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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/12/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1269/25 R.g.
Tra
elett.te dom.to in Rionero in Vulture presso Parte_1 lo studio dell'avv. Tiziana Gitto che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Felice Cordisco, per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: modifica delle condizioni del divorzio. Conclusioni: il ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 30.04.2025 ha chiesto che, a Parte_1 modifica delle condizioni che regolano il divorzio dall'ex coniuge sia dichiarato cessato il proprio obbligo di Controparte_1 mantenimento della figlia e sia revocato il relativo contributo, Per_1 posto a suo carico dalla sentenza di divorzio n. 86/2016 di questo
Tribunale e successivamente ridotto a 150,00 euro mensili con il decreto n. cronol. 1103/2023 del 29.05.2023, che ha definito il procedimento di modifica delle condizioni del divorzio iscritto al n.
1144/22 V.G. di questo Tribunale.
Ha dedotto che dal 2022 la figlia ha iniziato a lavorare come cameriera presso un ristorante in provincia di Milano e che dal
23.11.2022 lavora con contratto a tempo indeterminato parziale orizzontale di 24 ore settimanali presso una pizzeria con la qualifica di lavapiatti;
che lo svolgimento della predetta attività lavorativa ha reso la figlia completamente autonoma dal punto di vista economico.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 22.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente ha concluso come da atto introduttivo e, in mancanza di richieste di prova orale, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
Sulla modifica delle condizioni del divorzio va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - come formatosi in relazione all'analoga previsione dei previgenti art. 156 c.c. e art. 9 della legge 898/1970 - secondo cui i giustificati motivi che autorizzano la revisione delle condizioni della separazione o del divorzio consistono in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale le predette condizioni erano state stabilite.
Nella specie, il ricorrente ha fondato la sua domanda sul presupposto della raggiunta autosufficienza economica della figlia attraverso lo svolgimento di attività lavorativa stabile.
Dalla prodotta documentazione risulta che la giovane dall'inizio dell'anno 2022 ha concluso contratti di lavoro a tempo determinato come cameriera di ristorante, il primo dal 17.02.2022 al 30.04.2022 ed il secondo dal 23.03.2022 al 01.05.2022, prorogato dal
02.05.2022 al 14.10.2022 (v. modello C/2 Storico rilasciato dall'Arlab, in produzione ricorrente).
Sulla base delle suddette emergenze probatorie - ritenute indicative dell'avvio di un percorso lavorativo che, tuttavia, non aveva ancora condotto alla piena indipendenza economica della figlia – questo
Tribunale con decreto n. 1103/23 del 29.05.2023 ha ridotto da
250,00 a 150,00 euro mensili il contributo di mantenimento a carico del padre.
Nel presente procedimento il ricorrente ha prodotto attestazione del
Centro per l'impiego di Melfi del 06.02.2025 secondo cui la figlia
“lavora a tempo indeterminato a far data dal 23.11.2022 Per_1 tempo parziale orizzontale a 24 ore settimanali presso la “Pizza Novi
S.R.L.”… con la qualifica di lavapiatti”.
Ciò posto, occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. 26875/2023).
La resistente, non costituendosi in giudizio, ha omesso di fornire elementi di prova a sostegno della persistente diritto della figlia
, che attualmente ha 24 anni, al mantenimento da parte dei Per_1 genitori.
In particolare, non vi è prova né della retribuzione percepita dalla giovane, né dell'attuale impegno della stessa in un percorso di studi accademici o di formazione professionale, nell'ambito del quale l'attività lavorativa documentata possa iscriversi come partecipazione della figlia all'onere economico sostenuto dai genitori per i suoi studi.
Per le ragioni esposte la domanda va accolta e va dichiarato cessato l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia
, con la revoca del contributo a suo carico. Per_1
La revoca decorre dalla pubblicazione della presente sentenza, che ha accertato sul piano processuale l'autosufficienza economica della figlia.
Va considerato, peraltro, che l'importo minimo del contributo paterno
è univocamente indicativo della natura alimentare dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo specificato, sotto attribuite ai difensori avvocati Tiziana Gitto e Felice
Cordisco per dichiarato anticipo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1 del 30.04.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede: a) accoglie la domanda e per l'effetto, a modifica delle condizioni del divorzio, come attualmente in essere tra le parti: 1) dichiara cessato l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia;
2) revoca il contributo di mantenimento per Per_1 la figlia a carico del ricorrente ed in favore della resistente, Per_1 con decorrenza dalla presente sentenza;
b) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione ai difensori.
Potenza, camera di consiglio del 25.11.2025.
La Presidente est.