al prato pron- to»).
Quanto alla tipologia di cassette utilizzate, è solo apparente la discra- sia delle dichiarazioni di e del socio unico della . Ed CP_1 CP_2 infatti, mentre ha riferito che le cassette utilizzate sono in plastica o CP_1 in legno e recano il nome dell'azienda, ha asserito che sono in Persona_1 legno e che solamente quelle utilizzate per l'uva sono in plastica, precisando che esse non hanno il logo ma che di solito un operaio (in genere un proprio fratello) si occupa di inserire l'etichetta sulla quale è indicato il nome dell'azienda e la provenienza.
Infine, quanto alla raccolta delle verdure non sono affatto discordanti le dichiarazioni di e quelle di alcuni lavoratori (tra cui CP_1 [...]
), in quanto tutti riferiscono che c'era un operaio che tagliava e Tes_1 uno che imballava ( : «ogni operaio porta avanti un solo filare e o CP_1 taglia o imballa»; «c'è chi taglia e chi imballa»). Testimone_1
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata.
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' con distrazione in favore del difensore dichia- Pt_1 ratosi antistatario.
La liquidazione affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei pa- rametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modi- fiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valo- re della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, co- me modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peral- tro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del con-
- 17 - tributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso depositato il 4.3.2024 nei con- Pt_1 fronti di avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Controparte_1 sezione lavoro, in data 6.2.2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giu- Pt_1 dizio, che liquida in € 2.500,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con di- strazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.
13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 3 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
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